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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1794/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NO BI Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. LE NZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1 794/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 7.10.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.09.1971, residente in [...]
e
C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in ZZ (PT), via della Costa n. 82, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessio Casini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pescia (PT), viale Europa n. 22/e, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 7.10.2025 i signori Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 14.05.2011 in Parte_2
1 ZZ (PT) e precisando che nell'anno 2015 la coppia ha adottato la minore
[...]
(nata il giorno 1.02.2009), essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle Per_1 note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 2186/2021), svoltosi con modalità cartolare e conclusosi con decreto di omologazione n. 305/2022 del Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. La casa adibita ad abitazione coniugale, sita in ZZ (PT), via della Costa, n. 82, di proprietà esclusiva del sig. rimane assegnata al medesimo, che vi continuerà Parte_2 ad abitare insieme alla figlia minore secondo le modalità e le tempistiche indicate successivamente.
2. Le parti danno atto che la sig.ra ha trasferito il proprio domicilio Parte_3
e la propria residenza in Fonni (Nuoro), Via Sassari, n. 178, nell'immobile di cui è comproprietaria.
3. Il sig. quale assegnatario e proprietario della casa coniugale, si accolla tutte le Parte_2 spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione, nonché il pagamento di tutte le utenze ad essa connesse;
4. La figlia minore (di anni 16) viene affidata in via condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori ed avrà la propria residenza presso il padre, con il quale conviverà in modo continuativo.
5. La sig.ra onne ha diritto di stare con la figlia due fine settimana ogni mese Pt_1 Parte_3
(il sabato e/o la domenica), compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre, con la distanza da percorrere e con gli impegni scolastici della ragazza, con preavviso al sig. della visita Pt_2 almeno due giorni prima. La sig.ra NN potrà inoltre contattare per telefono e con video -chiamate la figlia liberamente, senza alcun limite.
6. La figlia trascorrerà le festività natalizie (Vigilia, Persona_1 Per_3 Persona_4 le festività di Capodanno (31.12 e 01.01), la FA (06.01) e le festività pasquali (Vigilia,
Pasqua e Pasquetta) in base agli accordi che verranno presi di v olta in volta dai genitori e comunque sempre secondo il principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, la figlia minore trascorrerà
15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre, sempre previo accordo fra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi. Detti periodi dovranno essere individuati e concordati entro il 15 maggio di ogni anno.
7. Essendo NA ormai sedicenne, le modalità di affidamento sopra indicate potranno subire modifiche nel rispetto della volontà e degli interessi della minore. Sono fatti salvi singoli e diversi
2 accordi, eventualmente assunti dai coniugi in merito, nell'ottica della reciproca collaborazione e della più ampia libertà degli stessi.
8.Gli aspetti di maggior interesse della vita della figlia minore dovranno essere previamente Per_1 discussi e concordati tra i genitori, nel rispetto delle aspirazioni e del benessere della ragazza: in particolare dovranno essere condivise le decisioni rig uardanti l'educazione scolastica e non, le attività sportive e ricreative, le scelte riguardanti la salute della minore.
9. Il sig. LI si accollerà integralmente le spese ordinarie della figlia e provvederà al suo Per_1 mantenimento diretto, abitando costantemente con la stessa.
10. In riferimento alle spese straordinarie relative alla figlia, i coniugi convengono di sostenerle ciascuno in ragione del 50%. Si considerano spese straordinarie:
a) spese mediche non coperte dal S.S.N., quali odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche (ad esempio occhiali e lenti a contatto), acustiche, dermatologiche, ortopediche o per protesi, psicoterapiche, compresi i relativi tickets, spese per esami diagnosic i, analisi, visite specialistiche ed interventi chirurgici;
b) spese scolastiche, consistenti in libri di testo e corredo di inizio anno, cancelleria, tasse di iscrizione, tablet e p.c. per uso scolastico, scuolabus, gite scolastiche, nonché viaggi di studio e d'istruzione, ripetizioni e corsi di lingua;
c) spese per l'iscrizione e la frequenza ad attività sportive, artistiche, ricreative e di svago (ad esempio corsi di musica o di informatica con relativa strumentazione necessaria alla frequenza), nonché per il conseguente abbigliamento e le eventuali rel ative attrezzature;
d) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per meccanica e carrozzeria relative a mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, scooter, mini -car, auto) acquistati d'accordo fra i genitori, nonché spese connesse (bollo e assicuraz ione, spese per il conseguimento della patente, per acquisto del casco), spese per l'acquisto del cellulare e relative ricariche o abbonamenti, per feste e compleanni (propri e di amici della figlia), baby -sitter, viaggi e vacanze, parrucchiere e sedute di estetica.
Tutte le spese straordinarie di valore superiore ad euro 30,00 (trenta/00) dovranno essere previamente concordate dai genitori, pena la perdita del diritto al rimborso della metà. Fatti salvi i casi di comprovata urgenza di spesa nell'interesse superiore d ella minore. Il genitore proponente la spesa dovrà inviare formale richiesta (a mezzo sms, whatsapp, e -mail ecc...) e l'altro genitore, se non concorde, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Tutte le spese straordinarie vanno comunque documentate all'altro genitore: da tale momento decorrerà il termine massimo di 15 (quindici) giorni per il rimborso.
11. Nessun assegno di mantenimento personale è richiesto dai coniugi.
3 12. I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto, anche per quanto riguarda la figlia minore”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Cont Pt_ Sussistono i presupposti di cui all'art. 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori Parte_1 Pt_2 in data 14.05.2011 in ZZ (PT), trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...] del Comune di ZZ al n. 2 P.I, anno 2011, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di ZZ di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
LE NZ NO BI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. NO BI Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. LE NZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1 794/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 7.10.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.09.1971, residente in [...]
e
C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in ZZ (PT), via della Costa n. 82, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessio Casini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pescia (PT), viale Europa n. 22/e, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 7.10.2025 i signori Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 14.05.2011 in Parte_2
1 ZZ (PT) e precisando che nell'anno 2015 la coppia ha adottato la minore
[...]
(nata il giorno 1.02.2009), essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle Per_1 note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 2186/2021), svoltosi con modalità cartolare e conclusosi con decreto di omologazione n. 305/2022 del Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. La casa adibita ad abitazione coniugale, sita in ZZ (PT), via della Costa, n. 82, di proprietà esclusiva del sig. rimane assegnata al medesimo, che vi continuerà Parte_2 ad abitare insieme alla figlia minore secondo le modalità e le tempistiche indicate successivamente.
2. Le parti danno atto che la sig.ra ha trasferito il proprio domicilio Parte_3
e la propria residenza in Fonni (Nuoro), Via Sassari, n. 178, nell'immobile di cui è comproprietaria.
3. Il sig. quale assegnatario e proprietario della casa coniugale, si accolla tutte le Parte_2 spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione, nonché il pagamento di tutte le utenze ad essa connesse;
4. La figlia minore (di anni 16) viene affidata in via condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori ed avrà la propria residenza presso il padre, con il quale conviverà in modo continuativo.
5. La sig.ra onne ha diritto di stare con la figlia due fine settimana ogni mese Pt_1 Parte_3
(il sabato e/o la domenica), compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre, con la distanza da percorrere e con gli impegni scolastici della ragazza, con preavviso al sig. della visita Pt_2 almeno due giorni prima. La sig.ra NN potrà inoltre contattare per telefono e con video -chiamate la figlia liberamente, senza alcun limite.
6. La figlia trascorrerà le festività natalizie (Vigilia, Persona_1 Per_3 Persona_4 le festività di Capodanno (31.12 e 01.01), la FA (06.01) e le festività pasquali (Vigilia,
Pasqua e Pasquetta) in base agli accordi che verranno presi di v olta in volta dai genitori e comunque sempre secondo il principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive, la figlia minore trascorrerà
15 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre, sempre previo accordo fra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi. Detti periodi dovranno essere individuati e concordati entro il 15 maggio di ogni anno.
7. Essendo NA ormai sedicenne, le modalità di affidamento sopra indicate potranno subire modifiche nel rispetto della volontà e degli interessi della minore. Sono fatti salvi singoli e diversi
2 accordi, eventualmente assunti dai coniugi in merito, nell'ottica della reciproca collaborazione e della più ampia libertà degli stessi.
8.Gli aspetti di maggior interesse della vita della figlia minore dovranno essere previamente Per_1 discussi e concordati tra i genitori, nel rispetto delle aspirazioni e del benessere della ragazza: in particolare dovranno essere condivise le decisioni rig uardanti l'educazione scolastica e non, le attività sportive e ricreative, le scelte riguardanti la salute della minore.
9. Il sig. LI si accollerà integralmente le spese ordinarie della figlia e provvederà al suo Per_1 mantenimento diretto, abitando costantemente con la stessa.
10. In riferimento alle spese straordinarie relative alla figlia, i coniugi convengono di sostenerle ciascuno in ragione del 50%. Si considerano spese straordinarie:
a) spese mediche non coperte dal S.S.N., quali odontoiatriche, farmaceutiche, oculistiche (ad esempio occhiali e lenti a contatto), acustiche, dermatologiche, ortopediche o per protesi, psicoterapiche, compresi i relativi tickets, spese per esami diagnosic i, analisi, visite specialistiche ed interventi chirurgici;
b) spese scolastiche, consistenti in libri di testo e corredo di inizio anno, cancelleria, tasse di iscrizione, tablet e p.c. per uso scolastico, scuolabus, gite scolastiche, nonché viaggi di studio e d'istruzione, ripetizioni e corsi di lingua;
c) spese per l'iscrizione e la frequenza ad attività sportive, artistiche, ricreative e di svago (ad esempio corsi di musica o di informatica con relativa strumentazione necessaria alla frequenza), nonché per il conseguente abbigliamento e le eventuali rel ative attrezzature;
d) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per meccanica e carrozzeria relative a mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, scooter, mini -car, auto) acquistati d'accordo fra i genitori, nonché spese connesse (bollo e assicuraz ione, spese per il conseguimento della patente, per acquisto del casco), spese per l'acquisto del cellulare e relative ricariche o abbonamenti, per feste e compleanni (propri e di amici della figlia), baby -sitter, viaggi e vacanze, parrucchiere e sedute di estetica.
Tutte le spese straordinarie di valore superiore ad euro 30,00 (trenta/00) dovranno essere previamente concordate dai genitori, pena la perdita del diritto al rimborso della metà. Fatti salvi i casi di comprovata urgenza di spesa nell'interesse superiore d ella minore. Il genitore proponente la spesa dovrà inviare formale richiesta (a mezzo sms, whatsapp, e -mail ecc...) e l'altro genitore, se non concorde, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Tutte le spese straordinarie vanno comunque documentate all'altro genitore: da tale momento decorrerà il termine massimo di 15 (quindici) giorni per il rimborso.
11. Nessun assegno di mantenimento personale è richiesto dai coniugi.
3 12. I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto, anche per quanto riguarda la figlia minore”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Cont Pt_ Sussistono i presupposti di cui all'art. 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori Parte_1 Pt_2 in data 14.05.2011 in ZZ (PT), trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...] del Comune di ZZ al n. 2 P.I, anno 2011, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di ZZ di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
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