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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 12612 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Romito Parte_1 Attrice Contro (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resent i Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************** Con atto di citazione, notificato il 04.02.2021, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la
[...] Controparte_2
(giudizio iscritto al n. RG. n. 1783/2021). CP_1 L'OD (giudizio separato come da ordinanza resa in data Parte_1 13.05.2021) riferi el c/c n. 060/01000242 e del conto deposito titoli n. 00060/0000020020654 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, per un totale di n. 1694 azioni BPB pari ad un controvalore di € 15.581,50, nello specifico:
- in data 29.11.2011 n.
1.100 azioni BPB pari ad un controvalore di € 10.340,00;
- in data 13.10.2015 n. 550 azioni BPB pari ad un controvalore di € 5.241,50. Asseriva la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepiva la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per insussistenza e mancata consegna del contratto quadro, con conseguente nullità delle relative operazioni;
sosteneva la violazione da parte della banca convenuta degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza di cui all'art. 21 TUF, nonché ai Regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e alla comunicazione CP_3
n. 9019104/2009, conte che asseriva essere state sollevate già con missiva del CP_3 020 (all. n. 6b fasc. attori). Nel dettaglio, affermava che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente. Concludeva, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, con condanna in favore dell'attrice alla restituzione del capitale investito pari ad € 15.581,50. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno per grave inadempimento della CP_1 convenuta, quantificato nella somma di € 15.581,50, vinte le spese di lite. Con comparsa del 16.04.2021 si costituiva in giudizio la , Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo la regolare sottoscrizione, da parte di tutti gli investitori, di validi contratti quadro (all. n. da 3 a 16 fasc. convenuta), affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità; tutti gli investitori avevano ricevuto e sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, contenente una puntuale illustrazione dei fattori di rischio derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari, tra cui il rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati, quali le azioni BPB ed il rischio di perdita del capitale investito;
aderendo gli attori agli aumenti di capitale, erano stati informati circa i fattori di rischio attraverso appositi prospetti informativi e schede prodotto (all. n. da 37 a 46 fasc. convenuta). Evidenziava di aver rispettato anche quanto prescritto dalla comunicazione n. CP_3 9019104/2009, comunque non applicabile ratione temporis agli investimenti anteri rzo 2009; gli investitori, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura, avessero rilasciato all'intermediario dichiarazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia. Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento e assegnazioni a titolo gratuito,
era divenuta titolare di n.
1.694 azioni BPB Parte_1
Tali operazioni erano state tutte precedute da ordini regolarmente sottoscritti dall'investitore ed accompagnati da specifica informativa sui fattori di rischio degli investimenti. Sosteneva che l'investitrice aveva regolarmente ricevuto gli e/c senza mai sollevare alcuna contestazione e che, in ogni caso, aveva percepito la somma di € 159,85 a titolo di dividendi e la somma di € 1.567,50 a titolo di cedole. Preliminarmente, eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 04.02.2011. Riferiva che sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte attrice aderiva alla ricostruzione della banca, reiterando le domande di nullità ex art. 23 TUF e, in subordine, di risarcimento del danno, quantificando la somma da restituirsi in € 15.581,50 e rinunciando espressamente alla domanda per le obbligazioni non convertite in azioni. Con ordinanza del 13.05.2021, resa nel procedimento principale, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva ordinata la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico – contabile, la causa, iscritta a seguito di separazione al n. RG. 12612/2021, istruita con prove documentali, chiamata all'ODrna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. veniva discussa e decisa come da sentenza. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, in subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (04.02.2021) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito delle domande di mediazione avvenuto in data 04.08.2020 (all. n. 3 fasc. attrice). Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande, residua quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va, altresì, evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Accertata la sottoscrizione del contratto quadro in data 27.10.2011, consegnato in copia al cliente, il ctu ha verificato il rispetto di quanto stabilito dall'art. 23 D. Lgs. N. 58/1998 TUF e dall'art. 37 della Delibera N. 16190/2007 Regolamento Intermediari. CP_3 In relazione alle operazi vestimento contestate, il perito nominato ha evidenziato la mancanza di informativa preventiva e di informativa attiva che descriva dettagliatamente gli strumenti finanziari oggetto di acquisto. Il ctu ha, altresì, accertato il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009, non avendo fornito al cliente le necessarie CP_3 informazioni specifiche liate, utili a consentirgli di effettuare scelte consapevoli, attese le caratteristiche delle azioni BPB, le quali presentavano sin dall'emissione un altissimo grado di potenziale illiquidità (pag. 13 e 14 elaborato peritale). Quanto alla adeguatezza degli investimenti al profilo del cliente, l'analisi dei questionari di profilatura ha evidenziato quanto segue:
- nel questionario di profilatura del 27.10.2011 (all. n. 28 fasc. convenuta), sottoscritto contestualmente al contratto quadro, l'attrice ha dichiarato di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici, anche contenuti, costanti e prevedibili;
di essere disposta ad accettare la perdita solo di una piccola parte del capitale investito e di effettuare meno di una operazione a trimestre. Orbene, risposte di questo tipo evidenziano un profilo di rischio di tipo prudenziale, del tutto incompatibile con l'acquisto di prodotti illiquidi come quelli oggetto di contestazione. Inoltre, come sottolineato dallo stresso ctu, gli ulteriori investimenti effettuati nel corso del tempo dall'ODrna attrice, confermano la volontà di proteggere il capitale, con una propensione bassa al rischio d'investimento. Infatti, lo strumento “Pronti
Contro
Termine” è considerato una forma di investimento molto sicura, anche se a bassa redditività, scelto tipicamente da un investitore disposto a rischiare poco o nulla. La scelta, effettuata da , di investire per lungo tempo in un prodotto di Parte_1 questo tipo non può che riflettere il profilo di un investitore prudenziale. Allo stesso modo, l'ulteriore diversa operazione Time Deposit è un'operazione di deposito vincolato caratterizzato da un tasso di interesse predefinito, comunemente impiegata per la gestione della liquidità con una durata predeterminata e un rendimento certo già stabilito, il cui principale rischio è rappresentata dalla perdita di opportunità di guadagno (pag. 5 e 6 elaborato peritale). Anche il fondo comune di investimento, nel quale ha investito nell'anno Parte_1 2005, rappresenta uno strumento finanziario a ba si di fondo monetario che, per sua natura, rappresenta un investimento stabile caratterizzato da fluttuazioni minime. La stabilità è il risultato dell'investimento prevalente in titoli a breve termine e a basso rischio, come i titoli di Stato. Tale strategia contribuisce a mitigare il rischio di perdite significative, differenziandosi così da altri tipi di investimenti più volatili, come le azioni o le obbligazioni (pag. 40 elaborato peritale, in risposta alle osservazioni di parte convenuta). L'esperienza pregressa, dunque, evidenzia una volontà conservativa dell'ODrna attrice, del tutto incompatibile con l'acquisto di titoli il cui rischio insito è quello dell'azzeramento totale del capitale e che avrebbe dovuto suggerire alla banca convenuta l'astensione da una operazione di questo tipo. Nel questionario di profilatura compilato il 06.10.2015 (all. n. 29 fasc. convenuta), la banca ha attribuito all'investitrice un profilo di rischio medio, a fronte di una dichiarata aspettativa di rendimento media e della capacità di tollerare una perdita moderata del capitale investito. Anche in questo caso, pur essendosi modificato il profilo di rischio, i titoli contestati non possono considerarsi adeguati, non potendo in ogni caso un profilo di rischio medio essere compatibile con l'acquisto di titoli illiquidi. Si ritiene, quindi, di condividere la valutazione di inadeguatezza delle operazioni contestate correttamente effettuata dal perito nominato. All'esito dell'analisi peritale, il ctu ha accertato che , limitatamente alle Parte_1 operazioni contestate, ha complessivamente invest 15.581.50, escluso quanto investito per obbligazioni perché rimborsate in data 08.07.2016.
Alla somma così determinata va sottratta la somma di € 208,58 percepita a titolo di dividendi. Quanto percepito a titolo di cedole, pur quantificato dal ctu, non può essere tenuto in considerazione, non costituendo le obbligazioni oggetto di giudizio Orbene, ai fini della quantificazione del danno, la banca convenuta deve essere condannata alla restituzione, in favore di , della complessiva somma di € 15.372,92, Parte_1 già al netto dei dividendi, com . Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Inoltre, in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_2 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351) In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 con citazione notificata il 04.02.2021, nei confronti di Controparte_4 ora così provvede: Controparte_1
1. to di ragione la domanda e per l'effetto ND la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di della somma di €.15.372,92, oltre al danno da svalutazione Parte_1 monetaria o gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier titoli n. 00060/0000020020654 in favore della CP_2
2. ND la in persona del leg presentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di solido, delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 oltre Parte_1 i.v.a., c. e generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 30.09.2024, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 11/12/2025 Il Giudice Assunta Napoliello
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Romito Parte_1 Attrice Contro (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resent i Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************** Con atto di citazione, notificato il 04.02.2021, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la
[...] Controparte_2
(giudizio iscritto al n. RG. n. 1783/2021). CP_1 L'OD (giudizio separato come da ordinanza resa in data Parte_1 13.05.2021) riferi el c/c n. 060/01000242 e del conto deposito titoli n. 00060/0000020020654 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, per un totale di n. 1694 azioni BPB pari ad un controvalore di € 15.581,50, nello specifico:
- in data 29.11.2011 n.
1.100 azioni BPB pari ad un controvalore di € 10.340,00;
- in data 13.10.2015 n. 550 azioni BPB pari ad un controvalore di € 5.241,50. Asseriva la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepiva la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per insussistenza e mancata consegna del contratto quadro, con conseguente nullità delle relative operazioni;
sosteneva la violazione da parte della banca convenuta degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza di cui all'art. 21 TUF, nonché ai Regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e alla comunicazione CP_3
n. 9019104/2009, conte che asseriva essere state sollevate già con missiva del CP_3 020 (all. n. 6b fasc. attori). Nel dettaglio, affermava che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente. Concludeva, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, con condanna in favore dell'attrice alla restituzione del capitale investito pari ad € 15.581,50. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno per grave inadempimento della CP_1 convenuta, quantificato nella somma di € 15.581,50, vinte le spese di lite. Con comparsa del 16.04.2021 si costituiva in giudizio la , Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo la regolare sottoscrizione, da parte di tutti gli investitori, di validi contratti quadro (all. n. da 3 a 16 fasc. convenuta), affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità; tutti gli investitori avevano ricevuto e sottoscritto il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, contenente una puntuale illustrazione dei fattori di rischio derivanti da un investimento in strumenti finanziari azionari, tra cui il rischio di liquidità connesso all'acquisto di titoli non quotati su mercati regolamentati, quali le azioni BPB ed il rischio di perdita del capitale investito;
aderendo gli attori agli aumenti di capitale, erano stati informati circa i fattori di rischio attraverso appositi prospetti informativi e schede prodotto (all. n. da 37 a 46 fasc. convenuta). Evidenziava di aver rispettato anche quanto prescritto dalla comunicazione n. CP_3 9019104/2009, comunque non applicabile ratione temporis agli investimenti anteri rzo 2009; gli investitori, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura, avessero rilasciato all'intermediario dichiarazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia. Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento e assegnazioni a titolo gratuito,
era divenuta titolare di n.
1.694 azioni BPB Parte_1
Tali operazioni erano state tutte precedute da ordini regolarmente sottoscritti dall'investitore ed accompagnati da specifica informativa sui fattori di rischio degli investimenti. Sosteneva che l'investitrice aveva regolarmente ricevuto gli e/c senza mai sollevare alcuna contestazione e che, in ogni caso, aveva percepito la somma di € 159,85 a titolo di dividendi e la somma di € 1.567,50 a titolo di cedole. Preliminarmente, eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 04.02.2011. Riferiva che sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, parte attrice aderiva alla ricostruzione della banca, reiterando le domande di nullità ex art. 23 TUF e, in subordine, di risarcimento del danno, quantificando la somma da restituirsi in € 15.581,50 e rinunciando espressamente alla domanda per le obbligazioni non convertite in azioni. Con ordinanza del 13.05.2021, resa nel procedimento principale, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva ordinata la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico – contabile, la causa, iscritta a seguito di separazione al n. RG. 12612/2021, istruita con prove documentali, chiamata all'ODrna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. veniva discussa e decisa come da sentenza. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, in subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (04.02.2021) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito delle domande di mediazione avvenuto in data 04.08.2020 (all. n. 3 fasc. attrice). Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande, residua quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va, altresì, evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Accertata la sottoscrizione del contratto quadro in data 27.10.2011, consegnato in copia al cliente, il ctu ha verificato il rispetto di quanto stabilito dall'art. 23 D. Lgs. N. 58/1998 TUF e dall'art. 37 della Delibera N. 16190/2007 Regolamento Intermediari. CP_3 In relazione alle operazi vestimento contestate, il perito nominato ha evidenziato la mancanza di informativa preventiva e di informativa attiva che descriva dettagliatamente gli strumenti finanziari oggetto di acquisto. Il ctu ha, altresì, accertato il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009, non avendo fornito al cliente le necessarie CP_3 informazioni specifiche liate, utili a consentirgli di effettuare scelte consapevoli, attese le caratteristiche delle azioni BPB, le quali presentavano sin dall'emissione un altissimo grado di potenziale illiquidità (pag. 13 e 14 elaborato peritale). Quanto alla adeguatezza degli investimenti al profilo del cliente, l'analisi dei questionari di profilatura ha evidenziato quanto segue:
- nel questionario di profilatura del 27.10.2011 (all. n. 28 fasc. convenuta), sottoscritto contestualmente al contratto quadro, l'attrice ha dichiarato di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici, anche contenuti, costanti e prevedibili;
di essere disposta ad accettare la perdita solo di una piccola parte del capitale investito e di effettuare meno di una operazione a trimestre. Orbene, risposte di questo tipo evidenziano un profilo di rischio di tipo prudenziale, del tutto incompatibile con l'acquisto di prodotti illiquidi come quelli oggetto di contestazione. Inoltre, come sottolineato dallo stresso ctu, gli ulteriori investimenti effettuati nel corso del tempo dall'ODrna attrice, confermano la volontà di proteggere il capitale, con una propensione bassa al rischio d'investimento. Infatti, lo strumento “Pronti
Contro
Termine” è considerato una forma di investimento molto sicura, anche se a bassa redditività, scelto tipicamente da un investitore disposto a rischiare poco o nulla. La scelta, effettuata da , di investire per lungo tempo in un prodotto di Parte_1 questo tipo non può che riflettere il profilo di un investitore prudenziale. Allo stesso modo, l'ulteriore diversa operazione Time Deposit è un'operazione di deposito vincolato caratterizzato da un tasso di interesse predefinito, comunemente impiegata per la gestione della liquidità con una durata predeterminata e un rendimento certo già stabilito, il cui principale rischio è rappresentata dalla perdita di opportunità di guadagno (pag. 5 e 6 elaborato peritale). Anche il fondo comune di investimento, nel quale ha investito nell'anno Parte_1 2005, rappresenta uno strumento finanziario a ba si di fondo monetario che, per sua natura, rappresenta un investimento stabile caratterizzato da fluttuazioni minime. La stabilità è il risultato dell'investimento prevalente in titoli a breve termine e a basso rischio, come i titoli di Stato. Tale strategia contribuisce a mitigare il rischio di perdite significative, differenziandosi così da altri tipi di investimenti più volatili, come le azioni o le obbligazioni (pag. 40 elaborato peritale, in risposta alle osservazioni di parte convenuta). L'esperienza pregressa, dunque, evidenzia una volontà conservativa dell'ODrna attrice, del tutto incompatibile con l'acquisto di titoli il cui rischio insito è quello dell'azzeramento totale del capitale e che avrebbe dovuto suggerire alla banca convenuta l'astensione da una operazione di questo tipo. Nel questionario di profilatura compilato il 06.10.2015 (all. n. 29 fasc. convenuta), la banca ha attribuito all'investitrice un profilo di rischio medio, a fronte di una dichiarata aspettativa di rendimento media e della capacità di tollerare una perdita moderata del capitale investito. Anche in questo caso, pur essendosi modificato il profilo di rischio, i titoli contestati non possono considerarsi adeguati, non potendo in ogni caso un profilo di rischio medio essere compatibile con l'acquisto di titoli illiquidi. Si ritiene, quindi, di condividere la valutazione di inadeguatezza delle operazioni contestate correttamente effettuata dal perito nominato. All'esito dell'analisi peritale, il ctu ha accertato che , limitatamente alle Parte_1 operazioni contestate, ha complessivamente invest 15.581.50, escluso quanto investito per obbligazioni perché rimborsate in data 08.07.2016.
Alla somma così determinata va sottratta la somma di € 208,58 percepita a titolo di dividendi. Quanto percepito a titolo di cedole, pur quantificato dal ctu, non può essere tenuto in considerazione, non costituendo le obbligazioni oggetto di giudizio Orbene, ai fini della quantificazione del danno, la banca convenuta deve essere condannata alla restituzione, in favore di , della complessiva somma di € 15.372,92, Parte_1 già al netto dei dividendi, com . Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Inoltre, in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_2 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351) In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 con citazione notificata il 04.02.2021, nei confronti di Controparte_4 ora così provvede: Controparte_1
1. to di ragione la domanda e per l'effetto ND la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di della somma di €.15.372,92, oltre al danno da svalutazione Parte_1 monetaria o gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier titoli n. 00060/0000020020654 in favore della CP_2
2. ND la in persona del leg presentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di solido, delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 oltre Parte_1 i.v.a., c. e generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 30.09.2024, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 11/12/2025 Il Giudice Assunta Napoliello