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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 28/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4774/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4774/2023 promossa da:
EO S.R.L. (C.F. 01664750120), con il patrocinio dell'avv. GAMBELLI DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAMBELLI DANIELE
AR EO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GAMBELLI DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAMBELLI DANIELE
OPPONENTI contro
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA (C.F. 000538101149), con il patrocinio dell'avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA N. 16 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA
OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per gli opponenti:
La difesa degli opponenti riportandosi ai precedenti scritti difensivi precisa le conclusioni come segue:
- in via principale, in rito: dichiarare l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di ON e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine: revocare con qualunque statuizione, per i motivi dedotti in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 1580/2023 (n. RG 3813/2023) emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 6.10.2023. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
per l'opposta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 7 IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
NEL MERITO
In via principale:
- rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- alla luce del pagamento da parte di MC dell'importo di Euro 113.502,54 relativamente al contatto di finanziamento chirografario n. 1334270/37, accertare e dichiarare che la MO s.r.l. ed il sig. AR MO, nei limiti della fideiussione prestata, sono debitori in solido nei confronti della Banca
Popolare di ON S.p.A. della somma di Euro 15.001,39 o della diversa somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi al tasso del 6,537% a decorrere dal 23.11.2023 e, per l'effetto ed in ogni caso condannare i predetti al pagamento in favore dell'opposta della somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi dal dovuto al saldo come indicati nel procedimento monitorio;
IN OGNI CASO
- preso atto della mancata comparizione della MO s.r.l. e del sig. AR MO al primo incontro di mediazione svoltasi in data 18.06.2024, condannare la MO s.r.l. ed il sig. AR MO ex art.
12bis del D. Lgs 28/2010, al pagamento in favore della Banca Popolare di ON S.p.A., di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Con vittoria dei compensi di causa del presente giudizio e del giudizio monitorio ed oltre rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
EO RL e AR EO, in proprio ed in qualità di fideiussore della prima, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1580/2023, n. r.g. 3813/2023, emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio il 6.10.2023, con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla BANCA POPOLARE DI
SONDRIO SPA la somma di € 124.732,66 (con concessione della provvisoria esecutività nei soli confronti della società debitrice) oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario M/L n. 1334270/37 sottoscritto in data 17.07.2020.
Gli opponenti, in particolare, eccepivano: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione;
2) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio, in forza della clausola contenuta nel contratto oggetto di causa in cui viene indicato come foro competente quello di ON;
3) la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L. n.
276/1990 con conseguente decadenza della banca opposta dal diritto di agire nei confronti degli opponenti in quanto l'opposta non aveva provveduto a proporre le proprie istanze verso la società debitrice entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
4) l'indeterminatezza del credito relativamente alla misura degli interessi richiesti.
Concludevano dunque chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Busto Arsizio in favore di quello di ON;
nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 7 Si costituiva la banca opposta, chiedendo, in via pregiudiziale, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore AR EO;
nel merito contestava quanto ex adverso dedotto e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, insistendo comunque nella richiesta di condanna al pagamento del credito ingiunto.
Con ordinanza del 30.04.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti del fideiussore AR EO assegnando termine per instaurare la procedura di mediazione, che si concludeva negativamente.
Con la prima memoria integrativa la parta opposta dava atto del pagamento parte di MC (Fondo di
Garanzia per le PMI) intervenuto in data 22.11.2023 della somma di € 113.502,54 e procedeva alla rideterminazione del credito vantato in € 15.001,39, oltre interessi.
La causa veniva istruita documentalmente e successivamente trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
1) Sull'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione
Tale eccezione deve ritenersi superata in quanto nel corso del giudizio veniva espletato il procedimento di mediazione, il quale aveva esito negativo (doc. verbale 45-24 dell'opposta).
In ogni caso, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione si colloca a valle delle determinazioni in ordine alla sospensione/concessione della provvisoria esecuzione del decreto e tale onere è stato assolto dall'opposta (Cass, SSUU n. 19596/2020: Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo).
2) Sull'eccezione di incompetenza territoriale
In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opponente in quanto infondata.
Sul punto, è sufficiente ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui:
“Una clausola con la quale sia "stabilita" la competenza di un certo foro "per qualsiasi controversia"
è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a tale espressione -in assenza di
pagina 3 di 7 una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (ad esempio utilizzando l'aggettivo "esclusivo" o l'avverbio "esclusivamente")- deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro” (ex multis: Cassazione civile sez. VI, 12/01/2015, n.187). Affinché il foro convenzionalmente pattuito possa ritenersi esclusivo è, infatti, necessario che ciò venga sancito in maniera espressa ed inequivocabile così che non si abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola;
altrimenti, l'accordo non porrà in essere l'esclusività del foro prescelto, ma aggiungerà soltanto un altro foro convenzionale a quelli già previsti (Cassazione civile, ordinanza n.
1838 del 2018).
Nel caso in esame, come già chiarito nel decreto del 22.11.2023, che qui si richiama, il foro di ON non veniva previsto quale esclusivo come si evince dal tenore della clausola negoziale (articolo 12):
“Per qualsiasi contestazione o controversia derivante dal presente contratto è componente il foro della giurisdizione di ON (ad eccezione che la parte Mutuataria rivesta la qualifica di consumatore”.
Tale formula, assolutamente generica, non è sufficiente ad esprimere l'esclusività del foro di ON, da considerarsi pertanto alternativo con quelli previsti dalla legge in virtù dei quali è stato correttamente adito il Tribunale di Busto Arsizio.
3) Sul merito
3.1 Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
L'opponente ha eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c. sul presupposto della nullità della clausola n. 5 della fideiussione - che prevede una deroga all'art. 1957 c.c. - per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L. n. 276/1990.
Ciò premesso va rilevato anzitutto che la fideiussione con cui l'opponente AR EO si è costituito fideiussore della parte mutuataria EO RL è una fideiussione specifica, e non una fideiussione omnibus, essendo la stessa riferita alle obbligazioni derivanti da uno specifico rapporto contrattuale (contratto mutuo chirografario) stipulato dalla società debitrice principale “per
l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione” (doc. 7 fase monitoria).
Da ciò deriva che gli opponenti non possono giovarsi dell'accertamento contenuto nel provvedimento
ABI n. 55 del 02/05/2005, che “ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (…). In effetti, le determinazioni della Banca
d'LI riguardavano specificamente il settore bancario e le ripercussioni significative sul mercato del pagina 4 di 7 credito conseguenti alla violazione alla normativa antitrust (art.2 L. n. 287 del 1990), mentre le garanzie in contestazione in questa sede non hanno ad oggetto operazioni bancarie né obbligazioni future - e cioè ipotetiche ed indeterminate operazioni del soggetto garantito che possano determinare un'oscillazione della misura della garanzia - bensì accedono a specifici negozi giuridici ed hanno ad oggetto un credito esattamente individuato (v. Trib. Milano, 28/01/2022 n.718, e Corte d'Appello
Milano 22/07/2020 n.1953 ivi richiamata).
In ogni caso, l'inoperatività della clausola in esame è irrilevante ai fini del decidere posto che il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. è stato rispettato.
Infatti, nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce soltanto una modalità per agevolare una delle parti (il mutuatario), ragione per cui il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata ed il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'ultima rata medesima (cfr. Cass. N. 2301/2004, nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17798 del 30/08/2011).
Nel caso di specie, i rapporti tra le parti sono cessati con la risoluzione contrattuale operata ex art. 1186
c.c. dalla banca mediante la comunicazione inviata alla debitrice principale a mezzo pec il 5.6.2023 e a mezzo raccomandata A/R ricevuta in data 13.06.2023 (cfr. docc. 9,10 e 11 fase monitoria) e l'opposta ha agito giudizialmente nei confronti del debitore principale depositando il ricorso per decreto ingiuntivo in data 20.09.2023, nel rispetto della normativa in esame.
3.2 Prova del credito
Gli opponenti eccepivano, altresì, l'indeterminatezza del credito relativamente alla misura degli interessi richiesti.
Tale eccezione deve essere disattesa per il fatto che il contratto di finanziamento ha espressamente previsto le modalità di determinazione dell'interesse corrispettivo da applicare nel corso del rapporto di mutuo sì da avere escluso alcuna indeterminatezza della clausola che li contempla (cfr. doc. 5, pag. 1, fase monitoria: “CONDIZIONI ECONOMICHE” tasso d'ingresso: 3.50%; tipo di tasso: variabile;
parametro di indicizzazione: quotazione Euribor – “Euro Interbank Offered Rate” a 1 mese (360), rilevato a cura del Comitato di Gestione Istituito presso la Federazione Bancaria Europea e pubblicato sul quotidiano “il sole 24 ore2 il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente quello di decorrenza di ogni rata;
la modalità di calcolo degli interessi: sulla base dei giorni di calendario civile diviso 360).
***
pagina 5 di 7 Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto che alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il credito della banca opposta nei confronti di AR EO e EO RL era pari ad
€ 124.732,66, oltre interessi.
Tuttavia, in seguito al pagamento effettuato da MC in corso di causa per un importo pari ad euro
113.502,54 (doc. 16 di parte opposta), il decreto ingiuntivo va revocato e la parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma residua, pari ad € 15.001,39 oltre interessi come da domanda su tale somma dal 23.11.2023 e sino al saldo.
4) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente sia per il giudizio di opposizione e di mediazione, liquidate in modo onnicomprensivo, che per la fase monitoria
(essendo il pagamento intervenuto in corso di causa).
Dev'essere infine accolta la domanda di parte opposta alla condanna della controparte al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 12 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2010, in quanto parte opponente non partecipava alla mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'opposizione proposta da EO RL e AR EO avverso il decreto ingiuntivo n. 1580/2023, n. r.g. 3813/2023, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il
6.10.2023., così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
1) dato atto del pagamento in corso di causa da parte di MC in favore dell'opposta dell'importo di euro 113.502,54, condanna EO RL e AR EO, in solido, al pagamento in favore di
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA della somma pari ad euro 15.001,39, oltre interessi come da domanda dal 23.11.2023 e sino al saldo;
3) revoca, in virtù del suddetto pagamento, il decreto ingiuntivo n. 1580/2023 emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio in data 6.10.2023;
3) condanna EO RL e AR EO, in solido, al pagamento in favore di BANCA
POPOLARE DI SONDRIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali liquidate in sede monitoria oltre che di quelle del giudizio di opposizione e di mediazione,
pagina 6 di 7 queste ultime liquidate in modo onnicomprensivo in € 11.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre anticipazioni documentate;
4) condanna EO RL e AR EO al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4774/2023 promossa da:
EO S.R.L. (C.F. 01664750120), con il patrocinio dell'avv. GAMBELLI DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAMBELLI DANIELE
AR EO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GAMBELLI DANIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GAMBELLI DANIELE
OPPONENTI contro
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA (C.F. 000538101149), con il patrocinio dell'avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DUCA D'AOSTA N. 16 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. DELLA CAGNOLETTA FRANCESCA
OPPOSTA
Oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per gli opponenti:
La difesa degli opponenti riportandosi ai precedenti scritti difensivi precisa le conclusioni come segue:
- in via principale, in rito: dichiarare l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di ON e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine: revocare con qualunque statuizione, per i motivi dedotti in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 1580/2023 (n. RG 3813/2023) emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 6.10.2023. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
per l'opposta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 7 IN VIA PRELIMINARE:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
NEL MERITO
In via principale:
- rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- alla luce del pagamento da parte di MC dell'importo di Euro 113.502,54 relativamente al contatto di finanziamento chirografario n. 1334270/37, accertare e dichiarare che la MO s.r.l. ed il sig. AR MO, nei limiti della fideiussione prestata, sono debitori in solido nei confronti della Banca
Popolare di ON S.p.A. della somma di Euro 15.001,39 o della diversa somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi al tasso del 6,537% a decorrere dal 23.11.2023 e, per l'effetto ed in ogni caso condannare i predetti al pagamento in favore dell'opposta della somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi dal dovuto al saldo come indicati nel procedimento monitorio;
IN OGNI CASO
- preso atto della mancata comparizione della MO s.r.l. e del sig. AR MO al primo incontro di mediazione svoltasi in data 18.06.2024, condannare la MO s.r.l. ed il sig. AR MO ex art.
12bis del D. Lgs 28/2010, al pagamento in favore della Banca Popolare di ON S.p.A., di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Con vittoria dei compensi di causa del presente giudizio e del giudizio monitorio ed oltre rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
EO RL e AR EO, in proprio ed in qualità di fideiussore della prima, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1580/2023, n. r.g. 3813/2023, emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio il 6.10.2023, con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla BANCA POPOLARE DI
SONDRIO SPA la somma di € 124.732,66 (con concessione della provvisoria esecutività nei soli confronti della società debitrice) oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario M/L n. 1334270/37 sottoscritto in data 17.07.2020.
Gli opponenti, in particolare, eccepivano: 1) l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione;
2) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio, in forza della clausola contenuta nel contratto oggetto di causa in cui viene indicato come foro competente quello di ON;
3) la nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L. n.
276/1990 con conseguente decadenza della banca opposta dal diritto di agire nei confronti degli opponenti in quanto l'opposta non aveva provveduto a proporre le proprie istanze verso la società debitrice entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
4) l'indeterminatezza del credito relativamente alla misura degli interessi richiesti.
Concludevano dunque chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di
Busto Arsizio in favore di quello di ON;
nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 7 Si costituiva la banca opposta, chiedendo, in via pregiudiziale, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore AR EO;
nel merito contestava quanto ex adverso dedotto e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, insistendo comunque nella richiesta di condanna al pagamento del credito ingiunto.
Con ordinanza del 30.04.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto anche nei confronti del fideiussore AR EO assegnando termine per instaurare la procedura di mediazione, che si concludeva negativamente.
Con la prima memoria integrativa la parta opposta dava atto del pagamento parte di MC (Fondo di
Garanzia per le PMI) intervenuto in data 22.11.2023 della somma di € 113.502,54 e procedeva alla rideterminazione del credito vantato in € 15.001,39, oltre interessi.
La causa veniva istruita documentalmente e successivamente trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
1) Sull'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione
Tale eccezione deve ritenersi superata in quanto nel corso del giudizio veniva espletato il procedimento di mediazione, il quale aveva esito negativo (doc. verbale 45-24 dell'opposta).
In ogni caso, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione si colloca a valle delle determinazioni in ordine alla sospensione/concessione della provvisoria esecuzione del decreto e tale onere è stato assolto dall'opposta (Cass, SSUU n. 19596/2020: Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo).
2) Sull'eccezione di incompetenza territoriale
In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opponente in quanto infondata.
Sul punto, è sufficiente ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui:
“Una clausola con la quale sia "stabilita" la competenza di un certo foro "per qualsiasi controversia"
è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a tale espressione -in assenza di
pagina 3 di 7 una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile (ad esempio utilizzando l'aggettivo "esclusivo" o l'avverbio "esclusivamente")- deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro” (ex multis: Cassazione civile sez. VI, 12/01/2015, n.187). Affinché il foro convenzionalmente pattuito possa ritenersi esclusivo è, infatti, necessario che ciò venga sancito in maniera espressa ed inequivocabile così che non si abbia alcun dubbio in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola;
altrimenti, l'accordo non porrà in essere l'esclusività del foro prescelto, ma aggiungerà soltanto un altro foro convenzionale a quelli già previsti (Cassazione civile, ordinanza n.
1838 del 2018).
Nel caso in esame, come già chiarito nel decreto del 22.11.2023, che qui si richiama, il foro di ON non veniva previsto quale esclusivo come si evince dal tenore della clausola negoziale (articolo 12):
“Per qualsiasi contestazione o controversia derivante dal presente contratto è componente il foro della giurisdizione di ON (ad eccezione che la parte Mutuataria rivesta la qualifica di consumatore”.
Tale formula, assolutamente generica, non è sufficiente ad esprimere l'esclusività del foro di ON, da considerarsi pertanto alternativo con quelli previsti dalla legge in virtù dei quali è stato correttamente adito il Tribunale di Busto Arsizio.
3) Sul merito
3.1 Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
L'opponente ha eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c. sul presupposto della nullità della clausola n. 5 della fideiussione - che prevede una deroga all'art. 1957 c.c. - per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L. n. 276/1990.
Ciò premesso va rilevato anzitutto che la fideiussione con cui l'opponente AR EO si è costituito fideiussore della parte mutuataria EO RL è una fideiussione specifica, e non una fideiussione omnibus, essendo la stessa riferita alle obbligazioni derivanti da uno specifico rapporto contrattuale (contratto mutuo chirografario) stipulato dalla società debitrice principale “per
l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione” (doc. 7 fase monitoria).
Da ciò deriva che gli opponenti non possono giovarsi dell'accertamento contenuto nel provvedimento
ABI n. 55 del 02/05/2005, che “ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (…). In effetti, le determinazioni della Banca
d'LI riguardavano specificamente il settore bancario e le ripercussioni significative sul mercato del pagina 4 di 7 credito conseguenti alla violazione alla normativa antitrust (art.2 L. n. 287 del 1990), mentre le garanzie in contestazione in questa sede non hanno ad oggetto operazioni bancarie né obbligazioni future - e cioè ipotetiche ed indeterminate operazioni del soggetto garantito che possano determinare un'oscillazione della misura della garanzia - bensì accedono a specifici negozi giuridici ed hanno ad oggetto un credito esattamente individuato (v. Trib. Milano, 28/01/2022 n.718, e Corte d'Appello
Milano 22/07/2020 n.1953 ivi richiamata).
In ogni caso, l'inoperatività della clausola in esame è irrilevante ai fini del decidere posto che il termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. è stato rispettato.
Infatti, nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica e la suddivisione in rate costituisce soltanto una modalità per agevolare una delle parti (il mutuatario), ragione per cui il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata ed il termine di cui all'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'ultima rata medesima (cfr. Cass. N. 2301/2004, nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17798 del 30/08/2011).
Nel caso di specie, i rapporti tra le parti sono cessati con la risoluzione contrattuale operata ex art. 1186
c.c. dalla banca mediante la comunicazione inviata alla debitrice principale a mezzo pec il 5.6.2023 e a mezzo raccomandata A/R ricevuta in data 13.06.2023 (cfr. docc. 9,10 e 11 fase monitoria) e l'opposta ha agito giudizialmente nei confronti del debitore principale depositando il ricorso per decreto ingiuntivo in data 20.09.2023, nel rispetto della normativa in esame.
3.2 Prova del credito
Gli opponenti eccepivano, altresì, l'indeterminatezza del credito relativamente alla misura degli interessi richiesti.
Tale eccezione deve essere disattesa per il fatto che il contratto di finanziamento ha espressamente previsto le modalità di determinazione dell'interesse corrispettivo da applicare nel corso del rapporto di mutuo sì da avere escluso alcuna indeterminatezza della clausola che li contempla (cfr. doc. 5, pag. 1, fase monitoria: “CONDIZIONI ECONOMICHE” tasso d'ingresso: 3.50%; tipo di tasso: variabile;
parametro di indicizzazione: quotazione Euribor – “Euro Interbank Offered Rate” a 1 mese (360), rilevato a cura del Comitato di Gestione Istituito presso la Federazione Bancaria Europea e pubblicato sul quotidiano “il sole 24 ore2 il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente quello di decorrenza di ogni rata;
la modalità di calcolo degli interessi: sulla base dei giorni di calendario civile diviso 360).
***
pagina 5 di 7 Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto che alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il credito della banca opposta nei confronti di AR EO e EO RL era pari ad
€ 124.732,66, oltre interessi.
Tuttavia, in seguito al pagamento effettuato da MC in corso di causa per un importo pari ad euro
113.502,54 (doc. 16 di parte opposta), il decreto ingiuntivo va revocato e la parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma residua, pari ad € 15.001,39 oltre interessi come da domanda su tale somma dal 23.11.2023 e sino al saldo.
4) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente sia per il giudizio di opposizione e di mediazione, liquidate in modo onnicomprensivo, che per la fase monitoria
(essendo il pagamento intervenuto in corso di causa).
Dev'essere infine accolta la domanda di parte opposta alla condanna della controparte al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 12 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2010, in quanto parte opponente non partecipava alla mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'opposizione proposta da EO RL e AR EO avverso il decreto ingiuntivo n. 1580/2023, n. r.g. 3813/2023, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il
6.10.2023., così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
1) dato atto del pagamento in corso di causa da parte di MC in favore dell'opposta dell'importo di euro 113.502,54, condanna EO RL e AR EO, in solido, al pagamento in favore di
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA della somma pari ad euro 15.001,39, oltre interessi come da domanda dal 23.11.2023 e sino al saldo;
3) revoca, in virtù del suddetto pagamento, il decreto ingiuntivo n. 1580/2023 emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio in data 6.10.2023;
3) condanna EO RL e AR EO, in solido, al pagamento in favore di BANCA
POPOLARE DI SONDRIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali liquidate in sede monitoria oltre che di quelle del giudizio di opposizione e di mediazione,
pagina 6 di 7 queste ultime liquidate in modo onnicomprensivo in € 11.500,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre anticipazioni documentate;
4) condanna EO RL e AR EO al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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