Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15323/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15323/2021 promossa da:
c.f. , c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2 C.F._2
, c.f. , tutti nella qualità di eredi di
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_3 Per_1
nata a [...] il [...] e deceduta il 22/12/2012, c.f.
[...] [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Minicucci. C.F._4
ATTORI
Contro
, P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bargi Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTA nonchè
Controparte_5
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall' avvocato Massimo La Rocca (CF. P.IVA_2
) C.F._5
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
30.09.2024 e comparse conclusionali e di replica.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11.06.2021 e ritualmente notificato in data 30.11.2021,
e in proprio e in qualità di eredi della de Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 cuius convenivano in giudizio l' , per ottenere il Persona_1 Controparte_4 risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti in relazione al decesso della loro congiunta.
Più in particolare, gli attori deducevano:
pagina 1 di 21
28/01/1924 e deceduta il 22/12/2012 a Salerno presso l'AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona”;
- che il giorno 04/12/2012, verso le ore 11:00 circa, veniva trasportata presso Persona_1 il pronto soccorso dell'ospedale LU di AP (che rientrava nel circuito assistenziale dell' ), per la cura di una vasta ferita cranica, dovuta ad una caduta;
Controparte_4
- che i sanitari di turno medicarono la ferita e, senza effettuare alcun esame strumentale, dimettevano la;
Per_1
- che, tuttavia, verso le ore 15:00 dello stesso giorno, la , per l'insorgere dello stato Per_1 comatoso, veniva riaccompagnata dai familiari all'ospedale LU, ove, stavolta, i sanitari le praticavano un esame TAC cranio con diagnosi di coma di 2° grado da emorragia cerebrale;
- che solo alle ore 16:30 circa, l'ospedale LU chiedeva il trasferimento della paziente con l'eliambulanza presso un'altra struttura ospedaliera, ma tale richiesta veniva negata;
- che, in conseguenza, la veniva trasferita, via mare, verso le ore 18:00, presso il nosocomio Per_1 di Salerno, dove Controparte_6 veniva sottoposta ad intervento chirurgico, e poi ricoverata in terapia intensiva fino al 22/12/2012, giorno in cui decedeva;
- che nella morte delle vi era responsabilità professionale dei sanitari del nosocomio di Per_1
AP, come evidenziava la relazione medico legale del dott. (cfr doc all. Persona_2 all' atto introduttivo)
- che ai fini dell'accertamento della responsabilità medica veniva promosso giudizio ex art 696 bis dinnanzi al Tribunale di Napoli, a cui veniva attribuito n. RG. 32186/2019 ed assegnato alla scrivente;
- che il Collegio peritale nominato, composto dai dott.ri e Persona_3 Persona_4 depositava perizia medico legale da cui emergeva una responsabilità medica a carico dei sanitari Cont dell'ospedale LU di AP ( ), nella misura del 40%, pari alla perdita di Controparte_4 chances di sopravvivenza, oltre al danno biologico terminale quantificato in 18 giorni;
- che, per i motivi sovraesposti, risultava accertato che il decesso della de cuius era ascrivibile ad imperizia, imprudenza e negligenza dei sanitari dell'ospedale LU di AP ed essendo stata accertata la responsabilità medica nella misura del 40% pari alla perdita di chances di sopravvivenza, il danno non patrimoniale da perdita parentale spettante agli eredi non conviventi viene quantificato in euro 255.000,00, oltre euro 1.800,00 per giorni 18 a titolo di danno biologico terminale.
pagina 2 di 21 Tutto ciò esposto, i ricorrenti chiedevano nel presente giudizio di accertare e dichiarare che il decesso di era riconducibile, nella misura del 40%, al comportamento colposo per imperizia, Persona_1 imprudenza e negligenza dei sanitari dell'ospedale LU di AP e, per l'effetto, condannare l
[...]
, al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita parentale, nella misura di euro Controparte_4
255.000,00 oltre euro 1.800,00 per giorni 18 per danno biologico terminale, per un totale di euro
256.800,00 o di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese, ivi comprese quelle di CTU e competenze professionali.
Si costituiva in data 16.12.2021 l' , la quale in via preliminare chiedeva di essere Controparte_4 autorizzata alla chiamata in causa della di sempre in via preliminare chiedeva di Controparte_5 CP_4 accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità del rito e, necessitando il processo di una istruzione probatoria non sommaria, disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma III c.p.c., fissando all'uopo l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e, all'esito, concedere i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Eccepiva poi il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto l'exitus della , a mente delle Per_1 risultanze peritali emerse in sede di ATP, derivava dalla cattiva organizzazione del servizio di soccorso 118 ed, in particolare, dal ritardo con cui la stessa veniva trasferita dall'isola ad una struttura specializzata;
la gestione del servizio di trasferimento del 118 della nell'anno 2012, competeva in via esclusiva alla Per_1
Sala Operativa del Soccorso 118, riferibile alla Controparte_5
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, attesa l'assenza del nesso causale tra la morte della e la condotta dei sanitari del nosocomio di AP, avendo tenuto gli stessi una condotta Per_1 diligente e perita nonchè conforme alle linee guida. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea chiedeva il riconoscimento della responsabilità esclusiva dell responsabile del Controparte_5 servizio 118 e, quindi, responsabile per il ritardato trasferimento. Nella non creduta ipotesi di riconoscimento concorsuale della responsabilità in capo alle due aziende ospedaliere, chiedeva riconoscere maggiore apporto causale e quindi maggiore quota di responsabilità in capo alla chiamata in causa. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
In data 06.04.2022 si costituiva la chiamata in causa la quale in via preliminare Controparte_7 eccepiva la totale inammissibilità della chiamata in causa della resistente, rilevato che la CP_4
, con l'atto di chiamata, tendeva ad ottenere la chiamata in causa di un terzo, quale presunto
[...] responsabile esclusivo, in aperto contrasto con quanto disciplinato dell'ultimo comma dell'art. 702 bis del c.p.c., che statuisce chiaramente come la chiamata del terzo nel rito sommario sia consentita solo per la chiamata in garanzia.
Deduceva poi la sua carenza di legittimazione passiva affermando la esclusiva competenza dell
[...]
nella gestione del servizio 118, all'epoca dei fatti per cui era causa. Nel merito deduceva Controparte_4 pagina 3 di 21 che alcuna responsabilità le era imputabile perché non vi era stato alcun ritardo nel trasferimento della dal P.O di Capri all'Ospedale di Salerno, essendoci stato il rispetto di tutte le regole ed i Per_1 protocolli. Specificava, infatti, che la C.O.T. aveva assolto puntualmente ai propri compiti, in ragione dei dati ricevuti e della disponibilità dei mezzi forniti dall' , restando a carico della stessa Controparte_4 sia la materiale esecuzione delle prestazioni di soccorso - mediante l'utilizzo dei propri veicoli, attrezzature e personale - sia le eventuali e conseguenti responsabilità derivanti dalle scelte operate, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Disposto il mutamento del rito, depositate le note istruttorie, acquisita la CTU espletata in sede di ATP, disposta una integrazione della stessa, la causa veniva rinviata all'udienza del 30.09.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza raccolte le conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si impone la disamina dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata sia dall' che dall' In merito giova rilevare come, in base alla Controparte_4 Controparte_5 costante giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi ex aliis, Cass.30/05/2008 n. 14468 cui adde Cass.
10/5/10 n.11284, Cass. 27/6/11 n.14177), la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Nello specifico, per quanto innanzi detto, la questione posta dalle due strutture sanitarie va riqualificata e correlata alla titolarità passiva e come tale esaminata insieme al merito della controversia.
Passando all'esame dell'eccezione sollevata dalla chiamata in causa a mente della quale la sua chiamata, effettuata dalla , sarebbe inammissibile perchè l'art 702 bis farebbe riferimento Controparte_4 esclusivamente alla possibilità di effettuare la chiamata in garanzia, deve osservarsi come la eccezione non possa ritenersi fondata atteso che il richiamo all'art. 106 cpc deve intendersi integrale come chiarito in termini correttivi dalla unanime giurisprudenza e come sancito dalla nuova formulazione della norma in esame ( cfr art. 281 undecies u.c.).
Priva di pregio giuridico è anche l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla chiamata in causa per non avere partecipato alla procedura di ATP e di non avere potuto avere un ruolo in una eventuale conciliazione, inquanto le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga pagina 4 di 21 all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'articolo 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo per cui non possono essere estese al terzo chiamato. (cfr. tribunale di Napoli, con sentenza n.
81/2023). Ed invero, le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità non possono essere interpretate in senso estensivo (cfr. Cass. n. 16092/2012 e Cass. n.967/2004) per cui non può prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale del d.lgs.28/2010 che prevede che l'improcedibilità sia sollevata dalla sola parte convenuta, cioè solo da colui il quale riceve la vocatio in ius ad opera dell'attore.
In particolare, si consideri che l'evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso giudizio, una pluralità di procedimenti di mediazione, comporterebbe un sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo stesso, oltre che gravare ulteriormente la posizione dell'attore obbligato a farsi nuovamente carico del costo dell'organismo di mediazione, pur avendo sostenuto già quelli relativi alla domanda principale. Tale interpretazione trova conferma anche nella normativa europea volta ad escludere la mediazione obbligatoria rispetto alle domande proposte da e nei confronti dei terzi. Più nello specifico, la direttiva 2008/52/CE, criterio guida della legge nr.69/2009 e richiamata anche nel preambolo del D.Lgs. nr.28/2010, si prefigge di garantire un miglior accesso alla giustizia promuovendo metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. Peraltro, si osservi anche che l'allungamento dei tempi di durata del processo – in special modo nelle controversie per responsabilità professionale sanitaria per i plurimi differimenti dovuti alle chiamate in causa dei sanitari e dei rispettivi assicuratori – connesso al nuovo tentativo di mediazione contrasterebbe, oltre che con l'intento deflattivo, anche con il diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell' uomo e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, risultando, quindi, sacrificata quell'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento che la direttiva europea si propone di assicurare.
Così risolte le questioni di carattere preliminare, passando al merito della presente controversia occorre ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica, nel quadro del regime anteriore alla legge n.
24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore: depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. in relazione alla disciplina applicabile.
Ed allora, è di interesse la disamina della giurisprudenza di legittimità consolidatasi prima dell'entrata in vigore della norma. Ebbene, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava l'estensione al pagina 5 di 21 professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006,
Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n.
589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non se ne dubitava la natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). In conclusione, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass., 19/4/2006, n. 9085;
Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589). In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti pagina 6 di 21 nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n.
13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso Cass.
28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in
Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando:
a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. pagina 7 di 21 2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, pagina 8 di 21 consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n. 9471, rel. , secondo cui si Parte_1
è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente. La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi: a) sulla natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente. A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite pagina 9 di 21 penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora,
Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore: ha Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e pagina 10 di 21 della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma
è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008.
Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass.
13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n.
13533; Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577. Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017,
Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel pagina 11 di 21 dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018,
n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto pagina 12 di 21 il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III
- 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020, n.
25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass.
Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Tutto ciò premesso, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi da parte attrice trovino conferma nelle risultanze istruttorie.
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnico peritale a firma del Collegio peritale composto dal dott. (specialista Persona_3 in Medicina Legale) e dal dott. (specialista in Anestesiologia e Rianimazione); Persona_4 relazione che, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice.
In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
pagina 13 di 21 - il caso in esame riguarda la vicenda medica di la quale giunse presso l'Ospedale di Persona_1
Capri il giorno 4 dicembre del 2012; venivano registrati due accessi presso il nosocomio isolano: in un primo accesso, il referto di PS, corretto nell'ora di arrivo, negligentemente privo di raccolta anamnestica e di esame obiettivo, descriveva solo una sutura di una ferita lacero contusa in regione temporo zigomatica destra. Un secondo accesso alle 15.30 dello stesso giorno, in cui sanitari prendevano atto di uno stato comatoso e, a seguito di una TAC cranica, diagnosticavano la presenza di un ematoma subdurale acuto.
Correttamente decisero il trasferimento della paziente, ma in pratica il trasferimento avvenne con notevole ritardo ed in una struttura sanitaria, seppur adeguata per specialità, lontana rispetto ad altre napoletane più vicine. Anche il mezzo di trasporto (navale) risultò improprio rispetto alla necessità di intervento della patologia traumatica.
-Ciò posto, nello studio del caso emergeva una condotta negligentemente ed imprudentemente omissiva e commissiva dei sanitari che accettarono ed assistettero la nel corso del I accesso presso il PO di AP. Non è chiaro l'orario Per_1 di accesso (la seconda cifra appare contraffatta nel suo lato inferiore), per cui non si comprende se la paziente giunse alle ore 12.00 od alle ore 15.00; non fu eseguito un esame clinico e, alla luce del violento trauma craniofacciale per cui fu suturata una ferita, non fu eseguita una TAC cranio. Neppure si comprende se la paziente veniva dimessa o lasciava volontariamente il ricovero. Emergeva, inoltre, un ritardo di trasferimento nella struttura specializzata, senza alcuna indicazione dei motivi per cui la vittima fu trasferita via mare, e non via aerea, in Salerno e non in Ovviamente tale ritardo comportò un'ulteriore perdita di chances di CP_4 sopravvivenza per la paziente. Una tempestiva diagnosi ed un tempestivo intervento avrebbero ridotto sensibilmente le probabilità di morte. La paziente che sembra essere stata vigile nel corso del I accesso, se avesse ricevuto adeguato soccorso il range di mortalità si sarebbe contenuto tra il 40 ed il 60% (cfr. CTU pag. 13 ess)
Alla luce di tutto quanto studiato e riferito, il ha affermato: riteniamo “più probabile che non” che il ritardo Tes_2 di adeguato trattamento specialistico abbia comportato una maggior perdita di chances di sopravvivenza di almeno il 40% rispetto al normale range di mortalità, che oscilla tra il 40 ed il 60%. Inoltre, ai fini del risarcimento andrà calcolata la presenza di un danno biologico terminale di giorni diciotto.
Fin qui le risultanze della CTU espletata in sede di ATP.
La scrivente nel presente giudizio chiedeva ai periti chiarimenti in ordine alla ripartizione di responsabilità – in termini di rilievo eziologico - tra le condotte tenute dal PS dell'Ospedale LU ed il ritardo lamentato per il trasferimento nonché, ponendo un quesito integrativo, chiedeva di chiarire, in particolare, se il ritardo nel trasferimento fosse imputabile ovvero correlato alle particolari condizioni insularità e meteo, autorizzando l'utilizzo dei file audio ritualmente depositati dalla chiamata in causa (cfr. ordinanza del
22.05.2023).
Ebbene, nell'integrazione della consulenza i periti confermavano le responsabilità indicate nel primo elaborato (… se avesse ricevuto adeguato soccorso il range di mortalità si sarebbe contenuto tra il 40 ed il pagina 14 di 21 60% ..riteniamo “più probabile che non” che il ritardo di adeguato trattamento specialistico abbia comportato una maggior perdita di chances di sopravvivenza di almeno il 40% rispetto al normale range di mortalità, che oscilla tra il 40 ed il 60% integrazione CTU pag. 2) ed, in merito al nuovo quesito, precisavano che dalla attenta lettura della nuova documentazione depositata in atti, i ritardi nel trasferimento della dall'ospedale LU di Capri all'ospedale di Salerno non possono essere imputati a fatti colposi ma a cause Per_1 di forza maggiore stante le gravi condizioni meteo che si verificarono quel giorno (cfr CTU integrazione pag.2).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - si riscontrano condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso del P.O. LU di AP e hanno prestato assistenza tecnico – medica alla in quanto responsabili del ritardo di adeguato trattamento specialistico che Persona_1 aveva comportato una maggior perdita di chances di sopravvivenza di almeno il 40%. Inoltre, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate sia dai
CCTT delle parti ritenute dal Collegio Peritale non condivisibili ad esse, pertanto, integralmente si rinvia
(cfr. risposte alla deduzione del 20.02.2021 brevi note alle deduzioni del consulente di parte pag 1 e ss
CTU).
Alcun tipo di responsabilità era invece addebitabile in capo agli operatori del 118 (riferibile alla
[...]
) in quanto il ritardo nel trasferimento della a strutture specializzate era dovuto a cause CP_5 Per_1 di forza maggiore stante le gravi condizioni meteo che si verificarono quel giorno e non può essere imputati a fatti colposi degli operatori del servizio.
Il danno riconosciuto a carico della è stato identificato dai CCTTUU quale perdita “di Persona_1 chances di sopravvivenza di almeno il 40% rispetto al normale range di mortalità” .
Ed allora, secondo gli arresti della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di perdita di chance, è errata la sovrapposizione tra l'accertamento relativo al nesso di causa - orientato al criterio del “più probabile che non” - e l'apprezzamento dell'entità probabilistica della chance stessa, che esprime, invece, il grado variabile di incertezza eventistica. In tal senso Cass. Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n.
28993, secondo cui: “L'ulteriore paralogismo in cui talvolta incorre la giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che parte della dottrina specialistica, riguarda l'analisi degli elementi destinati ad integrare la fattispecie dell'illecito, e consiste nella sovrapposizione dell'accertamento del nesso causale con quello dell'evento di danno. La connotazione della chance - intesa, al pari di ogni altra conseguenza della condotta illecita, come evento di danno - in termini di possibilità perduta di un risultato migliore e soltanto eventuale non esclude nè elide, difatti, la necessaria e preliminare indagine sulla relazione eziologica tra la condotta e l'evento (in senso difforme, Cass. n. 21619 del 16/10/2007). L'attività del giudice dovrà, pertanto, muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di pagina 15 di 21 conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale” (in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. III -
26/06/2020, n. 12928 e Cass. n. 3691/2018).
Ferme le coordinate ermeneutiche che precedono, la percentuale attribuita dai CCTTUU alla possibilità di sopravvivenza di in mancanza della condotta lesiva, non deve indurre a identificare Persona_1
l'evento di danno con il decesso, in quanto il criterio del “più probabile che non”, che si appaga di un riscontro probabilistico del 50%, opera unicamente ai fini della configurazione del nesso di causa, ma non incide sulla qualificazione del danno. La lesione patita dal paziente, anche quando abbia riguardato una chance connotata da elevata probabilità statistica di verificazione, superiore al 50%, attiene pur sempre ad una possibilità caratterizzata da incertezza eventistica, ed è come tale che va qualificata e liquidata. Infatti “il fondamento della chance è distinto, e trae origine dall'incertezza in ordine all'anticipazione dell'evento morte. Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno terminale e/o da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale […] dunque, può discorrersi di perdita di chance ove la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo” (cfr. Cass. 28993/2019). Quanto alla quantificazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza è risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto
(la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza (cfr. Cass. 28993/2019).
Tutto quanto innanzi posto, vanno verificati i caratteri di serietà, apprezzabilità e consistenza della chance di sopravvivenza della Persona_1
Ebbene, nel caso in esame tale possibilità, oltre a presentare una significativa probabilità statistica, secondo quanto stimato dai CCTTUU, è ancorata dapprima alla tempestiva diagnosi e poi al tempestivo trasferimento della paziente in una struttura specializzata per interventi di neurochirurgia e dotata di reparto di terapia intensiva: “la presenza di ematoma subdurale rappresenta una vera grave emergenza neurochirurgica. Il paziente deve essere indirizzato nel più breve tempo possibile presso un centro specializzato per essere sottoposto ad intervento di svuotamento dell'ematoma … “ (cfr CTU pag. 8). È pagina 16 di 21 evidente la serietà, consistenza ed attendibilità dell'assunto secondo cui, con una tempestiva diagnostica ed un altrettanto tempestivo trasferimento, la paziente avrebbe avuto maggiori possibilità di essere sopravvivere.
Tutto quanto innanzi posto, atteso che a causa della inadeguata assistenza medica prestata dai sanitari del
Presidio Ospedaliero LU di AP CE AN ha subito una perdita di chances di sopravvivenza del 40% e considerato che parte attrice spiegava domanda di risarcimento da perdita di chances di guarigione e sopravvivenza (cfr. pag. 3 ricorso introduttivo) occorre procedere alla liquidazione dei danni subiti.
Ebbene per quanto concerne la domanda iure successionis del danno biologico terminale subito da Per_1 proposta dagli attori e quali eredi
[...] Controparte_1 Parte_2 Controparte_3 della de cuius nella qualità figli, giova osservare che la giurisprudenza di legittimità nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia, come nel caso in esame (cfr. certificato integrale stato di famiglia del 18.09.2018 all . atto introduttivo) è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede ( cfr. tra le altre Cass. 16814/2018).
Invero, parte attrice agisce, iure hereditatis, al fine di ottenere il risarcimento del danno terminale patito dal defunto. Sul punto, si evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta;
e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". Il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, pagina 17 di 21 essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/11/2022, n.
34987). Nel caso di specie, il primo accesso all'ospedale LU avveniva in data 04.12.2012 mentre la morte interveniva in data 22.12.2012 presso l'ospedale di Salerno, il ritardo nel trasferimento da cui è dipesa la perdita di chances di sopravvivenza del 40% avveniva in data 04.12.2012, per cui il periodo da prendere in considerazione è quello tra il 04.12.2012 al 22.12.2012 per un totale di gg 18.
Ebbene, dall'esame della documentazione medica emerge che nel primo accesso al PS. dell'ospedale
LU nella mattinata del 04.12.2012 la era vigile e cosciente;
nel secondo accesso nel primo Per_1 pomeriggio del 04.12.12 giungeva in stato di coma, stato di incoscienza che non si modificherà fino alla morte intervenuta in data 22.12.2024 presso l'Ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno.
Ed allora occorre procedere, alla liquidazione in favore degli eredi del solo danno biologico terminale, e non del morale catastrofale, atteso che la non era lucida nel corso dell'agonia, con conseguente Per_1 riduzione dei valori contenuti all'interno delle Tabelle di Milano 2024, che includono il biologico terminale ed il morale catastrofale. Per l'effetto, il danno biologico terminale riconosciuto ammonta complessivamente in ad € 19.464,00 in applicazione delle citate tabelle (€ 3000,00 per i primi tre giorni + €
16.464,00 dal quarto al diciottesimo giorno).
Tale somma, deve essere suddivisa nella misura di 1/4 in favore di 1/4 in favore di Controparte_1
e 1/4 in favore di atteso che dalla documentazione anagrafica Controparte_2 Controparte_3 depositata, emerge l'esistenza di altro erede non costituito nel presente giudizio (Cfr. Persona_5 certificato di famiglia integrale al 18.08.2018 all. prod parte attrice).
Inoltre, gli attori domandavano, iure proprio, il risarcimento del danno consistente nella perdita del rapporto parentale instaurato la madre. Ebbene, in tema occorre osservare che, in base alle coordinate ermeneutiche di legittimità (cfr. Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 12470/2017 e Cass. n. 907/2018), la possibilità di provare per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento dal darne concreta allegazione e prova;
il danno non deve essere considerato in re ipsa, bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, provato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr. sentenza Cass. n. 21230/2016); tuttavia, la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto tra genitore e figli, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva. La speciale consistenza del rapporto affettivo che lega i genitori ai propri figli, così come quella del legame tra fratello e sorella, è circostanza generalmente nota, aderente all'id quod prelumque accidit, e, quindi, è presumibile, in base alla comune esperienza, lo sconvolgimento derivante dalla perdita del padre. Pertanto, deve essere liquidato, in favore degli attori, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, tenendo conto dei parametri pagina 18 di 21 previsti dalle Tabelle del 2024 del Tribunale di Milano. In particolare, occorre considerare: a) l'età della vittima primaria;
b) l'età delle vittime secondarie all'epoca dell'evento lesivo;
c) la sussistenza di un rapporto di convivenza tra il de cuius e i congiunti;
d) la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
e) la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Ai fini dell'attribuzione dei punti di cui al parametro e), giova precisare che le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità di un massimo di 30 punti, tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti e se assenti/sporadici/giornalieri; condivisione delle festività; condivisione di vacanze;
condivisione di attività lavorativa;
attività di assistenza sanitaria/domestica; etc.
Alla luce di quanto esposto, e sulla base delle prove articolate dagli attori, si statuisce come segue:
- Per 31 punti : a) 8 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto Controparte_1
(anni 88); b) 18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 59); c) 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima, in mancanza di documentazione idonea a dimostrare tale situazione d) 0 punti per la residualità affettiva attesa la sopravvivenza di più di tre componenti del nucleo familiare primario del de cuius (4 figli cfr cert di famiglia storico integrale cit); e) 5 punti per l'intensità della relazione affettiva, attesa l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa.
- Per 29 punti : a) 8 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto Controparte_2
(anni 88); b) 16 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 65); c)0 punti per la convivenza in mancanza di documentazione idonea a dimostrare tale parametro d) 0 punti per la residualità affettiva attesa la sopravvivenza di più di tre componenti del nucleo familiare primario del de cuius (4 figli;
e) 5 punti per l'intensità della relazione affettiva, attesa l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
- Per 29 punti: a) 8 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto Controparte_3
(anni 88); b) 16 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (anni 66); c)0 punti per la convivenza in mancanza di documentazione d) 0 punti per la residualità affettiva attesa la sopravvivenza di altri 4 componenti del nucleo familiare primario del de cuius (4 figli); e) 5 punti per l'intensità della relazione affettiva, attesa l'assenza di allegazioni e prova in ordine ad una particolare intensità della stessa;
Considerando che il valore economico del punto, in base alle citate Tabelle milanesi, è pari a € 3.911,00, il danno non patrimoniale liquidato in favore degli attori è pari ad € 121.241,00 per € Controparte_1
113.419,00 per ed € 113.419,00 per;
tali importi vanno ridotti Controparte_2 Controparte_3
pagina 19 di 21 al 40 % per la chance riconoscibile, per cui rispettivamente saranno liquidabili € 48.496,40 per CP_1
, ed € 45.367,80 ciascuno per e .
[...] Controparte_3 Controparte_2
Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, Cass., Sez. U,
Sentenza n. 1712 del 17/02/1995) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del
10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
In merito al governo delle spese tra parte attrice e parte convenuta, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione della IX tabella, IV fascia (dei procedimenti di istruzione preventiva) e tabella II fascia V (dei giudizi ordinari e sommari di cognizione ) del D. M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, con aumento del 30 % ai sensi dell'art. 6 comma 1 DM 55/2014; più specificatamente si riconosce un unico aumento stante l'assoluta omogeneità della posizione processuale e la identità del disegno difensivo.
Per quanto concerne le spese relative al terzo chiamato in causa, letta Cass. 6144/2024 e pur atteso che, in virtù del principio di causazione (che unitamente a quello di soccombenza regola il riparto delle spese di lite), le spese dei terzi chiamati andrebbero poste a carico della parte chiamante;
tuttavia sussistono eccezionali ragioni per la compensazione: ciò atteso che la chiamata veniva effettuata sulla base di documentazione astrattamente idonea a fondare la corresponsabilità dell'ente la fondatezza della chiamata
(cfr. delibera del 30.08.2017 all prod parte convenuta).
Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico della convenuta soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori iure hereditario e per l'effetto, condanna
, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_4 Controparte_1
4866,00; in favore di della somma di € 4.866,00; in favore di Controparte_3 CP_1 pagina 20 di 21 della somma di € 4866,00, sulle somme de qua decorrono interessi compensativi ad un CP_2 tasso dello 0,5 % annuo da calcolarsi dalla data del fatto (04.12.2012) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori iure proprio, e per l'effetto, condanna la
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Controparte_4 della somma di € 48.496,40; in favore di della somma di € Controparte_1 Controparte_3
45.367,80; in favore di della somma di €45.367,80; sulle somme de qua Controparte_2 decorrono interessi compensativi ad un tasso dello 0,50% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(04.12.2012) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese Controparte_4 processuali in favore degli attori;
spese che liquida in € 23. 309,00 per compensi, € 692,50 per spese vive, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuti, come per legge;
- Rigetta la domanda della nei confronti della di Controparte_4 Controparte_5
CP_4
- Compensa le spese di lite tra l' nei confronti della di Controparte_4 Controparte_5
CP_4
- Spese di CTU definitivamente a carico della . Controparte_4
Napoli, 22/01/2025
Il Giudice
dott.ssa AN Console
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