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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 383/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e Pt_1 Parte_2 Parte_3 dif. dall'avv. Vincenzo Carmelo Maria Pelleriti
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.01.2023 la ricorrente in epigrafe indicata, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90190476 05/000 ricevuta il 12/12/2022, proponeva opposizione avverso la sottostante cartella di pagamento n. 29320150037244404000 eccependo l'omessa e/o invalidità della notifica e la prescrizione del credito contributivo.
L' si è costituita in giudizio svolgendo difese tendenti al rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti.
Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Pagina 1 la causa è stata assunta in decisione.
*********
In primo luogo occorre esaminare l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento impegnata, sollevata dal ricorrente.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023, ha trattato la controversa questione delle notifiche pec da indirizzi ( ) non presenti su CP_2 Controparte_3
pubblici registri, ritenendo valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri.
Nel caso in questione il mittente della notifica è chiaramente evincibile , e non risulta provata la circostanza dedotta dal Email_1 ricorrente secondo cui l'indirizzo PEC impiegato sia diverso da quello risultante dai pubblici registri.
A ciò va aggiunto che la Cassazione ha chiarito che la notifica eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale rinvenibile sul sito “Internet” ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto anche conto che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta solo per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr. Cass. n. 15979 del 2022).
Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 26682, del 14 ottobre 2024.
Nel caso in questione dalla documentazione dall' resistente risulta che la cartella di CP_1
pagamento n. 29320150037244404000 è stata notificata a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario in data 20/07/2015;
In coerenza con il principio ermeneutico sopra richiamato la notifica della cartella è perfettamente valida.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dei premi sollevata dal ricorrente. CP_1
Ed infatti nel quinquennio successivo alla notifica della cartella di pagamento il
[...]
ha interrotto il corso della prescrizione con l'intimazione di pagamento n. Controparte_4
29320219001440088000, notificata il 14.09.2021 con consegna a mani presso il destinatario.
Ai fini della prescrizione deve tenersi conto del periodo di sospensione introdotto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
In particolare nel caso a mano trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,
Pagina 2 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, ogni altra difesa ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida in euro 1200,00 oltre iva e cpa come per legge. CP_1
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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