Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2924 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14.05.2025, vertente
TRA
, C.F.: ), nata a [...] il [...] con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'avv. Melania Acri, per mandato in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato, ha sollecitato la modifica delle Parte_1
condizioni concordate innanzi al Tribunale di Cosenza in sede di divorzio, nel cui ambito era stata disposta l'assegnazione parziale della casa coniugale sita in Marano Principato
(Cs) alla Via Savagli n. 12, alla ricorrente, per coabitarvi con il figlio minore, con
abitare il piano primo, oltre al godimento comune della soffitta, posta al secondo piano.
Sul presupposto della irreperibilità del resistente, che da qualche tempo aveva abbandonato la porzione di abitazione in questione, nonché dell'omesso pagamento della quota parte del mutuo gravante sul medesimo e delle utenze domestiche, di cui per intero doveva farsi carico la , l'istante ha chiesto di escludere il diritto di godimento in Pt_1
favore del resistente, disponendo l'assegnazione dell'immobile nella sua interezza alla ricorrente.
Il resistente è rimasto contumace.
All'udienza del 17.3.2025 il Giudice Delegato ha sollevato ex officio la questione di ammissibilità della domanda di assegnazione della porzione della porzione di immobile non adibito a casa familiare, in quanto da anni ormai in uso all'ex coniuge.
L'istante ha insistito nella domanda, sul rilievo per cui “la porzione di immobile nella quale vive il marito resta in ogni caso parte integrante della casa familiare” e che, quindi, nell'interesse del minore, s'imponeva la cessazione del diritto dell'ex coniuge di abitarvi.
Trattasi di istanza inaccoglibile.
Deve premettersi che l'assegnazione della casa familiare rappresenta un diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei minori alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale.
L'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, tanto che essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli, ossia a loro protezione.
Nella specie, l'istante ha chiesto l'assegnazione integrale dell'immobile non per soddisfare l'interesse abitativo del minore o per fronteggiare mutate esigenze dello stesso, stante, in ipotesi, l'insufficienza della porzione di piano assegnata a soddisfarne le necessità, ma in ragione del mancato adempimento dell'obbligo di corrispondere il 50% dei ratei da parte del , in spregio all'impegno assunto in sede di separazione e di divorzio e, CP_1
quindi, per ottenere la liberazione fisica della quota del cespite immobiliare assegnata al medesimo.
In difetto di una idonea allegazione dell'interesse del minore da soddisfare con la richiesta modifica, viene meno, quindi, il potere del tribunale di disporre l'assegnazione dell'immobile in deroga alle regole ordinarie della proprietà, dovendosi escludere che la porzione di casa non goduta dal minore ormai da cinque anni possa ancora rappresentare quell'"habitat" domestico da salvaguardare.
Nulla per le spese, tenuto conto della contumacia del resistente.
PQM
Rigetta l'istanza; nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 21.5.2025
Il Giudice rel. il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma