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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1154/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1715/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00334508 70 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato il 14.3.2025, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 295
2023 00334508 70 000, notificata in data il 30.01.2025, avente a oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2006 e 2007, per euro 472,88.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'asserito diritto.
2) Mancata notifica degli atti prodromici – mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti.
3) Mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione.
4) Condanna in solido del riscossore e dell'impositore come da principi espressi dalla cassazione con sent.
n. 8587/2024 – cass. civ. n. 809/2019 - cass. civ. n. 11157/2019 – condanna alle spese secondo parametri medi ex dm 55/2014 - divieto scendere sotto minimi come da cassazione sent. n. 17613/2024.
Costituitasi, l'ADER ha concluso per la carenza di legittimazione riguardo alla mancata notifica degli atti prodromici e per la correttezza del proprio operato, avendo ricevuti i ruoli in data 2.11.2023 e provveduto alla notifica della cartella il 30.1.2025.
Costituitosi l'ATOME1, ha concluso per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, posto che, dopo aver notificato le fatture all'utente, ha notificato le intimazioni di pagamento nr. 250265 e nr. 249308, la cui notifica si è perfezionata correttamente per compiuta giacenza e ivi è stato riepilogato analiticamente la propria pretesa tributaria, indicando, tra l'altro, numero di fattura, la data della fattura, la descrizione dell'oggetto e l'importo.
Ha infine invocato, ai fini della maturazione della prescrizione, la normativa emergenziale.
All'udienza monocratica del 17.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va premesso che, secondo condivisa giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. trib., 09/11/2023, n.31260), «la TARSU è un tributo locale che si struttura come prestazione periodiche, "con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essa "in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.
c. (Cass. 23 febbraio 2010, n. 4283)», che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento.
Ciò premesso, assume l'ATOME1 di aver notificato le intimazioni di pagamento nr. 250265 e nr. 249308, quale atti presupposti.
Va osservato che le stesse, al di là della prova della notifica, sono in effetti successive al periodo prescrizionale quinquennale, trattandosi di tassa del 2006 e 2007. Ciò posto, la cartella impugnata riferisce di altre tre cartelle del 14.11.2018 nn. 327799, 327800 e 327801, non in atti e asseritamente del 14.11.20218, stessa data delle intimazioni depositate.
Deposita, l'ATO, invece, come premette, le due citate intimazioni portanti la data del 14.11.2018.
In assenza di prova della notifica delle asserite presupposte cartelle, la cui data, si ribadisce, coincide con quella delle intimazioni invece in atti, occorre chiedersi se il contribuente possa far valere in questa sede l'eventuale prescrizione già maturata all'atto della notifica delle intimazioni, senza che le stesse siano state a suo tempo impugnate.
La risposta a tale quesito dipende dalla possibilità o meno di ricondurre l'intimazione emessa dalla ATO al novero degli atti impositivi/riscossivi elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/92: infatti, qualora detta intimazione possa ritenersi ivi inclusa, la mancata impugnazione di tale intimazione nel termine perentorio ex art. 21 d.lgs.
546/92 darebbe luogo ad una preclusione processuale, sì che la cartella successiva risulterebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19 co. 3 cit.; viceversa, ove si assuma che l'intimazione costituisca un atto “atipico”, non ricompreso in tale elencazione, dovrebbe opinarsi che esso, in quanto impugnabile in via meramente facoltativa (in ossequio alla granitica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente,
Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022), è inidoneo a far scattare l'anzidetta preclusione processuale.
Condivide questo Giudice i recenti arresti secondo i quali l'avviso in questione, così come strutturato, si configura quale atto atipico, verso il quale non vi è onere di immediata impugnazione, poiché non assimilabile a nessuno di quelli espressamente contemplati come impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 546/92.
In particolare, al di là del nomen indicato nel provvedimento, non si tratta (o almeno non risulta, né è stato dedotto) di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo.
Una conferma circa la correttezza di questa conclusione è evincibile da un recente pronunciamento della
Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio
2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
Nel caso di specie, gli avvisi non seguono alcuna cartella, non essendovi stata la dimostrazione della loro presupposta notifica (invero, appare anche lecito dubitare che le stesse siano state emesse, stante la coincidenza della data con quella delle intimazioni).
Il medesimo principio, invero assolutizzato, è rinvenibile da altra decisione della Corte di legittimità (cfr. Cass.
Civ. Ord. V, 17/06/2024 n. 16743), secondo la quale, «indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr.
Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione ( Cass. n. 2616 del 11/02/2015 ; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017 ; Cass. n. 1230 del 21/01/2020 ). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione».
La presente intimazione condivide, come premesso, con l'intimazione ex art. 50 co. 2 DPR 602/73 esclusivamente il nomen juris attribuitogli dall'emittente. E neppure pare possa sostenersi che si sia di fronte a un atto avente la natura giuridica di un avviso di accertamento, limitandosi quivi l'ATO a richiamare le precedenti fatture e a ingiungere il pagamento al contribuente, senza rappresentarne i presupposti e in assenza di attività valutativa e/o motivazionale se non il mero richiamo a precedenti fatture, rimaste, per altro, non introdotte in giudizio dal resistente.
Ne consegue, come sostenuto da questa Sezione (cfr. Corte Trib. I, Sez. IX, 4526/24), che, pur essendo l'intimazione idonea a interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza (v. Cass. 17 giugno
2024, n. 16743). In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
In ogni caso, anche ove la detta intimazione fosse assimilabile a un avviso di accertamento, per non incorrere nella prevista decadenza, la cartella, al più, avrebbe dovuto essere notificata, ex art. 1 co. 163 l. 296/06, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Ciò che non è avvenuto.
Tanto è sufficiente per accogliere il ricorso, essendosi già al 2019, così come espressamente dedotto, maturata la prescrizione, pacificamente quinquennale, della tassa rifiuti annualità 2006 e 2007.
Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo nei confronti del solo ATOME1
e compensate con l'ADER, poiché nulla può alla stessa essere addebitato in ragione della data di consegna del ruolo e posto che l'intervenuta prescrizione è determinata dal comportamento omissivo del solo ATOME1.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico - Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX -, accoglie il ricorso.
Condanna l'ATOME1 alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 350,00, oltre accessori di legge e rimborso del cu, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, mentre vanno compensate nei confronti dell'ADER.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.2.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1715/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00334508 70 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato il 14.3.2025, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 295
2023 00334508 70 000, notificata in data il 30.01.2025, avente a oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2006 e 2007, per euro 472,88.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'asserito diritto.
2) Mancata notifica degli atti prodromici – mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti.
3) Mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione.
4) Condanna in solido del riscossore e dell'impositore come da principi espressi dalla cassazione con sent.
n. 8587/2024 – cass. civ. n. 809/2019 - cass. civ. n. 11157/2019 – condanna alle spese secondo parametri medi ex dm 55/2014 - divieto scendere sotto minimi come da cassazione sent. n. 17613/2024.
Costituitasi, l'ADER ha concluso per la carenza di legittimazione riguardo alla mancata notifica degli atti prodromici e per la correttezza del proprio operato, avendo ricevuti i ruoli in data 2.11.2023 e provveduto alla notifica della cartella il 30.1.2025.
Costituitosi l'ATOME1, ha concluso per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, posto che, dopo aver notificato le fatture all'utente, ha notificato le intimazioni di pagamento nr. 250265 e nr. 249308, la cui notifica si è perfezionata correttamente per compiuta giacenza e ivi è stato riepilogato analiticamente la propria pretesa tributaria, indicando, tra l'altro, numero di fattura, la data della fattura, la descrizione dell'oggetto e l'importo.
Ha infine invocato, ai fini della maturazione della prescrizione, la normativa emergenziale.
All'udienza monocratica del 17.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va premesso che, secondo condivisa giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. trib., 09/11/2023, n.31260), «la TARSU è un tributo locale che si struttura come prestazione periodiche, "con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essa "in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.
c. (Cass. 23 febbraio 2010, n. 4283)», che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento.
Ciò premesso, assume l'ATOME1 di aver notificato le intimazioni di pagamento nr. 250265 e nr. 249308, quale atti presupposti.
Va osservato che le stesse, al di là della prova della notifica, sono in effetti successive al periodo prescrizionale quinquennale, trattandosi di tassa del 2006 e 2007. Ciò posto, la cartella impugnata riferisce di altre tre cartelle del 14.11.2018 nn. 327799, 327800 e 327801, non in atti e asseritamente del 14.11.20218, stessa data delle intimazioni depositate.
Deposita, l'ATO, invece, come premette, le due citate intimazioni portanti la data del 14.11.2018.
In assenza di prova della notifica delle asserite presupposte cartelle, la cui data, si ribadisce, coincide con quella delle intimazioni invece in atti, occorre chiedersi se il contribuente possa far valere in questa sede l'eventuale prescrizione già maturata all'atto della notifica delle intimazioni, senza che le stesse siano state a suo tempo impugnate.
La risposta a tale quesito dipende dalla possibilità o meno di ricondurre l'intimazione emessa dalla ATO al novero degli atti impositivi/riscossivi elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/92: infatti, qualora detta intimazione possa ritenersi ivi inclusa, la mancata impugnazione di tale intimazione nel termine perentorio ex art. 21 d.lgs.
546/92 darebbe luogo ad una preclusione processuale, sì che la cartella successiva risulterebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri, ai sensi dell'art. 19 co. 3 cit.; viceversa, ove si assuma che l'intimazione costituisca un atto “atipico”, non ricompreso in tale elencazione, dovrebbe opinarsi che esso, in quanto impugnabile in via meramente facoltativa (in ossequio alla granitica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente;
cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente,
Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022), è inidoneo a far scattare l'anzidetta preclusione processuale.
Condivide questo Giudice i recenti arresti secondo i quali l'avviso in questione, così come strutturato, si configura quale atto atipico, verso il quale non vi è onere di immediata impugnazione, poiché non assimilabile a nessuno di quelli espressamente contemplati come impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 546/92.
In particolare, al di là del nomen indicato nel provvedimento, non si tratta (o almeno non risulta, né è stato dedotto) di un atto della riscossione successivo alla notifica della cartella, bensì di un atto emesso dall'ente titolare del credito tributario, preliminare e prodromico all'iscrizione a ruolo.
Una conferma circa la correttezza di questa conclusione è evincibile da un recente pronunciamento della
Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio
2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
Nel caso di specie, gli avvisi non seguono alcuna cartella, non essendovi stata la dimostrazione della loro presupposta notifica (invero, appare anche lecito dubitare che le stesse siano state emesse, stante la coincidenza della data con quella delle intimazioni).
Il medesimo principio, invero assolutizzato, è rinvenibile da altra decisione della Corte di legittimità (cfr. Cass.
Civ. Ord. V, 17/06/2024 n. 16743), secondo la quale, «indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr.
Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione ( Cass. n. 2616 del 11/02/2015 ; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017 ; Cass. n. 1230 del 21/01/2020 ). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione».
La presente intimazione condivide, come premesso, con l'intimazione ex art. 50 co. 2 DPR 602/73 esclusivamente il nomen juris attribuitogli dall'emittente. E neppure pare possa sostenersi che si sia di fronte a un atto avente la natura giuridica di un avviso di accertamento, limitandosi quivi l'ATO a richiamare le precedenti fatture e a ingiungere il pagamento al contribuente, senza rappresentarne i presupposti e in assenza di attività valutativa e/o motivazionale se non il mero richiamo a precedenti fatture, rimaste, per altro, non introdotte in giudizio dal resistente.
Ne consegue, come sostenuto da questa Sezione (cfr. Corte Trib. I, Sez. IX, 4526/24), che, pur essendo l'intimazione idonea a interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza (v. Cass. 17 giugno
2024, n. 16743). In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
In ogni caso, anche ove la detta intimazione fosse assimilabile a un avviso di accertamento, per non incorrere nella prevista decadenza, la cartella, al più, avrebbe dovuto essere notificata, ex art. 1 co. 163 l. 296/06, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Ciò che non è avvenuto.
Tanto è sufficiente per accogliere il ricorso, essendosi già al 2019, così come espressamente dedotto, maturata la prescrizione, pacificamente quinquennale, della tassa rifiuti annualità 2006 e 2007.
Conclusivamente il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo nei confronti del solo ATOME1
e compensate con l'ADER, poiché nulla può alla stessa essere addebitato in ragione della data di consegna del ruolo e posto che l'intervenuta prescrizione è determinata dal comportamento omissivo del solo ATOME1.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico - Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina - Sezione IX -, accoglie il ricorso.
Condanna l'ATOME1 alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 350,00, oltre accessori di legge e rimborso del cu, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, mentre vanno compensate nei confronti dell'ADER.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17.2.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta