Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 5006/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Stradiotto Carlo e Pastrello Silvia;
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualin Andrea;
Controparte_1
CONVENUTA
e contro
, e , in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
persona del Ministro pro tempore, contumaci;
CONVENUTI
Oggetto: opposizione ex art. 170 TUSG.
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza dell'8.5.2025 ha concluso come “da ricorso al quale interamente si riporta”.
Con ricorso ha concluso:
“In via preliminare
Sospendersi l'esecuzione provvisoria del decreto di liquidazione impugnato sino alla decisione sul ricorso.
Nel merito
Ridursi il compenso spettante al CTU arch. per i motivi esposti in narrativa a Controparte_1 quanto ritenuto di giustizia, con rifusione delle spese e dei compensi professionali”.
Il procuratore di parte convenuta costituita all'udienza dell'8.5.2025 si è riportato agli atti
1
Con comparsa di costituzione e risposta ha concluso:
“A. rigettarsi la domanda di sospensione;
B. rigettarsi il ricorso;
C. con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 12.3.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto di Parte_1
liquidazione dei compensi del c.t.u. emesso dal Tribunale di Venezia il 9.2.2024 nell'ambito del procedimento ex art. 696 c.p.c. iscritto al R.G. n. 4434/2023.
Con l'instaurazione del predetto procedimento, i sig.ri e , in Controparte_2 Controparte_3 qualità di committenti nel contratto di appalto concluso con l'odierna ricorrente, avrebbero chiesto l'espletamento di un a.t.p. finalizzato a descrivere lo stato dei luoghi, verificare la sussistenza di eventuali danni sull'immobile di loro proprietà ed accertarne la causa.
Il Giudice, in accoglimento del ricorso, ha formulato il quesito “Accerti il C.T.U. le opere realizzate dalla Resistente nell' immobile per cui è causa, la loro conformità al capitolato, il loro valore economico, la sussistenza dei vizi e difetti descritti dai ricorrenti anche in riferimento ai documenti depositati, il costo per le eventuali opere di rimedio ai vizi riscontrati”, nominando c.t.u. l'odierna convenuta costituita.
Concluso l'incarico, il compenso dell'arch. è stato liquidato per € 9.450,00 a Controparte_1
titolo di onorario, € 150,00 per spese e € 115,00 per anticipazioni, oltre agli accessori fiscali e previdenziali, detratto quanto già versato a titolo di acconto.
Tale pagamento è stato posto a carico della parte ricorrente nel procedimento per a.t.p..
Con la presente opposizione, la società ricorrente si duole che l'importo sia eccessivo.
Ravvisando che nella propria istanza il c.t.u. avrebbe applicato il valore massimo per cinque delle sette diverse voci di attività ex artt. 11 e 12 D.M. 30.5.2002 e che il Giudice avrebbe liquidato il compenso in adesione a tale richiesta, parte ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 51 primo comma TUSG ritenendo che l'importo risulti sproporzionato rispetto al tipo di attività prestata dal c.t.u. e al valore della causa.
Più precisamente, a contestazione delle cinque voci liquidate ex art. 12 D.M. 30.5.2002, eccepisce:
- che al c.t.u. non sarebbe stata richiesta la valutazione della conformità urbanistica e/o catastale
(art. citato, primo comma), “la cui analisi è stata effettuata incidentalmente al solo fine di contestualizzare gli interventi di restauro”;
- che l'attività di ricerca e di acquisizione della documentazione del c.t.u. (art. citato, primo comma) non sarebbe stata particolarmente complessa, considerati lo svolgimento dell'accesso agli atti presso
2 gli uffici comunali a mezzo PEC, la condivisione della C.I.L.A. e del computo metrico estimativo da parte dei ricorrenti, oltre alla possibilità di avvalersi della documentazione già in atti;
- che l'oggetto dell'accertamento, i sopralluoghi e i rilievi effettuati (art. citato, secondo comma) non risulterebbero particolarmente ampi o complessi, vuoi in termini oggettivi vuoi di accessibilità all'immobile.
Escludendo trattarsi di prestazioni tecniche che “pur non presentando aspetti di unicità o assoluta rarità, abbiano impiegato l'ausiliario in misura massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà”, l'odierna ricorrente ha inoltre eccepito il difetto di motivazione nell'istanza di liquidazione del c.t.u. circa l'adozione dei massimi tabellari.
Tanto premesso, la società ricorrente ha chiesto la riduzione del compenso dell'arch. CP_1
mediante l'applicazione del minimo tabellare o, in subordine, secondo l'equo apprezzamento del
Giudice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.9.2024, parte convenuta ha innanzitutto evidenziato la mancata contestazione, da parte dell'odierna ricorrente, della declinazione dell'attività tecnica nelle sette voci di compenso.
Di tali voci ha quindi precisato che due sarebbero state riferite all'art. 11 D.M. 30.5.2002, che prevede un onorario a percentuale calcolato per scaglioni (richieste e liquidate per importi “che si collocano a poco più di un terzo della soglia tra minimo e massimo”) mentre cinque sarebbero state ricondotte all'art. 12 D.M. 30.5.2002, che prevede un onorario minimo e uno massimo (richieste e liquidate al massimo).
Parte convenuta ha poi replicato alle contestazioni della società ricorrente esaminando le singole voci di cui all'istanza di liquidazione dei propri compensi.
Sulle voci a), b) e c), l'arch. convenuto ha eccepito che la presenza di incongruenze “tra lo stato dei luoghi e i documenti depositati, tra le opere e le lavorazioni effettuate e quanto previsto dal contratto/capitolato e dalla contabilità dei lavori” avrebbe richiesto un'approfondita analisi mediante l'esecuzione di quattro sopralluoghi e di verifiche comparate.
Più precisamente:
- sui rilievi planimetrici di cui alla voce c), ha osservato che, a causa della contraddittorietà dei documenti in atti, sarebbe stato necessario ricostruire lo stato dei luoghi e delle lavorazioni per giungere alla relativa definizione dei costi;
- sempre sulla voce c), ha argomentato sulla complessità della ricostruzione delle superfici delle falde della copertura e sullo stato delle impalcature, nonché precisato che “agli atti del procedimento, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non sono stati depositati i disegni tecnici di progetto di cui alla C.I.L.A.; sebbene anticipati dall'arch. professionista dei Per_1
3 committenti, è parso doveroso recuperarli ed effettuare le opportune verifiche a mezzo di accesso agli atti (i disegni tecnici recuperati in archivio si sono poi confermati incompleti e imprecisi nelle misurazioni, avvalorando i dubbi del C.t.u.)”;
- sulla verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto di cui alla voce a), ha osservato che, sulla base dell'accesso agli atti edilizi, avrebbe potuto datare correttamente l'inizio delle lavorazioni, correggendo quanto erroneamente riportato in atti, nonché precisato che l'attività non si esaurirebbe nell'acquisizione dei documenti, considerate la necessità di studiarli e di confrontarli con lo stato dei luoghi;
- sempre sulla voce a), ha precisato che la valutazione comparata con l'assetto urbanistico di zona e/o con l'identificazione catastale del manufatto, anche se non espressamente richiesta dal Giudice, avrebbe costituito attività indispensabile per gli accertamenti richiesti;
- sulla verifica di rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni di contratto di cui alla voce b), ha precisato che la presenza della documentazione in atti non esimerebbe il c.t.u. dall'effettuare i dovuti accertamenti;
- sempre sulla voce b) ha poi argomentato circa la genericità delle voci del computo metrico di cui al capitolato contrattualizzato e dei successivi S.A.L., evidenziando la conseguente necessità di scomporre la descrizione delle lavorazioni in raggruppamenti di più voci di computo e di indicare quanto pertinente ad ogni opera.
In relazione alle voci a) e b) è stato applicato l'art. 12 primo comma D.M. 30.5.2002 mentre per la voce c) l'art. 12 secondo comma D.M. 30.5.2002.
Tutte e tre le voci sono state liquidate al compenso massimo.
Avverso le contestazioni svolte dalla società ricorrente sulla consulenza resa in materia di misura e contabilità di lavori sul valore economico delle opere eseguite dall'appaltatrice e sulla valutazione dei costi per eventuali opere di rimedio ai vizi riscontrati e ai danni provocati di cui alle voci f) e g),
l'arch. ha eccepito: CP_1
- di aver ricercato e individuato le voci di costo più idonee nei prezzari regionali, ricorrendo, talvolta, alla composizione di più prezzi per singola lavorazione e/o viceversa;
- di aver “utilizzato raggruppamenti di colore specifici su tabella “Excel”, mediante i quali ha semplificato la lettura comparata tra gli esiti della propria stima, il Contratto d'appalto ed i S.A.L., inseriti appositamente in parallelo”;
- la specificità del contesto.
In relazione alle voci f) e g) è stato applicato l'art. 12 primo comma D.M. 30.5.2002 con liquidazione del compenso massimo.
Infine, sulle ultime due voci di cui all'istanza, lett. d) ed e), pur deducendone la non contestazione
4 da parte della società ricorrente, l'arch. ha comunque sostenuto la congruità degli CP_1
importi, in applicazione dell'art. 11 D.M. 30.5.2002.
Parte convenuta ha inoltre replicato all'eccepita inadeguatezza del compenso rispetto al valore della causa, allegando che quest'ultimo sarebbe individuabile in un importo superiore rispetto a quello indicato dalla ricorrente.
In conclusione, avverso l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione, parte convenuta ha eccepito il difetto di motivazione nonché il difetto di interesse attuale dell'odierna ricorrente nel presente procedimento, considerato che il pagamento sarebbe stato posto a carico della parte ricorrente nel procedimento di a.t.p. (i sig.ri e ). CP_2 CP_3
All'udienza del 3.10.2024, l'avvocato di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia dei soggetti non costituiti ed eccepito l'inammissibilità della costituzione di parte convenuta per mancato deposito della procura alle liti, riservandosi di valutare la circostanza.
Ha poi insistito per l'accoglimento del ricorso e per l'istanza di sospensione.
L'avvocato di parte convenuta ha contestato l'eccezione circa il mancato deposito della procura e si
è riportato alla comparsa di costituzione.
Le parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 21.3.2025, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice ha dichiarato la contumacia del (pure considerando che non sarebbe in rilievo un rapporto Controparte_4
in cui il è parte in senso tecnico processuale) e dei sig.ri e (pure CP_4 CP_2 CP_3
considerando che, essendo state poste a loro carico le spese di c.t.u. nel procedimento ex art. 696
c.p.c., verrebbero favoriti dall'esito a cui mira il ricorso).
Ha poi fissato udienza per discussione ex art. 281 terdecies c.p.c..
All'udienza dell'8.5.2025, gli avvocati delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e il
Giudice si è ritirato in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, il ricorso va rigettato.
Specificando l'oggetto di contestazione: delle sette voci di cui all'istanza di liquidazione del c.t.u. in applicazione degli artt. 11 e 12 D.M. 30.5.2002, non risultano contestate quelle ex art. 11, liquidate rispettivamente in € 4.000,00 e in € 600,00.
Parte ricorrente si duole invece dell'ingiustificata adozione dei valori massimi per le cinque voci ricondotte all'art. 12 del D.M. citato (onorario minimo di € 145,12, massimo di € 970,42).
Valga quanto segue.
È pacifico in causa che l'esecuzione delle verifiche urbanistiche, edilizie e catastali non fosse richiesta nel quesito peritale e che sia stata motivata dall'arch. al fine di contestualizzare CP_1
5 gli interventi e l'ambito da analizzare.
Si tratta comunque di indagini compiute dal c.t.u. secondo la sua discrezionalità tecnica, che risultano coerenti con l'incarico assegnato.
Correttamente, poi, parte convenuta ragiona non solo di acquisizione della documentazione (v. peraltro doglianze inerenti a che “la documentazione prodotta agli Atti di causa è risultata carente, sotto l' aspetto descrittivo e del dettaglio”, p. 2 istanza liquidazione) ma anche di studio e di confronto della stessa.
Sempre sotto profilo documentale, più volte nel corpo della perizia viene riferito dell'ingente documentazione fotografica (anche fornita dai committenti - v. p.e. pp. 24 e 44; v. anche che in perizia sono state comunque collazionate un centinaio di foto). Si noti, inoltre, che il doc. 3 depositato da parte ricorrente, comprensivo delle 70 pagine di perizia e dei relativi allegati, consta complessivamente di 252 pagine.
Complessivamente, poi, non vi sono elementi che facciano intendere che le operazioni compiute dall'ausiliario siano risultate inutili (anzi, v. p.e. p. 46 perizia, relativa all'accesso agli atti presso gli uffici comunali, “Non risulta sia mai esistita alcuna Autorizzazione di carattere edilizio per il suddetto locale (come da accesso agli Atti effettuato dalla sottoscritta)” e v. pure p. 4 ove viene dato atto che “si è potuta anche accertare la corretta data di presentazione della C.I.L.A.
(14.01.2022) che, erroneamente, agli Atti di causa risulta depositata in data 02.09.2021”) o non diligentemente eseguite (v. p.e. le considerazioni sullo sviluppo delle grondaie che evidenziano comunque un puntuale studio degli atti di causa, p. 8 perizia e replica alle osservazioni a p. 65).
Il c.t.u. ha riscontrato irregolarità, sicché il lavoro non è stato agevole (v. già p. 4 perizia: “sono infatti da subito emerse alcune discrepanze tra il Titolo edilizio in C.I.L.A. depositato e lo stato dei luoghi, di cui era opportuno trovare riscontro eseguendo le necessarie verifiche”; v. pure quanto dedotto sul punto nel presente procedimento).
Il c.t.u. ha anche allegato difficoltà:
- conseguenti a “che la Ditta esecutrice ha fornito in parte indicazioni “a corpo”/”cad.” e non “a misura” in riferimento alle prestazioni d' opera e/o alle forniture di materiali effettuate, per le verifiche del caso, sono state di fondamentale importanza le fasi preliminari di sopralluogo e di rilievo tecnico “in situ”, eseguite dal C.T.U. insieme ai tecnici di parte (di cui alla restituzione grafica dello stato di fatto che si riporterà a seguire ed allegherà in formato pdf per una migliore comprensione), nonchè la fase di analisi delle pratiche edilizie, acquisite mediante accesso agli
Atti, di cui è stata verificata la corrispondenza con lo stato dei luoghi” (pp.
9-10 perizia);
- nella ricostruzione delle superfici delle falde della copertura “eseguita attraverso la restituzione, su piano inclinato, di misurazioni effettuate ed effettuabili solo in proiezione, in prospetto e in
6 sezione” (v. p. 4 comparsa di costituzione, ove viene pure dedotto che “lo stato delle impalcature residue e presenti al momento dei sopralluoghi non permetteva di effettuare in sicurezza un rilievo diretto della copertura, per l'assenza di protezioni”).
Sono state inoltre rispettate le tempistiche disposte nel procedimento, comprensive dei 60 giorni di proroga concessi con decreto del 25.9.2023 (peraltro, entrambi i cc.tt.pp. avevano a propria volta richiesto tale proroga – v. pp. 114-117 doc. 3 ricorrente).
Comunque si consideri che le ragioni tecniche della complessità dell'incarico erano state già tutte delineate nell'istanza di liquidazione a suo tempo presentata davanti al Giudice che ha emesso il provvedimento opposto nonché che occorresse, ai fini dell'incarico, incrociare i vari dati acquisiti e confrontarli con le previsioni contrattuali o comunque negoziali agli atti, non di facile comprensione vista la loro genericità e considerata la precisione che, invece, le parti esigono da questo tipo di accertamenti peritali [p. 9 perizia: “A seguito della restituzione analitica delle lavorazioni eseguite dalla Ditta appaltatrice (1° parte del ), il C.T.U. conclude (2° parte del ) che le voci Pt_2 Pt_2
di computo metrico di cui al Capitolato contrattualizzato, ma soprattutto ai successivi SAL, sono spesso generiche;
quanto sopra soprattutto in riferimento alle lavorazioni indicate “a corpo/cad.”
o come “nuovo prezzo” - NP, per cui manca una descrizione specifica. Il C.T.U. ha spesso dovuto scomporre le singole lavorazioni in raggruppamenti di più voci, come contrassegnate dalla dicitura
“stima C.T.U.”, per esplicitare quanto pertinente ad ogni opera. Per quanto sopra riportato : - circa le opere di Manutenzione afferenti all' efficientamento energetico, si può concludere che le stesse risultano in generale eseguite “in riferimento” al Capitolato contrattualizzato e non (come verrà specificato dettagliatamente nei paragrafi successivi soprattutto per le opere in copertura),
“in conformità” al Capitolato medesimo. Alcune lavorazioni inoltre, contrassegnate dalla dicitura
“SAL 1”, risultano eseguite extra Capitolato, ossia non risultano preventivamente contrattualizzate. - circa le opere di Manutenzione afferenti al Restauro e Risanamento conservativo, si conclude che quanto contrattualizzato è in generale eseguito “come richiamato nel” Capitolato (è tuttavia difficile anche in questo caso parlare di vera e propria “conformità”, vista l' abbondanza di lavorazioni indicate a “corpo/cad” e non “a misura” o contrassegnate da
“nuovo prezzo” - NP, per le quali manca una descrizione specifica). Molte delle lavorazioni, individuate dalla dicitura “SAL 2”, risultano eseguite extra Capitolato, ossia non risultano preventivamente contrattualizzate”].
Il compenso liquidato risulta pertanto congruo e il decreto opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione da € 5.200,01 a
€ 26.000,00 del D.M. 55/2014 (adottato con riguardo alla dichiarazione di valore nell'atto
7 introduttivo), Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 5006/2024:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta costituita le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.397,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 3.6.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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