Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2025, proposto da
IM UN, rappresentata e difeso dall'avvocato Raffaele Boianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 1248/2024 pubblicata il 28/06/2024, emessa nel giudizio R.G. 698/2024 del Tribunale di Frosinone Sez. Lavoro, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito- Ufficio Scolastico Regionale Lazio - Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa SA IA FA ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1248/2024 pubblicata il 28/06/2024, nel giudizio R.G.N. 698/2024, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha statuito:
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di €.3.000,00, oltre interessi legali come per legge”.
2 -Tale sentenza munita di attestazione di conformità, è stata notificata in data 1 Luglio 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3 - In atti vi è anche l’attestazione dell’Ufficio competente del 5 agosto 2025, relativa al passaggio in giudicato della citata pronuncia.
4 – La ricorrente, nel rappresentare che l’Amministrazione non ha ottemperato alla pronuncia, con il presente ricorso ha domandato:
- la declaratoria dell’inottemperanza al giudicato da parte del Ministero e l’ordine di esecuzione della suindicata sentenza;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), del cod. proc. amm.;
- la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del loro procuratore dichiaratosi antistatario.
5 - Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di puro stile.
6 - Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7 - Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2 del cod. proc. amm..
8 - Il ricorso risulta, poi, ammissibile anche quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda (accertato con idonea certificazione dell’Ufficio competente) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio, poi, residua sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) del cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo è previsto proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
9 - Il ricorso è, altresì, fondato nel merito.
Il Ministero intimato non ha difatti fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato.
10 - Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1248/2024 pubblicata il 28 giugno 2024, pronunciata nel giudizio R.G. 698/2024, passata in giudicato e quindi di procedere all’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati e al riconoscimento degli importi surriportati, nei modi e nella misura indicati nella sentenza.
L’esecuzione della sentenza ottemperanda dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla sua notifica o dalla sua comunicazione.
11 - In conformità alle richieste della parte ricorrente, occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario da lui delegato, con compenso, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
12 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, con l’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati, alla sentenza del Tribunale di Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1248/2024 pubblicata il 28 giugno 2024, pronunciata nel giudizio R.G. 698/2024, passata in giudicato, nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa o dalla sua notificazione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o altro funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione della sentenza del definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, con l’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati, alla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1248/2024 pubblicata il 28 giugno 2024, pronunciata nel giudizio R.G. 698/2024,
passata in giudicato, nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa o dalla sua notificazione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o altro funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1248/2024 pubblicata il 28 giugno 2024, pronunciata nel giudizio R.G. 698/2024 passata in giudicato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di sessanta giorni concesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito per dare esecuzione alla predetta sentenza;
- pone a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES IM AC AN, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
SA IA FA ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA IA FA ES | ES IM AC AN |
IL SEGRETARIO