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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1273/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13259/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Qualiano - Piazza Del Popolo N.1 80019 Qualiano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sogert Spa - 01430581213
Difeso da
RM MA FE RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 202564 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 687/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 16.01.2026
r.g.r. 13259/2025
Con ricorso depositato in data 11/07/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n.2025/64 emessa da Soget s.p.a relativa al mancato pagamento di IMU - anno 2017 per un importo complessivo di € 1.205,22.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici la intimazione di pagamento oggetto di impugnativa;
deduceva poi la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
In data 19/12/2025, con il deposito delle proprie controdeduzioni, si costituiva in giudizio la SOGET. S.P.A. quale concessionaria della riscossione per il comune di Qualiano. La resistente società eccepiva la propria mancanza di legittimazione passiva circa le eccezioni relative alla mancata notifica degli atti prodromici la intimazione impugnata e la riferibilità delle stesse all' ente impositore. Deduceva inoltre la legittimità del proprio operato, allegando documentazione tesa a provare le asserite circostanze.Chiedeva così il rifetto del ricorso.
Il ricorrente, in data 09/01/2026, depositava memorie illustrative con le quali respingeva le avverse divese della società Soget s.p.a e reiterava richiesta di accoglimento del ricorso.
Il Comune di Qualiano, sebbene destinatario di regolare notifica a mezzo pec, non si costituiva in giudizio.
Questa Corte, visti gli atti e i documenti del procedimento, all' udienza del 16/01/2026
Osserva che
Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, va osservato che il procedimento tributario è strutturato in una sequenza di atti di cui l'uno è presupposto di validità del successivo. Va peraltro evidenziato che, nel processo tributario, l'ente impositore/riscossore è attore in senso sostanziale e deve perciò fornire la prova della fondatezza del proprio diritto.
È opportuno rammentare inoltre che, in materia di tributi locali, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui “si prescrive in cinque anni […] tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Ne consegue che il termine di prescrizione per i tributi locali è pacificamente di natura quinquennale.
Tanto premesso, dall' esame della documentazione prodotta in atti dall'ente riscossore Soget S.p.A., emerge la regolarità della notifica, in data 30.12.2022, dell' avviso di accertamento esecutivo n. 204 , prodromico rispetto alla intimazione oggetto di odierna impugnazione.
Tale notificazione ha , pertanto, validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge in materia di IMU e reso legittima la pretesa creditoria azionata dall' ente.
Risultando pertanto destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, il ricorso va respinto. Tutti gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
Questo Giudice, ritiene sussistenti le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli, lì 16.01.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13259/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Qualiano - Piazza Del Popolo N.1 80019 Qualiano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Sogert Spa - 01430581213
Difeso da
RM MA FE RO - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 202564 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 687/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 16.01.2026
r.g.r. 13259/2025
Con ricorso depositato in data 11/07/2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava intimazione di pagamento n.2025/64 emessa da Soget s.p.a relativa al mancato pagamento di IMU - anno 2017 per un importo complessivo di € 1.205,22.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici la intimazione di pagamento oggetto di impugnativa;
deduceva poi la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
In data 19/12/2025, con il deposito delle proprie controdeduzioni, si costituiva in giudizio la SOGET. S.P.A. quale concessionaria della riscossione per il comune di Qualiano. La resistente società eccepiva la propria mancanza di legittimazione passiva circa le eccezioni relative alla mancata notifica degli atti prodromici la intimazione impugnata e la riferibilità delle stesse all' ente impositore. Deduceva inoltre la legittimità del proprio operato, allegando documentazione tesa a provare le asserite circostanze.Chiedeva così il rifetto del ricorso.
Il ricorrente, in data 09/01/2026, depositava memorie illustrative con le quali respingeva le avverse divese della società Soget s.p.a e reiterava richiesta di accoglimento del ricorso.
Il Comune di Qualiano, sebbene destinatario di regolare notifica a mezzo pec, non si costituiva in giudizio.
Questa Corte, visti gli atti e i documenti del procedimento, all' udienza del 16/01/2026
Osserva che
Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, va osservato che il procedimento tributario è strutturato in una sequenza di atti di cui l'uno è presupposto di validità del successivo. Va peraltro evidenziato che, nel processo tributario, l'ente impositore/riscossore è attore in senso sostanziale e deve perciò fornire la prova della fondatezza del proprio diritto.
È opportuno rammentare inoltre che, in materia di tributi locali, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui “si prescrive in cinque anni […] tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Ne consegue che il termine di prescrizione per i tributi locali è pacificamente di natura quinquennale.
Tanto premesso, dall' esame della documentazione prodotta in atti dall'ente riscossore Soget S.p.A., emerge la regolarità della notifica, in data 30.12.2022, dell' avviso di accertamento esecutivo n. 204 , prodromico rispetto alla intimazione oggetto di odierna impugnazione.
Tale notificazione ha , pertanto, validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione previsto dalla legge in materia di IMU e reso legittima la pretesa creditoria azionata dall' ente.
Risultando pertanto destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, il ricorso va respinto. Tutti gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
Questo Giudice, ritiene sussistenti le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli, lì 16.01.2026
Il Giudice Monocratico