TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 15616/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. vg. 15616/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNA NICOLA GIUSEPPE, presso il cui studio hanno eletto domicilio.
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
17/01/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 27/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico. Nulla può disporsi sull'assegnazione della casa coniugale, posto che non vi è prole, potendosi dare atto che la stessa rimane nella disponibilità del sig. . Parte_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DA' ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. DA' ATTO che entrambi i coniugi rinunciano a richiedere un contributo per il proprio mantenimento;
3. DA' ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Torino (TO), Corso Vercelli n. 224, di proprietà comune di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno, resta nella disponibilità del sig.
, il quale continuerà ad abitarvi, con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
Parte_1
4. DA' ATTO che la sig.ra entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) Parte_2 dall'omologazione della separazione, provvederà a trasferire altrove la propria residenza;
5. DA' ATTO che ad estinzione di ogni rapporto economico intercorrente tra le parti, tenuto conto che gli accordi di natura patrimoniale di cui infra sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale:
pagina 2 di 3 a) La sig.ra si impegna, entro la data del 30.06.2024 con contestuale stipula di atto Parte_2
notarile, a cedere al marito, sig. , al prezzo convenuto di euro 27.500,00 Parte_1
(ventisettemilacinquecento), la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'unità immobiliare sita in Torino, Corso Vercelli, n. 224, attualmente adibita a residenza coniugale, composta da alloggio sito al piano settimo (ottavo fuori terra), censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Torino al Foglio 1081, n. 66, sub. 60 (ex sub. 17-ex Foglio 27- n. 292- sub. 17)- Corso Vercelli
n. 224- Piano 7- zona cens.
3- cat. A/3- cl.
5- vani 3,5- mq. 64, e da annesso locale ad uso cantina al piano sotterraneo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1081, n. 66, sub. 61 (ex sub. 17-ex Foglio 27- n. 292- sub. 17)- Corso Vercelli n. 224- Piano S1- zona cens.
3- cat. C/2- cl.
1- mq. 4).
b) Il sig. esprime sin da ora il proprio consenso alla suddetta cessione e si Parte_1
impegna a corrispondere il prezzo convenuto contestualmente alla stipula del rogito, nonchè ad accollarsi per intero tutti i costi dell'atto notarile, ivi compresi i relativi oneri di natura fiscale.
6. DA' ATTO che i coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo di separazione, dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, ad eccezione di quanto previsto al punto 5. di cui sopra, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. vg. 15616/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNA NICOLA GIUSEPPE, presso il cui studio hanno eletto domicilio.
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
17/01/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 27/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico. Nulla può disporsi sull'assegnazione della casa coniugale, posto che non vi è prole, potendosi dare atto che la stessa rimane nella disponibilità del sig. . Parte_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DA' ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. DA' ATTO che entrambi i coniugi rinunciano a richiedere un contributo per il proprio mantenimento;
3. DA' ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale sita in Torino (TO), Corso Vercelli n. 224, di proprietà comune di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno, resta nella disponibilità del sig.
, il quale continuerà ad abitarvi, con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
Parte_1
4. DA' ATTO che la sig.ra entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) Parte_2 dall'omologazione della separazione, provvederà a trasferire altrove la propria residenza;
5. DA' ATTO che ad estinzione di ogni rapporto economico intercorrente tra le parti, tenuto conto che gli accordi di natura patrimoniale di cui infra sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi matrimoniale:
pagina 2 di 3 a) La sig.ra si impegna, entro la data del 30.06.2024 con contestuale stipula di atto Parte_2
notarile, a cedere al marito, sig. , al prezzo convenuto di euro 27.500,00 Parte_1
(ventisettemilacinquecento), la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'unità immobiliare sita in Torino, Corso Vercelli, n. 224, attualmente adibita a residenza coniugale, composta da alloggio sito al piano settimo (ottavo fuori terra), censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Torino al Foglio 1081, n. 66, sub. 60 (ex sub. 17-ex Foglio 27- n. 292- sub. 17)- Corso Vercelli
n. 224- Piano 7- zona cens.
3- cat. A/3- cl.
5- vani 3,5- mq. 64, e da annesso locale ad uso cantina al piano sotterraneo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1081, n. 66, sub. 61 (ex sub. 17-ex Foglio 27- n. 292- sub. 17)- Corso Vercelli n. 224- Piano S1- zona cens.
3- cat. C/2- cl.
1- mq. 4).
b) Il sig. esprime sin da ora il proprio consenso alla suddetta cessione e si Parte_1
impegna a corrispondere il prezzo convenuto contestualmente alla stipula del rogito, nonchè ad accollarsi per intero tutti i costi dell'atto notarile, ivi compresi i relativi oneri di natura fiscale.
6. DA' ATTO che i coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo di separazione, dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e patrimoniale e, pertanto, ad eccezione di quanto previsto al punto 5. di cui sopra, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3