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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6974/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in data 18 giugno 2024 da 1) nato a [...] il [...], residente a [...]
39/A, Cod. Fisc. , con l'Avv. Michela Bravi, presso il quale ha eletto C.F._1 domicilio telematico e 2) nata a [...] il [...], residente a [...], C F : Parte_2 con l'Avv. Paola Dal Cero, presso il quale ha eletto domicilio CodiceFiscale_2 telematico.
I quali hanno contratto matrimonio in data 19 maggio 2018 in Milano, con rito concordatario, con atto registrato al Numero 572, Parte 2, Serie A00, Anno 2008, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del medesimo Comune, in regime di separazione dei beni;
□ separati – nell'ambito dello stesso procedimento - con sentenza n. 1813/2024, pubblicata in data 11 novembre 2024 - RG VG 6974/2024 (nuovo Rito Cartabia), passata in giudicato
Con i seguenti figli: nata a [...], il [...], di cittadinanza italiana e CP_1
nato a [...], il [...], di cittadinanza italiana. Controparte_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 giugno 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, congiuntamente modificate rispetto al ricorso introduttivo a seguito dell'udienza di comparizione parti del 13 novembre 2025 e delle successive note scritte congiunte depositate nel termine del 15 dicembre 2025:
1. "All'esito del passaggio in giudicato del dispositivo che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano in data 19 maggio 2018, con atto registrato al Numero 572, Parte 2, Serie A00, Anno 2008, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del medesimo Comune (cfr. certificato integrale di matrimonio – doc.1), in regime di separazione dei beni;
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli e ai genitori e CP_1 CP_2 Parte_1 Pt_2
la residenza dei figli è fissata presso la casa di proprietà della madre in Sedriano (MI);
[...]
Via Rossini n.3;
3. Non viene previsto alcun contributo del padre al mantenimento ordinario Parte_1 mensile dei figli, in quanto ciascun genitore vi provvederà direttamente nei periodi di reciproca permanenza dei figli;
4. Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ai figli verranno divise e sostenute a metà dai genitori, di mese in mese, con versamento del 50% ciascuno dell'importo relativo alle spese note entro il giorno 5 del mese - e/o comunque a semplice richiesta - sul conto corrente cointestato presso Banca Monte Dei Paschi di Siena: [...] da destinare alle predette esigenze dei figli.
5. Nel detto conto, le parti e si impegnano altresì a versare Parte_1 Parte_2 mensilmente, entro il giorno 5 del mese la somma di euro 50,00 ciascuno per creare un piccolo fondo da usare per le spese impreviste.
6. Per rilevanti spese straordinarie, le parti si impegnano a fare riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, che deve intendersi qui integralmente richiamato;
7. Il 100 % degli assegni familiari (ora assegno unico) saranno riconosciuti alla Sig.ra Pt_2
per concorde volontà delle parti;
[...]
8. Circa il diritto di visita paterno, il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé i figli Parte_1 tre giorni a settimana (mercoledì, venerdì e domenica). Eventuali cambi di giorno potranno essere richiesti da ambo i genitori, non solo per necessità, ma anche per eventi anniversari/compleanni di parenti/amici, nel caso vi sia interesse del genitore e dei figli alla partecipazione;
9. Il padre li preleverà all'uscita da scuola, attualmente alle ore 16,30 (o la diversa ora di uscita prevista dall'istituto scolastico o dal post scuola), e ivi li riporterà la mattina seguente, all'inizio delle lezioni o del pre scuola. La domenica mattina li preleverà dalla abitazione materna tra le ore 10:00 e le 12:00 e li porterà a scuola il lunedì mattina. Il tutto salvo diversi accordi che intercorreranno tra i genitori, da comunicarsi anticipatamente, sempre nell'interesse dei figli minori;
10. I genitori si impegnano ad un'organizzazione adeguata, precisa, tempestiva (almeno 30 giorni prima) delle vacanze natalizie, pasquali ed estive dei figli, nonchè degli altri giorni di chiusura delle scuole per ponti o festività, secondo tempi di permanenza alternati in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
11. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà dei figli;
12. Ciascun coniuge non ha più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, avendo definito anche ogni questione relativa alla vendita della casa famigliare in comproprietà sita in Sedriano, Via Garibaldi n. 39/A, e provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
13. Le Parti sin d'ora esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o espatrio per i figli e;
CP_1 CP_2
14. Entrambi i coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche, nonché variazioni di utenze telefoniche;
15. Le spese di procedura per bolli, diritti di cancelleria e notifica, le anticipazioni, il compenso professionale, oltre IVA 22%, CPA al 4%, RSG al 15%, le spese di registrazione e quant'altro necessario, vengono integralmente compensate inter partes".
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano, in data 19 maggio 2018 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, dove l'atto di matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in data 18 giugno 2024 da 1) nato a [...] il [...], residente a [...]
39/A, Cod. Fisc. , con l'Avv. Michela Bravi, presso il quale ha eletto C.F._1 domicilio telematico e 2) nata a [...] il [...], residente a [...], C F : Parte_2 con l'Avv. Paola Dal Cero, presso il quale ha eletto domicilio CodiceFiscale_2 telematico.
I quali hanno contratto matrimonio in data 19 maggio 2018 in Milano, con rito concordatario, con atto registrato al Numero 572, Parte 2, Serie A00, Anno 2008, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del medesimo Comune, in regime di separazione dei beni;
□ separati – nell'ambito dello stesso procedimento - con sentenza n. 1813/2024, pubblicata in data 11 novembre 2024 - RG VG 6974/2024 (nuovo Rito Cartabia), passata in giudicato
Con i seguenti figli: nata a [...], il [...], di cittadinanza italiana e CP_1
nato a [...], il [...], di cittadinanza italiana. Controparte_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 giugno 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, congiuntamente modificate rispetto al ricorso introduttivo a seguito dell'udienza di comparizione parti del 13 novembre 2025 e delle successive note scritte congiunte depositate nel termine del 15 dicembre 2025:
1. "All'esito del passaggio in giudicato del dispositivo che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano in data 19 maggio 2018, con atto registrato al Numero 572, Parte 2, Serie A00, Anno 2008, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del medesimo Comune (cfr. certificato integrale di matrimonio – doc.1), in regime di separazione dei beni;
2. Disporre l'affidamento condiviso dei figli e ai genitori e CP_1 CP_2 Parte_1 Pt_2
la residenza dei figli è fissata presso la casa di proprietà della madre in Sedriano (MI);
[...]
Via Rossini n.3;
3. Non viene previsto alcun contributo del padre al mantenimento ordinario Parte_1 mensile dei figli, in quanto ciascun genitore vi provvederà direttamente nei periodi di reciproca permanenza dei figli;
4. Tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ai figli verranno divise e sostenute a metà dai genitori, di mese in mese, con versamento del 50% ciascuno dell'importo relativo alle spese note entro il giorno 5 del mese - e/o comunque a semplice richiesta - sul conto corrente cointestato presso Banca Monte Dei Paschi di Siena: [...] da destinare alle predette esigenze dei figli.
5. Nel detto conto, le parti e si impegnano altresì a versare Parte_1 Parte_2 mensilmente, entro il giorno 5 del mese la somma di euro 50,00 ciascuno per creare un piccolo fondo da usare per le spese impreviste.
6. Per rilevanti spese straordinarie, le parti si impegnano a fare riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, che deve intendersi qui integralmente richiamato;
7. Il 100 % degli assegni familiari (ora assegno unico) saranno riconosciuti alla Sig.ra Pt_2
per concorde volontà delle parti;
[...]
8. Circa il diritto di visita paterno, il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé i figli Parte_1 tre giorni a settimana (mercoledì, venerdì e domenica). Eventuali cambi di giorno potranno essere richiesti da ambo i genitori, non solo per necessità, ma anche per eventi anniversari/compleanni di parenti/amici, nel caso vi sia interesse del genitore e dei figli alla partecipazione;
9. Il padre li preleverà all'uscita da scuola, attualmente alle ore 16,30 (o la diversa ora di uscita prevista dall'istituto scolastico o dal post scuola), e ivi li riporterà la mattina seguente, all'inizio delle lezioni o del pre scuola. La domenica mattina li preleverà dalla abitazione materna tra le ore 10:00 e le 12:00 e li porterà a scuola il lunedì mattina. Il tutto salvo diversi accordi che intercorreranno tra i genitori, da comunicarsi anticipatamente, sempre nell'interesse dei figli minori;
10. I genitori si impegnano ad un'organizzazione adeguata, precisa, tempestiva (almeno 30 giorni prima) delle vacanze natalizie, pasquali ed estive dei figli, nonchè degli altri giorni di chiusura delle scuole per ponti o festività, secondo tempi di permanenza alternati in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
11. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà dei figli;
12. Ciascun coniuge non ha più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, avendo definito anche ogni questione relativa alla vendita della casa famigliare in comproprietà sita in Sedriano, Via Garibaldi n. 39/A, e provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
13. Le Parti sin d'ora esprimono reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o espatrio per i figli e;
CP_1 CP_2
14. Entrambi i coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche, nonché variazioni di utenze telefoniche;
15. Le spese di procedura per bolli, diritti di cancelleria e notifica, le anticipazioni, il compenso professionale, oltre IVA 22%, CPA al 4%, RSG al 15%, le spese di registrazione e quant'altro necessario, vengono integralmente compensate inter partes".
***** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Milano, in data 19 maggio 2018 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, dove l'atto di matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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