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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/12/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa LV TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3191 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, posta in deliberazione all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 14.10.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.;
TRA
, nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
– e , nato a [...] il [...] – C.F. C.F._1 Parte_2
- entrambi residenti a [...]
San Paolo n. 16/B, elettivamente domiciliati in Pescara (PE) alla Piazza Ettore
Troilo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Clementina Settevendemie che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Attori
CONTRO
; Controparte_1
Convenuto contumace
Oggetto: azione di nullità del contratto.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 1.10.2018, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio al fine di sentir
[...] Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, riconoscere e dichiarare la nullità della predetta interposizione reale di persona e disporre il trasferimento dell'immobile - attualmente intestato al convenuto Sig. CP_1
- ai coniugi istanti, e , ordinando alla
[...] Parte_1 Parte_2
Conservatoria dei RR.II. di Teramo, in persona del Conservatore, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, con esonero di responsabilità;
2. in via subordinata, previo riconoscimento e dichiarazione della nullità
dell'interposizione reale de qua, condannare il convenuto al pagamento, in favore degli istanti, della somma pari al controvalore della metà del cespite in questione che sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo di CTU;
3. in via ancor più gradata, accertare che gli istanti hanno versato per spese
l'importo di euro 120.000,00 e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore degli stessi, di detta somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino all'effettivo soddisfo.”
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, nell'anno 1998, i coniugi attori decisero di acquistare un immobile sito in Pineto per trascorrervi le vacanze estive e che, venuti a conoscenza del medesimo desiderio da parte dei genitori di Parte_1
( e , stabilirono con i Persona_1 Persona_2 medesimi di procedere alla compravendita - in regime del 50% cadauno – dell'immobile sito in Pineto, via Cristoforo Colombo n. 46 (ubicato ai piani terra e primo, con piccola porzione di corte a nord del fabbricato, censito al N.C.E.U. di Pineto, foglio 26, part. 362, sub 2, piano T – 1,
Z.C.1, cat. A/3, classe 1, vani 7, rendita pari all'epoca a Lire 539.000);
b) che, essendo tutti già titolari di un immobile e non potendo quindi accedere ai benefici fiscali derivanti dall'acquisto della “prima casa”, decisero che, in qualità di parte acquirente nel contratto di compravendita, sarebbe comparso fratello di e, dunque, Controparte_1 Pt_1
anch'egli figlio di e il Persona_1 Persona_2
2 quale, senza indugio alcuno, sottoscrisse la compravendita al cospetto del
Notaio Dott. (cfr. all.2); Per_3
c) che costoro decisero di predisporre una scrittura privata con la quale avrebbe dichiarato che “il prezzo della quota di Controparte_1 detta unità immobiliare, a lui intestata, è stato pagato interamente da sua sorella e dal marito di lei i quali devono Parte_1 Parte_2 pertanto considerarsi i veri proprietari della detta unità immobiliare” e che si sarebbe impegnato a “trasferire la quota a lui intestata alla medesima sorella e al di lei marito a semplice richiesta dei medesimi senza pretendere alcunchè”, ma che, tuttavia, poi Controparte_1 decise di non sottoscrivere la scrittura, contravvenendo agli accordi presi;
d) che, nel 2002, gli odierni attori instaurarono un giudizio nei confronti di e Persona_1 Persona_2 Controparte_1 dinanzi a questo Tribunale presso la sezione distaccata di Atri (r.g.
524/2002) per sentir accertare l'interposizione fittizia di persona ed ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a corrispondere agli odierni attori la metà del controvalore del bene ovvero, in via gradata, a restituire loro la somma di €.120.000,00 versata per le spese inerenti all'immobile;
e) che il predetto giudizio venne estinto con ordinanza del 2.10.2008;
f) che non si configurava, nella fattispecie, un'ipotesi di interposizione fittizia di persona, ma di interposizione reale e che, siccome CP_1 erano stato interposto come acquirente per poter beneficiare
[...]
dei vantaggi fiscali connessi all'acquisto della “prima casa”, eludendo così una norma imperativa di legge, il contratto di compravendita doveva ritenersi nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1344 c.c.;
g) che gli attori avevano sostenuto ingenti spese, sia per l'acquisto dell'immobile sia per la parziale ristrutturazione dello stesso.
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso come sopra riportato.
3 Il convenuto, benché ritualmente citato in giudizio, ha Persona_1 scelto di rimanere contumace.
Il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha istruito la causa solo con le produzioni documentali delle parti e rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni;
il giudizio ha poi subito alcuni rinvii d'ufficio, in parte per esigenze organizzative di ruolo in parte durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa assegnazione dei termini (ridotti) di cui all'art. 190 c.p.c., viene quindi decisa con la presente sentenza.
1. Preliminare, rispetto alla delibazione della controversia, è la delimitazione del tema decindendum.
Gli attori hanno instaurato il giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità, ai sensi degli artt. 1418 e 1344 c.c., dell'interposizione reale di persona realizzata con la compravendita, da parte di (interposto), Controparte_1 dell'immobile sopra indicato e, per conseguenza, il trasferimento del medesimo in loro favore. Ciò sul presupposto che lo schema negoziale dell'interposizione reale di persona sia stato utilizzato al fine di consentire agli attori di beneficiare del regime fiscale “prima casa” attraverso, per l'appunto, l'interposizione reale del convenuto contumace quale acquirente del bene. In via subordinata, gli attori hanno chiesto la condanna di al versamento, in loro Controparte_1
favore, della metà del controvalore dell'immobile e, in via ulteriormente gradata, della somma di €.120.000,00, versata dagli attori stessi per spese inerenti all'immobile.
1.1. Ciò posto, va osservato, in punto di diritto, che l'interposizione reale di persona costituisce un negozio obbligatorio in virtù del quale l'interposto acquista
(diversamente dal caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità del bene, pur essendo, in virtù del rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante e a ritrasferirgli il bene ad una scadenza concordata
4 ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (cfr. ex multiis, Cass. 21 marzo 2016, n. 5507; 8 settembre 2015, n.
17785; 6 maggio 2005, n. 9402; 27 novembre 1999, n. 13261).
Più precisamente, è necessario tenere distinte l'azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento dell'interposizione reale le quali sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte e hanno "petitum" e "causa petendi" difformi. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio si producono a favore dell'interponente; nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente.
La seconda fattispecie è quella che gli attori hanno invocato con riferimento all'acquisto dell'immobile per cui è causa da parte del convenuto contumace.
2. Così delimitato il tema del decidere, osserva il Tribunale che la domanda degli attori non è fondata.
2.1 Anzitutto, è bene rammentare che nel rapporto che si realizza per mezzo di un acquisto compiuto dal fiduciario, per conto del fiduciante, direttamente da un terzo, il pactum fiduciae - con cui il fiduciario si obbliga a gestire la posizione giuridica di cui è investito secondo modalità predeterminate e a ritrasferire la stessa al fiduciante - è assimilabile al mandato senza rappresentanza invece che al contratto preliminare. La giurisprudenza di legittimità - a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 20051/2013, alla quale ha fatto seguito Cass., Sez. III n.
21805/2016 - ha statuito che, in ossequio al principio di libertà della forma, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta e che il rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario è esperibile anche quando il contratto di mandato senza rappresentanza sia privo di forma scritta.
5 Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum. L'osservanza del requisito della forma scritta è invece imposta, in base all'art. 1350 c.c., per gli atti traslativi: per il contratto, iniziale, di acquisto dell'immobile da parte del fiduciario e per il successivo atto di ritrasferimento ad opera del medesimo.
In conclusione, "per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario" (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020, Rv. 657212 - 01).
Tuttavia, deve anche rammentarsi che la prova per testimoni del negozio fiduciario, pur essendo in astratto ammissibile come appena esposto, incontra dei limiti nell'ipotesi, quale quella di specie, in cui il patto fiduciario abbia un contenuto del tutto difforme rispetto a quello del contratto posto in essere dal fiduciario e dal terzo: "In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del
"pactum fiduciae" è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento, mentre ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento" (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n.7179; Cass. civ. n. 7416/2017).
6 2.2 Ciò posto, nel caso di specie, appare anzitutto dirimente la circostanza per cui gli attori hanno chiesto la declaratoria di nullità dell'interposizione reale, quando invece avrebbero dovuto chiederne l'accertamento.
Tanto basterebbe a rigettare la domanda.
In ogni caso, i medesimi non hanno provato, come era loro onere, l'esistenza di un patto fiduciario concluso con il convenuto contumace con il quale costui si era obbligato a ritrasferire il bene agli attori. Ed infatti, gli attori hanno allegato di aver acquistato una parte del bene immobile controverso con denaro proprio, ma di averlo poi intestato al fratello dell'attrice per beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dall'acquisto della “prima casa”.
Ora, dalle stesse allegazioni attoree non emerge, quindi, lo scopo tipico dei negozi fiduciari, ossia la previsione di obblighi di fare a carico del fiduciario nei confronti del fiduciante, costituenti il contenuto del mandato senza rappresentanza in cui, come sopra visto, si inquadrano tali tipologie negoziali.
I documenti prodotti nulla provano in ordine al patto fiduciario e le prove testimoniali articolate dagli attori – delle quali va qui ribadita l'inammissibilità – vertono tutte su circostanze diverse da tale prova, in quanto riguardano la provenienza del denaro per acquistare l'immobile e l'impiego di somme per realizzare sull'immobile lavori di ristrutturazione, circostanze, queste, del tutto ininfluenti ai fini del decidere.
2.3 Inoltre, nella controversia in esame, il pactum fiduciae non riguarderebbe obblighi connessi o collaterali rispetto alla compravendita, ma riguarderebbe l'obbligo principale di trasferimento del diritto in proprietà in favore degli attori,
Pertanto, il patto si porrebbe senz'altro in antitesi con quanto risultante dal contratto di compravendita in cui tale diritto è stato trasferito al convenuto contumace, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale.
2.4 In definitiva, non è stata fornita alcuna prova relativa al patto fiduciario intercorso tra gli attori e il convenuto contumace.
7 Dunque, la domanda va rigettata. Stessa sorte spetta alle domande subordinate formulate dagli attori, in quanto anch'esse presuppongono la prova del patto fiduciario.
Ogni altra questione resta assorbita.
3. Nulla deve disporsi per le spese di lite, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta le domande degli attori;
2. nulla per le spese.
Teramo, 12 dicembre 2025
Il Giudice
LV TI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa LV TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3191 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, posta in deliberazione all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 14.10.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.;
TRA
, nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
– e , nato a [...] il [...] – C.F. C.F._1 Parte_2
- entrambi residenti a [...]
San Paolo n. 16/B, elettivamente domiciliati in Pescara (PE) alla Piazza Ettore
Troilo n. 5, presso lo studio dell'Avv. Clementina Settevendemie che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Attori
CONTRO
; Controparte_1
Convenuto contumace
Oggetto: azione di nullità del contratto.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14.10.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 1.10.2018, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio al fine di sentir
[...] Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, riconoscere e dichiarare la nullità della predetta interposizione reale di persona e disporre il trasferimento dell'immobile - attualmente intestato al convenuto Sig. CP_1
- ai coniugi istanti, e , ordinando alla
[...] Parte_1 Parte_2
Conservatoria dei RR.II. di Teramo, in persona del Conservatore, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, con esonero di responsabilità;
2. in via subordinata, previo riconoscimento e dichiarazione della nullità
dell'interposizione reale de qua, condannare il convenuto al pagamento, in favore degli istanti, della somma pari al controvalore della metà del cespite in questione che sarà quantificata in corso di causa anche a mezzo di CTU;
3. in via ancor più gradata, accertare che gli istanti hanno versato per spese
l'importo di euro 120.000,00 e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, in favore degli stessi, di detta somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino all'effettivo soddisfo.”
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che, nell'anno 1998, i coniugi attori decisero di acquistare un immobile sito in Pineto per trascorrervi le vacanze estive e che, venuti a conoscenza del medesimo desiderio da parte dei genitori di Parte_1
( e , stabilirono con i Persona_1 Persona_2 medesimi di procedere alla compravendita - in regime del 50% cadauno – dell'immobile sito in Pineto, via Cristoforo Colombo n. 46 (ubicato ai piani terra e primo, con piccola porzione di corte a nord del fabbricato, censito al N.C.E.U. di Pineto, foglio 26, part. 362, sub 2, piano T – 1,
Z.C.1, cat. A/3, classe 1, vani 7, rendita pari all'epoca a Lire 539.000);
b) che, essendo tutti già titolari di un immobile e non potendo quindi accedere ai benefici fiscali derivanti dall'acquisto della “prima casa”, decisero che, in qualità di parte acquirente nel contratto di compravendita, sarebbe comparso fratello di e, dunque, Controparte_1 Pt_1
anch'egli figlio di e il Persona_1 Persona_2
2 quale, senza indugio alcuno, sottoscrisse la compravendita al cospetto del
Notaio Dott. (cfr. all.2); Per_3
c) che costoro decisero di predisporre una scrittura privata con la quale avrebbe dichiarato che “il prezzo della quota di Controparte_1 detta unità immobiliare, a lui intestata, è stato pagato interamente da sua sorella e dal marito di lei i quali devono Parte_1 Parte_2 pertanto considerarsi i veri proprietari della detta unità immobiliare” e che si sarebbe impegnato a “trasferire la quota a lui intestata alla medesima sorella e al di lei marito a semplice richiesta dei medesimi senza pretendere alcunchè”, ma che, tuttavia, poi Controparte_1 decise di non sottoscrivere la scrittura, contravvenendo agli accordi presi;
d) che, nel 2002, gli odierni attori instaurarono un giudizio nei confronti di e Persona_1 Persona_2 Controparte_1 dinanzi a questo Tribunale presso la sezione distaccata di Atri (r.g.
524/2002) per sentir accertare l'interposizione fittizia di persona ed ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a corrispondere agli odierni attori la metà del controvalore del bene ovvero, in via gradata, a restituire loro la somma di €.120.000,00 versata per le spese inerenti all'immobile;
e) che il predetto giudizio venne estinto con ordinanza del 2.10.2008;
f) che non si configurava, nella fattispecie, un'ipotesi di interposizione fittizia di persona, ma di interposizione reale e che, siccome CP_1 erano stato interposto come acquirente per poter beneficiare
[...]
dei vantaggi fiscali connessi all'acquisto della “prima casa”, eludendo così una norma imperativa di legge, il contratto di compravendita doveva ritenersi nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1344 c.c.;
g) che gli attori avevano sostenuto ingenti spese, sia per l'acquisto dell'immobile sia per la parziale ristrutturazione dello stesso.
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso come sopra riportato.
3 Il convenuto, benché ritualmente citato in giudizio, ha Persona_1 scelto di rimanere contumace.
Il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha istruito la causa solo con le produzioni documentali delle parti e rinviato la stessa per la precisazione delle conclusioni;
il giudizio ha poi subito alcuni rinvii d'ufficio, in parte per esigenze organizzative di ruolo in parte durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa assegnazione dei termini (ridotti) di cui all'art. 190 c.p.c., viene quindi decisa con la presente sentenza.
1. Preliminare, rispetto alla delibazione della controversia, è la delimitazione del tema decindendum.
Gli attori hanno instaurato il giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità, ai sensi degli artt. 1418 e 1344 c.c., dell'interposizione reale di persona realizzata con la compravendita, da parte di (interposto), Controparte_1 dell'immobile sopra indicato e, per conseguenza, il trasferimento del medesimo in loro favore. Ciò sul presupposto che lo schema negoziale dell'interposizione reale di persona sia stato utilizzato al fine di consentire agli attori di beneficiare del regime fiscale “prima casa” attraverso, per l'appunto, l'interposizione reale del convenuto contumace quale acquirente del bene. In via subordinata, gli attori hanno chiesto la condanna di al versamento, in loro Controparte_1
favore, della metà del controvalore dell'immobile e, in via ulteriormente gradata, della somma di €.120.000,00, versata dagli attori stessi per spese inerenti all'immobile.
1.1. Ciò posto, va osservato, in punto di diritto, che l'interposizione reale di persona costituisce un negozio obbligatorio in virtù del quale l'interposto acquista
(diversamente dal caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità del bene, pur essendo, in virtù del rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante e a ritrasferirgli il bene ad una scadenza concordata
4 ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (cfr. ex multiis, Cass. 21 marzo 2016, n. 5507; 8 settembre 2015, n.
17785; 6 maggio 2005, n. 9402; 27 novembre 1999, n. 13261).
Più precisamente, è necessario tenere distinte l'azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento dell'interposizione reale le quali sono fondate su situazioni di fatto del tutto distinte e hanno "petitum" e "causa petendi" difformi. Infatti, nella prima si ha una simulazione soggettiva e l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio si producono a favore dell'interponente; nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente.
La seconda fattispecie è quella che gli attori hanno invocato con riferimento all'acquisto dell'immobile per cui è causa da parte del convenuto contumace.
2. Così delimitato il tema del decidere, osserva il Tribunale che la domanda degli attori non è fondata.
2.1 Anzitutto, è bene rammentare che nel rapporto che si realizza per mezzo di un acquisto compiuto dal fiduciario, per conto del fiduciante, direttamente da un terzo, il pactum fiduciae - con cui il fiduciario si obbliga a gestire la posizione giuridica di cui è investito secondo modalità predeterminate e a ritrasferire la stessa al fiduciante - è assimilabile al mandato senza rappresentanza invece che al contratto preliminare. La giurisprudenza di legittimità - a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 20051/2013, alla quale ha fatto seguito Cass., Sez. III n.
21805/2016 - ha statuito che, in ossequio al principio di libertà della forma, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta e che il rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario è esperibile anche quando il contratto di mandato senza rappresentanza sia privo di forma scritta.
5 Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum. L'osservanza del requisito della forma scritta è invece imposta, in base all'art. 1350 c.c., per gli atti traslativi: per il contratto, iniziale, di acquisto dell'immobile da parte del fiduciario e per il successivo atto di ritrasferimento ad opera del medesimo.
In conclusione, "per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario" (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020, Rv. 657212 - 01).
Tuttavia, deve anche rammentarsi che la prova per testimoni del negozio fiduciario, pur essendo in astratto ammissibile come appena esposto, incontra dei limiti nell'ipotesi, quale quella di specie, in cui il patto fiduciario abbia un contenuto del tutto difforme rispetto a quello del contratto posto in essere dal fiduciario e dal terzo: "In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del
"pactum fiduciae" è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento, mentre ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento" (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/03/2022, n.7179; Cass. civ. n. 7416/2017).
6 2.2 Ciò posto, nel caso di specie, appare anzitutto dirimente la circostanza per cui gli attori hanno chiesto la declaratoria di nullità dell'interposizione reale, quando invece avrebbero dovuto chiederne l'accertamento.
Tanto basterebbe a rigettare la domanda.
In ogni caso, i medesimi non hanno provato, come era loro onere, l'esistenza di un patto fiduciario concluso con il convenuto contumace con il quale costui si era obbligato a ritrasferire il bene agli attori. Ed infatti, gli attori hanno allegato di aver acquistato una parte del bene immobile controverso con denaro proprio, ma di averlo poi intestato al fratello dell'attrice per beneficiare dei vantaggi fiscali derivanti dall'acquisto della “prima casa”.
Ora, dalle stesse allegazioni attoree non emerge, quindi, lo scopo tipico dei negozi fiduciari, ossia la previsione di obblighi di fare a carico del fiduciario nei confronti del fiduciante, costituenti il contenuto del mandato senza rappresentanza in cui, come sopra visto, si inquadrano tali tipologie negoziali.
I documenti prodotti nulla provano in ordine al patto fiduciario e le prove testimoniali articolate dagli attori – delle quali va qui ribadita l'inammissibilità – vertono tutte su circostanze diverse da tale prova, in quanto riguardano la provenienza del denaro per acquistare l'immobile e l'impiego di somme per realizzare sull'immobile lavori di ristrutturazione, circostanze, queste, del tutto ininfluenti ai fini del decidere.
2.3 Inoltre, nella controversia in esame, il pactum fiduciae non riguarderebbe obblighi connessi o collaterali rispetto alla compravendita, ma riguarderebbe l'obbligo principale di trasferimento del diritto in proprietà in favore degli attori,
Pertanto, il patto si porrebbe senz'altro in antitesi con quanto risultante dal contratto di compravendita in cui tale diritto è stato trasferito al convenuto contumace, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale.
2.4 In definitiva, non è stata fornita alcuna prova relativa al patto fiduciario intercorso tra gli attori e il convenuto contumace.
7 Dunque, la domanda va rigettata. Stessa sorte spetta alle domande subordinate formulate dagli attori, in quanto anch'esse presuppongono la prova del patto fiduciario.
Ogni altra questione resta assorbita.
3. Nulla deve disporsi per le spese di lite, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta le domande degli attori;
2. nulla per le spese.
Teramo, 12 dicembre 2025
Il Giudice
LV TI
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