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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2215 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Daziani
-parte attrice in opposizione-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di mandataria all'incasso di in giudizio con l'avv.ta Giada Isidori Controparte_2
-parte convenuta in opposizione- nonché
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 in giudizio con gli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
-parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
***
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127- ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
1 I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ (di seguito anche solo “ ), opponendo il decreto ingiuntivo n. 379/2018 Controparte_1 emesso dall'intestato Tribunale in data 16-18.04.2018 per la sorte capitale di euro 18.777,26 (R.G.
n. 339/2018), concludendo per la sua revoca, con vittoria delle spese di lite.
I.1.1. Più nel dettaglio, a sostegno della domanda, l'attore in opposizione ha allegato e dedotto: CP_
- l'inesistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria da , facendo difetto di prova scritta, atteso che con il ricorso, l'opposta si era limitata a produrre un modulo di richiesta di finanziamento tra il e;
Pt_1 CP_4 CP_
- che, pertanto, non poteva ritenersi provata la legittimazione di a pretendere il pagamento della somma ingiunta;
- che, inoltre, il credito azionato in via ingiunzionale risultava in realtà prescritto, attesa la stipula del contratto in data 17.05.2005. CP_ I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio al fine del rigetto dell'opposizione o, comunque, della condanna dell'opponente al pagamento della sorte portata dal decreto opposto, con il favore delle spese del giudizio.
I-2.1. In particolare, a sostegno della propria posizione, l'opposta ha dedotto e allegato:
- che l'opponente aveva concluso in data 17.05.2005 con “per tramite Parte_2
”, un contratto di finanziamento per la somma di euro 12.438,00, da rimborsa CP_4 in 80 rate mensili di euro 204,20, TAN 8,50% e TAEG 8,85%;
- che l'opponente, in fase esecutiva, si era reso inadempiente al pagamento di 11 rate, con conseguente risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine;
- che il credito era poi stato oggetto di varie cessioni, sino a giungere nella titolarità dell'opposta (da a Banca Ifis S.p.a.; da questa a Parte_2 Controparte_2
CP_ la quale a sua volta aveva conferito mandato all'incasso a Eclipse 1 e poi alla;
- che l'opposta aveva adempiuto all'onere della prova del titolo, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in tema di c.d. contratto monofirma;
- che l'eccezione di prescrizione era destituita di fondamento, attesa anche l'intervenuta interruzione ad opera del ricevimento della messa in mora in data 30.07.2013.
I-3. Nelle more del giudizio è intervenuta (di seguito anche solo “ ) Controparte_5 CP_3 con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del 23.09.2024, deducendo di aver acquistato pro soluto da in forza di cessione in blocco del 27.06.2024, un portafoglio di crediti, Controparte_2 incluso quello per cui è causa, di cui si è dato avviso con pubblicazione in G.U.R.I., Parte II, n. 84 del 18.07.2024. ha dunque fatto proprie le difese, le deduzioni, le allegazioni, le eccezioni e le CP_3
CP_ conclusioni di chiedendo la declaratoria di estromissione della cedente.
2 I-4. La causa, documentalmente istruita e a seguito della concessione della esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 al cui esito, con ordinanza del 29.11.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 17.02.2025.
II. ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
II-5. L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte, secondo il principio – di rilevanza costituzionale – della ragione più liquida.
II-6. Va anzitutto rilevato che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Un., sent.
13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-02 che, in parte motiva, richiama gli ulteriori precedenti delle
Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20604; 9 settembre 2010, n. 19246; 10 luglio 2015, n. 14475; 18 settembre 2020, n. 19596).
Ne consegue che i ruoli processuali formali risultano invertiti rispetto a quelli sostanziali. È infatti la creditrice opposta che deve provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via ingiunzionale, mentre è la (pretesa) debitrice opponente che deve introdurre le mere difese, le eccezioni fondate su fatti impeditivi, modificativi o estintivi, o eventuali domande riconvenzionali.
II-7. In via generale, vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazione (di fonte contrattuale), trovano piena e pacifica applicazione i noti principi di distribuzione dell'onus probandi, secondo cui il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa del creditore, essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
II-8. Nel caso che qui occupa la creditrice opposta non ha provato il titolo contrattuale.
Si verte in ipotesi di finanziamento in favore di cliente-consumatore, sicché il titolo contrattuale deve essere redatto per iscritto (cfr. art. 117 TUB).
Ebbene, nel caso di specie l'opposta si è limitata a produrre un modulo prestampato su formulario di soggetto diverso da quello che avrebbe proceduto all'erogazione della somma finanziata (cui
3 pure il modulo fa riferimento). Tale modello in alcun modo soddisfa i requisiti di forma propri del sottosistema contrattuale di cui al TUB, regolato da principi di forma-contenuto e trasparenza volti ad alleviare la posizione deteriore – sul piano informativo – del soggetto che si interfaccia con l'ente finanziatore.
Alcun ausilio può giungere dal documento prodotto dall'opposta unitamente alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., atteso che lo stesso contiene un generico documento di sintesi, in alcun modo riferibile alla concreta operazione in thesi posta in essere, peraltro privo della sottoscrizione del Pt_1
II-9. Deve dunque concludersi nel senso che il creditore opposto non ha assolto all'onere della prova relativo al fatto costitutivo della pretesa, rappresentato dal titolo contrattuale sulla cui scorta ha agito in via ingiunzionale.
L'assorbenza della notazione che precede consente di soprassedere rispetto a ogni altra questione sollevata nel corso del giudizio, in applicazione del principio della ragione più liquida.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. In accoglimento della spiegata opposizione va disposta l'integrale revoca del decreto ingiuntivo n. 379/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 16-18.04.2018 per la sorte capitale di euro 18.777,26 (R.G. n. 339/2018), munito di provvisoria esecutività con ordinanza adottata a verbale dell'udienza del 22.11.2018.
III-11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale concretamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente n. R.G. 2215/2018, proposta nei confronti di Parte_1
con l'intervento di ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 Controparte_3 deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta e, per l'effetto,
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 379/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 16-
18.04.2018 (R.G. n. 339/2018), già munito di provvisoria esecutività;
3) CONDANNA la parte opposta e l'intervenuta, in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
4 2.538,50 per compensi e in euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, 18 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2215 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Daziani
-parte attrice in opposizione-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_1 P.IVA_1 qualità di mandataria all'incasso di in giudizio con l'avv.ta Giada Isidori Controparte_2
-parte convenuta in opposizione- nonché
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 in giudizio con gli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
-parte intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
***
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127- ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
1 I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ (di seguito anche solo “ ), opponendo il decreto ingiuntivo n. 379/2018 Controparte_1 emesso dall'intestato Tribunale in data 16-18.04.2018 per la sorte capitale di euro 18.777,26 (R.G.
n. 339/2018), concludendo per la sua revoca, con vittoria delle spese di lite.
I.1.1. Più nel dettaglio, a sostegno della domanda, l'attore in opposizione ha allegato e dedotto: CP_
- l'inesistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria da , facendo difetto di prova scritta, atteso che con il ricorso, l'opposta si era limitata a produrre un modulo di richiesta di finanziamento tra il e;
Pt_1 CP_4 CP_
- che, pertanto, non poteva ritenersi provata la legittimazione di a pretendere il pagamento della somma ingiunta;
- che, inoltre, il credito azionato in via ingiunzionale risultava in realtà prescritto, attesa la stipula del contratto in data 17.05.2005. CP_ I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio al fine del rigetto dell'opposizione o, comunque, della condanna dell'opponente al pagamento della sorte portata dal decreto opposto, con il favore delle spese del giudizio.
I-2.1. In particolare, a sostegno della propria posizione, l'opposta ha dedotto e allegato:
- che l'opponente aveva concluso in data 17.05.2005 con “per tramite Parte_2
”, un contratto di finanziamento per la somma di euro 12.438,00, da rimborsa CP_4 in 80 rate mensili di euro 204,20, TAN 8,50% e TAEG 8,85%;
- che l'opponente, in fase esecutiva, si era reso inadempiente al pagamento di 11 rate, con conseguente risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine;
- che il credito era poi stato oggetto di varie cessioni, sino a giungere nella titolarità dell'opposta (da a Banca Ifis S.p.a.; da questa a Parte_2 Controparte_2
CP_ la quale a sua volta aveva conferito mandato all'incasso a Eclipse 1 e poi alla;
- che l'opposta aveva adempiuto all'onere della prova del titolo, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità in tema di c.d. contratto monofirma;
- che l'eccezione di prescrizione era destituita di fondamento, attesa anche l'intervenuta interruzione ad opera del ricevimento della messa in mora in data 30.07.2013.
I-3. Nelle more del giudizio è intervenuta (di seguito anche solo “ ) Controparte_5 CP_3 con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del 23.09.2024, deducendo di aver acquistato pro soluto da in forza di cessione in blocco del 27.06.2024, un portafoglio di crediti, Controparte_2 incluso quello per cui è causa, di cui si è dato avviso con pubblicazione in G.U.R.I., Parte II, n. 84 del 18.07.2024. ha dunque fatto proprie le difese, le deduzioni, le allegazioni, le eccezioni e le CP_3
CP_ conclusioni di chiedendo la declaratoria di estromissione della cedente.
2 I-4. La causa, documentalmente istruita e a seguito della concessione della esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 al cui esito, con ordinanza del 29.11.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 17.02.2025.
II. ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
II-5. L'opposizione risulta fondata per le ragioni di seguito esposte, secondo il principio – di rilevanza costituzionale – della ragione più liquida.
II-6. Va anzitutto rilevato che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Un., sent.
13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-02 che, in parte motiva, richiama gli ulteriori precedenti delle
Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20604; 9 settembre 2010, n. 19246; 10 luglio 2015, n. 14475; 18 settembre 2020, n. 19596).
Ne consegue che i ruoli processuali formali risultano invertiti rispetto a quelli sostanziali. È infatti la creditrice opposta che deve provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via ingiunzionale, mentre è la (pretesa) debitrice opponente che deve introdurre le mere difese, le eccezioni fondate su fatti impeditivi, modificativi o estintivi, o eventuali domande riconvenzionali.
II-7. In via generale, vertendosi in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazione (di fonte contrattuale), trovano piena e pacifica applicazione i noti principi di distribuzione dell'onus probandi, secondo cui il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa del creditore, essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
II-8. Nel caso che qui occupa la creditrice opposta non ha provato il titolo contrattuale.
Si verte in ipotesi di finanziamento in favore di cliente-consumatore, sicché il titolo contrattuale deve essere redatto per iscritto (cfr. art. 117 TUB).
Ebbene, nel caso di specie l'opposta si è limitata a produrre un modulo prestampato su formulario di soggetto diverso da quello che avrebbe proceduto all'erogazione della somma finanziata (cui
3 pure il modulo fa riferimento). Tale modello in alcun modo soddisfa i requisiti di forma propri del sottosistema contrattuale di cui al TUB, regolato da principi di forma-contenuto e trasparenza volti ad alleviare la posizione deteriore – sul piano informativo – del soggetto che si interfaccia con l'ente finanziatore.
Alcun ausilio può giungere dal documento prodotto dall'opposta unitamente alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., atteso che lo stesso contiene un generico documento di sintesi, in alcun modo riferibile alla concreta operazione in thesi posta in essere, peraltro privo della sottoscrizione del Pt_1
II-9. Deve dunque concludersi nel senso che il creditore opposto non ha assolto all'onere della prova relativo al fatto costitutivo della pretesa, rappresentato dal titolo contrattuale sulla cui scorta ha agito in via ingiunzionale.
L'assorbenza della notazione che precede consente di soprassedere rispetto a ogni altra questione sollevata nel corso del giudizio, in applicazione del principio della ragione più liquida.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. In accoglimento della spiegata opposizione va disposta l'integrale revoca del decreto ingiuntivo n. 379/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 16-18.04.2018 per la sorte capitale di euro 18.777,26 (R.G. n. 339/2018), munito di provvisoria esecutività con ordinanza adottata a verbale dell'udienza del 22.11.2018.
III-11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale concretamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente n. R.G. 2215/2018, proposta nei confronti di Parte_1
con l'intervento di ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 Controparte_3 deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta e, per l'effetto,
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 379/2018 emesso dall'intestato Tribunale in data 16-
18.04.2018 (R.G. n. 339/2018), già munito di provvisoria esecutività;
3) CONDANNA la parte opposta e l'intervenuta, in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro Parte_1
4 2.538,50 per compensi e in euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, 18 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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