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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1311/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002314768 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002314768 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
on ricorso depositato il 29.4.24 la srl Italia Food impugnava la cartella di pagamento n°
298.2024.00023147.68, pervenuta tramite pec il 13.03.2024, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 7.472,94 per Iva, anni d'imposta 2020 e 2022, interessi e sanzioni eccependo la nullità della notifica via pec con copia informatica di un documento cartaceo e la illegittimità della stessa in quanto non firmata digitalmente. Eccepiva la mancanza degli elementi indispensabili per ritenere legittima la notifica via pec oltre la provenienza da un indirizzo digitale errato. Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso stante la regolare notifica della cartella tramite pec e la conseguente costituzione del contribuente.
Alla udienza del 10.11.2025 il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che la società ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale notificata via pec eccependo il difetto del processo notificatorio in quanto non sarebbe stata garantita la integrità del documento allegato oltre il difetto di motivazione .
In merito si rileva che l' eccezione circa la nullità della notifica via pec di una copia informatica della cartella appare priva di fondamento essendo evidente che, con la notifica via pec, non viene notificata una copia della cartella ma il documento stesso.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere “ che la cartella esattoriale, che viene allegata al messaggio pec, è esso stesso l'originale non trattandosi di una copia foto riprodotta quanto, piuttosto, del documento informatico originale, del quale, quindi, non esiste altra copia, né analogica, né informatica (principio richiamato in relazione all'ipotesi in cui l'Agente della riscossione, dopo aver generato, informaticamente, il file relativo alla cartella di pagamento, lo alleghi al messaggio notificato a mezzo PEC, per cui non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità, avendo il contribuente ricevuto, quale allegato alla comunicazione a mezzo PEC , l'unico originale della cartella di pagamento generato in via informatica)” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2020, n. 21328 - n. 39513/21- n.19216/22)
Peraltro la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il cd atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la cd copia informatica – in formato pdf. La Corte, ha dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. Nessuna norma di legge, infatti, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea, notificata via PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
L'art. 6 del DPR n. 68 del 2005 precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificato è pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certificato il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati dì certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, a disposizione dall'avvenuta lettura di parte del soggetto destinatario. Dunque la notifica è perfezionata in conformità alla legge ogni volta che l'atto trasmesso per via telematica sia conferito e reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del conferimento messa a disposizione dal gestore.( Cass. 13.12.2021 n. 39513)
Peraltro la notifica telematica di una cartella può indifferentemente avvenire mediante due modalità: o allegando al messaggio di posta elettronica certificata un duplicato informatico dell'atto originario, vale a dire il c.d. atto nativo digitale;
ovvero mediante una copia per immagini su supporto informatico del documento in originale cartaceo, e cioè la c.d. copia informatica. In questo secondo caso il Concessionario per la riscossione inserisce nel messaggio PEC un documento informatico in formato PDF (portable document form), cioè il noto formato di file utilizzato al fine di creare e trasmettere documenti mediante il software comunemente diffuso nella utenza telematica, in precedenza realizzato mediante la copia per immagini di una cartella composta in origine su carta. La eventuale irritualità di una notifica effettuata via PEC non ne comporta la inesistenza, ma una nullità sanata ove la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza da parte del destinatario, vale a dire il raggiungimento dello scopo cui l'atto stesso era destinato ai sensi dell' art.156 comma 3 codice di procedura civile .
Attese le superiori precisazioni appare indubbia la validità della notifica ed in ogni caso, in via residuale può ritenersi sanato ogni vizio dalla proposizione del ricorso e dalla costituzione della contribuente con ampia ed articolata difesa, non essendo stato peraltro contestato il merito della pretesa erariale. Infondata appare l'ulteriore eccezione circa l'errato indirizzo digitale dell'AdER avendo la Corte di Cassazione recentemente statuito (Cass. n. 6015/23) che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.
Va pertanto rigettato il ricorso perché infondato e condannata la società al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 2200,00 oltre accessori se dovuti .
Siracusa, 10.11.2025
Il Presidente Relatore
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1311/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002314768 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002314768 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
on ricorso depositato il 29.4.24 la srl Italia Food impugnava la cartella di pagamento n°
298.2024.00023147.68, pervenuta tramite pec il 13.03.2024, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 7.472,94 per Iva, anni d'imposta 2020 e 2022, interessi e sanzioni eccependo la nullità della notifica via pec con copia informatica di un documento cartaceo e la illegittimità della stessa in quanto non firmata digitalmente. Eccepiva la mancanza degli elementi indispensabili per ritenere legittima la notifica via pec oltre la provenienza da un indirizzo digitale errato. Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando il ricorso stante la regolare notifica della cartella tramite pec e la conseguente costituzione del contribuente.
Alla udienza del 10.11.2025 il ricorso veniva discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che la società ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale notificata via pec eccependo il difetto del processo notificatorio in quanto non sarebbe stata garantita la integrità del documento allegato oltre il difetto di motivazione .
In merito si rileva che l' eccezione circa la nullità della notifica via pec di una copia informatica della cartella appare priva di fondamento essendo evidente che, con la notifica via pec, non viene notificata una copia della cartella ma il documento stesso.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere “ che la cartella esattoriale, che viene allegata al messaggio pec, è esso stesso l'originale non trattandosi di una copia foto riprodotta quanto, piuttosto, del documento informatico originale, del quale, quindi, non esiste altra copia, né analogica, né informatica (principio richiamato in relazione all'ipotesi in cui l'Agente della riscossione, dopo aver generato, informaticamente, il file relativo alla cartella di pagamento, lo alleghi al messaggio notificato a mezzo PEC, per cui non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità, avendo il contribuente ricevuto, quale allegato alla comunicazione a mezzo PEC , l'unico originale della cartella di pagamento generato in via informatica)” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2020, n. 21328 - n. 39513/21- n.19216/22)
Peraltro la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il cd atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la cd copia informatica – in formato pdf. La Corte, ha dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. Nessuna norma di legge, infatti, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea, notificata via PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
L'art. 6 del DPR n. 68 del 2005 precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificato è pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certificato il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati dì certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, a disposizione dall'avvenuta lettura di parte del soggetto destinatario. Dunque la notifica è perfezionata in conformità alla legge ogni volta che l'atto trasmesso per via telematica sia conferito e reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del conferimento messa a disposizione dal gestore.( Cass. 13.12.2021 n. 39513)
Peraltro la notifica telematica di una cartella può indifferentemente avvenire mediante due modalità: o allegando al messaggio di posta elettronica certificata un duplicato informatico dell'atto originario, vale a dire il c.d. atto nativo digitale;
ovvero mediante una copia per immagini su supporto informatico del documento in originale cartaceo, e cioè la c.d. copia informatica. In questo secondo caso il Concessionario per la riscossione inserisce nel messaggio PEC un documento informatico in formato PDF (portable document form), cioè il noto formato di file utilizzato al fine di creare e trasmettere documenti mediante il software comunemente diffuso nella utenza telematica, in precedenza realizzato mediante la copia per immagini di una cartella composta in origine su carta. La eventuale irritualità di una notifica effettuata via PEC non ne comporta la inesistenza, ma una nullità sanata ove la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza da parte del destinatario, vale a dire il raggiungimento dello scopo cui l'atto stesso era destinato ai sensi dell' art.156 comma 3 codice di procedura civile .
Attese le superiori precisazioni appare indubbia la validità della notifica ed in ogni caso, in via residuale può ritenersi sanato ogni vizio dalla proposizione del ricorso e dalla costituzione della contribuente con ampia ed articolata difesa, non essendo stato peraltro contestato il merito della pretesa erariale. Infondata appare l'ulteriore eccezione circa l'errato indirizzo digitale dell'AdER avendo la Corte di Cassazione recentemente statuito (Cass. n. 6015/23) che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.
Va pertanto rigettato il ricorso perché infondato e condannata la società al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 2200,00 oltre accessori se dovuti .
Siracusa, 10.11.2025
Il Presidente Relatore
(dott. Adriana Puglisi)