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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8925 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti ha pronunciato, all'udienza del 03.12.2025, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2443 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al Parte_1 ricorso introduttivo dall'avv.to Maria Elena Sassone con cui in Napoli alla Via Portanova n. 38 è elettivamente domiciliato ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura ad lites per Notar di Fiumicino (RM) del 22.3.2024, dall'Avv. Per_1 Alessandra Maria Ingala con cui domicilia in Napoli, in via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli;
resistente
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva:
- di essere stato titolare di pensione di inabilità civile e di indennità di accompagnamento (oggi solo di indennità di accompagnamento);
- che in data 05.07.2023 aveva presentato domanda di liquidazione di pensione ai superstiti a seguito del decesso della madre, (titolare a sua volta Persona_2 di pensione di reversibilità del coniuge, ); Controparte_2 CP_
- che per l'effetto l' in data 11.07.2023, eseguiva una riliquidazione della prestazione di invalidità civile di cui era titolare disponendo la revoca della pensione di inabilità per superamento del limite di redditi di legge e contemporaneamente liquidava in suo favore la pensione di reversibilità con decorrenza 01.08.2023; CP_
- che, tuttavia, l' eseguiva anche un ricalcolo degli arretrati di pensione ai superstiti dalla data del decesso dell'originario dante causa, , o Controparte_2 meglio, dal quinquennio antecedente, stante la maturazione della prescrizione per il periodo precedente, e chiedeva la restituzione della somma di € 17.045,86;
- precisava che, al momento del decesso della madre, aveva formulato domanda di liquidazione della quota di reversibilità e che invece l' , di ufficio, aveva CP_1 operato una ricostituzione dal momento del decesso del padre, costituendo la posizione di indebito di € 17.045,86 impugnata;
- che l'indebito si fondava su un erroneo presupposto ovvero che l'istante avesse percepito la pensione di reversibilità non dal decesso della madre
[...]
ma del padre;
Per_2 Controparte_2 - che tale provvedimento di rideterminazione veniva impugnato in via amministrativa, con ricorso inoltrato in data 24.11.2023;
- che il ricorso amministrativo si concludeva con esito negativo. Concludeva, quindi chiedendo a questo Tribunale di: A) In via preliminare dichiarare la nullità della richiesta di pagamento avanzata dall' con comunicazione dell'11.07.2023 e della relativa posizione di indebito CP_1 aperta dall' a seguito di ricostituzione;
CP_1 B) Nel merito, in ogni caso, dichiarare le somme richieste non dovute per tutte le altre ragioni indicate innanzi;
Con il favore delle spese e dei compensi, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che rappresentava che l'indebito oggetto del CP_1 ricorso scaturisce da una ricostituzione per bititolarità a seguito del riconoscimento pensione ai superstiti come figlio maggiorenne inabile SO n. 003-510020130734 decorrenza 09/2007, essendo il ricorrente già titolare di pensione n.044- 510001616063 Cat. INVCIV. Specificava che la liquidazione in favore del ricorrente della pensione ai superstiti Pa
ha comportato il superamento del limite reddituale e la conseguente ricostituzione su INVCIV per bititolarità: sono venuti quindi meno gli importi per maggiorazione Pa sociale e abbassamento della quota invciv fino all'azzeramento per reddito da . All'odierna udienza, dopo plurime udienze tutte svolte innanzi al GOP in supplenza sul ruolo del sottoscritto giudicante nel periodo dal febbraio 2024 al luglio 2025, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
********* Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Osserva, infatti, il giudicante come non paia revocabile in dubbio che in data 11.07.2023 l' abbia liquidato in favore della parte ricorrente la pensione di CP_1 reversibilità con decorrenza 01.08.2023 (in seguito alla morte della madre). Del pari risulta documentato che in pari data con la liquidazione di tale prestazione di reversibilità sia stata riliquidata la prestazione di invalidità civile già in godimento con decorrenza, tuttavia, dal 01.08.2018, come attestano i cedolini di pensione allegati agli atti dalla difesa ricorrente. Rileva, invece, sul punto, il giudicante come parte ricorrente abbia documentato di avere optato alla morte del padre per il trattamento delle sole prestazioni in favore degli invalidi civili, a lui più favorevoli, e che pertanto per il periodo 2018-2023 egli abbia avuto legittimamente titolo a percepire la sola prestazione di invalidità civile e non anche quella di reversibilità. Appare evidente, tuttavia, che ciò significa che la parte ricorrente non ha alcun diritto a ricevere gli arretrati di tale prestazione di reversibilità nel periodo compreso tra il 2018 e la data di decorrenza della reversibilità fissata al 2023 successivamente al decesso della madre. Deriva da tanto, quindi, che la rideterminazione della prestazione di invalidità civile già in godimento nel periodo 2018-2023 sia stata illegittimamente adottata e che non sussista alcun indebito ripetibile dall' sul presupposto, ovviamente, lo CP_3 si ribadisce che al ricorrente -per il medesimo periodo- non siano (o siano stati) liquidati i ratei di pensione di reversibilità.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata all'assenza di qualsivolglia attività istruttoria ed al non elevato valore della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- in accoglimento del ricorso dichiara non ripetibili le somme trattenute dall' CP_1 a titolo di indebito con la riliquidazione operata in data 11.07.2023 per il periodo 01.08.2018-01.08.2023 sul presupposto, ovviamente, che al ricorrente -per il medesimo periodo- non siano stati liquidati i ratei di pensione di reversibilità;
- condanna l' alla restituzione di quanto a tale titolo trattenuto;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1 1.250,00 oltre IVA e CPA con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo.
Napoli, 3 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti
3
Il tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti ha pronunciato, all'udienza del 03.12.2025, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2443 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al Parte_1 ricorso introduttivo dall'avv.to Maria Elena Sassone con cui in Napoli alla Via Portanova n. 38 è elettivamente domiciliato ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura ad lites per Notar di Fiumicino (RM) del 22.3.2024, dall'Avv. Per_1 Alessandra Maria Ingala con cui domicilia in Napoli, in via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli;
resistente
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva:
- di essere stato titolare di pensione di inabilità civile e di indennità di accompagnamento (oggi solo di indennità di accompagnamento);
- che in data 05.07.2023 aveva presentato domanda di liquidazione di pensione ai superstiti a seguito del decesso della madre, (titolare a sua volta Persona_2 di pensione di reversibilità del coniuge, ); Controparte_2 CP_
- che per l'effetto l' in data 11.07.2023, eseguiva una riliquidazione della prestazione di invalidità civile di cui era titolare disponendo la revoca della pensione di inabilità per superamento del limite di redditi di legge e contemporaneamente liquidava in suo favore la pensione di reversibilità con decorrenza 01.08.2023; CP_
- che, tuttavia, l' eseguiva anche un ricalcolo degli arretrati di pensione ai superstiti dalla data del decesso dell'originario dante causa, , o Controparte_2 meglio, dal quinquennio antecedente, stante la maturazione della prescrizione per il periodo precedente, e chiedeva la restituzione della somma di € 17.045,86;
- precisava che, al momento del decesso della madre, aveva formulato domanda di liquidazione della quota di reversibilità e che invece l' , di ufficio, aveva CP_1 operato una ricostituzione dal momento del decesso del padre, costituendo la posizione di indebito di € 17.045,86 impugnata;
- che l'indebito si fondava su un erroneo presupposto ovvero che l'istante avesse percepito la pensione di reversibilità non dal decesso della madre
[...]
ma del padre;
Per_2 Controparte_2 - che tale provvedimento di rideterminazione veniva impugnato in via amministrativa, con ricorso inoltrato in data 24.11.2023;
- che il ricorso amministrativo si concludeva con esito negativo. Concludeva, quindi chiedendo a questo Tribunale di: A) In via preliminare dichiarare la nullità della richiesta di pagamento avanzata dall' con comunicazione dell'11.07.2023 e della relativa posizione di indebito CP_1 aperta dall' a seguito di ricostituzione;
CP_1 B) Nel merito, in ogni caso, dichiarare le somme richieste non dovute per tutte le altre ragioni indicate innanzi;
Con il favore delle spese e dei compensi, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' che rappresentava che l'indebito oggetto del CP_1 ricorso scaturisce da una ricostituzione per bititolarità a seguito del riconoscimento pensione ai superstiti come figlio maggiorenne inabile SO n. 003-510020130734 decorrenza 09/2007, essendo il ricorrente già titolare di pensione n.044- 510001616063 Cat. INVCIV. Specificava che la liquidazione in favore del ricorrente della pensione ai superstiti Pa
ha comportato il superamento del limite reddituale e la conseguente ricostituzione su INVCIV per bititolarità: sono venuti quindi meno gli importi per maggiorazione Pa sociale e abbassamento della quota invciv fino all'azzeramento per reddito da . All'odierna udienza, dopo plurime udienze tutte svolte innanzi al GOP in supplenza sul ruolo del sottoscritto giudicante nel periodo dal febbraio 2024 al luglio 2025, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
********* Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Osserva, infatti, il giudicante come non paia revocabile in dubbio che in data 11.07.2023 l' abbia liquidato in favore della parte ricorrente la pensione di CP_1 reversibilità con decorrenza 01.08.2023 (in seguito alla morte della madre). Del pari risulta documentato che in pari data con la liquidazione di tale prestazione di reversibilità sia stata riliquidata la prestazione di invalidità civile già in godimento con decorrenza, tuttavia, dal 01.08.2018, come attestano i cedolini di pensione allegati agli atti dalla difesa ricorrente. Rileva, invece, sul punto, il giudicante come parte ricorrente abbia documentato di avere optato alla morte del padre per il trattamento delle sole prestazioni in favore degli invalidi civili, a lui più favorevoli, e che pertanto per il periodo 2018-2023 egli abbia avuto legittimamente titolo a percepire la sola prestazione di invalidità civile e non anche quella di reversibilità. Appare evidente, tuttavia, che ciò significa che la parte ricorrente non ha alcun diritto a ricevere gli arretrati di tale prestazione di reversibilità nel periodo compreso tra il 2018 e la data di decorrenza della reversibilità fissata al 2023 successivamente al decesso della madre. Deriva da tanto, quindi, che la rideterminazione della prestazione di invalidità civile già in godimento nel periodo 2018-2023 sia stata illegittimamente adottata e che non sussista alcun indebito ripetibile dall' sul presupposto, ovviamente, lo CP_3 si ribadisce che al ricorrente -per il medesimo periodo- non siano (o siano stati) liquidati i ratei di pensione di reversibilità.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo adeguata all'assenza di qualsivolglia attività istruttoria ed al non elevato valore della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- in accoglimento del ricorso dichiara non ripetibili le somme trattenute dall' CP_1 a titolo di indebito con la riliquidazione operata in data 11.07.2023 per il periodo 01.08.2018-01.08.2023 sul presupposto, ovviamente, che al ricorrente -per il medesimo periodo- non siano stati liquidati i ratei di pensione di reversibilità;
- condanna l' alla restituzione di quanto a tale titolo trattenuto;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1 1.250,00 oltre IVA e CPA con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo.
Napoli, 3 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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