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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/03/2024, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE prima civile
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3917/2021 R.G., promossa
DA
e , con l'avv. FADDA ENRICO Parte_1 Parte_2
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO in persona della procuratrice , e per Controparte_1 Controparte_2
essa la mandataria in persona della procuratrice Controparte_3
, con l'avv. ROSSI MARCO Controparte_2
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1. revocare il decreto ingiuntivo numero 750 barra 2021 emesso dal tribunale di Sassari in data 21/09/2021 in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo e dichiarare che nulla è dovuto all'ingente convenuta da parte degli odierni attori per le ragioni in premessa tanto in fatto quanto in diritto e con riferimento al richiamato contratto n. 13898851 ; dichiarare illegittima virgola Organizzazione_1
qualora presente virgola l'iscrizione presso il e/o qualsiasi altro ente che Org_2
potrebbe pregiudicare i rapporti tra gli attori ed eventuali istituti bancari, onerando parte convenuta della cancellazione di tutte le pregiudizievoli in essere, se esistenti, e derivanti dal contratto n. 13898851 . Il tutto con vittoria di Organizzazione_1
spese. Porre a carico di parti convenute a- posta l'intero pagamento della consulenza tecnica d'ufficio e per questo motivo condannare la stessa al rimborso delle somme anticipate dagli odierni attori opponenti.
Per parte convenuta: richiamate le conclusioni del proprio consulente di parte chiede di rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei loro confronti Controparte_1
della somma di € 18.695,28 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda degli opponenti, condannarli (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di Controparte_1
della somma di € 18.695,28 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore
[...]
che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 c.c.; con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15% .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto 750 del 2021 con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore di come rappresentata dalla sua mandataria, Controparte_1
della somma di Euro 18.695,28, oltre interessi e spese, in forza di un contratto di finanziamento erogato da a A tal fine Organizzazione_1 Controparte_4
disconoscevano le sottoscrizioni a loro riferite e risultanti a pagina 7 del contratto negli spazi destinati a raccogliere le firme del cliente e del coobbligato come pure quelle di cui all'allegata informativa ex art 13 D.lgs. 196 del 2003; esponevano, oltretutto, come nelle date del 13 gennaio e del 7 febbraio del 2018 avessero proposto denuncia querela, atteso che già dal settembre del 2017 erano stati destinatari della richiesta di pagamento del prezzo di un veicolo che non avevano mai acquistato, cosa che non sarebbe stata neppure possibile atteso che in quel periodo di tempo
[...]
era ristretto presso la casa circondariale di Sassari. Deducevano, ancora, di Parte_1
aver saputo da che il loro nominativo era stato segnalato Organizzazione_3
presso , sicché chiedevano di revocare il decreto ingiuntivo e di dichiarare Org_2
illegittima l'eventuale iscrizione che poteva pregiudicare eventuali rapporti di credito con conseguente onere di parte convenuta di procedere alla cancellazione di tutte le pregiudizievoli.
Si costituiva la società che rilevava come gli opponenti non avessero contestato specificamente né il debito maturato né la cessione del credito vantato nei loro CP confronti da a . Richiamava tutte le produzioni già Organizzazione_1
versate in sede monitoria ed eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni, implicitamente riconosciute attraverso l'esecuzione del contratto di cui erano state pagate circa dieci rate. Sosteneva anche che l'incaricato/convenzionato aveva dichiarato sotto la sua responsabilità che le firme apposte erano vere ed autentiche ed apposte dai soggetti le cui generalità erano state riportate in contratto.
Contestava la mera affermazione di di assoluta impossibilità a Parte_1
procedere all'acquisto, dichiarando di volersi comunque avvalere della scrittura contestata. Concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica grafologica, era infine trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la premessa che il pagamento di alcune delle rate con le quali avrebbe dovuto essere restituito l'importo oggetto del contratto di finanziamento non può costituire certamente una circostanza impeditiva all'utile disconoscimento delle sottoscrizioni
(si è già osservato in sede di diniego della provvisoria esecuzione del decreto che la documentazione versata dalla convenuta non consente di identificare chi abbia eseguito quei pagamenti), deve rilevarsi come il disconoscimento della autenticità della scrittura la privi di ogni valenza probatoria fino al positivo esito della sua verificazione. Detto esito va, tuttavia, escluso sulla scorta dei risultati cui è pervenuto il consulente tecnico con l'indagine affidatagli e che, in quanto eseguita con rigore scientifico, può essere posta a fondamento della decisione cui si è chiamati. Dopo aver illustrato il metodo seguito, l'ausiliare del Giudice, chiariti tutti i criteri e i parametri impiegati ai fini della sua valutazione, è giunto alla conclusione per cui le firme apposte sul contratto in originale, nel quale non è presente alcun artificio materiale, non sono autentiche secondo i principi fondamentali dell'espressività della scrittura che ha condotto a ritenere non credibili i processi grafici esaminati. Le firme, dunque, non possono essere ricondotte agli odierni opponenti e tale conclusione ha resistito anche alle contestazioni del consulente di parte convenuta, le cui osservazioni sono inficiate anzitutto dal metodo di indagine e di confronto seguito che ha certamente influito sulla possibilità di cogliere esattamente tutti gli aspetti evidenziati nell'elaborato tecnico nel quale si sono comunque offerti convincenti chiarimenti a tutte le obiezioni mosse.
La non riconducibilità del contratto agli odierni attori ha confermato la loro contestazione, la cui radicalità rende del tutto irrilevante che non vi sia stata un'espressa confutazione dell'erogazione del prestito o del pagamento di una parte delle rate e di tutti gli altri elementi che sono stati valorizzati dalla convenuta ai fini di superare l'aspetto più preliminare e cioè l'autenticità del contratto.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 750 del 2021.
Deve essere rigettata la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione presso o altro ente e di ordine di cancellazione della segnalazione, atteso che Org_2
non è stato dimostrato né che detta iscrizione a carico degli attori effettivamente sussista né che vi abbia provveduto l'odierna convenuta. L'esito della lite giustifica la condanna di come Controparte_1
rappresentata, sia alla rifusione delle spese di lite liquidate nel dispositivo che alla definitiva sopportazione degli oneri di consulenza tecnica liquidati con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 750 del 2021;
- rigetta la domanda relativa all'iscrizione dei nominativi di e Parte_1
presso o altri enti;
Parte_2 Org_2
- condanna come rappresentata, alla rifusione in favore Controparte_1
di e di delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Parte_2
complessivi Euro 4.500,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di come rappresentata. Controparte_1
Sassari, 5.3.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SEZIONE prima civile
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3917/2021 R.G., promossa
DA
e , con l'avv. FADDA ENRICO Parte_1 Parte_2
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO in persona della procuratrice , e per Controparte_1 Controparte_2
essa la mandataria in persona della procuratrice Controparte_3
, con l'avv. ROSSI MARCO Controparte_2
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1. revocare il decreto ingiuntivo numero 750 barra 2021 emesso dal tribunale di Sassari in data 21/09/2021 in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo e dichiarare che nulla è dovuto all'ingente convenuta da parte degli odierni attori per le ragioni in premessa tanto in fatto quanto in diritto e con riferimento al richiamato contratto n. 13898851 ; dichiarare illegittima virgola Organizzazione_1
qualora presente virgola l'iscrizione presso il e/o qualsiasi altro ente che Org_2
potrebbe pregiudicare i rapporti tra gli attori ed eventuali istituti bancari, onerando parte convenuta della cancellazione di tutte le pregiudizievoli in essere, se esistenti, e derivanti dal contratto n. 13898851 . Il tutto con vittoria di Organizzazione_1
spese. Porre a carico di parti convenute a- posta l'intero pagamento della consulenza tecnica d'ufficio e per questo motivo condannare la stessa al rimborso delle somme anticipate dagli odierni attori opponenti.
Per parte convenuta: richiamate le conclusioni del proprio consulente di parte chiede di rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei loro confronti Controparte_1
della somma di € 18.695,28 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda degli opponenti, condannarli (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di Controparte_1
della somma di € 18.695,28 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore
[...]
che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 c.c.; con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15% .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto 750 del 2021 con cui era stato loro ingiunto il pagamento in favore di come rappresentata dalla sua mandataria, Controparte_1
della somma di Euro 18.695,28, oltre interessi e spese, in forza di un contratto di finanziamento erogato da a A tal fine Organizzazione_1 Controparte_4
disconoscevano le sottoscrizioni a loro riferite e risultanti a pagina 7 del contratto negli spazi destinati a raccogliere le firme del cliente e del coobbligato come pure quelle di cui all'allegata informativa ex art 13 D.lgs. 196 del 2003; esponevano, oltretutto, come nelle date del 13 gennaio e del 7 febbraio del 2018 avessero proposto denuncia querela, atteso che già dal settembre del 2017 erano stati destinatari della richiesta di pagamento del prezzo di un veicolo che non avevano mai acquistato, cosa che non sarebbe stata neppure possibile atteso che in quel periodo di tempo
[...]
era ristretto presso la casa circondariale di Sassari. Deducevano, ancora, di Parte_1
aver saputo da che il loro nominativo era stato segnalato Organizzazione_3
presso , sicché chiedevano di revocare il decreto ingiuntivo e di dichiarare Org_2
illegittima l'eventuale iscrizione che poteva pregiudicare eventuali rapporti di credito con conseguente onere di parte convenuta di procedere alla cancellazione di tutte le pregiudizievoli.
Si costituiva la società che rilevava come gli opponenti non avessero contestato specificamente né il debito maturato né la cessione del credito vantato nei loro CP confronti da a . Richiamava tutte le produzioni già Organizzazione_1
versate in sede monitoria ed eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni, implicitamente riconosciute attraverso l'esecuzione del contratto di cui erano state pagate circa dieci rate. Sosteneva anche che l'incaricato/convenzionato aveva dichiarato sotto la sua responsabilità che le firme apposte erano vere ed autentiche ed apposte dai soggetti le cui generalità erano state riportate in contratto.
Contestava la mera affermazione di di assoluta impossibilità a Parte_1
procedere all'acquisto, dichiarando di volersi comunque avvalere della scrittura contestata. Concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica grafologica, era infine trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la premessa che il pagamento di alcune delle rate con le quali avrebbe dovuto essere restituito l'importo oggetto del contratto di finanziamento non può costituire certamente una circostanza impeditiva all'utile disconoscimento delle sottoscrizioni
(si è già osservato in sede di diniego della provvisoria esecuzione del decreto che la documentazione versata dalla convenuta non consente di identificare chi abbia eseguito quei pagamenti), deve rilevarsi come il disconoscimento della autenticità della scrittura la privi di ogni valenza probatoria fino al positivo esito della sua verificazione. Detto esito va, tuttavia, escluso sulla scorta dei risultati cui è pervenuto il consulente tecnico con l'indagine affidatagli e che, in quanto eseguita con rigore scientifico, può essere posta a fondamento della decisione cui si è chiamati. Dopo aver illustrato il metodo seguito, l'ausiliare del Giudice, chiariti tutti i criteri e i parametri impiegati ai fini della sua valutazione, è giunto alla conclusione per cui le firme apposte sul contratto in originale, nel quale non è presente alcun artificio materiale, non sono autentiche secondo i principi fondamentali dell'espressività della scrittura che ha condotto a ritenere non credibili i processi grafici esaminati. Le firme, dunque, non possono essere ricondotte agli odierni opponenti e tale conclusione ha resistito anche alle contestazioni del consulente di parte convenuta, le cui osservazioni sono inficiate anzitutto dal metodo di indagine e di confronto seguito che ha certamente influito sulla possibilità di cogliere esattamente tutti gli aspetti evidenziati nell'elaborato tecnico nel quale si sono comunque offerti convincenti chiarimenti a tutte le obiezioni mosse.
La non riconducibilità del contratto agli odierni attori ha confermato la loro contestazione, la cui radicalità rende del tutto irrilevante che non vi sia stata un'espressa confutazione dell'erogazione del prestito o del pagamento di una parte delle rate e di tutti gli altri elementi che sono stati valorizzati dalla convenuta ai fini di superare l'aspetto più preliminare e cioè l'autenticità del contratto.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 750 del 2021.
Deve essere rigettata la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione presso o altro ente e di ordine di cancellazione della segnalazione, atteso che Org_2
non è stato dimostrato né che detta iscrizione a carico degli attori effettivamente sussista né che vi abbia provveduto l'odierna convenuta. L'esito della lite giustifica la condanna di come Controparte_1
rappresentata, sia alla rifusione delle spese di lite liquidate nel dispositivo che alla definitiva sopportazione degli oneri di consulenza tecnica liquidati con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 750 del 2021;
- rigetta la domanda relativa all'iscrizione dei nominativi di e Parte_1
presso o altri enti;
Parte_2 Org_2
- condanna come rappresentata, alla rifusione in favore Controparte_1
di e di delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Parte_2
complessivi Euro 4.500,00, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di come rappresentata. Controparte_1
Sassari, 5.3.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella