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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 392/2024 in persona del dott. Nicolò Grimaudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, difeso dall'avv. STEFANO BANFI;
Parte_1
-attore-
CONTRO
, difeso Controparte_1
dall'avv. ALESSANDRA PERONI;
-convenuto-
Conclusioni:
Per l'attore:
“IN VIA PRELIMINARE: previa qualunque formula e/o statuizione, sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo (Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano n. 4083/13,
Repertorio 3970/13 depositata il giorno 12.11.2023) notificata precedentemente all'atto di precetto, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo all'opponente dalla preannunciata esecuzione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità, anche parziale, dell'atto di precetto notificato e/o del titolo esecutivo per i motivi sopra esposti. IN VIA ISTRUTTORIA: ogni istanza riservata in esito alle deduzioni eventualmente svolte dalla convenuta.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per il convenuto: “NEL MERITO: rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto per
i motivi esposti negli atti del giudizio e confermare la legittimità e validità del precetto, oltre interessi dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: nella non creduta ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione, dichiarare la nullità (o inefficacia) parziale del precetto relativamente alla sola somma che dovesse risultare eventualmente eccedente, condannando controparte al pagamento degli importi che risulteranno dovuti, oltre interessi dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO: Spese legali rifuse, oltre spese generali, CPA e IVA.
Con ogni conseguente ulteriore provvedimento”.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
Pt_2
ha promosso opposizione all'atto di precetto con cui Lo Parte_1 [...]
ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 67.336,41. CP_1
I motivi di opposizione possono essere così sintetizzati:
(i) difetto di titolo esecutivo in relazione a parte delle somme precettate, e precisamente all'importo di euro 21.522,78 (voci n. 3 lett. A e B del precetto) per le quali non risulta alcuna condanna alla restituzione da parte della Sentenza
n. 4083/2013 della Corte d'Appello di Milano posta dal creditore a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
(ii) non debenza della somma di euro 6.979,38 pretesa dal convenuto a titolo di interessi sul capitale di euro 25.000,00 di cui al punto n. 1 del precetto, “essendo necessario un preciso accertamento sul calcolo degli interessi dal giorno del pagamento alla richiesta”;
(iii) non debenza dell'IVA in ordine a tutte le spese legali (per i due gradi di giudizio e per il precetto), potendo il convenuto presuntivamente detrarla in quanto munito di partita IVA.
L'attore ha dunque chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, l'accertamento dell'illegittimità ed inefficacia parziale del precetto. L'istanza di sospensione è stata rigetta dal giudice per i seguenti motivi:
“(i) non è stato prodotto in giudizio il titolo esecutivo, con conseguente impossibilità di verificarne la denunciata difformità dal precetto, (ii) lo stesso opponente omette di fornire precisa allegazione e prova dei pagamenti parziali, onde non viene neanche specificato quale sarebbe il dies a quo corretto per il calcolo degli interessi;
(iii) potendo il creditore opposto ben fornire prova della non detraibilità dell'IVA, non è allo stato possibile formulare alcuna prognosi sulla fondatezza o meno di tale doglianza;
in ogni caso, non risulta debitamente argomentato l'assunto per cui l'avvio dell'esecuzione forzata, per un importo comprensivo anche della parte in contestazione (pari a circa 25.000 euro, rispetto al totale di circa 67.000 euro), possa cagionare “gravi ed irreparabili danni” in capo all'opponente, tanto da non consentire neanche la previa instaurazione del contraddittorio”1.
Il convenuto, frattanto costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione.
Nel merito, infatti, ha eccepito che: Controparte_1
(i) “il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza della Corte
D'Appello di Milano [rectius, del Tribunale] sorge direttamente quale conseguenza della riforma del provvedimento assunto dal Tribunale di Varese-sez. distaccata di Luino”: donde la legittimità del precetto che intimi la restituzione di tutte le somme versate, a prescindere dal fatto (pacifico) che la statuizione di condanna a proprio favore abbia esplicitamente ad oggetto solo alcune di esse;
(ii) è poi corretta la somma pretesa a titolo di interessi per euro 6.979,38, essendo anzi dovuto, sulla scorta di un nuovo conteggio depositato, il maggiore importo di euro 7.104,71;
(iii) quanto all'IVA, “la restituzione dell'importo equivalente all'onorario versato dal soccombente in primo grado ai difensori della parte vincitrice, in seguito alla riforma della sentenza che prevedeva la condanna alle spese di lite, non assume rilevanza ai fini IVA, poiché i legali della controparte non hanno emesso fattura nei confronti dello Controparte_1
ma del proprio assistito, sicché lo Studio non dispone di un documento fiscale per portare in deduzione l'IVA di una fattura intestata ad altri e non emessa a proprio favore”.
All'udienza di prima comparizione, i procuratori delle parti hanno riferito dell'esito negativo di precedenti trattative per una definizione bonaria della vertenza.
Letti gli atti di causa, il giudice ha dunque formulato una proposta conciliativa2.
Alla successiva udienza, i procuratori delle parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo su termini differenti da quelli proposti dal giudice e hanno quindi chiesto rinvio per definire l'intesa.
All'udienza di rinvio, esse hanno tuttavia dichiarato che anche tali trattative non hanno avuto buon esito e hanno pertanto insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Preso atto di ciò, il giudice ha dunque dichiarato inammissibili le richieste di prova testimoniale dello in quanto di natura documentale e, Controparte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 15.1.2025, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.
È anzitutto priva di pregio l'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto, posto che il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. riguarda le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
Nel caso di specie, invece, l'attore contesta il diritto dello a Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata per una parte delle somme precettate, con conseguente qualificazione della presente causa ai sensi dell'art. 615 comma 1
c.p.c., che consente l'opposizione sino a quando l'esecuzione non è iniziata
(come nel caso di specie).
L'eccezione in esame è pertanto manifestamente infondata.
MOTIVO DI OPPOSIZIONE SUB (I).
Con riferimento al motivo in esame, il convenuto sostiene in sintesi che:
(a) il diritto dell'appellante vittorioso/obbligo dell'appellato soccombente alla restituzione di quanto prestato in esecuzione di una sentenza di primo grado sorge automaticamente per effetto della pronuncia di appello;
(b) la sentenza di riforma legittima quindi, di per sé, il recupero forzoso di tutte le somme eventualmente versate dall'appellante, ivi incluse quelle per cui non sussista un'esplicita statuizione di condanna;
(c) ai fini della legittimità del precetto, è pertanto irrilevante che la Corte
d'Appello abbia espressamente condannato l'attore alla restituzione delle sole somme indicate ai punti 1 e 2 del precetto, e non anche di quelle di cui al punto
33.
In realtà, se corretta è la premessa (a), errati sono invece i corollari (b) e (c) tratti dal convenuto.
Quest'ultimo, infatti, appare confondere il piano sostanziale dei diritti e degli obblighi delle parti (qui, l'obbligo di restituzione non è in sé contestato dall'opponente), con quello delle condizioni dell'azione esecutiva, e segnatamente la sussistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a legittimare la minaccia e l'avvio di un'esecuzione per l'attuazione forzosa di tale obbligo restitutorio.
La riforma della sentenza di primo grado, invero, costituisce certamente il fatto costitutivo della pretesa restitutoria dell'appellante vittorioso;
laddove, tuttavia,
l'appello non sia accompagnato da un'apposita domanda restitutoria o, comunque, il giudice d'appello non disponga la condanna dell'appellato al pagamento di quanto chiesto (e provato) dall'appellante, la sentenza di riforma non costituisce titolo ex art. 474 c.p.c. per l'attuazione coattiva del diritto.
A sostegno dell'opposta tesi del convenuto non milita, a ben vedere, il richiamo all'ordinanza n. 7191/2018 della Corte di Cassazione.
Il passaggio estrapolato da tale pronuncia, ove si afferma che “il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza”, si inserisce in realtà nel più ampio ragionamento della Corte in ordine ai presupposti per l'accoglimento della domanda restitutoria della parte.
A tal proposito, la Corte ribadisce il costante principio per cui “la ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione”, con la conseguenza per cui non rilevano “tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens”.
La circostanza per cui i presupposti di accoglimento della domanda restitutoria non siano quelli dell'art. 2033 c.c. non toglie affatto -ed anzi semmai conferma- la necessità che una domanda restitutoria venga pur sempre formulata dalla parte
(anche per consentire il contraddittorio sull'an e sul quantum della pretesa), e che il giudice di appello (ovvero altro giudice investito di autonoma domanda in separata sede) ne disponga l'accoglimento con condanna del debitore al pagamento.
La lettura della pronuncia citata conferma pienamente tale ricostruzione, atteso che “nel proprio atto d'appello, la chiese la riforma della sentenza di primo grado e Pt_3
la condanna di alla restituzione dell'indennizzo percepito in esecuzione di Controparte_2
essa: richiesta, quest'ultima, sulla quale il Tribunale non ha provveduto”.
Semplicemente, osserva la Corte, “la rilevata erroneità della sentenza non ne impone la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, condannando alla rifusione in favore della Controparte_2
delle somme tutte percepite da tale società in esecuzione della sentenza di primo grado”. Pt_3
In modo ancora più esplicito, ai fini che interessano, Cass. 18062/2018 ha ribadito il principio per cui “la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale” (cfr. anche Cass. n. 12387/2016).
Alla luce di quanto precede, la sentenza della Corte d'Appello di Milano, disponendo la condanna limitatamente all'importo di euro 25.000 e alle spese legali per i due gradi di giudizio (di cui ai punti nn. 1 e 2 del precetto), non costituisce titolo esecutivo per le ulteriori somme di cui al punto n. 3 del precetto.
È del tutto irrilevante, pertanto, la circostanza che l'opponente non abbia in alcun modo contestato i fatti costitutivi della pretesa restitutoria dello
[...]
(e sono quindi inconferenti gli ampi richiami del convenuto al principio CP_1 di non contestazione), atteso che da un lato, come visto, il motivo di opposizione concerne solo l'idoneità della Sentenza della Corte d'Appello di
Milano a fungere da titolo esecutivo per alcune somme, e che dall'altro il convenuto ha omesso di formulare nel presente giudizio (pur potendo pacificamente farlo) un'apposita domanda riconvenzionale di condanna, riservandosi di agire in separata sede per ottenere un titolo esecutivo (cfr. memoria di replica).
In definitiva, il primo motivo di opposizione è fondato.
MOTIVO DI OPPOSIZIONE SUB (II).
Con il motivo di opposizione sub (ii), l'opponente deduce che “la voce relativa agli interessi appare non corretta”, senza tuttavia addurre alcuna motivazione a sostegno.
Come evidenziato dal convenuto, in realtà, la somma pretesa a titolo di interessi sul capitale di euro 25.000,00 è persino inferiore a quella dovuta in base ad un conteggio che tenga conto dei versamenti parziali di seguito dettagliati: su euro 5.000,00, dal 31 ottobre 2004 al 14 novembre 2023 (data del precetto impugnato): tot. interessi euro 1.499,99; su euro 10.000,00, dal 31 marzo 2005 al 14 novembre 2023 (data del precetto impugnato): tot. interessi euro 2.896,54; su euro 10.000,00, dal 31 dicembre 2005 al 14 novembre 2023 (data del precetto impugnato): tot. interessi euro 2.708,18, per complessivi euro 7.104,71.
A fronte di tale precisa ricostruzione del convenuto, parte attrice non ha formulato alcuna contestazione in ordine all'importo e alla data dei pagamenti parziali effettuati.
Deve quindi ritenersi corretto il calcolo di euro 7.104,71 e per l'effetto infondato il motivo di opposizione con cui si contesta la debenza della somma di euro 6.979,38.
MOTIVO DI OPPOSIZIONE SUB (III). L'attore ha infine eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria relativamente alle somme esposte dal convenuto a titolo di IVA, richiamando il principio generale della detraibilità dell'imposta in esame e il conseguente onere del convenuto di dimostrare l'insussistenza dei presupposti per l'operatività del regime ordinario di detraibilità.
Lo al riguardo, ha di contro obiettato che “la restituzione Controparte_1
dell'importo equivalente all'onorario versato dal soccombente in primo grado ai difensori della parte vincitrice, in seguito alla riforma della sentenza che prevedeva la condanna alle spese di lite, non assume rilevanza ai fini IVA”.
Ad avviso del convenuto, più precisamente, “poiché nel nostro caso i difensori (avv,
Bernasconi e avv. Giancristofaro) non hanno mai emesso alcuna fattura nei confronti dello bensì al proprio assistito, nessuna detrazione IVA potrà essere imputata Controparte_1
all'esponente con riferimento a detti pagamenti”.
In realtà, dalla lettura del precetto non risulta affatto che oggetto di intimazione siano somme versate dallo Studio ai difensori dell'attore “avv, Bernasconi e avv.
Giancristofaro” a titolo di spese legali e relativi accessori della sentenza di primo grado.
Ed infatti:
- in primo grado l'attore era assistito non da due “difensori”, ma da uno solo
(avv. Ciberti), diverso da quelli (avv. Bernasconi e avv. Giancristofaro) a cui si fa riferimento nel precetto e negli atti di causa;
- il giudice di primo grado non ha disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte attrice avv. Ciberti, né in suo favore Lo Controparte_1
afferma di aver mai pagato alcunché;
- nei confronti degli avv. Bernasconi e avv. Giancristofaro, comunque, lo
[...]
ha eseguito pagamenti per complessivi 21.522,78 euro in qualità di terzo CP_1
pignorato (ossia per debiti altrui fondati su distinti titoli) non già come debitore esecutato (vale a dire per un debito proprio da spese legali discendente dalla sentenza di primo grado, per di più pari ad un diverso importo di euro 1.436,50 per diritti, euro 1.990 per onorari e 54,24 per spese);
- lo stesso precetto, al punto n. 1, indica coerentemente l'importo di euro 25.000 come “capitale”, e quindi come parte della maggior somma di euro 39.290 oggetto di condanna da parte del Tribunale di Varese – sez. di Luino.
In definitiva, l'assunto del convenuto risulta infondato nella stessa premessa fattuale.
È appena il caso di osservare, comunque, che la pretesa restitutoria di ipotetiche spese legali di primo grado (come detto neanche propriamente formulata nel precetto) risulterebbe anch'essa carente di un titolo esecutivo idoneo ad intimarne il pagamento: la sentenza della Corte d'Appello, infatti, non condanna il sig. a restituire “spese legali ricevute”, ma solo a pagare le spese dei due Pt_1
gradi di giudizio all'appellante vittorioso.
Inoltre, lo non avrebbe in ipotesi neanche titolo per ripetere dal CP_1 Pt_1
le spese pagate ad un suo legale distrattario, potendo richiederle solo a quest'ultimo (cfr. Cass. n. 1526/2016).
In ultima analisi, oggetto di precetto, per quanto qui rileva, non sono spese legali versate dallo Studio al legale di controparte e richieste ora in restituzione, ma quelle
“liquidate in sentenza corte d'appello n. 4083/13” e quelle per atto di precetto, di cui ai punti nn. 2 e 4, a remunerazione dell'attività svolta -al contrario- dai legali del convenuto vittorioso in appello.
Posto che, sulla base del principio correttamente richiamato dallo stesso
[...]
il difensore emette la fattura nei confronti del proprio cliente, la CP_1
legittima intimazione degli importi qui contestati a titolo di IVA presuppone che lo Studio fornisca la prova dell'indetraibilità dell'IVA esposta dal proprio avvocato in una fattura nei suoi confronti emessa.
Al riguardo, infatti, è ben vero che alla titolarità di partita IVA non consegue necessariamente la possibilità di detrarre l'imposta. Tuttavia, essendo la regola generale (cfr. in particolare gli artt. 17, 19 e 10 del
D.P.R. n. 633/1972) quella della detraibilità dell'imposta, grava sul precettante l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'inoperatività di tale regime: solo in tal caso, infatti, l'IVA versata dal creditore al proprio legale
-non potendo appunto essere compensata con l'IVA a debito- risulterebbe per la parte medesima un costo effettivo e legittimerebbe la stessa a pretenderne la rifusione nei confronti del debitore.
Il convenuto, tuttavia, non ha nella specie allegato e provato la sussistenza di alcuna causa di indetraibilità dell'imposta dovuta al proprio difensore, concentrando le proprie difese -come visto- su una fattispecie non attinente al precetto e, quindi, al thema decidendum del presente giudizio.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova impone, pertanto, anche l'accoglimento del presente motivo di opposizione.
CONCLUSIONI E REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
L'opposizione è in definitiva fondata con riguardo ai motivi (i) e (iii) e infondata in relazione al motivo (ii).
Deve quindi accertarsi che:
(i) la sentenza della Corte d'Appello del 12.11.2013 non è titolo per l'esecuzione forzata in relazione alla somma di euro 21.522,78 di cui al punto n. 3 del precetto impugnato;
(ii) è legittima l'intimazione del pagamento di euro 6.979,38 a titolo di interessi sul capitale di cui al punto n. 1 del precetto;
(iii) non è dovuta l'IVA sulle spese legali liquidate dalla Corte d'Appello e sul precetto (punti nn. 2 e 4 del precetto).
Quanto alle spese di lite, la regolazione delle stesse avviene conformemente al criterio della soccombenza reciproca.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti,
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. Un.
32061/2022).
Con particolare riguardo alla domanda ex art. 615 c.p.c., costituisce invero principio consolidato quello per cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere […] con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti” (Cass. n. 18367/2024).
Nel caso di specie, pertanto, si configura una soccombenza del convenuto con riguardo ai motivi nn. (i) e (iii) e una soccombenza dell'attore in relazione al motivo n. (ii).
Tanto giustifica, avuto riguardo anche al valore di ciascun motivo, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore in misura pari a due terzi del totale (ossia, per euro 3.400 su euro 5.077 calcolati in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm.) e la compensazione delle spese tra le parti per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie i motivi di opposizione nn. (i) e (iii), rigettando il motivo n. (ii);
2) per l'effetto, accerta che:
(i) la sentenza della Corte d'Appello del 12.11.2013 non è titolo per l'esecuzione forzata in relazione alla somma di euro 21.522,78 di cui al punto n. 3 del precetto impugnato;
(ii) è legittima l'intimazione dell'importo di euro 6.979,38 a titolo di interessi sul capitale di cui al punto 1 del precetto;
(iii) non è dovuta l'IVA sulle spese legali liquidate dalla Corte d'Appello e sul precetto (punti nn. 2 e 4 del precetto);
3) condanna Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in Parte_1
euro 3.400,00 oltre accessori di legge se dovuti;
compensa per il resto le spese tra le parti.
Busto Arsizio, 31/01/2025
Il Giudice
Nicolò Grimaudo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Decreto del 5.2.2024. 2 Che prevedeva il pagamento da parte del sig. in favore dello dell'importo di euro 50.000,00 Pt_1 Controparte_1 con versamento della prima rata di euro 10.000 entro un mese dalla sottoscrizione dell'accordo e successive rate mensili di euro 500,00 ciascuna;
compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio (cfr. verbale dell'udienza del 19/06/2024). 3La sentenza della Corte d'Appello ha infatti così statuito: “Condanna alla restituzione della somma Parte_1 di € 25,000 versata dallo studio con interessi legali dalla dazione dell'importo a saldo. Condanna CP_1 Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte di che si liquidano per il primo grado di
[...] Controparte_1 giudizio in euro 100 per spese, euro 2000 per diritti ed euro 2500 per onorari, oltre alle spese generali, iva e cpa;
per il presente grado di giudizio in euro 4000, per compensi professionali oltre IVA e CPA, oltre euro 675 per spese”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 392/2024 in persona del dott. Nicolò Grimaudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, difeso dall'avv. STEFANO BANFI;
Parte_1
-attore-
CONTRO
, difeso Controparte_1
dall'avv. ALESSANDRA PERONI;
-convenuto-
Conclusioni:
Per l'attore:
“IN VIA PRELIMINARE: previa qualunque formula e/o statuizione, sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo (Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano n. 4083/13,
Repertorio 3970/13 depositata il giorno 12.11.2023) notificata precedentemente all'atto di precetto, in tal modo evitando le dannose conseguenze derivanti in capo all'opponente dalla preannunciata esecuzione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità, anche parziale, dell'atto di precetto notificato e/o del titolo esecutivo per i motivi sopra esposti. IN VIA ISTRUTTORIA: ogni istanza riservata in esito alle deduzioni eventualmente svolte dalla convenuta.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per il convenuto: “NEL MERITO: rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto per
i motivi esposti negli atti del giudizio e confermare la legittimità e validità del precetto, oltre interessi dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: nella non creduta ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione, dichiarare la nullità (o inefficacia) parziale del precetto relativamente alla sola somma che dovesse risultare eventualmente eccedente, condannando controparte al pagamento degli importi che risulteranno dovuti, oltre interessi dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO: Spese legali rifuse, oltre spese generali, CPA e IVA.
Con ogni conseguente ulteriore provvedimento”.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
Pt_2
ha promosso opposizione all'atto di precetto con cui Lo Parte_1 [...]
ha intimato il pagamento della complessiva somma di euro 67.336,41. CP_1
I motivi di opposizione possono essere così sintetizzati:
(i) difetto di titolo esecutivo in relazione a parte delle somme precettate, e precisamente all'importo di euro 21.522,78 (voci n. 3 lett. A e B del precetto) per le quali non risulta alcuna condanna alla restituzione da parte della Sentenza
n. 4083/2013 della Corte d'Appello di Milano posta dal creditore a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
(ii) non debenza della somma di euro 6.979,38 pretesa dal convenuto a titolo di interessi sul capitale di euro 25.000,00 di cui al punto n. 1 del precetto, “essendo necessario un preciso accertamento sul calcolo degli interessi dal giorno del pagamento alla richiesta”;
(iii) non debenza dell'IVA in ordine a tutte le spese legali (per i due gradi di giudizio e per il precetto), potendo il convenuto presuntivamente detrarla in quanto munito di partita IVA.
L'attore ha dunque chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, l'accertamento dell'illegittimità ed inefficacia parziale del precetto. L'istanza di sospensione è stata rigetta dal giudice per i seguenti motivi:
“(i) non è stato prodotto in giudizio il titolo esecutivo, con conseguente impossibilità di verificarne la denunciata difformità dal precetto, (ii) lo stesso opponente omette di fornire precisa allegazione e prova dei pagamenti parziali, onde non viene neanche specificato quale sarebbe il dies a quo corretto per il calcolo degli interessi;
(iii) potendo il creditore opposto ben fornire prova della non detraibilità dell'IVA, non è allo stato possibile formulare alcuna prognosi sulla fondatezza o meno di tale doglianza;
in ogni caso, non risulta debitamente argomentato l'assunto per cui l'avvio dell'esecuzione forzata, per un importo comprensivo anche della parte in contestazione (pari a circa 25.000 euro, rispetto al totale di circa 67.000 euro), possa cagionare “gravi ed irreparabili danni” in capo all'opponente, tanto da non consentire neanche la previa instaurazione del contraddittorio”1.
Il convenuto, frattanto costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione.
Nel merito, infatti, ha eccepito che: Controparte_1
(i) “il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza della Corte
D'Appello di Milano [rectius, del Tribunale] sorge direttamente quale conseguenza della riforma del provvedimento assunto dal Tribunale di Varese-sez. distaccata di Luino”: donde la legittimità del precetto che intimi la restituzione di tutte le somme versate, a prescindere dal fatto (pacifico) che la statuizione di condanna a proprio favore abbia esplicitamente ad oggetto solo alcune di esse;
(ii) è poi corretta la somma pretesa a titolo di interessi per euro 6.979,38, essendo anzi dovuto, sulla scorta di un nuovo conteggio depositato, il maggiore importo di euro 7.104,71;
(iii) quanto all'IVA, “la restituzione dell'importo equivalente all'onorario versato dal soccombente in primo grado ai difensori della parte vincitrice, in seguito alla riforma della sentenza che prevedeva la condanna alle spese di lite, non assume rilevanza ai fini IVA, poiché i legali della controparte non hanno emesso fattura nei confronti dello Controparte_1
ma del proprio assistito, sicché lo Studio non dispone di un documento fiscale per portare in deduzione l'IVA di una fattura intestata ad altri e non emessa a proprio favore”.
All'udienza di prima comparizione, i procuratori delle parti hanno riferito dell'esito negativo di precedenti trattative per una definizione bonaria della vertenza.
Letti gli atti di causa, il giudice ha dunque formulato una proposta conciliativa2.
Alla successiva udienza, i procuratori delle parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo su termini differenti da quelli proposti dal giudice e hanno quindi chiesto rinvio per definire l'intesa.
All'udienza di rinvio, esse hanno tuttavia dichiarato che anche tali trattative non hanno avuto buon esito e hanno pertanto insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Preso atto di ciò, il giudice ha dunque dichiarato inammissibili le richieste di prova testimoniale dello in quanto di natura documentale e, Controparte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 15.1.2025, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.
È anzitutto priva di pregio l'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto, posto che il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. riguarda le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
Nel caso di specie, invece, l'attore contesta il diritto dello a Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata per una parte delle somme precettate, con conseguente qualificazione della presente causa ai sensi dell'art. 615 comma 1
c.p.c., che consente l'opposizione sino a quando l'esecuzione non è iniziata
(come nel caso di specie).
L'eccezione in esame è pertanto manifestamente infondata.
MOTIVO DI OPPOSIZIONE SUB (I).
Con riferimento al motivo in esame, il convenuto sostiene in sintesi che:
(a) il diritto dell'appellante vittorioso/obbligo dell'appellato soccombente alla restituzione di quanto prestato in esecuzione di una sentenza di primo grado sorge automaticamente per effetto della pronuncia di appello;
(b) la sentenza di riforma legittima quindi, di per sé, il recupero forzoso di tutte le somme eventualmente versate dall'appellante, ivi incluse quelle per cui non sussista un'esplicita statuizione di condanna;
(c) ai fini della legittimità del precetto, è pertanto irrilevante che la Corte
d'Appello abbia espressamente condannato l'attore alla restituzione delle sole somme indicate ai punti 1 e 2 del precetto, e non anche di quelle di cui al punto
33.
In realtà, se corretta è la premessa (a), errati sono invece i corollari (b) e (c) tratti dal convenuto.
Quest'ultimo, infatti, appare confondere il piano sostanziale dei diritti e degli obblighi delle parti (qui, l'obbligo di restituzione non è in sé contestato dall'opponente), con quello delle condizioni dell'azione esecutiva, e segnatamente la sussistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. idoneo a legittimare la minaccia e l'avvio di un'esecuzione per l'attuazione forzosa di tale obbligo restitutorio.
La riforma della sentenza di primo grado, invero, costituisce certamente il fatto costitutivo della pretesa restitutoria dell'appellante vittorioso;
laddove, tuttavia,
l'appello non sia accompagnato da un'apposita domanda restitutoria o, comunque, il giudice d'appello non disponga la condanna dell'appellato al pagamento di quanto chiesto (e provato) dall'appellante, la sentenza di riforma non costituisce titolo ex art. 474 c.p.c. per l'attuazione coattiva del diritto.
A sostegno dell'opposta tesi del convenuto non milita, a ben vedere, il richiamo all'ordinanza n. 7191/2018 della Corte di Cassazione.
Il passaggio estrapolato da tale pronuncia, ove si afferma che “il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza”, si inserisce in realtà nel più ampio ragionamento della Corte in ordine ai presupposti per l'accoglimento della domanda restitutoria della parte.
A tal proposito, la Corte ribadisce il costante principio per cui “la ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione”, con la conseguenza per cui non rilevano “tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens”.
La circostanza per cui i presupposti di accoglimento della domanda restitutoria non siano quelli dell'art. 2033 c.c. non toglie affatto -ed anzi semmai conferma- la necessità che una domanda restitutoria venga pur sempre formulata dalla parte
(anche per consentire il contraddittorio sull'an e sul quantum della pretesa), e che il giudice di appello (ovvero altro giudice investito di autonoma domanda in separata sede) ne disponga l'accoglimento con condanna del debitore al pagamento.
La lettura della pronuncia citata conferma pienamente tale ricostruzione, atteso che “nel proprio atto d'appello, la chiese la riforma della sentenza di primo grado e Pt_3
la condanna di alla restituzione dell'indennizzo percepito in esecuzione di Controparte_2
essa: richiesta, quest'ultima, sulla quale il Tribunale non ha provveduto”.
Semplicemente, osserva la Corte, “la rilevata erroneità della sentenza non ne impone la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, condannando alla rifusione in favore della Controparte_2
delle somme tutte percepite da tale società in esecuzione della sentenza di primo grado”. Pt_3
In modo ancora più esplicito, ai fini che interessano, Cass. 18062/2018 ha ribadito il principio per cui “la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale” (cfr. anche Cass. n. 12387/2016).
Alla luce di quanto precede, la sentenza della Corte d'Appello di Milano, disponendo la condanna limitatamente all'importo di euro 25.000 e alle spese legali per i due gradi di giudizio (di cui ai punti nn. 1 e 2 del precetto), non costituisce titolo esecutivo per le ulteriori somme di cui al punto n. 3 del precetto.
È del tutto irrilevante, pertanto, la circostanza che l'opponente non abbia in alcun modo contestato i fatti costitutivi della pretesa restitutoria dello
[...]
(e sono quindi inconferenti gli ampi richiami del convenuto al principio CP_1 di non contestazione), atteso che da un lato, come visto, il motivo di opposizione concerne solo l'idoneità della Sentenza della Corte d'Appello di
Milano a fungere da titolo esecutivo per alcune somme, e che dall'altro il convenuto ha omesso di formulare nel presente giudizio (pur potendo pacificamente farlo) un'apposita domanda riconvenzionale di condanna, riservandosi di agire in separata sede per ottenere un titolo esecutivo (cfr. memoria di replica).
In definitiva, il primo motivo di opposizione è fondato.
MOTIVO DI OPPOSIZIONE SUB (II).
Con il motivo di opposizione sub (ii), l'opponente deduce che “la voce relativa agli interessi appare non corretta”, senza tuttavia addurre alcuna motivazione a sostegno.
Come evidenziato dal convenuto, in realtà, la somma pretesa a titolo di interessi sul capitale di euro 25.000,00 è persino inferiore a quella dovuta in base ad un conteggio che tenga conto dei versamenti parziali di seguito dettagliati: su euro 5.000,00, dal 31 ottobre 2004 al 14 novembre 2023 (data del precetto impugnato): tot. interessi euro 1.499,99; su euro 10.000,00, dal 31 marzo 2005 al 14 novembre 2023 (data del precetto impugnato): tot. interessi euro 2.896,54; su euro 10.000,00, dal 31 dicembre 2005 al 14 novembre 2023 (data del precetto impugnato): tot. interessi euro 2.708,18, per complessivi euro 7.104,71.
A fronte di tale precisa ricostruzione del convenuto, parte attrice non ha formulato alcuna contestazione in ordine all'importo e alla data dei pagamenti parziali effettuati.
Deve quindi ritenersi corretto il calcolo di euro 7.104,71 e per l'effetto infondato il motivo di opposizione con cui si contesta la debenza della somma di euro 6.979,38.
MOTIVO DI OPPOSIZIONE SUB (III). L'attore ha infine eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria relativamente alle somme esposte dal convenuto a titolo di IVA, richiamando il principio generale della detraibilità dell'imposta in esame e il conseguente onere del convenuto di dimostrare l'insussistenza dei presupposti per l'operatività del regime ordinario di detraibilità.
Lo al riguardo, ha di contro obiettato che “la restituzione Controparte_1
dell'importo equivalente all'onorario versato dal soccombente in primo grado ai difensori della parte vincitrice, in seguito alla riforma della sentenza che prevedeva la condanna alle spese di lite, non assume rilevanza ai fini IVA”.
Ad avviso del convenuto, più precisamente, “poiché nel nostro caso i difensori (avv,
Bernasconi e avv. Giancristofaro) non hanno mai emesso alcuna fattura nei confronti dello bensì al proprio assistito, nessuna detrazione IVA potrà essere imputata Controparte_1
all'esponente con riferimento a detti pagamenti”.
In realtà, dalla lettura del precetto non risulta affatto che oggetto di intimazione siano somme versate dallo Studio ai difensori dell'attore “avv, Bernasconi e avv.
Giancristofaro” a titolo di spese legali e relativi accessori della sentenza di primo grado.
Ed infatti:
- in primo grado l'attore era assistito non da due “difensori”, ma da uno solo
(avv. Ciberti), diverso da quelli (avv. Bernasconi e avv. Giancristofaro) a cui si fa riferimento nel precetto e negli atti di causa;
- il giudice di primo grado non ha disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore di parte attrice avv. Ciberti, né in suo favore Lo Controparte_1
afferma di aver mai pagato alcunché;
- nei confronti degli avv. Bernasconi e avv. Giancristofaro, comunque, lo
[...]
ha eseguito pagamenti per complessivi 21.522,78 euro in qualità di terzo CP_1
pignorato (ossia per debiti altrui fondati su distinti titoli) non già come debitore esecutato (vale a dire per un debito proprio da spese legali discendente dalla sentenza di primo grado, per di più pari ad un diverso importo di euro 1.436,50 per diritti, euro 1.990 per onorari e 54,24 per spese);
- lo stesso precetto, al punto n. 1, indica coerentemente l'importo di euro 25.000 come “capitale”, e quindi come parte della maggior somma di euro 39.290 oggetto di condanna da parte del Tribunale di Varese – sez. di Luino.
In definitiva, l'assunto del convenuto risulta infondato nella stessa premessa fattuale.
È appena il caso di osservare, comunque, che la pretesa restitutoria di ipotetiche spese legali di primo grado (come detto neanche propriamente formulata nel precetto) risulterebbe anch'essa carente di un titolo esecutivo idoneo ad intimarne il pagamento: la sentenza della Corte d'Appello, infatti, non condanna il sig. a restituire “spese legali ricevute”, ma solo a pagare le spese dei due Pt_1
gradi di giudizio all'appellante vittorioso.
Inoltre, lo non avrebbe in ipotesi neanche titolo per ripetere dal CP_1 Pt_1
le spese pagate ad un suo legale distrattario, potendo richiederle solo a quest'ultimo (cfr. Cass. n. 1526/2016).
In ultima analisi, oggetto di precetto, per quanto qui rileva, non sono spese legali versate dallo Studio al legale di controparte e richieste ora in restituzione, ma quelle
“liquidate in sentenza corte d'appello n. 4083/13” e quelle per atto di precetto, di cui ai punti nn. 2 e 4, a remunerazione dell'attività svolta -al contrario- dai legali del convenuto vittorioso in appello.
Posto che, sulla base del principio correttamente richiamato dallo stesso
[...]
il difensore emette la fattura nei confronti del proprio cliente, la CP_1
legittima intimazione degli importi qui contestati a titolo di IVA presuppone che lo Studio fornisca la prova dell'indetraibilità dell'IVA esposta dal proprio avvocato in una fattura nei suoi confronti emessa.
Al riguardo, infatti, è ben vero che alla titolarità di partita IVA non consegue necessariamente la possibilità di detrarre l'imposta. Tuttavia, essendo la regola generale (cfr. in particolare gli artt. 17, 19 e 10 del
D.P.R. n. 633/1972) quella della detraibilità dell'imposta, grava sul precettante l'onere di dedurre e dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'inoperatività di tale regime: solo in tal caso, infatti, l'IVA versata dal creditore al proprio legale
-non potendo appunto essere compensata con l'IVA a debito- risulterebbe per la parte medesima un costo effettivo e legittimerebbe la stessa a pretenderne la rifusione nei confronti del debitore.
Il convenuto, tuttavia, non ha nella specie allegato e provato la sussistenza di alcuna causa di indetraibilità dell'imposta dovuta al proprio difensore, concentrando le proprie difese -come visto- su una fattispecie non attinente al precetto e, quindi, al thema decidendum del presente giudizio.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova impone, pertanto, anche l'accoglimento del presente motivo di opposizione.
CONCLUSIONI E REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
L'opposizione è in definitiva fondata con riguardo ai motivi (i) e (iii) e infondata in relazione al motivo (ii).
Deve quindi accertarsi che:
(i) la sentenza della Corte d'Appello del 12.11.2013 non è titolo per l'esecuzione forzata in relazione alla somma di euro 21.522,78 di cui al punto n. 3 del precetto impugnato;
(ii) è legittima l'intimazione del pagamento di euro 6.979,38 a titolo di interessi sul capitale di cui al punto n. 1 del precetto;
(iii) non è dovuta l'IVA sulle spese legali liquidate dalla Corte d'Appello e sul precetto (punti nn. 2 e 4 del precetto).
Quanto alle spese di lite, la regolazione delle stesse avviene conformemente al criterio della soccombenza reciproca.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti,
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. Un.
32061/2022).
Con particolare riguardo alla domanda ex art. 615 c.p.c., costituisce invero principio consolidato quello per cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto a procedere […] con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti” (Cass. n. 18367/2024).
Nel caso di specie, pertanto, si configura una soccombenza del convenuto con riguardo ai motivi nn. (i) e (iii) e una soccombenza dell'attore in relazione al motivo n. (ii).
Tanto giustifica, avuto riguardo anche al valore di ciascun motivo, la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore in misura pari a due terzi del totale (ossia, per euro 3.400 su euro 5.077 calcolati in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm.) e la compensazione delle spese tra le parti per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie i motivi di opposizione nn. (i) e (iii), rigettando il motivo n. (ii);
2) per l'effetto, accerta che:
(i) la sentenza della Corte d'Appello del 12.11.2013 non è titolo per l'esecuzione forzata in relazione alla somma di euro 21.522,78 di cui al punto n. 3 del precetto impugnato;
(ii) è legittima l'intimazione dell'importo di euro 6.979,38 a titolo di interessi sul capitale di cui al punto 1 del precetto;
(iii) non è dovuta l'IVA sulle spese legali liquidate dalla Corte d'Appello e sul precetto (punti nn. 2 e 4 del precetto);
3) condanna Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in Parte_1
euro 3.400,00 oltre accessori di legge se dovuti;
compensa per il resto le spese tra le parti.
Busto Arsizio, 31/01/2025
Il Giudice
Nicolò Grimaudo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Decreto del 5.2.2024. 2 Che prevedeva il pagamento da parte del sig. in favore dello dell'importo di euro 50.000,00 Pt_1 Controparte_1 con versamento della prima rata di euro 10.000 entro un mese dalla sottoscrizione dell'accordo e successive rate mensili di euro 500,00 ciascuna;
compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio (cfr. verbale dell'udienza del 19/06/2024). 3La sentenza della Corte d'Appello ha infatti così statuito: “Condanna alla restituzione della somma Parte_1 di € 25,000 versata dallo studio con interessi legali dalla dazione dell'importo a saldo. Condanna CP_1 Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte di che si liquidano per il primo grado di
[...] Controparte_1 giudizio in euro 100 per spese, euro 2000 per diritti ed euro 2500 per onorari, oltre alle spese generali, iva e cpa;
per il presente grado di giudizio in euro 4000, per compensi professionali oltre IVA e CPA, oltre euro 675 per spese”.