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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
RG 10011/2023
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone delle Magistrate:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10011 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Casal di Principe alla via Capri n. 6, codice fiscale:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella C.F._1
Baldascino presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
pagi na 1 di 15 nato a [...] il CP_1
25/06/1982 e residente in [...], codice fiscale: , rappresentato e difeso dall'Avv. Mario C.F._2
Ivone presso il cui studio elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Avv. Raffaella Tramontano, codice fiscale , con C.F._3
studio in Napoli al Corso A. di Savoia, 182, nella qualità di Curatore
Speciale dei minori , nato a [...] Persona_1
Vetere il 18/12/2008 e nata a [...] il [...]; Persona_2
INTERVENTORE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/11/2023, chiedeva Parte_1
pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Casal Di Principe (CE) il 26/7/2003 (atto n. 50, CP_1
P. II, S. A, anno 2003).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati nato a Persona_3
Caserta il 16/12/2003, , nato a [...] Persona_1
Vetere il 18/12/2008 e nata a [...] il [...] e Persona_2
chiedeva:
- dichiarare ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, ordinando le prescritte annotazioni di legge;
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
pagi na 2 di 15 - disporre l'affidamento esclusivo dei figli minorenni a Parte_1
con collocazione abitativa presso la madre e diritto di
[...]
visita del padre con incontri protetti secondo il calendario di incontri che i Servizi Sociali competenti disporranno, e soltanto dopo la concreta manifestazione di interesse del ad Per_1
instaurare con i figli minori una relazione affettiva significativa.
Laddove tale manifestazione di interesse dovesse intervenire, i
Servizi sociali, avranno cura di predisporre un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali del emergessero Per_1
criticità, potrà essere attivato il regime di incontri protetti, riavvicinando il padre ai figli;
- porre a carico di un assegno di mantenimento a CP_1
favore dei figli da determinarsi nella somma mensile di 600,00 €, pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, da versarsi ogni 5 del mese, ogni mese con rivalutazione in base agli indici ISTAT a partire da un anno dall' Udienza Presidenziale, nonché al versamento del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico - ricreative necessarie per i figli;
- emettere, anche d'ufficio, ogni altro provvedimento necessario e con-seguente, e in ogni caso connesso a ciascuna delle pronunzie innanzi invocate.
In parte narrativa, la ricorrente riferiva di allarmant i e reiterate violenze poste in essere dal coniuge nei suoi confronti, anche dinanzi ai figli minorenni, nonché della grave aggressione subita dal figlio maggiore per mano del padre, nel giugno 2023, dalla quale gli è derivata la Per_3
rottura del timpano. L'odierno resistente, all'atto dell'introduzione del pagi na 3 di 15 presente giudizio, era stato attinto da misura cautelar e personale per i reati di cui agli artt. 572 e 582-583 c.p., da decreto di giudizio immediato in forza del quale era sottoposto al dibattimento penale presso l'intestato Tribunale (come da atti penali, querele e referti sanitari in atti relativi al procedimento penale RGNR 7189/2023) e, per le predette condotte, era stato sospeso dalla responsabilità genitoriale nell'ambito del procedimento instaurato ex artt. 330 -336 cod. civ. dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Napoli, trasmesso a questo Ufficio ex art. 38 disp. att. cod. civ. nuova formulazione con esercizio dell'azione di decadenza dalla responsabilità genitoriale fatta propria dal P.M. sede con atto del 24/11/2023.
Come si avrà modo di dire ultra, nel corso del presente giudizio il resistente è stato condannato con sentenze penali di I e di II grado per i reati di cui sopra commessi in danno di moglie e figli.
La parte resistente si costituiva chiedendo: CP_1
- accertare e dichiarare la nullità del ricorso per separazione giudiziale, perché privo del decreto di fissazione di prima udienza e dell'avvertimento di cui all'art. 38 c.p.c., e 167 e per l'effetto rimettere nei termini il resistente;
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- porre a carico di un assegno mensile di euro 450,00 in CP_1
favore dei figli e a titolo di Per_3 Persona_1 Per_2
mantenimento oltre alle spese straordinarie ed imprevedibili che dovessero essere sopportate nella misura del 50% favore dei figli;
- rigettare la richiesta di addebito di separazione;
- rigettare la richiesta di affido esclusivo alla madre;
pagi na 4 di 15 - in via subordinata, consentire il diritto di visita del resistente attraverso incontri protetti con in figli alla presenza degli operatori dei servizi sociali.
La curatrice speciale dei minori e Avv. Persona_1 Persona_2
Raffaella Tramontano, nominata dalla Giudice delegata ai sensi dell'art. 473 bis.7 comma 1 c.p.c. con provvedimento del 10/6/2024, si è costituita riservando le proprie conclusioni all'esito del giudizio e, con memoria ex art. 473 bis,28 c.p.c., primo termine, ha chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei assunti dalla Giudice.
Il P.M. concludeva come in atti.
La Giudice relatrice, sentite le parti, i difensori e la curatrice speciale, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., confermava la sospensione dalla responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei figli minori e disponeva a carico Persona_1 Per_2
del padre il mantenimento per i figli minori e per maggiorenne Per_3
economicamente non autosufficiente in quanto studente universitario per deduzione pacifica e incontestata, quantificandolo in euro 600,00 totali
(200 euro a figlio) oltre rivalutazione ISTAT e oltre 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo.
Dichiarate inammissibili le istanze istruttorie così come formulate dalle parti, con statuizione che il Collegio in questa sede condivide e fa propria, disponeva l'ascolto di un informatore per parte in riferimento alle allegate condotte violente.
All'udienza del 3/3/2025, dinanzi alla Giudice relatrice nel frattempo subentrata nella titolarità del ruolo, venivano sentiti, quali informatori,
sorella del resistente e , fratello della Persona_4 Testimone_1
pagi na 5 di 15 ricorrente, i quali venivano ritualmente ammoniti e si impegnavano a dire la verità.
All'esito, la Giudice rinviava il procedimento assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e, con ordinanza del 29/5/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Parimenti fondate devono ritenersi la domanda di addebito e la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzate, rispettivamente dalla ricorrente e dal P.M., nei confronti dell'odierno resistente.
E' emerso nel presente procedimento che ha tenuto, in CP_1
maniera continuativa e abituale, condotte violente e minacciose nei confronti della moglie e dei figli che hanno costituito gravissime violazioni dei doveri genitoriali e di solidarietà familiare.
Le violenze dedotte dalla ricorrente trovano molteplici e convergenti riscontri nelle prove acquisite.
Quanto alle dichiarazioni di devono ritenersi Persona_4
sostanzialmente superflue in quanto ella si è limitata a riferire di essere venuta a conoscenza dei fatti addebitati al fratello solo in ragione del procedimento penale e della misura cautelare personale dalla quale è stato pagi na 6 di 15 attinto e che il per quanto a sua conoscenza, era solito CP_1
bere alcol a durante i pasti, ma non sapeva che ne abusasse.
, quanto all'alcolismo del resistente, ha invece dichiarato: Testimone_1
“io so che beveva e perdeva il lume della ragione, bastava un CP_1
discorso sgradito e diventava violento sulle cose e sui familiari, picchiava mia sorella e anche i loro figli. In un'occasione, nel giorno di Santo
Stefano di due o tre anni fa, ci trovavamo, io, mia madre, la mia compagna
e l'altra sorella nostra a casa di e Parte_2 Pt_1
allorché non ricordo bene per quale discussione, CP_1 CP_1
incominciò a gridare e poi a picchiare mia sorella;
io sono intervenuto per dividerli e lui mi ha cacciato di casa, unitamente ai miei familiari, mentre ci diceva di non farci più vedere”
In riferimento alle violenze subite dalla ricorrente e dai figli della coppia,
l'informatore ha riferito di averne avuto conoscenza diretta, confermando, altresì, l'episodio di violenta aggressione ai danni del figlio che lo Per_3
stesso zio aveva soccorso accompagnandolo al pronto soccorso per la perforazione del timpano e poi, all'indomani, a sporgere la querela versata in atti del presente giudizio Sul punto egli ha dichiarato: “ mi ha Pt_1
raccontato varie volte delle violenze subite da lei e dai figli per mano di
Quando se n'è andata di casa, un paio di anni fa, mi ha chiamata CP_1
alle 4 di mattina e lei e i figli sono stati un mese a casa mia. Mi ha chiamato e mi ha detto che stavano in mezzo a una strada e non potevano tornare a casa perché aveva picchiato e che erano scappati CP_1 Per_3
perché li voleva uccidere. Io li ho raggiunti dove si trovavano, CP_1
vicino a un supermercato MD tra Casal di Principe e Villa Literno, e abbiamo portato all'ospedale perché diceva di non sentire più e gli Per_3
pagi na 7 di 15 usciva visibilmente del sangue dall'orecchio. Quel giorno li ho accompagnati a sporgere la querela”.
In merito a quest'ultimo episodio, nonché ai maltrattamenti posti essere nel corso della vita matrimoniale, è intervenuta sentenza resa dal Tribunale di
Napoli Nord, I sezione penale, che in data 6/2/2024 ha condannato
[...]
anni quattro e mesi nove di reclusione e, tra l'altro, lo ha CP_1
dichiarato sospeso dalla responsabilità genitoriale per anni nove e condannato a risarcire i danni patiti dalla moglie e Parte_1
dal figlio per le condotte gravemente lesive poste in essere Persona_3
ai loro danni.
La sentenza di primo grado è stata confermata in sede di appello con sentenza della Corte d'Appello di Napoli, depositata in data 28/3/2025.
L'intero ordito probatorio a disposizione di questo Collegio fa sì che debbano ritenersi accertate le gravi condotte per le quali in questo procedimento viene domandata la separazione con addebito a
[...]
e la decadenza di questi dalla responsabilità genitoriale nei CP_1
confronti dei figli minori e Persona_1 Per_2
Le condotte violente, minacciose e lesive della dignità della persona dedotte dalla ricorrente e oggetto di querela da parte della stessa nonché del figlio sono consacrate nella sentenza penale di condanna e Per_3
trovano puntuale riscontro nelle dichiarazioni dell'informatore _1
, da ritenersi attendibile in ragione del narrato coerente e
[...]
circostanziato, confluente con gli ulteriori elementi di prova in atti.
Il Collegio ritiene, pertanto, che vi è prova in ordine alla domanda di addebito e che va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 2° comma cod. civ.
pagi na 8 di 15 Sul punto, invero, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel chiarire che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con l'assoluzione del ricorrente). (Cass. Sez. 1, 07/08/2024, n. 22294, Rv.
672170 - 01).
Ciò posto quanto all'addebito, in riferimento alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dal P.M. (e deve ritenersi anche dalla curatrice speciale seppur irritualmente formulata con richiesta di conferma della sospensione pronunciata in via provvisoria dalla Giudice delegata), osserva il Collegio che tale misura è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche pagi na 9 di 15 futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cfr.
Cass. 12237/2023).
In merito alle condotte violente poste in essere dal genitore alla presenza e ai danni dei figli, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che le continuative condotte violente, fisiche e verbali, e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, legittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche sulla base di accertamenti giudiziali e verifiche svolte sulla base del solo mezzo istruttorio delle intercettazioni ambientali, effettuate nell'ambito della fase delle indagini preliminari, nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei genitori indagati per le suddette condotte. (Cass. Sez. 1, 31/07/2023, n.
23247, Rv. 668468 - 01).
Facendo corretto governo dei richiamati principi nel caso di specie, è emerso con il peso della piena prova che ha posto in CP_1
essere gravi e continuative condotte violente alla presenza dei figli minori e sia nei confronti della madre che nei confronti del Persona_1 Per_2
fratello maggiore dei minori. Hanno riferito, invero, i testi valorizzati nelle sentenze penali sopra richiamate, nonché lo stesso informatore ascoltato in questo procedimento, oltre che riferito dal figlio in sede di querela e Per_3
davanti al Giudice penale, che il padre ha aggredito con violenza, Per_3
fino a perforargli il timpano, alla presenza di , minore, il Persona_1
quale è intervenuto a tutela del fratello esponendo se stesso al rischio di subire le condotte lesive del padre.
pagi na 10 di 15 Il resistente, peraltro, con la condotta, anche processuale, serbata, ha manifestato che non vi sono prospettive di un recupero della genitorialità nell'interesse dei minori, di talché nell'interesse preminente ed esclusivo degli stessi, egli deve essere dichiarato decaduto. Il padre, invero, non ha mostrato resipiscenza, non ha seguito percorsi di recupero o riavvicinamento e ha, dall'allontanamento coatto avuto luogo per la misura cautelare personale inflittagli nel 2023 ad oggi, omesso di versare il mantenimento per i tre figli, rimasti completamente a carico degli scarsi mezzi a disposizione della madre e dell'aiuto della famiglia materna.
Le sentenze penali danno, inoltre, conto della testimonianza resa dal teste di PG Santagata, della cui credibilità non si dubita, trattandosi di un
Pubblico Ufficiale che ha riferito all'Autorità penale di fatti appresi in ragione del proprio ufficio, che il resistente ha inviato messaggi alla ricorrente, consegnati al pretetto agente di PG, nei quali minacciava manifestamente di morte il figlio asserendo che quanto gli aveva già Per_3
fatto era da considerarsi “niente” rispetto alle violenze che si diceva pronto a porre ancora in essere.
In merito all'ascolto dei minori e il Collegio in Persona_1 Per_2
questa sede conferma e fa proprio quanto deciso dalla Giudice delegata che ha ritenuto superfluo il loro ascolto trattandosi di minori già esposti al procedimento penale e al procedimento minorile instaurati prima di questo che qui ci occupa, di talché deve ritenersi nel loro preminente interesse evitare ulteriori contatti con l'autorità giudiziaria che potrebbe esporli a forme di vittimizzazione secondaria.
Ritenuto nell'interesse dei minori, si invita il resistente a CP_1
seguire percorsi di recupero cd. per uomini maltrattanti ex art. 16 Conv. di pagi na 11 di 15 Istanbul e si prescrive un monitoraggio a sostegno del nucleo familiare e in particolare dei minori ad opera dei SS di Casal di Principe che predisporranno, altresì, un percorso di sostegno psicologico della ricorrente e dei figli e anche avvalendosi Per_3 Persona_1 Per_2
degli psicoterapeuti della ASL territoriale.
Nulla si prevede, allo stato, in ordine agli incontri tra padre e figli, ritenendosi nell'interesse dei minori, rebus sic stantibus, evitare contatti inadeguati con il padre maltrattante e rimettendosi ai SS incaricati di raccogliere l'eventuale volontà dei figli di riavvicinarsi al padre e, previo positivo completamento da parte di quest'ultimo dei prescritti percorsi, di accompagnarli in incontri protetti. Il tutto, si ripete, solo in caso di volontà eventualmente manifestata dai minori in tal senso e previa preparazione del padre mediante proficuo completamento dei percorsi di recupero ex art. 16
Istanbul.
Si evidenzia, inoltre, che né la decadenza né la sospensione dalla responsabilità incidono sull'obbligo di mantenimento in senso limitativo, posto che esse comportano esclusivamente, a tutela del minore, la sospensione dei poteri di rappresentanza e amministrazione del minore.
L'obbligo di mantenimento del minore permane, pertanto, in capo ai genitori pur dopo il provvedimento di sospensione/decadenza in quanto l'unica deroga alla permanenza dell'obbligo di mantenimento, conseguente a una decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale è prevista in materia di affidamento familiare (artt. 2 -5, l. n. 184/83), ove tale obbligo è posto dalla legge a carico dell'affidatario; d'altra parte la perdita della responsabilità genitoriale è una provvedimento che grava sul genitore e sarebbe illogico che lo stesso fosse alleggerito degli obblighi di pagi na 12 di 15 mantenimento perché, così facendo, gli effetti afflittivi della perdita della responsabilità genitoriale ricadrebbero, anziché sul genitore colpevole, sull'altro genitore o sul figlio, che è il soggetto, a beneficio del quale la decadenza o la sospensione è comminata.
Giova osservare, peraltro, che per i provvedimenti di cui agli artt. 330 e
333 cod. civ., a differenza delle misure di protezione dell'art. 342 ter cod. civ., non sono previsti né limiti temporali di efficacia né cause tipiche di estinzione;
nel caso previsto dalla prima delle due norme, il provvedimento perde efficacia con la reintegrazione del genitore nella responsabilità; mentre la pronuncia di un provvedimento di sospensione dalla responsabilità genitoriale non comporta una pronuncia definitiva del collegio in ordine al petitum principale di decadenza dalla responsabilità genitoriale, essendo la sospensione una pronuncia per sua natura destinata ad essere o sostituita da una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale (nel caso di accertata gravità dell'inadempimento genitoriale) o revocata.
In riferimento al quantum dovuto dal resistente per il mantenimento dei figli, si osserva che il resistente ha omesso il deposito – obbligatorio – della documentazione fiscale e patrimoniale sì come prescritto ex art. 473 bis.12 comma 3 c.p.c., di talché non sussistono elementi per discostarsi da quanto statuito in sede di provvedimenti provvisori dalla Giudice delegata. dovrà, pertanto, versare a a titolo CP_1 Parte_1
di mantenimento dei figli, euro 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, oltre aggiornamento ISTAT e oltre 50% delle spese straordinarie come da Protocollo stipulato in data 25/10/2019 dal pagi na 13 di 15 presidente del Tribunale di Napoli Nord e dal Presidente del locale
Consiglio dell'Ordine, il tutto con decorrenza a far data dalla domanda.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e vengono poste a carico del resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
pronuncia, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e con addebito al Parte_1 CP_1
resistente; ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casal di
Principe per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 50, P. II, S. A, anno 2003).
Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei CP_1
confronti dei figli minori e Persona_1 Persona_2
Nulla dispone in ordine agli incontri tra padre e figli e incarca i SS di
Casal di Principe di porre in essere gli interventi di cui in parte motiva nell'interesse dei predetti minori.
Determina in euro 600,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figlidisponendo che l'assegno venga versato a mezzo bonifico alla resistente entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per i figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 25/10/2019
e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord e dal pagi na 14 di 15 Presidente del locale consiglio dell'ordine, con decorrenza a far data dalla domanda.
Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente da che liquida in complessivi euro 5.431,00 oltre spese ed accessori come per legge.
Rigetta per il resto.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 14/7/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 15 di 15