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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/09/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1704 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato PORELLI VALERIA
e
AT ANGELO, nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2 difeso dall'avvocato BERTO PAOLO GIOVANNI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: a) pronunciare la sentenza di separazione personale tra le parti, con conseguente annotamento sull'atto di matrimonio al n° 11, parte I, anno 2000 nel registro del Comune competente;
b) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
c) dare atto che la casa adibita ad attuale abitazione familiare, sita in Altavilla Vicentina (VI), Via
Alessandro Manzoni n°36, concessa in comodato gratuito alla Sig.ra dai propri genitori, Pt_1 rimarrà nell'esclusiva disponibilità della ricorrente, dando atto che il Sig. TO si è trasferito nell'immobile di cui è nudo proprietario in Altavilla Vicentina, Via Rimini 36 e ove risiederà
1 unitamente alla propria madre;
d) dare atto che le figlie delle parti, e , maggiorenni ma non autosufficienti in quanto Per_1 Per_2 studentesse universitarie, manterranno la residenza anagrafica presso la madre, ivi facendo ritorno con le sospensioni delle lezioni universitarie, sempre nel rispetto delle loro decisioni e fatta salva la frequenza col padre quando riterranno;
e) disporre che, a titolo di contributo ordinario al mantenimento di e il Sig. TO Per_2 Per_1 corrisponda alla signora sul conto corrente bancario a lei intestato e già noto al medesimo, la Pt_1 somma di € 600,00 (seicento) mensili per ciascuna figlia, e così € 1.200,00 (milleduecento) totali, annualmente rivalutabili in base all'applicazione degli indici ISTAT-FOI da versarsi entro il giorno
15 di ogni mese oltre a un contributo annuale forfettario - destinato a concorrere alle spese di permanenza delle figlie presso l'abitazione materna nei periodi di rientro, quali i fine settimana, le ferie o le sospensioni delle lezioni universitarie - di € 1.000,00 (ossia 500 euro a figlia) annualmente rivalutabile in base all'applicazione degli indici ISTAT-FOI da versarsi in 4 rate di € 250,00 ciascuna, rispettivamente entro il mese di gennaio-aprile-luglio-ottobre di ciascun anno, per tutto il periodo in cui le figlie risultino iscritte e frequentanti un corso universitario fuori sede, fino alla completa indipendenza economica delle medesime. Dare altresì atto che le parti concordano che la somma versata a titolo di contributo paterno, di cui sopra, sia già comprensiva delle spese di affitto, vitto e alloggio presso le città universitarie, nonchè dei trasporti delle figlie verso di esse. Fatto salvo quanto precede, le spese mediche e scolastiche straordinarie per le figlie, ivi comprese le tasse universitarie e i libri, identificate e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di ben conoscere, pure allegato al ricorso, saranno suddivise a metà tra i genitori. Allo stesso modo, le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione o attività sportive delle figlie saranno ripartite al 50% tra i genitori;
Dare atto che l'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito integralmente dalla madre.
f) dare atto che i coniugi nulla chiedono reciprocamente a titolo di mantenimento dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente.
g) dare atto che il sig. AN TO, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, trasferirà alla moglie la proprietà dell'auto SEAT ARONA, targata Parte_1
FY376ET, fin da ora nella disponibilità della stessa, la quale dal momento del trasferimento della proprietà si farà carico delle relative tasse di circolazione. Tale trasferimento avverrà senza alcun corrispettivo, quale parte integrante della composizione della crisi coniugale. I coniugi, pertanto, richiedono l'esenzione dall'imposta Provinciale di Trascrizione e dall' imposta di bollo, ai sensi dell'art.19 della Legge n.74/1987.
h) spese di giudizio compensate tra le parti.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ALTAVILLA VICENTINA (VI) in data 17/06/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di TO AN l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , maggiorenni Parte_1 Per_1 Per_2 ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 600,00 ciascuna nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
3 a) omologa la separazione personale dei coniugi e AT ANGELO, uniti in Parte_1 matrimonio in ALTAVILLA VICENTINA (VI) in data 17/06/2000 con atto trascritto al n. 11, parte
I, anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/9/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1704 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato PORELLI VALERIA
e
AT ANGELO, nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2 difeso dall'avvocato BERTO PAOLO GIOVANNI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: a) pronunciare la sentenza di separazione personale tra le parti, con conseguente annotamento sull'atto di matrimonio al n° 11, parte I, anno 2000 nel registro del Comune competente;
b) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
c) dare atto che la casa adibita ad attuale abitazione familiare, sita in Altavilla Vicentina (VI), Via
Alessandro Manzoni n°36, concessa in comodato gratuito alla Sig.ra dai propri genitori, Pt_1 rimarrà nell'esclusiva disponibilità della ricorrente, dando atto che il Sig. TO si è trasferito nell'immobile di cui è nudo proprietario in Altavilla Vicentina, Via Rimini 36 e ove risiederà
1 unitamente alla propria madre;
d) dare atto che le figlie delle parti, e , maggiorenni ma non autosufficienti in quanto Per_1 Per_2 studentesse universitarie, manterranno la residenza anagrafica presso la madre, ivi facendo ritorno con le sospensioni delle lezioni universitarie, sempre nel rispetto delle loro decisioni e fatta salva la frequenza col padre quando riterranno;
e) disporre che, a titolo di contributo ordinario al mantenimento di e il Sig. TO Per_2 Per_1 corrisponda alla signora sul conto corrente bancario a lei intestato e già noto al medesimo, la Pt_1 somma di € 600,00 (seicento) mensili per ciascuna figlia, e così € 1.200,00 (milleduecento) totali, annualmente rivalutabili in base all'applicazione degli indici ISTAT-FOI da versarsi entro il giorno
15 di ogni mese oltre a un contributo annuale forfettario - destinato a concorrere alle spese di permanenza delle figlie presso l'abitazione materna nei periodi di rientro, quali i fine settimana, le ferie o le sospensioni delle lezioni universitarie - di € 1.000,00 (ossia 500 euro a figlia) annualmente rivalutabile in base all'applicazione degli indici ISTAT-FOI da versarsi in 4 rate di € 250,00 ciascuna, rispettivamente entro il mese di gennaio-aprile-luglio-ottobre di ciascun anno, per tutto il periodo in cui le figlie risultino iscritte e frequentanti un corso universitario fuori sede, fino alla completa indipendenza economica delle medesime. Dare altresì atto che le parti concordano che la somma versata a titolo di contributo paterno, di cui sopra, sia già comprensiva delle spese di affitto, vitto e alloggio presso le città universitarie, nonchè dei trasporti delle figlie verso di esse. Fatto salvo quanto precede, le spese mediche e scolastiche straordinarie per le figlie, ivi comprese le tasse universitarie e i libri, identificate e disciplinate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di ben conoscere, pure allegato al ricorso, saranno suddivise a metà tra i genitori. Allo stesso modo, le detrazioni IRPEF sulle spese sostenute per la salute, istruzione o attività sportive delle figlie saranno ripartite al 50% tra i genitori;
Dare atto che l'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito integralmente dalla madre.
f) dare atto che i coniugi nulla chiedono reciprocamente a titolo di mantenimento dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente.
g) dare atto che il sig. AN TO, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, trasferirà alla moglie la proprietà dell'auto SEAT ARONA, targata Parte_1
FY376ET, fin da ora nella disponibilità della stessa, la quale dal momento del trasferimento della proprietà si farà carico delle relative tasse di circolazione. Tale trasferimento avverrà senza alcun corrispettivo, quale parte integrante della composizione della crisi coniugale. I coniugi, pertanto, richiedono l'esenzione dall'imposta Provinciale di Trascrizione e dall' imposta di bollo, ai sensi dell'art.19 della Legge n.74/1987.
h) spese di giudizio compensate tra le parti.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ALTAVILLA VICENTINA (VI) in data 17/06/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 10/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di TO AN l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , maggiorenni Parte_1 Per_1 Per_2 ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 600,00 ciascuna nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
3 a) omologa la separazione personale dei coniugi e AT ANGELO, uniti in Parte_1 matrimonio in ALTAVILLA VICENTINA (VI) in data 17/06/2000 con atto trascritto al n. 11, parte
I, anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16/9/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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