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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12044/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi e cessazione de- gli effetti civili” e riservata per la decisione all'udienza del
28/05/2025
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. VIGILANTE MARIA PIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale dedu- Parte_1
cendo di essere coniuge della parte convenuta CP_1
in forza di matrimonio celebrato il 30/03/2012. Ha preci-
[...]
sato che dalla loro unione non sono nati figli attualmente indipen- denti.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale e, successivamente, di cessazione degli effetti civili, con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 15/11/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte convenuta , regolarmente ci- Controparte_1
tata in giudizio, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
In occasione della prima udienza il difensore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia sulla domanda di separazione ed il Presi- dente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accogli- mento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il
2 recupero della crisi coniugale.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali tra coniugi, nessun provvedimento deve adottarsi, per cui può essere confer- mato il contenuto dell'ordinanza emessa alla prima udienza di com- parazione coniugi.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitiva- mente pronunciando nel giudizio R.G. 12044/2024 introdotto con ricorso del 15/11/2024 da nei con- Parte_1
fronti di , con l'intervento del P.M., Controparte_1
così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi citati;
2. conferma il provvedimento adottato con ordinanza del
28.2.2025;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudi- cato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12044/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi e cessazione de- gli effetti civili” e riservata per la decisione all'udienza del
28/05/2025
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
con l'Avv. VIGILANTE MARIA PIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale dedu- Parte_1
cendo di essere coniuge della parte convenuta CP_1
in forza di matrimonio celebrato il 30/03/2012. Ha preci-
[...]
sato che dalla loro unione non sono nati figli attualmente indipen- denti.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale e, successivamente, di cessazione degli effetti civili, con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 15/11/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte convenuta , regolarmente ci- Controparte_1
tata in giudizio, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.
In occasione della prima udienza il difensore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia sulla domanda di separazione ed il Presi- dente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accogli- mento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il
2 recupero della crisi coniugale.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali tra coniugi, nessun provvedimento deve adottarsi, per cui può essere confer- mato il contenuto dell'ordinanza emessa alla prima udienza di com- parazione coniugi.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitiva- mente pronunciando nel giudizio R.G. 12044/2024 introdotto con ricorso del 15/11/2024 da nei con- Parte_1
fronti di , con l'intervento del P.M., Controparte_1
così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi citati;
2. conferma il provvedimento adottato con ordinanza del
28.2.2025;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudi- cato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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