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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39489/2023 vertente
TRA
(Roma, 18.9.1965) con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Cristina Cioccia;
ricorrente
E
(Roma, 21.2.1965) con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Lorenzo Margiotta;
resistente nonché nei confronti di
(Roma, 29.4.1997) con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Lorenzo Margiotta;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
CONCLUSIONI v. note di trattazione scritta per l'udienza del 9.11.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con in data 18.9.1994; ha Controparte_1
riferito che dalla loro unione erano nati i figli in data 29.4.1997 e CP_2 Per_1
in data 12.6.2000; che nel 2022 i coniugi si erano separati consensualmente e che da allora non era ripresa tra loro la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di intenti;
ha chiesto di veder cessare l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI pari ad € 200,00 mensili, che egli versava CP_2
direttamente nelle mani della stessa, sul rilievo che la giovane avesse conseguito una borsa di studio per un dottorato di ricerca presso l'Università Cattolica del
Policlinico Gemelli di Roma, per un compenso di € 1.200,00 mensili per la durata di tre anni.
costituendosi unitamente alla FI formalmente citata in Controparte_1 CP_2
giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio ma ha formulato domanda di assegno divorzile, nella misura di € 250,00 mensili, a fronte del contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e quello comune;
ha inoltre chiesto che fosse mantenuto fermo il contributo paterno al mantenimento della FI . CP_2
1. STATUS
Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18.9.1994, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2. RICHIESTE ECONOMICHE
Il ricorrente ha domandato la revoca del contributo al mantenimento previsto in favore della FI pari ad € 200,00 mensili, mentre la moglie e la FI si CP_2
sono opposte. Si premette che la FI delle parti, è legittimata Controparte_2
a prendere parte al presente giudizio di divorzio limitatamente alla manifestazione della volontà di ricevere l'assegno di mantenimento direttamente nelle sue mani;
quanto al merito della debenza, unica legittimata rimane la moglie. 3
Ad ogni modo nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato a chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della FI (come ribadito in sede CP_2
di precisazione delle conclusioni), dichiarandosi pertanto disponibile a mantenere fermo il versamento mensile di € 200,00 direttamente nelle mani della FI.
Resta quindi da affrontare l'unico tema della domanda di assegno divorzile.
Secondo un orientamento che a partire dalla pronuncia 18287/2018 delle Sezioni
Unite della Cassazione può dirsi consolidato, l'assegno divorzile presuppone uno squilibrio tra le condizioni economiche dei due interessati, ma non è funzionale al loro livellamento, né al ripristino di un tenore di vita pari a quello della famiglia unita. L'assegno come è noto si articola in diverse componenti, di natura rispettivamente assistenziale, compensativa e risarcitoria, non necessariamente compresenti;
l'elemento assistenziale tende ad assicurare al coniuge debole l'accesso ad una vita dignitosa, quello compensativo serve in certo senso a ripagare il coniuge richiedente del contributo fornito alla vita familiare, inteso sia come apporto “diretto” alla formazione del patrimonio comune, sia come ausilio indiretto fornito all'altro coniuge attraverso il sacrificio delle proprie aspettative di crescita personale e professionale, effettuato in funzione del tipo di assetto familiare concordato tra i coniugi. Si aggiungono poi quali ulteriori elementi di valutazione, la considerazione dell'età e dello stato di salute degli interessati, nonché la durata del matrimonio.
Di rilevanza statisticamente marginale, il criterio risarcitorio può intervenire infine in funzione riparativa, laddove la fine del matrimonio sia da ricondurre a comportamenti lesivi della dignità o dell'integrità dell'altro coniuge.
Pertanto il riferimento che l'art. 5 l. 898/70 opera all'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente, non va inteso in senso restrittivo sino a limitarlo al parametro della libertà dai bisogni essenziali, ma neppure va dilatato sino a prendere a misura dell'adeguatezza il tenore di vita pregresso o l'entità delle sostanze del coniuge onerato.
Nel caso di specie, con riferimento alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, è emerso che il ricorrente è impiegato presso Telecom Italia s.p.a. con reddito pari ad € 1.700,00 mensili (cfr. buste paga versate in atti). Vive nell'immobile sito in Roma, Via Pizzoferrato n. 7, di sua esclusiva proprietà ed è proprietario di un ulteriore immobile nel comune di Morino (AQ), nonché comproprietario al 50% con la moglie dell'immobile sito in Roma, Via Pollutri n. 6, concesso, per la quota del 50%, in comodato d'uso gratuito alla medesima sino al 14.6.2028 (cfr. contratto 4
di comodato allegato sub 10 alla comparsa della resistente), mentre Controparte_1
è impiegata presso Pneus Benz s.r.l. con reddito pari a circa 1.000,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Vive unitamente ai figli e CP_2 nell'immobile sito in Roma, via Pollutri n. 6 (in comproprietà con il Per_1 marito). Ella è inoltre comproprietaria unitamente al fratello dell'immobile sito in
Roma, Via Torricella Sicura n. 24, ove vive la madre (cfr. certificato di residenza allegato sub doc. 25 alla produzione di parte resistente). Ella dispone di uno stipendio mensile e di un patrimonio immobiliare che consentono di escludere che nella specie debba trovare attuazione la funzione assistenziale dell'assegno.
Inoltre non è apprezzabile alcuno scostamento rilevante delle condizioni economiche dei coniugi rispetto al momento della separazione (intervenuta nel
2022), allorquando, in presenza di vincoli solidaristici ben più pregnanti, venne escluso su accordo delle parti l'assegno di mantenimento in favore della moglie, essendo entrambi i coniugi autosufficienti (cfr. accordo di separazione); si deve poi tener conto del vantaggio non secondario che la resistente riceve dalla possibilità di abitare in via esclusiva l'immobile di proprietà comune dei coniugi, che le consente, allo stato, di non dover sostenere alcuna spesa abitativa;
ella è poi comproprietaria, unitamente al fratello, di un ulteriore immobile che ha acquistato nel 2022 con il ricavato della vendita di un altro appartamento, attualmente in uso alla madre ma che costituisce una potenziale risorsa;
infine, in relazione alla funzione perequativa svolta dall'assegno divorzile, non emerge dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta che la resistente abbia sacrificato alcuna personale aspirazione alle necessità della famiglia, atteso che la stessa in costanza di matrimonio ha sempre svolto attività lavorativa, pur dandosi atto che indubbiamente ella abbia conferito alla famiglia parte delle sue consistenze economiche ed al contempo si sia dedicata all'accudimento dei figli e della casa, come del resto risulta aver fatto anche il marito, nell'attuazione di un progetto di vita comune. Ancora, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente, non può affermarsi che la moglie non abbia trattenuto per sé nulla di quanto guadagnato in costanza di matrimonio, perché interamente conferito al bilancio familiare, dal momento che - come dalla stessa riportato nei propri scritti difensivi- entrambi i coniugi hanno sostenuto l'acquisto dell' appartamento di via
Pollutri n. 6, intestato alla FI la quale al momento della separazione tra CP_2
i suoi genitori ha inteso riconoscere agli stessi ed in pari quota la proprietà dell'immobile e delle relative pertinenze (cfr. comparsa di costituzione pag. 5). 5
In relazione all'esito complessivo della lite le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39489/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
(Roma, 18.9.1965) e (Roma, 21.2.1965) in Parte_1 Controparte_1
Roma in data 18.09.1994 trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Roma (atto n. 01313, parte 2, serie A01, anno 1994);
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att c.p.c.;
- conferma l'obbligo del padre di versare un assegno perequativo di € 200 mensili per il mantenimento della FI da corrispondere direttamente nelle mani CP_2
della medesima;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 19.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39489/2023 vertente
TRA
(Roma, 18.9.1965) con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Cristina Cioccia;
ricorrente
E
(Roma, 21.2.1965) con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Lorenzo Margiotta;
resistente nonché nei confronti di
(Roma, 29.4.1997) con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Lorenzo Margiotta;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
CONCLUSIONI v. note di trattazione scritta per l'udienza del 9.11.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con in data 18.9.1994; ha Controparte_1
riferito che dalla loro unione erano nati i figli in data 29.4.1997 e CP_2 Per_1
in data 12.6.2000; che nel 2022 i coniugi si erano separati consensualmente e che da allora non era ripresa tra loro la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di intenti;
ha chiesto di veder cessare l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI pari ad € 200,00 mensili, che egli versava CP_2
direttamente nelle mani della stessa, sul rilievo che la giovane avesse conseguito una borsa di studio per un dottorato di ricerca presso l'Università Cattolica del
Policlinico Gemelli di Roma, per un compenso di € 1.200,00 mensili per la durata di tre anni.
costituendosi unitamente alla FI formalmente citata in Controparte_1 CP_2
giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio ma ha formulato domanda di assegno divorzile, nella misura di € 250,00 mensili, a fronte del contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e quello comune;
ha inoltre chiesto che fosse mantenuto fermo il contributo paterno al mantenimento della FI . CP_2
1. STATUS
Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18.9.1994, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2. RICHIESTE ECONOMICHE
Il ricorrente ha domandato la revoca del contributo al mantenimento previsto in favore della FI pari ad € 200,00 mensili, mentre la moglie e la FI si CP_2
sono opposte. Si premette che la FI delle parti, è legittimata Controparte_2
a prendere parte al presente giudizio di divorzio limitatamente alla manifestazione della volontà di ricevere l'assegno di mantenimento direttamente nelle sue mani;
quanto al merito della debenza, unica legittimata rimane la moglie. 3
Ad ogni modo nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato a chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della FI (come ribadito in sede CP_2
di precisazione delle conclusioni), dichiarandosi pertanto disponibile a mantenere fermo il versamento mensile di € 200,00 direttamente nelle mani della FI.
Resta quindi da affrontare l'unico tema della domanda di assegno divorzile.
Secondo un orientamento che a partire dalla pronuncia 18287/2018 delle Sezioni
Unite della Cassazione può dirsi consolidato, l'assegno divorzile presuppone uno squilibrio tra le condizioni economiche dei due interessati, ma non è funzionale al loro livellamento, né al ripristino di un tenore di vita pari a quello della famiglia unita. L'assegno come è noto si articola in diverse componenti, di natura rispettivamente assistenziale, compensativa e risarcitoria, non necessariamente compresenti;
l'elemento assistenziale tende ad assicurare al coniuge debole l'accesso ad una vita dignitosa, quello compensativo serve in certo senso a ripagare il coniuge richiedente del contributo fornito alla vita familiare, inteso sia come apporto “diretto” alla formazione del patrimonio comune, sia come ausilio indiretto fornito all'altro coniuge attraverso il sacrificio delle proprie aspettative di crescita personale e professionale, effettuato in funzione del tipo di assetto familiare concordato tra i coniugi. Si aggiungono poi quali ulteriori elementi di valutazione, la considerazione dell'età e dello stato di salute degli interessati, nonché la durata del matrimonio.
Di rilevanza statisticamente marginale, il criterio risarcitorio può intervenire infine in funzione riparativa, laddove la fine del matrimonio sia da ricondurre a comportamenti lesivi della dignità o dell'integrità dell'altro coniuge.
Pertanto il riferimento che l'art. 5 l. 898/70 opera all'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente, non va inteso in senso restrittivo sino a limitarlo al parametro della libertà dai bisogni essenziali, ma neppure va dilatato sino a prendere a misura dell'adeguatezza il tenore di vita pregresso o l'entità delle sostanze del coniuge onerato.
Nel caso di specie, con riferimento alle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, è emerso che il ricorrente è impiegato presso Telecom Italia s.p.a. con reddito pari ad € 1.700,00 mensili (cfr. buste paga versate in atti). Vive nell'immobile sito in Roma, Via Pizzoferrato n. 7, di sua esclusiva proprietà ed è proprietario di un ulteriore immobile nel comune di Morino (AQ), nonché comproprietario al 50% con la moglie dell'immobile sito in Roma, Via Pollutri n. 6, concesso, per la quota del 50%, in comodato d'uso gratuito alla medesima sino al 14.6.2028 (cfr. contratto 4
di comodato allegato sub 10 alla comparsa della resistente), mentre Controparte_1
è impiegata presso Pneus Benz s.r.l. con reddito pari a circa 1.000,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). Vive unitamente ai figli e CP_2 nell'immobile sito in Roma, via Pollutri n. 6 (in comproprietà con il Per_1 marito). Ella è inoltre comproprietaria unitamente al fratello dell'immobile sito in
Roma, Via Torricella Sicura n. 24, ove vive la madre (cfr. certificato di residenza allegato sub doc. 25 alla produzione di parte resistente). Ella dispone di uno stipendio mensile e di un patrimonio immobiliare che consentono di escludere che nella specie debba trovare attuazione la funzione assistenziale dell'assegno.
Inoltre non è apprezzabile alcuno scostamento rilevante delle condizioni economiche dei coniugi rispetto al momento della separazione (intervenuta nel
2022), allorquando, in presenza di vincoli solidaristici ben più pregnanti, venne escluso su accordo delle parti l'assegno di mantenimento in favore della moglie, essendo entrambi i coniugi autosufficienti (cfr. accordo di separazione); si deve poi tener conto del vantaggio non secondario che la resistente riceve dalla possibilità di abitare in via esclusiva l'immobile di proprietà comune dei coniugi, che le consente, allo stato, di non dover sostenere alcuna spesa abitativa;
ella è poi comproprietaria, unitamente al fratello, di un ulteriore immobile che ha acquistato nel 2022 con il ricavato della vendita di un altro appartamento, attualmente in uso alla madre ma che costituisce una potenziale risorsa;
infine, in relazione alla funzione perequativa svolta dall'assegno divorzile, non emerge dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta che la resistente abbia sacrificato alcuna personale aspirazione alle necessità della famiglia, atteso che la stessa in costanza di matrimonio ha sempre svolto attività lavorativa, pur dandosi atto che indubbiamente ella abbia conferito alla famiglia parte delle sue consistenze economiche ed al contempo si sia dedicata all'accudimento dei figli e della casa, come del resto risulta aver fatto anche il marito, nell'attuazione di un progetto di vita comune. Ancora, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente, non può affermarsi che la moglie non abbia trattenuto per sé nulla di quanto guadagnato in costanza di matrimonio, perché interamente conferito al bilancio familiare, dal momento che - come dalla stessa riportato nei propri scritti difensivi- entrambi i coniugi hanno sostenuto l'acquisto dell' appartamento di via
Pollutri n. 6, intestato alla FI la quale al momento della separazione tra CP_2
i suoi genitori ha inteso riconoscere agli stessi ed in pari quota la proprietà dell'immobile e delle relative pertinenze (cfr. comparsa di costituzione pag. 5). 5
In relazione all'esito complessivo della lite le spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39489/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
(Roma, 18.9.1965) e (Roma, 21.2.1965) in Parte_1 Controparte_1
Roma in data 18.09.1994 trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Roma (atto n. 01313, parte 2, serie A01, anno 1994);
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att c.p.c.;
- conferma l'obbligo del padre di versare un assegno perequativo di € 200 mensili per il mantenimento della FI da corrispondere direttamente nelle mani CP_2
della medesima;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 19.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi