Rigetto
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/07/2025, n. 5823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5823 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05823/2025REG.PROV.COLL.
N. 05822/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5822 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefetto della Provincia di Chieti, Questore della Provincia di Chieti, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di RA (Sezione Prima) n. 98/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per l’Abruzzo, Sezione di RA, il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, con conseguente intimazione di cessione definitiva e la revoca della licenza di porto di fucile “uso caccia”, emessi rispettivamente dalla Prefettura e dalla Questura di Chieti in ragione della sottoposizione del ricorrente a procedimento penale per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e porto abusivo di coltello.
2. Il T.a.r. adito ha respinto il ricorso, ritenendo fondato il pericolo di abuso delle armi da parte dell’interessato, in ragione dei fatti posti a fondamento del procedimento penale.
3. Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato, l’originario ricorrente ha impugnato la decisione riproponendo i motivi formulati in primo grado, contestando, in punto di fatto, l’errata valutazione dell’episodio valorizzato dall’Amministrazione, al quale era peraltro seguita la remissione di querela da parte della vittima e l’archiviazione del procedimento penale richiesto dalla competente Procura della Repubblica.
Ciò posto, l’appellante ha lamentato la mancata valutazione, da parte dell’amministrazione e del primo giudice, della successiva indagine clinica effettuata presso il Ser.T. della U.S.L. di -OMISSIS-, nonché la condotta mantenuta precedentemente ai fatti oggetto di denuncia penale e la destinazione ad uso agricolo del coltello detenuto, deducendo censure di eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, errore sui presupposti e difetto di motivazione.
4. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
6. L’appello non è fonato.
7. La giurisprudenza consolidata ha chiarito l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2018, n. 3502). Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, infatti, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2014 n. 2987; id., 27 ottobre 2016, n. 4518; id. 23 maggio 2017, n. 2404; id. 30 novembre 2018, n. 6812) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati. Proprio la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso si fondi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione.
8. Corollario dei suddetti principi è che la valutazione effettuata dall’Amministrazione deve essere sorretta da una motivazione che dia adeguato conto degli elementi concreti che, nel caso di specie, hanno determinato l’autorità amministrativa a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi fornite dall’interessato.
9. L’autorità amministrativa dovrà tenere in considerazione tutti gli indizi concreti dai quali emerga un’indole inaffidabile del soggetto, e questo prescindendo dall’esistenza di fatti o condotte criminose: l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico sottesa alla disciplina della sicurezza pubblica impone infatti l’adozione di misure di tutela anticipate alla commissione di fatti penalmente rilevanti, in un’ottica di prevenzione della commissione di illeciti, ma comunque postula l’esistenza di circostanze serie ed oggettivamente apprezzabili, valutate secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6457).
10. Nel caso di specie, i provvedimenti di revoca della licenza e di divieto di detenzione delle armi sono stati emanati a seguito della nota -OMISSIS- del Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, relativa alla ricezione di una querela per minacce e maltrattamenti in famiglia da parte della -OMISSIS- dell’odierno appellante. In tale nota vengono rappresentate gravi condotte di maltrattamenti e minacce di morte che, sebbene siano state fatte oggetto di successiva richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Chieti, non sono state negate dalla vittima (cfr. trascrizione della fonoregistrazione depositata agli atti del giudizio), nella quale anzi la stessa ha confermato la situazione di conflitto familiare in concomitanza con episodi di -OMISSIS- da parte del -OMISSIS-.
Tali emergenze fattuali, confermate all’esito dell’istruttoria condotta dagli Uffici competenti, risultano sufficienti a fondare il giudizio prognostico sul non corretto utilizzo delle armi, poiché rappresentano circostanze serie ed oggettivamente apprezzabili, valutate secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzione da parte dell’Amministrazione competente, e ciò a prescindere dallo specifica contestazione afferente all’utilizzo del coltello, ovvero allo stato di alterazione dovuto al-OMISSIS- (che risulta confermata anche all’atto dell’intervento dei Carabinieri intervenuti sul posto, i quali ne hanno dato contezza nel verbale allegato agli atti del giudizio, precisando di aver dovuto procedere ad ammanettare l’odierno appellante).
Le suddette emergenze fattuali concernono condotte di indubbia gravità, idonee a destare un rilevante allarme nell’utilizzo dell’arma, e risultano assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione, a prescindere dalla successiva riconciliazione dell’interessato con -OMISSIS-, che non fa venir meno il pericolo di reiterazione di condotte oggettivamente idonee a destare un pericolo di abuso nell’utilizzo dell’arma; parimenti, le attestazioni di positiva conclusione del percorso di riabilitazione presso il Ser.T. della U.S.L. di -OMISSIS- non può sostituire la valutazione prognostica sull’affidabilità del possessore dell’arma, deputata all’Amministrazione della pubblica sicurezza.
11. Per tali ragioni le determinazioni dell’Autorità amministrativa risultano esenti dai profili di censura contenuti in appello, inidonei ad incrinare il portato motivazionale dei provvedimenti impugnati.
12. La decisione impugnata deve pertanto essere confermata, risultando l’appello infondato.
13. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.