Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5312/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIOIA CRIPPA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza S. Romano n. 16, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«IN ORDINE AL COLLOCAMENTO DELLE FIGLIE.
− Le figlie e , oggi maggiorenni, resteranno collocate presso la residenza Per_1 Per_2 anagrafica della madre nell'abitazione sita in Via dei Bacchettoni, 19/E – Lucca;
mentre il sig.
attualmente è domiciliato a Firenze e vede le figlie ogni fine settimana. Pt_2 Parte_2
− Le figlie e saranno libere di frequentare entrambi i propri genitori secondo la Per_1 Per_2 prassi finora seguita e le loro abitudini di vita e di studio. Le figlie avranno, poi, cura di preservare con entrambi i ricorrenti i rapporti genitoriali.
IN ORDINE AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE.
− Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , con Parte_2 Parte_1 decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie la somma mensile di Euro 600,00 ciascuna, dunque, in totale pari a Euro 1.200,00, somma 1
− Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie e saranno a Per_1 Per_2 carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per le spese straordinarie si intendono quelle indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca. A titolo esemplificativo sono: le spese mediche urgenti e necessarie, i trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSNM ( quali a titolo esemplificativo: psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche) nonché i tickets e spese farmaceutiche;
le tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici nonché i libri di testo, il materiale di corredo scolastico di inizio anno e le gite scolastiche didattiche;
le spese per trasporto pubblico e carburante mezzo di locomozione del figlio;
le spese per progetti curriculari scolastici;
le spese per tempo prolungato o dopo scuola;
le spese per la baby sitter purché la stessa fosse già presente nel menàge familiare prima della separazione;
le spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
il bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
le spese per i regali dei compagni di scuola. Diversamente, sono da considerarsi spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo tra i genitori: le spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); le ripetizioni, gli stages ed i corsi di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari
(master); le spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); le gite scolastiche con pernottamento nonché i viaggi studio all'estero; le scuole ed università private;
la baby sitter post separazione (pre scuola e dopo scuola); i viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
l'attività sportiva anche non agonistica compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); le attività ludico-ricreative (centri estivi); il cellulare;
le spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
il conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuoleguida private;
le spese per Comunione e Cresima. Tutte le predette spese dovranno comunque essere previamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle indifferibili e/o urgenti o quelle per le quali non si pongono problemi di scelta, come da suddetto protocollo. In caso contrario, il genitore che avrà deciso la spesa straordinaria unilateralmente se ne assumerà l'intero pagamento. La liquidazione del 50% dovrà avvenire a fronte di esibizione di scontrino fiscale, e in mancanza o di preventivo accordo o di scontrino fiscale o di fattura relativa alla spesa, essa rimarrà a carico di chi l'ha effettuata, salvo eventuale ricorso al Giudice;
Cont
− Per quanto riguarda i mutui cointestati contratti con la , un mutuo pari ad Euro 100.000,00, con rate pari ad Euro 525,00, ed un mutuo pari ad Euro 200.000,00, con rate da Euro 830,00 circa, essi saranno integralmente estinti con il pagamento dell'importo complessivo di Euro 130.000,00 per la quota capitale dalla Sig. ra;
Parte_1
− Ogni questione di natura economica è stata definita tra le parti che, pertanto, non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in NA (NA) il 9/12/2000, dal quale sono nate le due figlie (nata il Per_1
29/8/2002) e (nata il [...]), entrambe maggiorenni ma non economicamente Per_2 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in NA (NA) in data 9/12/2000, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NA (NA) all'Atto Numero 202, Parte II,
Serie A, Sezione O, dell'Anno 2000;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NA (NA) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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