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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 9.03.2022 da
elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Adalberto Perulli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Trifirò
e Anna Maria Corna per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'avv. Ettore Squillace che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 86/2022 del Tribunale di
Venezia
In punto: ripetizione indebito
Causa trattata all'udienza del 20.02.2025
Conclusioni per parte appellante: “In via principale e nel merito: rigettare l'avversario ricorso e le domande tutte ivi contenute, perché inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti;
- In via subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare che ha diritto Parte_1
alla restituzione da parte del signor Controparte_1
dell'importo di €. 85.806,56, dallo stesso indebitamente trattenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., e conseguentemente condannare il signor a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo €. 85.806,56, eventualmente maggiorato di ulteriori interessi e rivalutazione maturati medio tempore. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA, ove occorre possa, si richiamano integralmente tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria di costituzione di primo grado, con i testi ivi indicati”
Conclusioni per parte appellata: “Rigettare le domande formulate dalla società con condanna della stessa alla rifusione Parte_1
delle spese legali da distrarsi al sottoscritto difensore”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 9.03.2022, Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia ha accolto il ricorso proposto dal sig. Controparte_1
accertando il diritto dello stesso a non restituire a Parte_1
~ 2 ~ Corte d'Appello di CP_2
l'importo di euro 86.806,56 e condannando la società a corrispondere in suo favore la somma di euro 4.100,86 oltre accessori, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Nel ricostruire la pregressa vicenda processuale che ha condotto all'introduzione del giudizio conclusosi con la sentenza gravata, il giudice di prime cure ha rilevato come il sig. avesse CP_1
proposto dinanzi al Tribunale di Venezia un ricorso con cui aveva richiesto l'accertamento dell'illegittimità dei contratti a termine stipulati con , vedendolo respinto con sentenza n. Parte_1
90/2006, poi riformata in grado d'appello con sentenza di questa Corte
n. 700/2019 in cui era stata dichiarata la nullità del contratto a termine
6.10.1998-31.1.1999 e condannata la società al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento in favore del di un risarcimento CP_1
pari alla retribuzione globale di fatto dal 13.5.2004 alla riassunzione.
Tale pronuncia era quindi stata oggetto di ricorso per AZ e la
Suprema Corte, con sentenza n. 22729/12 aveva accolto l'ottavo motivo di ricorso (avente ad oggetto l'applicazione dello ius superveniens di cui alla legge n. 183/2010), cassando la pronuncia con rinvio alla Corte d'Appello di EN dinanzi alla quale, in sede di riassunzione, la società aveva richiesto, oltre al Parte_1
riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 nella misura minima, anche la restituzione della differenza tra quanto percepito in esecuzione della sentenza cassata e quanto sarebbe stato liquidato a titolo di indennità risarcitoria spettante. La Corte d'Appello di EN, con sentenza n. 77/2013, dichiarava il diritto del a un'indennità risarcitoria pari a tre CP_1
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ma respingeva la domanda restitutoria formulata da ritenendola Parte_1
sprovvista di prova. Avverso tale sentenza, proprio in ragione del
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
mancato accoglimento della domanda restitutoria, aveva poi fatto ricorso in AZ , conclusosi con una pronuncia Parte_1
di inammissibilità.
Il giudice di prime cure, a fronte della domanda di accertamento negativo formulata dal in relazione alla pretesa restitutoria CP_1
di (avanzata in via stragiudiziale) e della domanda Parte_1
riconvenzionale di , formulata a titolo di ripetizione di indebito Pt_1
ex art. 2041 c.c., diretta ad ottenere la restituzione della somma erogata in esecuzione della sentenza cassata – al netto di quanto riconosciuto spettante a titolo di indennità risarcitoria – ha evidenziato come il giudicato formatosi in merito alla domanda restitutoria già avanzata da in altro giudizio fosse preclusivo di ogni altro Pt_1
accertamento sul punto. Inoltre, neppure poteva trovare accoglimento la domanda formulata ex art. 2041 c.c. in quanto l'azione di arricchimento senza causa è esperibile solo laddove non sia prevista altra azione a tutela di colui che lamenta il depauperamento o quando la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, ma non anche in caso sia stata infruttuosamente esperita nel merito la domanda volta a soddisfare la pretesa creditoria.
Il Tribunale, infine, ha accolto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna al pagamento della somma spettante a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010, riconosciuta dalla Corte
d'Appello di EN con pronuncia di condanna generica passata in giudicato.
La società ha proposto appello sulla base di due Parte_1
motivi:
a) Col primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato il diritto del alla non restituzione. Ribadisce che non v'era mai CP_1
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
stata contestazione da parte del dell'effettivo CP_1
pagamento da parte di delle predette somme e, a sostegno Pt_1
dell'effettiva erogazione, richiama l'assegno quietanzato di euro
62.164,75 e la corrispondenza intercorsa tra le parti. Evidenzia che l'obbligo di restituzione emergerebbe anche da quanto affermato dalla stessa AZ con la sentenza 7764/2015 che, pur dichiarando il ricorso di inammissibile, aveva Pt_1
richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente cassata, ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge per il solo fatto della cassazione (o della riforma) della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso, anche con procedimento monitorio. Inoltre, la difesa di evidenzia che il giudizio era stato promosso su Parte_1
istanza del lavoratore (il signor , che intendeva CP_1
ottenere l'accertamento del suo diritto a non restituire la somma indebitamente percepita. si sarebbe, dunque, Parte_1
limitata a ribadire come, sulla base dei consolidati principi giurisprudenziali, nonché di ogni “logica” di buon senso, oltreché di correttezza processuale, tale domanda non poteva trovare accoglimento.
b) Con il secondo motivo deduce l'erroneità del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c.
Nella specie sussisterebbero infatti i presupposti dell'art. 2041
c.c., ossia l'ingiustificato arricchimento in danno di e non Pt_1
si applicherebbe il criterio di residualità e sussidiarietà richiamato dal Giudice, in quanto aveva proposto la Pt_1
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domanda in via riconvenzionale solo a seguito della domanda proposta dal CP_1
Si è costituito in giudizio l'originario ricorrente ribadendo che la pretesa restitutoria era già stata rigettata con sentenza passata in giudicato, che le doglianze sollevate in questo giudizio avrebbero dovuto essere svolte avvero la sentenza della Corte d'Appello di
EN con idonei motivi di ricorso per AZ e che non poteva essere neppure avanzata l'azione di arricchimento senza causa proprio in ragione del fatto che l'azione contrattuale era già stata esperita e rigettata nel merito. Riproponeva l'eccezione di prescrizione decennale, rimasta assorbita nella pronuncia di primo grado, con riferimento all'azione ex art. 2041 c.c..
La causa, dopo le prime due udienze in cui si è svolto il tentativo di conciliazione e due rinvii giustificati da esigenze di riequilibrio del ruolo d'udienza e dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 20.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo di appello è infondato.
1.1 - L'odierno appellato ha agito con azione di accertamento negativo dinanzi al Tribunale di Venezia a fronte delle missive di diffida e messa in mora inoltrate dalla società , volte Parte_1
a richiedere la restituzione della somma pari alla differenza tra quanto corrisposto in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello riformata in AZ e quanto poi riconosciuto spettante, all'esito del giudizio di rinvio e ciò nonostante l'espresso rigetto della domanda già proposta dalla società nel medesimo giudizio di rinvio volta ad ottenere la medesima somma. Di qui la necessità di accertare l'infondatezza della pretesa della società che, peraltro, Parte_1
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anche nella memoria difensiva di primo grado ha sostenuto la fondatezza della propria pretesa restitutoria affermando espressamente che “alla luce di quanto esposto, riteniamo che nessun dubbio possa residuare sulla fondatezza della pretesa di ad ottenere Parte_1
la restituzione, da parte del sig. di quanto dallo stesso CP_1
indebitamente percepito in forza della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, detratto l'importo riconosciutogli in forza della sentenza della Corte d'Appello di EN (e pari a tre mensilità della retribuzione), con conseguente infondatezza delle avversarie domande”.
1.2 – Per sostenere l'erroneità della decisione di primo grado, la società richiama i consolidati principi in forza dei quali Parte_1
il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente riformata sorge per il solo fatto della riforma e può essere richiesto immediatamente, se del caso, anche con procedimento monitorio. Nel caso di specie, tuttavia, la domanda restitutoria era stata puntualmente formulata in sede di giudizio di rinvio (come era ben possibile fare) ma la stessa è stata respinta in mancanza di prova dell'avvenuto pagamento. L'assegno quietanzato
(a mezzo del quale è avvenuto il pagamento) è stato, infatti, prodotto dalla società solo nel presente contenzioso in primo grado.
La società, come era sua facoltà, ha proposto ricorso per AZ proprio per lamentare l'erroneità della sentenza sotto il profilo del mancato accoglimento della domanda restitutoria ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di rigetto. L'appellante si duole del fatto che il lavoratore neppure aveva contestato l'effettivo pagamento delle somme chieste in restituzione ma tale doglianza doveva essere avanzata proprio con il ricorso per AZ al fine di censurare la
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decisione della Corte d'Appello di EN che non avrebbe fatto buon governo del principio di non contestazione. Il rilievo in parola, tuttavia, non può ora fondare la prospettata legittimità della pretesa creditoria finendo così per eludere un giudicato di rigetto formatosi sulla domanda diretta ad ottenere il credito in contestazione.
Peraltro, neppure è sostenibile che la sola riforma della sentenza determini ex se il diritto alla restituzione delle somme oggetto della pronuncia di condanna riformata in assenza di prova del pagamento che, come ricordato dalla Suprema Corte, può essere ricavata anche dalla non contestazione dell'allegazione concernente il versamento della somma chiesta in restituzione (“La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale” – Cass. sez. lav., n. 11115 del 27/04/2021).
Nella fattispecie che qui viene in rilievo, come detto, la società – anche in mancanza della produzione di una quietanza di pagamento – avrebbe potuto far valere dinanzi alla AZ la mancata applicazione da parte della Corte d'Appello di EN del principio di non contestazione al fine di censurare il mancato accoglimento della domanda di restituzione ritualmente avanzata, ma ciò non ha fatto e, conseguentemente, la Suprema Corte non ha potuto esaminare tale questione.
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A fronte della definitiva statuizione di rigetto della domanda di restituzione delle somme versate da , il lavoratore non è Parte_1
legalmente tenuto a provvedervi. Di qui la correttezza sul punto della sentenza gravata e il rigetto del primo motivo di appello.
2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
2.1 – Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità
“L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento” (Cass. sez. I, n. 20521 del 17/07/2023). Il medesimo principio è certamente applicabile anche nell'ipotesi in cui l'azione di ingiustificato arricchimento venga esperita, come nel caso di specie, all'evidente fine di eludere il giudicato di rigetto nel merito, per carenza di prova, formatosi sulla domanda ordinaria svolta in altro giudizio e diretta ad ottenere la restituzione di somme di denaro versate in forza di titolo giudiziale, ma non più dovute all'esito della riforma della sentenza.
Anche più di recente è stato ribadito che “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto
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con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. sez. III, n. 6735 del 13/03/2024; conforme a Cass. sez. un., n. 33954 del 05/12/2023).
2.2 – Risulta quindi corretta la decisione del giudice di prime cure laddove ha ritenuto non accoglibile la domanda riconvenzionale di ex art. 2041 c.c. Parte_1
2.3 – Rimane assorbita l'ulteriore questione sollevata dall'appellato in ordine alla prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento.
3 – In conclusione, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 9.991 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a
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titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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