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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 9955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9955 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex artt. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 13382/23, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/10 riservata in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, dall'avv. Enrico Soprano;
-ATTRICE-
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per notaio
Persona 1 Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elett.te dom.te in Napoli alla Via
Santa Lucia n. 81,
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI - come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto Parte 1 si opponeva all'ingiunzione di pagamento "...prot. Con atto di citazione n. 9214/I/Reg. Ing. del 29.05.2023, notificata a mezzo UNEP della Corte di Appello di Napoli, in plico postale raccomandato A/R, in data 3.06.2023, con la quale il Controparte 2
[...] in persona del Direttore Controparte_3
Generale pro tempore, ha ingiunto all'odierna opponente il pagamento di complessivi € 47.288,05 determinati al netto dell'importo da recuperare a titolo di pretesa restituzione dei trattamenti economici erogati.. FATTO 1. Con atto notificato a mezzo UNEP della Corte di Appello di Napoli, in plico postale raccomandato A/R, in data 3.06.2023, il Controparte_2 ha
ingiunto alla sig.ra وParte 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, R.D. 639/1910, il pagamento di complessivi € 47.288,05 determinati al netto dell'importo da recuperare, commisurati alle somme erogate e percepite dall'istante nel periodo di comando prestato presso il Controparte_2
[...] nell'arco temporale compreso tra il mese di luglio 2010 e il mese di ottobre 2016, senza considerare l'importo di € 21.609,90 relativo al periodo compreso tra il mese di luglio 2010 e il mese di aprile 2013, per intervenuta prescrizione.
2. A fondamento del presunto credito azionato nei confronti dell'istante, il ha assunto: - che l'opponente sarebbeControparte 2
Controparte 2 a far data dal mese di luglio 2010stata comandata presso il sino a tutto il mese di ottobre 2016, e che alla medesima sarebbero stati erogati i trattamenti economici previsti dall'art. 2, L.R. 20/2002, e dalla L.R. 25/2003, il tutto come analiticamente riportato in non meglio precisati prospetti agli atti degli uffici;
- che con sentenza n. 146/2019, la
Corte Costituzionale avrebbe dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L.R. 20/2002, nella parte in cui sostituisce(iva) il comma 2 dell'art. 58, L.R. 10/2001, nonché dell'art. 1, comma 1, L.R.
25/2003, quest'ultimo nella parte in cui aggiunge(va) il comma 4 del medesimo art. 58 della già citata L.R. 10/2001; - l'asserito annullamento del titolo che, illo tempore, avrebbe legittimato la corresponsione dei suddetti trattamenti economici, avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento da parte dell'(ex) dipendente, comandato presso il Controparte_2
[...] con conseguente necessità di disporre la ripetizione di quanto erogato nel non meglio precisato arco temporale;
- il recupero delle somme per cui vi è ingiunzione sarebbe stato disposto in pretesa esecuzione delle sentenze nn. 172/2019 e 217/2019 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la CP 2 - infine, e parimenti a quanto è dato desumere dalla lettura dell'ingiunzione di pagamento per cui oggi è controversia, il presunto credito azionato, sarebbe certo, oltre che liquido ed esigibile...." (enfasi aggiunte). Su tali presupposti, l'istante deduceva in sintesi : “I. Sulla illegittimità dell'ingiunzione di pagamento quivi opposta- Sul difetto di motivazione;
II. Sulla ulteriore illegittimità dell'ingiunzione di pagamento quivi opposta - Sulla intervenuta prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale, delle pretese azionate;
III. Sulla illegittimità della ingiunzione di pagamento quivi opposta - Sulla insussistenza dei presupposti di cui al R.D. 639/1910 che avrebbero legittimato il Controparte 2 al recupero delle somme asseritamente corrisposte ai sensi della L.R. 20/2002 e/o L.R. 25/2003; IV. Sulla ulteriore illegittimità dell'ingiunzione di pagamento quivi opposta - Sull'inesistenza, sub specie, di un credito certo, liquido ed esigibile;
V. Segue: sulla insussistenza, sub specie, dei presupposti di legge per l'adozione della procedura di cui al R.D. 639/1910; VI. Sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, d.lgs.vo 150/2011." (sottolineature aggiunte). ...[Eppertanto, l'istante chiedeva] "1. previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n.
9214/1/Reg. Ing del 29.05.2023, notificata in data 3.06.2023 - sussistendone i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs.vo 150/2011 alla luce dei motivi esposti nel presente atto che impongono l'annullamento e/o la disapplicazione della controversa ingiunzione, qui da intendersi ed integralmente ripetuti e trascritti - disapplicare e/o annullare, in tutto o, in subordine, in parte,
l'ingiunzione di pagamento quivi opposta e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o l'intervenuta prescrizione, quinquennale e, in subordine decennale, ovvero, e in gradato subordine, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dal per tutti i motivi esplicitati Controparte_2 و
nella narrativa del presente atto, qui da intendersi per integralmente ripetuti e trascritti;
2. condannare il e la Controparte_1 in persona dei rispettivi Controparte_2
,
legali rappresentanti pro tempore, in solido o chi di essi di ragione, al pagamento degli esborsi e compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge.. ." (v., amplius, citazione introduttiva). La Controparte_1 , all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
Occorre anzitutto osservare che la documentazione complessivamente allegata (ingiunzione ex RD
63/1910, statini-paga, contratti collettivi e riepilogo contabile -da luglio 2010 a ottobre 2016 e, in aggiornamento, da maggio 2013 a ottobre 2016-, con sostanziale rinuncia regionale -per prescrizione- alle mensilità percepite ex averso fino ad aprile 2013) appare nell'insieme sufficiente ad attestare i fatti costitutivi di causa (peraltro, molteplici dei prodotti statini-paga consultati a campione recano per Parte 2 per il periodo d'interesse, la dicitura di " Parte 3 "). Tutto ciò posto, occorre anticipatamente circoscrivere l'ambito oggettivo della domanda in base, in particolare, alla formulata eccezione di prescrizione “quinquennale e, in subordine, decennale", come da citazione introduttiva. Ed invero, può subito anticiparsi che, essendo la prescrizione in rassegna decennale, ex art. 2033 c.c., ne discende allora che -per l'esatto periodo non prescritto ricompreso tra giugno 2013 ed ottobre 2016- il credito restitutorio risulta dunque pari ad euro
46.667,34 (v. avanti, in dettaglio).
Ciò premesso ed anticipato, riepilogando ora, sinteticamente, le suindicate istanze ed eccezioni, anche se in ordine vario, ne emerge, direttamente od indirettamente :
1.la questione appunto della prescrizione quinquennale o decennale del diritto alla restituzione delle somme corrisposte, appena accennata, nonché la questione della ripetibilità/irripetibilità delle somme controverse;
2-quella della retroattività/irretroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi della Controparte 1 sopra indicate, trattandosi tra l'altro di rapporti risalenti e consolidati;
3-quella altresì relativa alla violazione e falsa applicazione della procedura ex ART. 2 R.D. 639/1910, con difetto di motivazione e assoluta genericità dell'ingiunzione;
4-la questione, infine, del legittimo affidamento.
In ordine a tale sintetizzato catalogo delle sollevate o prefigurate deduzioni attoree, come poi ex adverso eccepite e replicate, giova anzitutto riportare l'excursus giurisprudenziale che ha condotto alle determinazioni regionali oggi impugnate. In particolare, la vicenda in esame trae origine dalla declaratoria di incostituzionalità (delle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003) intervenuta in virtù di sentenza della Consulta n. 146/2019. Invero, come peraltro analogamente rilevato in altre pronunce della sezione, la Corte dei Conti/Sez. regionale di controllo per la CP 2 con decisione più avanti indicata, rilevava, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto 2015/2016, l'intervenuto esborso di consistenti somme erogate ai comandati presso il Consiglio regionale a titolo di indennità, secondo le previsioni di cui alle ricordate leggi regionali, sollevandone questione di costituzionalità. A riguardo, l'investita Corte Costituzionale rappresentava che “le norme regionali richiamate, come
è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del
Consiglio stesso. Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di controllo per la CP 2 aveva, non
a caso, già segnalato che si tratta di indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali previsioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto che individua puntualmente le risorse aggiuntive
-
da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (artt. 15 e 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile 1999, comparto Regioni e autonomie locali;
art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni e autonomie locali) e le àncora alla finalità di «promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati» (così l'art. 17 del CCNL del 1° aprile
1999) si conferma il contrasto delle norme regionali censurate con i parametri costituzionali evocati. Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17
del 2014), deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, «retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva» nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018). Non è superfluo rimarcare che lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato
[i] due livelli della contrattazione sono [...] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal CP 4 e diretti all' CP 5 per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018).
L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte" (CorteCost. 146/2019 cit.; enfasi aggiunte). A seguito di siffatta pronuncia, come accennato, la Corte dei Conti emanava la Decisione n.
172/2019/PARI ed analoga Decisione n. 217/2019/PARI con le quali, appunto, non veniva parificato il rendiconto di bilancio, imponendo altresì il recupero del credito dell'Amministrazione in ordine, in particolare, agli emolumenti non dovuti ai relativi percettori. Sicchè, in forza ed in conseguenza delle indicate pronunce e determinazioni, la Controparte_1 ha quindi azionato le proprie pretese restitutorie avverso chi aveva ricevuto siffatte indennità accessorie per le attività lavorative svolte in base alle ricordate leggi regionali nn.20/2002 e 25/2003, poi dichiarate incostituzionali (si noti, e si ribadisce, che in detta pronuncia costituzionale 146/2019 si ha riguardo, espressamente, ad elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale, con la specificazione, tra le altre, che tale materia è però riservata alla legislazione statale esclusiva e che, inoltre, ne mancava idonea e legittima copertura finanziaria
: questa riserva legislativa allo Stato nazionale, fondando competenza unica a provvedere in subiecta materia, vale ed opera, pertanto, come criterio generale di riferimento, a prescindere cioè dal singolo specifico esercizio annuale del bilancio regionale, per cui, in pratica, ogni norma territoriale che si occupi o si sia occupata di ciò non può di fatto eludere siffatta riserva statale esclusiva, sostanziando questa un insuperabile canone interpretativo da doversi comunque oggettivamente osservare pur se si tratti, si ripete, di esercizi periodici in tutto o in parte distinti da quelli qui specificamente denunciati sotto il profilo contabile. Risulta infatti in ogni caso illegittimo che la Regione legiferi laddove invece, secondo la Consulta, sussista attribuzione esclusiva dello
Stato; e ciò quindi anche a prescindere, per i comandati, dal ruolo da questi ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni).
Può dunque affermarsi, anche in riferimento al premesso punto "2", che il recupero patrimoniale in parola, a seguito della retroattiva declaratoria di illegittimità costituzionale, perda ab initio la sua causa Pt 4 così configurando il perimetro di una idonea pretesa creditoria ex art. 2033 c.c.. In tale direzione, l'illegittimità dell'apprensione opera infatti retroattivamente, essendo senz'altro condivisibile l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento ("conditio indebiti sine causa") o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo ("conditio ob causam finitam")", e ciò secondo una "distinzione che risale al diritto romano", e che "è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una "causa solvendi" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1 luglio 2005, n. 14084; in senso analogo già Cass.
Sez. 3, sent. 20 dicembre 1974, n. 4378 e Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n. 4889). Nondimeno,
se l'ipotesi della "conditio ob causam finitam" è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti
"venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi" (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacché è essa ad aver reso “indebito”, addirittura con effetto “ex tunc”, tale pagamento” (così, in parte motiva, Cass. n. 3314/2020; enfasi aggiunte). Le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano infatti la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. A ben vedere, la regola per cui gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia già formato il giudicato, o si sia verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'illegittimità. Nella sentenza della Corte costituzionale 11/02/2015 n. 10
è invero enunciato il principio secondo cui "e' pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili»> ovvero i «rapporti esauriti». Pertanto, il principio della retroattività «vale [...] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014)" (cfr. anche CorteCost. 224/20; enfasi aggiunte). Peraltro, la questione di costituzionalità -da cui tutto a cascata è poi direttamente disceso- è stata sollevata con originaria ordinanza della Corte dei Conti dell'8/10/18 rispetto, all'evidenza, a vicenda ancora sub iudice in punto di parificazione o meno dei generali rendiconti regionali per gli esercizi 2015-2016, sicchè, in una tale situazione giuridico/contabile appare ben difficile, o anzi impossibile, prefigurare od affermare che si trattasse di rapporti già irrevocabili ovvero esauriti: invero, sia pure per diversa fattispecie, la Suprema Corte ha di recente confermato il sotteso e comune principio generale secondo cui, in materia di "rapporto esaurito", occorre avere tra l'altro riguardo, per escludere una tale definizione del rapporto stesso, al
"...mancato esaurimento degli effetti della fattispecie..." (Cass. 1632/25, con molteplici richiami): ebbene, nel caso in esame, l'indebito impiego e percezione di risorse pubbliche non può ritenersi, per la sua oggettiva rilevanza, fattispecie in parte qua conclusa od esaurita se la giurisdizione competente deve operare gli occorrenti controlli contabili e/o se, in ogni caso, possa e debba poi intervenite il
Giudice costituzionale, fatti sempre salvi, per le singole rispettive vicende, eventuali pregressi giudicati o prescrizione o decadenza, e sempre naturalmente nella concomitante considerazione come oltre del legittimo affidamento individuale. Insomma, in una consimile situazione, esposta a controlli pubblici anche postumi e di vario tipo, si apprezza un mancato esaurimento degli effetti della fattispecie, al netto, ovviamente, delle ipotesi di irrevocabilità già segnalate, giudicato- prescrizione-decadenza (inoltre, si ribadisce, trattandosi qui di punto focale, che la pronuncia costituzionale 146/2019 ha riguardo, espressamente, ad elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale, con la specificazione, tra le altre, che una tale materia è però riservata alla legislazione statale esclusiva e che, inoltre, ne mancava idonea e legittima copertura finanziaria: questa riserva legislativa allo Stato nazionale, fondando competenza unica a provvedere in subiecta materia, vale ed opera, pertanto, come indefettibile criterio generale di riferimento, a prescindere cioè dal singolo specifico esercizio annuale del bilancio regionale, per cui, in pratica, ogni norma territoriale che si occupi o si sia occupata di ciò non può di fatto eludere siffatta riserva statale esclusiva, sostanziando questa un insuperabile canone interpretativo da doversi comunque oggettivamente osservare pur se si tratti, si ripete, di esercizi periodici in tutto o in parte distinti da quelli qui specificamente denunciati sotto il profilo contabile.
Risulta infatti in ogni caso illegittimo che la Regione legiferi laddove invece, secondo la Consulta, sussista attribuzione esclusiva dello Stato;
e ciò quindi anche a prescindere, per i comandati, dal ruolo da questi ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni). Infine, in altro senso, non risulta dotato di autonoma rilevanza decisionale il richiamo all'art. 2041
c.c. (ma su tale istituto v. oltre).
Quanto poi al profilo dell'eccepita prescrizione/ripetibilità, di cui al premesso punto "1" e come già in parte trattato nella sezione che precede, va in generale rilevato che il suo decorso non è (e non
è stato) impedito dalla vigenza delle leggi poi dichiarate incostituzionali, atteso, come si è visto più volte, che «le pronunce della Corte Costituzionale con le quali viene dichiarata la illegittimità costituzionale di norme di legge hanno efficacia retroattiva con il limite dei rapporti già esauriti al momento della pubblicazione della decisione, intendendosi per tali non solo quelli che, a tale data, hanno trovato sul piano giudiziale soluzione definitiva con sentenza passata in giudicato (salvo quanto disposto, in materia penale, dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ma altresì quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti ad essi relativi. Ciò in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dalla incostituzionalità, con la conseguenza che il mancato esercizio dello stesso è imputabile alla condotta omissiva dell'interessato, e non è idoneo a giustificare il mancato decorso della prescrizione, o lo spostamento del "dies a quo" del relativo termine alla data della pubblicazione della sentenza della
Corte Costituzionale» (v. Cass. 19/05/2000, n. 6486; in senso conforme: Cass. 13/01/2021 n.386;
Cass. 15/03/2001, n. 3796; Cass. 05/06/1998, n. 5577; Cass. 27/01/1993, n. 986; Cass. 19/02/1987,
n. 1814). Va poi in altro senso precisato e ribadito che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito inizia a decorrere dal giorno della dazione effettiva delle spettanze economiche (cfr. Cass. 15/01/1993, n. 414; Cass. 13/04/2005, n. 7651). Mentre, in generale, quanto all'azione ex art. 2041 cod. civ., il termine decorre dal verificarsi della doppia vicenda arricchimento-diminuzione patrimoniale.
In virtù di tali principii, dunque, rispetto all'indebito oggettivo e alla decennalità della correlata prescrizione, ne emargina nella specie una parziale prescrizione ultradecennale, risultando cioè valido il credito azionato solo a partire dalla notifica ingiuntiva del 3-6-23 e fino, a ritroso, al 3-6-13 (quanto poi alla prescrizione decennale della ripetizione anche laddove si tratti -come nel caso in rassegna- di somme erogate mensilmente, v. ad es. Cass. 28436/19). Ebbene, il conteggio regionale
"aggiornato" (doc. 5 della produzione di parte) -che fa decorrere la relativa pretesa non da luglio 2010
-momento di verosimile inizio del comando- ma tuttavia dall'indennizzo o salario accessorio di maggio 2013- deve essere ulteriormente ridotto, facendo cioè decorrere il valido diritto decennale, non prescritto, da giugno 2013, quale prima mensilità non estinta per decorso del tempo : ciò quindi comporta la sottrazione dall'emolumento azionato in ripetizione di complessivi euro 47.288,05- della somma di euro 620,71 relativa appunto alla sola mensilità di maggio 2013 qui esclusa per prescrizione, pervenendosi così ad un differenziale credito in atto di euro 46.667,34 (47.288,05-
620,71). Con la ulteriore precisazione che tali due addendi sono già a loro volta ricondotti al 48,64% con l'effetto, quindi, che pure siffatta somma residua sia a sua volta pari al 48,64% dell'originario lordo complessivo (di euro 97.220).
In ordine poi al premesso punto “3”, denunciante difetto di motivazione e genericità dell'impugnata ingiunzione pecuniaria, occorre anzitutto dire che la procedura ex art. 2 RD 639/1910 risulta qui ritualmente eseguita e poi notificata, rilevando sul punto che la sua adozione può intervenire anche per entrate patrimoniali e di diritto privato (cfr. Cass. 22722/23 secondo cui tale procedura di recupero è esercitabile, oltre che per entrate di diritto pubblico, anche per crediti nascenti da rapporti di diritto privato), come proprio nel caso di una (debita) restituzione pecuniaria a favore della P.A., ex art. 2033 cit., scaturente addirittura da pronunce costituzionale e contabili. In secondo luogo, non appare riscontrabile nemmeno alcuna evidente genericità provvedimentale in quanto la motivazione dell'atto amministrativo, come è noto, può essere estesa ed operare anche per relationem purchè, in essa, vengano indicati gli estremi degli atti o provvedimenti richiamati ai quali l'ingiunzione si riferisca (cfr. CdS. 226/20, 817/20), e purchè essi siano a disposizione dell'interessato, se richiesti : ebbene, l'impugnato provvedimento ingiuntivo fa riferimento agli atti d'ufficio che poi, nell'eseguito deposito giudiziale, si identificano nei suaccennati documenti ed atti contabili (statini e conteggi), di idoneo dettaglio ed in ragionevole conoscenza o conoscibilità del destinatario, trattandosi di attribuzioni pecuniarie periodiche appunto eseguite a suo tempo a beneficio di esso comandato, oggi opponente. Il tutto, come si è visto, in uno alle indicate sentenze delle Corti superiori dalle quali è disceso, nell'an, il diretto obbligo restitutorio al netto, precisamente, del depurato 48,64% nella specie computato sul lordo dall'ente regionale. Ciò indica pertanto, nell'insieme, le modalità di computo e la ricostruibile entità complessiva del ridotto importo da acquisire, con tali modalità, in ripetizione.
Rispetto poi al detto punto "4", in collegamento, deve evidenziarsi che è intervenuta nuova pronuncia della Corte Costituzionale in cui sono stati fissati rilevanti principi ai quali l'ordinamento generale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. (applicabile nella specie) in riferimento alle indennità accessorie indebitamente ricevute dai pubblici dipendenti, precisando in quali termini assuma rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in rapporto all'art. 1 Prot. addiz. CEDU
e, quindi, all'art. 117, primo comma. Infatti, nella più recente sentenza n. 8/2023, la Consulta evidenzia che la "...Corte EDU nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU...
[secondo cui] "«ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»)"...L'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato". Inoltre, la CorteCostituzionale, in ordine al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure del Giudice europeo, ha osservato che "la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda.... In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva". La Corte costituzionale 8/23 ha altresì riscontrato la circostanza che "l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto..." e, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che "si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva", giungendo ad affermare che "11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in punto di affidamento legittimo, la Consulta ha inoltre affermato che "gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano,
a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.....conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”. Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità ad evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha ancora osservato che "Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-
patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto". In conclusione, la Consulta ha enunciato il criterio per cui "la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale". La CorteCostituzionale, già in passo precedente della medesima pronuncia 8/2023, ha precisato inoltre che le condizioni personali del debitore, "ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto"; altresì rilevando, con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato
(Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio
2001, n. 2899), che, si ripete, solo "in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”. Ciò significa che l'irripetibilità costituisce l'estrema ratio che non potrà mai riguardare l'intero importo dovuto ed il cui relativo onere ricade sulla parte che la invoca, non essendo sufficiente allo scopo far riferimento alla natura del credito per retribuzioni. Queste conclusioni consentono inoltre di escludere, in radice, anche i presupposti per l'invocata operatività del cennato art. 2041 c.c. dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma e legittima remunerabilità delle attività svolte impedisce anche di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A : più precisamente, invero, come appunto si legge nel recente App.Napoli Lav. del 4/2/25, “…..Tali rilievi 66
consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.". In definitiva, occorre osservare che il pagamento in parola costituisce un trattamento accessorio risolto neutramente, in sede giurisprudenziale/costituzionale, come vicenda di indebito oggettivo da ripetere ex art. 2033 c.c., vicenda per la quale invece, secondo corrente interpretazione, sussiste la già detta prescrizione decennale a decorrere dai rispettivi originari pagamenti, oggi pretesi in restituzione (da ultimo, in generale, v. ad es. Cass. 23419/23, secondo cui il credito ex art. 2033 c.c. della P.A. è appunto soggetto a prescrizione decennale a partire dal pagamento, qui in parte non maturata). Non risulta dunque maturata alcuna corrente prescrizione decennale (cioè dal giugno 2013). Insomma, come anticipato, nel bilanciarsi le esigenze di ripetizione di somme pubblicistiche non dovute con quelle di tutela del legittimo affidamento individuale almeno laddove vi sia correlazione con diritti inviolabili
-come tipicamente si riscontra nel caso del diritto a riceversi emolumenti per attività lavorative svolte a beneficio altrui- possono adottarsi, in composizione delle esigenze medesime, idonei e concreti rimedi giuridici in particolare incentrati, tra le possibili alternative, sulla rateizzazione (melius re perpensa) e sulla parzialità quantitativa degli importi appunto richiesti -o qui intimati- in ripetizione, rispetto a quelli invece, ben maggiori, erogati in origine dalla P.A.. Deve dunque nella specie ritenersi
-alla stregua dei principi richiamati- che la Controparte 1 abbia già salvaguardato il legittimo affidamento e la buona fede del ricorrente attraverso la riduzione percentuale del debito (riduzione del 48,64 % sul lordo), non sussistendo poi alcuna possibilità per il ricorrente di conseguire la declaratoria di (totale) irripetibilità di quanto a suo tempo percepito. La CP 1 dovrà però anche considerare ed applicare l'altro riferito parametro costituzionale, volto a rateizzate l'emolumento in restituzione.
Insomma, nell'insieme, la proposta opposizione appare in prevalenza infondata. Tuttavia, in conformità dei ripetuti criteri costituzionali, e ad occorrente specificazione del rapporto privatistico di ripetizione qui in esame, occorre precisare che il quantum a ripetersi è nella specie ricompreso tra giugno 2013 ed ottobre 2016, sì da pervenirsi alla somma di euro 46.667,34 come già ridotta al
48,64% (sul totale lordo di euro 97.220,50), somma da restituirsi con debita diluzione rateale.
In sintesi, l'importo dovuto non solo deve essere appunto restituito in forma (qui già diminuita) ma deve essere anche idoneamente ed equamente rateizzata dalla creditrice Controparte 1 entrambe essendo le prescrizioni recuperatorie all'uopo fissate dalla Corte Costituzionale (n. 8/23).
Dicta da doversi quindi osservare in sede applicativa.
Infine, la varietà delle interpretazioni rese nel tempo, specie all'atto della presentazione della domanda, induce a compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda oppositoria proposta da Parte 1 con citazione notificata il 14/06/2023, così provvede : a)dichiara che l'opposta ingiunzione di pagamento prot. n. 9214/I/Reg. Ing. del 29.05.2023 è valida ed efficace nei limiti di euro 46.667,34 da restituirsi in equa forma rateale, come da precisazioni applicative in parte motiva;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 31.10.2025
Il giudice unico Antonio Attanasio
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex artt. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 13382/23, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. 639/10 riservata in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa, per procura allegata al ricorso, dall'avv. Enrico Soprano;
-ATTRICE-
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per notaio
Persona 1 Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elett.te dom.te in Napoli alla Via
Santa Lucia n. 81,
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI - come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto Parte 1 si opponeva all'ingiunzione di pagamento "...prot. Con atto di citazione n. 9214/I/Reg. Ing. del 29.05.2023, notificata a mezzo UNEP della Corte di Appello di Napoli, in plico postale raccomandato A/R, in data 3.06.2023, con la quale il Controparte 2
[...] in persona del Direttore Controparte_3
Generale pro tempore, ha ingiunto all'odierna opponente il pagamento di complessivi € 47.288,05 determinati al netto dell'importo da recuperare a titolo di pretesa restituzione dei trattamenti economici erogati.. FATTO 1. Con atto notificato a mezzo UNEP della Corte di Appello di Napoli, in plico postale raccomandato A/R, in data 3.06.2023, il Controparte_2 ha
ingiunto alla sig.ra وParte 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, R.D. 639/1910, il pagamento di complessivi € 47.288,05 determinati al netto dell'importo da recuperare, commisurati alle somme erogate e percepite dall'istante nel periodo di comando prestato presso il Controparte_2
[...] nell'arco temporale compreso tra il mese di luglio 2010 e il mese di ottobre 2016, senza considerare l'importo di € 21.609,90 relativo al periodo compreso tra il mese di luglio 2010 e il mese di aprile 2013, per intervenuta prescrizione.
2. A fondamento del presunto credito azionato nei confronti dell'istante, il ha assunto: - che l'opponente sarebbeControparte 2
Controparte 2 a far data dal mese di luglio 2010stata comandata presso il sino a tutto il mese di ottobre 2016, e che alla medesima sarebbero stati erogati i trattamenti economici previsti dall'art. 2, L.R. 20/2002, e dalla L.R. 25/2003, il tutto come analiticamente riportato in non meglio precisati prospetti agli atti degli uffici;
- che con sentenza n. 146/2019, la
Corte Costituzionale avrebbe dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L.R. 20/2002, nella parte in cui sostituisce(iva) il comma 2 dell'art. 58, L.R. 10/2001, nonché dell'art. 1, comma 1, L.R.
25/2003, quest'ultimo nella parte in cui aggiunge(va) il comma 4 del medesimo art. 58 della già citata L.R. 10/2001; - l'asserito annullamento del titolo che, illo tempore, avrebbe legittimato la corresponsione dei suddetti trattamenti economici, avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento da parte dell'(ex) dipendente, comandato presso il Controparte_2
[...] con conseguente necessità di disporre la ripetizione di quanto erogato nel non meglio precisato arco temporale;
- il recupero delle somme per cui vi è ingiunzione sarebbe stato disposto in pretesa esecuzione delle sentenze nn. 172/2019 e 217/2019 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la CP 2 - infine, e parimenti a quanto è dato desumere dalla lettura dell'ingiunzione di pagamento per cui oggi è controversia, il presunto credito azionato, sarebbe certo, oltre che liquido ed esigibile...." (enfasi aggiunte). Su tali presupposti, l'istante deduceva in sintesi : “I. Sulla illegittimità dell'ingiunzione di pagamento quivi opposta- Sul difetto di motivazione;
II. Sulla ulteriore illegittimità dell'ingiunzione di pagamento quivi opposta - Sulla intervenuta prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale, delle pretese azionate;
III. Sulla illegittimità della ingiunzione di pagamento quivi opposta - Sulla insussistenza dei presupposti di cui al R.D. 639/1910 che avrebbero legittimato il Controparte 2 al recupero delle somme asseritamente corrisposte ai sensi della L.R. 20/2002 e/o L.R. 25/2003; IV. Sulla ulteriore illegittimità dell'ingiunzione di pagamento quivi opposta - Sull'inesistenza, sub specie, di un credito certo, liquido ed esigibile;
V. Segue: sulla insussistenza, sub specie, dei presupposti di legge per l'adozione della procedura di cui al R.D. 639/1910; VI. Sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5, d.lgs.vo 150/2011." (sottolineature aggiunte). ...[Eppertanto, l'istante chiedeva] "1. previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n.
9214/1/Reg. Ing del 29.05.2023, notificata in data 3.06.2023 - sussistendone i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs.vo 150/2011 alla luce dei motivi esposti nel presente atto che impongono l'annullamento e/o la disapplicazione della controversa ingiunzione, qui da intendersi ed integralmente ripetuti e trascritti - disapplicare e/o annullare, in tutto o, in subordine, in parte,
l'ingiunzione di pagamento quivi opposta e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza e/o l'intervenuta prescrizione, quinquennale e, in subordine decennale, ovvero, e in gradato subordine, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dal per tutti i motivi esplicitati Controparte_2 و
nella narrativa del presente atto, qui da intendersi per integralmente ripetuti e trascritti;
2. condannare il e la Controparte_1 in persona dei rispettivi Controparte_2
,
legali rappresentanti pro tempore, in solido o chi di essi di ragione, al pagamento degli esborsi e compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge.. ." (v., amplius, citazione introduttiva). La Controparte_1 , all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
Occorre anzitutto osservare che la documentazione complessivamente allegata (ingiunzione ex RD
63/1910, statini-paga, contratti collettivi e riepilogo contabile -da luglio 2010 a ottobre 2016 e, in aggiornamento, da maggio 2013 a ottobre 2016-, con sostanziale rinuncia regionale -per prescrizione- alle mensilità percepite ex averso fino ad aprile 2013) appare nell'insieme sufficiente ad attestare i fatti costitutivi di causa (peraltro, molteplici dei prodotti statini-paga consultati a campione recano per Parte 2 per il periodo d'interesse, la dicitura di " Parte 3 "). Tutto ciò posto, occorre anticipatamente circoscrivere l'ambito oggettivo della domanda in base, in particolare, alla formulata eccezione di prescrizione “quinquennale e, in subordine, decennale", come da citazione introduttiva. Ed invero, può subito anticiparsi che, essendo la prescrizione in rassegna decennale, ex art. 2033 c.c., ne discende allora che -per l'esatto periodo non prescritto ricompreso tra giugno 2013 ed ottobre 2016- il credito restitutorio risulta dunque pari ad euro
46.667,34 (v. avanti, in dettaglio).
Ciò premesso ed anticipato, riepilogando ora, sinteticamente, le suindicate istanze ed eccezioni, anche se in ordine vario, ne emerge, direttamente od indirettamente :
1.la questione appunto della prescrizione quinquennale o decennale del diritto alla restituzione delle somme corrisposte, appena accennata, nonché la questione della ripetibilità/irripetibilità delle somme controverse;
2-quella della retroattività/irretroattività della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi della Controparte 1 sopra indicate, trattandosi tra l'altro di rapporti risalenti e consolidati;
3-quella altresì relativa alla violazione e falsa applicazione della procedura ex ART. 2 R.D. 639/1910, con difetto di motivazione e assoluta genericità dell'ingiunzione;
4-la questione, infine, del legittimo affidamento.
In ordine a tale sintetizzato catalogo delle sollevate o prefigurate deduzioni attoree, come poi ex adverso eccepite e replicate, giova anzitutto riportare l'excursus giurisprudenziale che ha condotto alle determinazioni regionali oggi impugnate. In particolare, la vicenda in esame trae origine dalla declaratoria di incostituzionalità (delle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003) intervenuta in virtù di sentenza della Consulta n. 146/2019. Invero, come peraltro analogamente rilevato in altre pronunce della sezione, la Corte dei Conti/Sez. regionale di controllo per la CP 2 con decisione più avanti indicata, rilevava, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto 2015/2016, l'intervenuto esborso di consistenti somme erogate ai comandati presso il Consiglio regionale a titolo di indennità, secondo le previsioni di cui alle ricordate leggi regionali, sollevandone questione di costituzionalità. A riguardo, l'investita Corte Costituzionale rappresentava che “le norme regionali richiamate, come
è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del
Consiglio stesso. Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di controllo per la CP 2 aveva, non
a caso, già segnalato che si tratta di indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali previsioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto che individua puntualmente le risorse aggiuntive
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da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (artt. 15 e 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile 1999, comparto Regioni e autonomie locali;
art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni e autonomie locali) e le àncora alla finalità di «promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati» (così l'art. 17 del CCNL del 1° aprile
1999) si conferma il contrasto delle norme regionali censurate con i parametri costituzionali evocati. Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17
del 2014), deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, «retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva» nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018). Non è superfluo rimarcare che lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato
[i] due livelli della contrattazione sono [...] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal CP 4 e diretti all' CP 5 per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018).
L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte" (CorteCost. 146/2019 cit.; enfasi aggiunte). A seguito di siffatta pronuncia, come accennato, la Corte dei Conti emanava la Decisione n.
172/2019/PARI ed analoga Decisione n. 217/2019/PARI con le quali, appunto, non veniva parificato il rendiconto di bilancio, imponendo altresì il recupero del credito dell'Amministrazione in ordine, in particolare, agli emolumenti non dovuti ai relativi percettori. Sicchè, in forza ed in conseguenza delle indicate pronunce e determinazioni, la Controparte_1 ha quindi azionato le proprie pretese restitutorie avverso chi aveva ricevuto siffatte indennità accessorie per le attività lavorative svolte in base alle ricordate leggi regionali nn.20/2002 e 25/2003, poi dichiarate incostituzionali (si noti, e si ribadisce, che in detta pronuncia costituzionale 146/2019 si ha riguardo, espressamente, ad elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale, con la specificazione, tra le altre, che tale materia è però riservata alla legislazione statale esclusiva e che, inoltre, ne mancava idonea e legittima copertura finanziaria
: questa riserva legislativa allo Stato nazionale, fondando competenza unica a provvedere in subiecta materia, vale ed opera, pertanto, come criterio generale di riferimento, a prescindere cioè dal singolo specifico esercizio annuale del bilancio regionale, per cui, in pratica, ogni norma territoriale che si occupi o si sia occupata di ciò non può di fatto eludere siffatta riserva statale esclusiva, sostanziando questa un insuperabile canone interpretativo da doversi comunque oggettivamente osservare pur se si tratti, si ripete, di esercizi periodici in tutto o in parte distinti da quelli qui specificamente denunciati sotto il profilo contabile. Risulta infatti in ogni caso illegittimo che la Regione legiferi laddove invece, secondo la Consulta, sussista attribuzione esclusiva dello
Stato; e ciò quindi anche a prescindere, per i comandati, dal ruolo da questi ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni).
Può dunque affermarsi, anche in riferimento al premesso punto "2", che il recupero patrimoniale in parola, a seguito della retroattiva declaratoria di illegittimità costituzionale, perda ab initio la sua causa Pt 4 così configurando il perimetro di una idonea pretesa creditoria ex art. 2033 c.c.. In tale direzione, l'illegittimità dell'apprensione opera infatti retroattivamente, essendo senz'altro condivisibile l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento ("conditio indebiti sine causa") o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo ("conditio ob causam finitam")", e ciò secondo una "distinzione che risale al diritto romano", e che "è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una "causa solvendi" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1 luglio 2005, n. 14084; in senso analogo già Cass.
Sez. 3, sent. 20 dicembre 1974, n. 4378 e Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 1979, n. 4889). Nondimeno,
se l'ipotesi della "conditio ob causam finitam" è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti
"venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi" (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacché è essa ad aver reso “indebito”, addirittura con effetto “ex tunc”, tale pagamento” (così, in parte motiva, Cass. n. 3314/2020; enfasi aggiunte). Le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano infatti la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. A ben vedere, la regola per cui gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia già formato il giudicato, o si sia verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'illegittimità. Nella sentenza della Corte costituzionale 11/02/2015 n. 10
è invero enunciato il principio secondo cui "e' pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili»> ovvero i «rapporti esauriti». Pertanto, il principio della retroattività «vale [...] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014)" (cfr. anche CorteCost. 224/20; enfasi aggiunte). Peraltro, la questione di costituzionalità -da cui tutto a cascata è poi direttamente disceso- è stata sollevata con originaria ordinanza della Corte dei Conti dell'8/10/18 rispetto, all'evidenza, a vicenda ancora sub iudice in punto di parificazione o meno dei generali rendiconti regionali per gli esercizi 2015-2016, sicchè, in una tale situazione giuridico/contabile appare ben difficile, o anzi impossibile, prefigurare od affermare che si trattasse di rapporti già irrevocabili ovvero esauriti: invero, sia pure per diversa fattispecie, la Suprema Corte ha di recente confermato il sotteso e comune principio generale secondo cui, in materia di "rapporto esaurito", occorre avere tra l'altro riguardo, per escludere una tale definizione del rapporto stesso, al
"...mancato esaurimento degli effetti della fattispecie..." (Cass. 1632/25, con molteplici richiami): ebbene, nel caso in esame, l'indebito impiego e percezione di risorse pubbliche non può ritenersi, per la sua oggettiva rilevanza, fattispecie in parte qua conclusa od esaurita se la giurisdizione competente deve operare gli occorrenti controlli contabili e/o se, in ogni caso, possa e debba poi intervenite il
Giudice costituzionale, fatti sempre salvi, per le singole rispettive vicende, eventuali pregressi giudicati o prescrizione o decadenza, e sempre naturalmente nella concomitante considerazione come oltre del legittimo affidamento individuale. Insomma, in una consimile situazione, esposta a controlli pubblici anche postumi e di vario tipo, si apprezza un mancato esaurimento degli effetti della fattispecie, al netto, ovviamente, delle ipotesi di irrevocabilità già segnalate, giudicato- prescrizione-decadenza (inoltre, si ribadisce, trattandosi qui di punto focale, che la pronuncia costituzionale 146/2019 ha riguardo, espressamente, ad elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale, con la specificazione, tra le altre, che una tale materia è però riservata alla legislazione statale esclusiva e che, inoltre, ne mancava idonea e legittima copertura finanziaria: questa riserva legislativa allo Stato nazionale, fondando competenza unica a provvedere in subiecta materia, vale ed opera, pertanto, come indefettibile criterio generale di riferimento, a prescindere cioè dal singolo specifico esercizio annuale del bilancio regionale, per cui, in pratica, ogni norma territoriale che si occupi o si sia occupata di ciò non può di fatto eludere siffatta riserva statale esclusiva, sostanziando questa un insuperabile canone interpretativo da doversi comunque oggettivamente osservare pur se si tratti, si ripete, di esercizi periodici in tutto o in parte distinti da quelli qui specificamente denunciati sotto il profilo contabile.
Risulta infatti in ogni caso illegittimo che la Regione legiferi laddove invece, secondo la Consulta, sussista attribuzione esclusiva dello Stato;
e ciò quindi anche a prescindere, per i comandati, dal ruolo da questi ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni). Infine, in altro senso, non risulta dotato di autonoma rilevanza decisionale il richiamo all'art. 2041
c.c. (ma su tale istituto v. oltre).
Quanto poi al profilo dell'eccepita prescrizione/ripetibilità, di cui al premesso punto "1" e come già in parte trattato nella sezione che precede, va in generale rilevato che il suo decorso non è (e non
è stato) impedito dalla vigenza delle leggi poi dichiarate incostituzionali, atteso, come si è visto più volte, che «le pronunce della Corte Costituzionale con le quali viene dichiarata la illegittimità costituzionale di norme di legge hanno efficacia retroattiva con il limite dei rapporti già esauriti al momento della pubblicazione della decisione, intendendosi per tali non solo quelli che, a tale data, hanno trovato sul piano giudiziale soluzione definitiva con sentenza passata in giudicato (salvo quanto disposto, in materia penale, dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87), ma altresì quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei diritti ad essi relativi. Ciò in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato non costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dalla incostituzionalità, con la conseguenza che il mancato esercizio dello stesso è imputabile alla condotta omissiva dell'interessato, e non è idoneo a giustificare il mancato decorso della prescrizione, o lo spostamento del "dies a quo" del relativo termine alla data della pubblicazione della sentenza della
Corte Costituzionale» (v. Cass. 19/05/2000, n. 6486; in senso conforme: Cass. 13/01/2021 n.386;
Cass. 15/03/2001, n. 3796; Cass. 05/06/1998, n. 5577; Cass. 27/01/1993, n. 986; Cass. 19/02/1987,
n. 1814). Va poi in altro senso precisato e ribadito che il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito inizia a decorrere dal giorno della dazione effettiva delle spettanze economiche (cfr. Cass. 15/01/1993, n. 414; Cass. 13/04/2005, n. 7651). Mentre, in generale, quanto all'azione ex art. 2041 cod. civ., il termine decorre dal verificarsi della doppia vicenda arricchimento-diminuzione patrimoniale.
In virtù di tali principii, dunque, rispetto all'indebito oggettivo e alla decennalità della correlata prescrizione, ne emargina nella specie una parziale prescrizione ultradecennale, risultando cioè valido il credito azionato solo a partire dalla notifica ingiuntiva del 3-6-23 e fino, a ritroso, al 3-6-13 (quanto poi alla prescrizione decennale della ripetizione anche laddove si tratti -come nel caso in rassegna- di somme erogate mensilmente, v. ad es. Cass. 28436/19). Ebbene, il conteggio regionale
"aggiornato" (doc. 5 della produzione di parte) -che fa decorrere la relativa pretesa non da luglio 2010
-momento di verosimile inizio del comando- ma tuttavia dall'indennizzo o salario accessorio di maggio 2013- deve essere ulteriormente ridotto, facendo cioè decorrere il valido diritto decennale, non prescritto, da giugno 2013, quale prima mensilità non estinta per decorso del tempo : ciò quindi comporta la sottrazione dall'emolumento azionato in ripetizione di complessivi euro 47.288,05- della somma di euro 620,71 relativa appunto alla sola mensilità di maggio 2013 qui esclusa per prescrizione, pervenendosi così ad un differenziale credito in atto di euro 46.667,34 (47.288,05-
620,71). Con la ulteriore precisazione che tali due addendi sono già a loro volta ricondotti al 48,64% con l'effetto, quindi, che pure siffatta somma residua sia a sua volta pari al 48,64% dell'originario lordo complessivo (di euro 97.220).
In ordine poi al premesso punto “3”, denunciante difetto di motivazione e genericità dell'impugnata ingiunzione pecuniaria, occorre anzitutto dire che la procedura ex art. 2 RD 639/1910 risulta qui ritualmente eseguita e poi notificata, rilevando sul punto che la sua adozione può intervenire anche per entrate patrimoniali e di diritto privato (cfr. Cass. 22722/23 secondo cui tale procedura di recupero è esercitabile, oltre che per entrate di diritto pubblico, anche per crediti nascenti da rapporti di diritto privato), come proprio nel caso di una (debita) restituzione pecuniaria a favore della P.A., ex art. 2033 cit., scaturente addirittura da pronunce costituzionale e contabili. In secondo luogo, non appare riscontrabile nemmeno alcuna evidente genericità provvedimentale in quanto la motivazione dell'atto amministrativo, come è noto, può essere estesa ed operare anche per relationem purchè, in essa, vengano indicati gli estremi degli atti o provvedimenti richiamati ai quali l'ingiunzione si riferisca (cfr. CdS. 226/20, 817/20), e purchè essi siano a disposizione dell'interessato, se richiesti : ebbene, l'impugnato provvedimento ingiuntivo fa riferimento agli atti d'ufficio che poi, nell'eseguito deposito giudiziale, si identificano nei suaccennati documenti ed atti contabili (statini e conteggi), di idoneo dettaglio ed in ragionevole conoscenza o conoscibilità del destinatario, trattandosi di attribuzioni pecuniarie periodiche appunto eseguite a suo tempo a beneficio di esso comandato, oggi opponente. Il tutto, come si è visto, in uno alle indicate sentenze delle Corti superiori dalle quali è disceso, nell'an, il diretto obbligo restitutorio al netto, precisamente, del depurato 48,64% nella specie computato sul lordo dall'ente regionale. Ciò indica pertanto, nell'insieme, le modalità di computo e la ricostruibile entità complessiva del ridotto importo da acquisire, con tali modalità, in ripetizione.
Rispetto poi al detto punto "4", in collegamento, deve evidenziarsi che è intervenuta nuova pronuncia della Corte Costituzionale in cui sono stati fissati rilevanti principi ai quali l'ordinamento generale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. (applicabile nella specie) in riferimento alle indennità accessorie indebitamente ricevute dai pubblici dipendenti, precisando in quali termini assuma rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in rapporto all'art. 1 Prot. addiz. CEDU
e, quindi, all'art. 117, primo comma. Infatti, nella più recente sentenza n. 8/2023, la Consulta evidenzia che la "...Corte EDU nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU...
[secondo cui] "«ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»)"...L'identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato". Inoltre, la CorteCostituzionale, in ordine al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, unico profilo su cui si appuntano le censure del Giudice europeo, ha osservato che "la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda.... In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU vòlta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva". La Corte costituzionale 8/23 ha altresì riscontrato la circostanza che "l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto..." e, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, ha osservato che "si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva", giungendo ad affermare che "11.- Al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ., secondo la quale: «[c]hi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. In relazione all'art. 2033 cc. e alla valorizzazione della posizione del percipiente in punto di affidamento legittimo, la Consulta ha inoltre affermato che "gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano,
a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.....conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”. Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a sua difesa e quanto alla sua idoneità ad evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha ancora osservato che "Un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-
patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto". In conclusione, la Consulta ha enunciato il criterio per cui "la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale". La CorteCostituzionale, già in passo precedente della medesima pronuncia 8/2023, ha precisato inoltre che le condizioni personali del debitore, "ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto"; altresì rilevando, con specifico richiamo ad alcune pronunce del Consiglio di Stato
(Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio
2001, n. 2899), che, si ripete, solo "in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”. Ciò significa che l'irripetibilità costituisce l'estrema ratio che non potrà mai riguardare l'intero importo dovuto ed il cui relativo onere ricade sulla parte che la invoca, non essendo sufficiente allo scopo far riferimento alla natura del credito per retribuzioni. Queste conclusioni consentono inoltre di escludere, in radice, anche i presupposti per l'invocata operatività del cennato art. 2041 c.c. dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma e legittima remunerabilità delle attività svolte impedisce anche di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A : più precisamente, invero, come appunto si legge nel recente App.Napoli Lav. del 4/2/25, “…..Tali rilievi 66
consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.". In definitiva, occorre osservare che il pagamento in parola costituisce un trattamento accessorio risolto neutramente, in sede giurisprudenziale/costituzionale, come vicenda di indebito oggettivo da ripetere ex art. 2033 c.c., vicenda per la quale invece, secondo corrente interpretazione, sussiste la già detta prescrizione decennale a decorrere dai rispettivi originari pagamenti, oggi pretesi in restituzione (da ultimo, in generale, v. ad es. Cass. 23419/23, secondo cui il credito ex art. 2033 c.c. della P.A. è appunto soggetto a prescrizione decennale a partire dal pagamento, qui in parte non maturata). Non risulta dunque maturata alcuna corrente prescrizione decennale (cioè dal giugno 2013). Insomma, come anticipato, nel bilanciarsi le esigenze di ripetizione di somme pubblicistiche non dovute con quelle di tutela del legittimo affidamento individuale almeno laddove vi sia correlazione con diritti inviolabili
-come tipicamente si riscontra nel caso del diritto a riceversi emolumenti per attività lavorative svolte a beneficio altrui- possono adottarsi, in composizione delle esigenze medesime, idonei e concreti rimedi giuridici in particolare incentrati, tra le possibili alternative, sulla rateizzazione (melius re perpensa) e sulla parzialità quantitativa degli importi appunto richiesti -o qui intimati- in ripetizione, rispetto a quelli invece, ben maggiori, erogati in origine dalla P.A.. Deve dunque nella specie ritenersi
-alla stregua dei principi richiamati- che la Controparte 1 abbia già salvaguardato il legittimo affidamento e la buona fede del ricorrente attraverso la riduzione percentuale del debito (riduzione del 48,64 % sul lordo), non sussistendo poi alcuna possibilità per il ricorrente di conseguire la declaratoria di (totale) irripetibilità di quanto a suo tempo percepito. La CP 1 dovrà però anche considerare ed applicare l'altro riferito parametro costituzionale, volto a rateizzate l'emolumento in restituzione.
Insomma, nell'insieme, la proposta opposizione appare in prevalenza infondata. Tuttavia, in conformità dei ripetuti criteri costituzionali, e ad occorrente specificazione del rapporto privatistico di ripetizione qui in esame, occorre precisare che il quantum a ripetersi è nella specie ricompreso tra giugno 2013 ed ottobre 2016, sì da pervenirsi alla somma di euro 46.667,34 come già ridotta al
48,64% (sul totale lordo di euro 97.220,50), somma da restituirsi con debita diluzione rateale.
In sintesi, l'importo dovuto non solo deve essere appunto restituito in forma (qui già diminuita) ma deve essere anche idoneamente ed equamente rateizzata dalla creditrice Controparte 1 entrambe essendo le prescrizioni recuperatorie all'uopo fissate dalla Corte Costituzionale (n. 8/23).
Dicta da doversi quindi osservare in sede applicativa.
Infine, la varietà delle interpretazioni rese nel tempo, specie all'atto della presentazione della domanda, induce a compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli - X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda oppositoria proposta da Parte 1 con citazione notificata il 14/06/2023, così provvede : a)dichiara che l'opposta ingiunzione di pagamento prot. n. 9214/I/Reg. Ing. del 29.05.2023 è valida ed efficace nei limiti di euro 46.667,34 da restituirsi in equa forma rateale, come da precisazioni applicative in parte motiva;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 31.10.2025
Il giudice unico Antonio Attanasio