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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4270/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ER AN (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RT EV (C.F. ) e dell'Avv. (C.F. ); C.F._3 C.F._3
APPELLATO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 28.10.2025
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 194/2022 con cui il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla stessa per intervenuta prescrizione, rilevando che, prima dell'atto di citazione notificato in data 21.03.2019 e della missiva del 28.04.2016, non fossero stati depositati in giudizio validi atti interruttivi nel rispetto delle preclusioni istruttorie. Più nel dettaglio, l'odierna appellante ha allegato che: 1) in data 24.12.2015 tra le ore 3.30 e 4.00 in Somma
Vesuviana (NA), alla Piazza III Novembre, la propria autovettura CI PS TG EN668LF era stata danneggiata dal conducente della vettura Ford Focus Station Wagon TG 9094JGJ, di immatricolazione spagnola e di proprietà della 2) che il conducente “mentre Controparte_3 rincorreva una persona con l'intento di investirla” finiva per colpire un palo della segnaletica stradale sospingendolo sul tetto dell'autovettura attore e concludeva la propria corsa impattando con la parte anteriore sinistra della Ford la fiancata destra della CI PS che riportava i danni descritti in atti;
3) nel corso del procedimento di prime cure, a seguito dell'espletamento dell'istruttoria orale, ha prodotto in atti la “lettera interruttiva del 13.05.2017” e poi in sede di comparsa conclusionale la Contr
“comunicazione datata 20.04.2017” e che, tenuto conto della tardività dei suddetti depositi, il
Giudice di pace ha dichiarato la non proponibilità della domanda, rigettandola comunque per intervenuta prescrizione biennale.
La , con il proprio atto di gravame, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. Pt_1
2947 c.c. circa l'applicabilità del termine di prescrizione corrispondente al fatto-reato e, ad ogni modo, l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione biennale, stante quanto meno la Cont comunicazione del 20 aprile 2017, con cui l' informava dell'avvenuto inoltro della documentazione relativa al sinistro alla compagnia , propria mandataria. CP_4
2 3.1 Pur ritualmente citata, non si è costituito anche nel presente grado di giudizio il responsabile civile del quale con ordinanza resa a verbale d'udienza il 13.10.2022 ne è stata Controparte_3 dichiarata la contumacia.
3.2. L' si è costituita nel presente grado di giudizio ed ha resistito al Controparte_1 gravame eccependone l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c. nonché
l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese.
4. In via preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 24.06.2022, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza, depositata in Cancelleria in data 01.04.2022 e non notificato, ed
è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 04.07.2022.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte
3 appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso in esame, risultano chiare le censure mosse alla sentenza appellata, vertenti in particolare sulla prospettata erroneità della sentenza per non aver applicato il termine più lungo di prescrizione,
e le modifiche richieste alla stessa.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI – L, ord. n. 37272 del 29.11.2021).
5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato per quanto di seguito in motivazione.
L'appellante ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia nella parte in cui ha ritenuto che l'attore non abbia dato prova che l'evento danneggiante abbia integrato gli estremi di reato, con mancata applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 2967, comma
III, c.c. e nell'ulteriore parte in cui il Giudice ha ritenuto non interrotto il termine di prescrizione biennale.
Con riferimento alla mancata applicazione del più lungo termine di prescrizione, in punto di diritto, infatti, occorre osservare che l'art. 2947, comma II, c.c. prevede che “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto di prescrive in due anni”.
Tuttavia, in materia di responsabilità civile, nell'ambito della quale rientra la RCA, il comma III dispone che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (...)”. La norma in questione trova applicazione anche qualora l'azione penale non sia stata promossa, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù della quale “in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione
4 dell'art. 2947, comma 3, c.c. la quale prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offeso dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 24.10.2018, n. 26958; nello stesso senso già Cass. civ. n. 2888/2003).
Peraltro, ai fini dell'applicazione della suindicata prescrizione più lunga, non è necessario che sia stata esercitata l'azione penale ma solo che la condotta posta in essere da chi ha causato il sinistro stradale sia astrattamente configurabile come reato e che il danno subito nel sinistro stradale sia collegato causalmente allo stesso, come effetto normale dell'evento anche come conseguenza mediata e indiretta, sia stato patito da soggetto diverso dalla persona offesa (cfr. Cass. n. 2888/2003, Cass. N.
26958/18, ma anche Cass. n. 16481/2017, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da reato è soggetto al più lungo termine prescrizionale, previsto dall'art. 2947, comma 3, sia quando il risarcimento sia domandato dalla vittima del reato, sia quando sia richiesto da persone che, pur avendo risentito danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice”).
Dunque, posto che non occorre che sussista identità soggettiva tra la persona offesa ed il danneggiato e che può essere risarcito un danno che sia un effetto normale dell'evento (inteso quale fatto-reato), la Suprema Corte ha enunciato il condivisibile principio per cui, laddove manchi l'accertamento in sede penale di tutti gli elementi soggetti ed oggettivi del reato, in sede civile il
Giudice è chiamato ad un accertamento incidenter tantum in merito all'astratta sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato (cfr. Cass. civ., S.U., sent. 18.11.2008 n. 27337), onde applicare il termine di prescrizione previsto per il reato.
Nel caso concreto, dagli elementi agli atti del presente giudizio, non risulta che vi sia stato un accertamento in sede penale e di conseguenza occorre procedere all'accertamento, ancorché in via incidentale, del fatto – reato, dovendosi ritenere che non sia possibile giungere in questa sede all'accertamento dell'astratta sussistenza di una fattispecie integrante l'illecito penale.
In primo luogo, si osserva che l'allegazione in citazione in merito al fatto costituente reato appare del tutto generica, in quanto, secondo la prospettazione attorea, l'impatto dell'autovettura Ford contro la
5 CI si sarebbe verificato quando il conducente della prima “mentre rincorreva una persona con l'intento di investirla, colpiva un palo della segnaletica” e poi “finiva la sua corsa contro il veicolo attoreo”.
Vale appena evidenziare che tale dinamica non risulta del tutto confortata dalle dichiarazioni del teste escusso, figlio dell'attrice, odierna appellante, che ha invece dichiarato di aver visto, all'uscita del locale del fratello, un ragazzo alla guida della Focus “con targa straniera e di cui non ricordo il colore e tentava di investire chiunque trovasse a tiro”. La dichiarazione risulta imprecisa e generica e sembra postulare, invero, che l'investitore – contrariamente a quanto dedotto in citazione – non inseguisse una persona in particolare, senza poter ignorare la circostanza per la quale il conducente della cercasse di Pt_2 investire chiunque trovasse a tiro è una mera valutazione del teste, non corroborata agli atti da alcun altro elemento.
Ad ogni modo, il teste ha parimenti riferito una circostanza non dedotta nell'atto di citazione, ossia che il conducente della “si dirigeva in modo spedito verso l'ingresso del pub ma un certo punto è costretto a Pt_2 fermarsi in quanto urta un paletto a forma di palla posto sul marciapiedi per protezione della zona pedonale. A quel punto inserisce la retromarcia ed urta un palo della segnaletica verticale che indica il nome della strada che a sua volta colpisce il tetto dell'auto di mia mamma…anche la Focus impatta la lancia Y. (...) Nell'impattare la macchina di mia Per_ madre ed il palo, il conducente della Focus investiva un ragazzo di nome che è mio conoscente. Preciso che questo Per_ era vicino alla CI Y insieme ad un gruppo di ragazzi” (cfr. verbale di udienza del 07/05/2021).
La descrizione dell'evento fatta dal teste risulta eccessivamente generica in merito alle modalità della condotta, al punto in cui sarebbe avvenuto l'impatto e alle modalità con cui l'investitore della Pt_2 avrebbe colpito il conoscente, senza chiarire questi dov'era collocato e come in concreto è avvenuto il sinistro, tenuto conto, peraltro, che il teste riferisce che sarebbe stato colpito un soggetto di sua conoscenza, del quale non declina comunque le generalità, né chiarisce precisamente in quale modo lo stesso sarebbe rimasto colpito.
Peraltro, la testimonianza resa dal teste non risulta corroborata da alcun altro elemento (a titolo esemplificativo, un verbale di intervento dei Carabinieri, di cui pure il teste evidenzia l'intervento) circa l'effettivo verificarsi del reato di lesioni stradali e/ o di tentato omicidio, non potendo all'uopo Contr invocarsi, quale elemento ulteriore rispetto alla testimonianza escussa, la richiesta effettuata dall' in prime cure circa la sospensione del procedimento civile per la contestuale pendenza di un procedimento penale n. RGNR 416/2016/21 innanzi alla Procura della Repubblica di Nola, né la stima dei danni effettuata dal perito di parte che riferisce della pendenza di un procedimento penale, giacché, in virtù dei principi della Suprema Corte declinati in precedenza, agli atti del giudizio civile
6 devono emergere almeno astrattamente gli elementi essenziali del reato, che sono costituiti dalla condotta, dal nesso di causalità e dall'elemento soggettivo.
Dunque, posto che nel corso del presente giudizio non è emerso che dalla medesima condotta sia derivato un fatto costituente reato, tenuto conto della vaghezza della testimonianza in atti, si ritiene che la non possa beneficiare del più lungo termine di prescrizione e che, quindi, la pronuncia Pt_1 del Giudice di prime cure abbia correttamente dichiarato prescritta l'azione risarcitoria avanzata dalla
. Pt_1
Del pari, la sentenza dev'essere confermata anche con riferimento alla mancanza di atti interruttivi validi ai fini del decorso della prescrizione, dovendosi evidenziare che la lettera di messa in mora del
13.05.2017 è stata prodotta oltre la maturazione delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 320 c.p.c. e non può dunque essere utilizzata all'interno del procedimento. Cont Contr Quanto invece alla nota dell' datata 20/04/2017, inoltrata a mezzo e-mail, con la quale l' comunicava l'avvenuta trasmissione di tutta la documentazione alla compagnia Zurich Insurance company ltd., anche a prescindere dalla tempestività del relativo deposito, il Tribunale rileva in ogni caso l'inidoneità della stessa ad assurgere ad atto interruttivo della prescrizione.
Ed infatti, come da giurisprudenza consolidata (ex multis, Cass. n. 7835/2022; Cass., n. 1166/2018), ai fini dell'interruzione della prescrizione, è un atto proveniente dal creditore in cui sia chiaramente manifestata, in maniera implicita o esplicita, la volontà del predetto di far valere il proprio diritto.
Nel caso in esame, la nota richiamata non è un atto proveniente dal sedicente danneggiato mirante a esplicitare la volontà di coltivare la tutela di un diritto e non può essere considerato un atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato con consequenziale conferma della sentenza in questione ed assorbimento di ogni altra questione pur proposta dalle parti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.
7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 194/2022, Parte_1 depositata in data 01.04.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 194/2022 del Giudice di
Pace di Sant'Anastasia, depositata in data 01.04.2022;
b) condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012, per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1bis dell'art. 13.
Così deciso in Nola il 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4270/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ER AN (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RT EV (C.F. ) e dell'Avv. (C.F. ); C.F._3 C.F._3
APPELLATO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 28.10.2025
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 194/2022 con cui il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla stessa per intervenuta prescrizione, rilevando che, prima dell'atto di citazione notificato in data 21.03.2019 e della missiva del 28.04.2016, non fossero stati depositati in giudizio validi atti interruttivi nel rispetto delle preclusioni istruttorie. Più nel dettaglio, l'odierna appellante ha allegato che: 1) in data 24.12.2015 tra le ore 3.30 e 4.00 in Somma
Vesuviana (NA), alla Piazza III Novembre, la propria autovettura CI PS TG EN668LF era stata danneggiata dal conducente della vettura Ford Focus Station Wagon TG 9094JGJ, di immatricolazione spagnola e di proprietà della 2) che il conducente “mentre Controparte_3 rincorreva una persona con l'intento di investirla” finiva per colpire un palo della segnaletica stradale sospingendolo sul tetto dell'autovettura attore e concludeva la propria corsa impattando con la parte anteriore sinistra della Ford la fiancata destra della CI PS che riportava i danni descritti in atti;
3) nel corso del procedimento di prime cure, a seguito dell'espletamento dell'istruttoria orale, ha prodotto in atti la “lettera interruttiva del 13.05.2017” e poi in sede di comparsa conclusionale la Contr
“comunicazione datata 20.04.2017” e che, tenuto conto della tardività dei suddetti depositi, il
Giudice di pace ha dichiarato la non proponibilità della domanda, rigettandola comunque per intervenuta prescrizione biennale.
La , con il proprio atto di gravame, ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. Pt_1
2947 c.c. circa l'applicabilità del termine di prescrizione corrispondente al fatto-reato e, ad ogni modo, l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione biennale, stante quanto meno la Cont comunicazione del 20 aprile 2017, con cui l' informava dell'avvenuto inoltro della documentazione relativa al sinistro alla compagnia , propria mandataria. CP_4
2 3.1 Pur ritualmente citata, non si è costituito anche nel presente grado di giudizio il responsabile civile del quale con ordinanza resa a verbale d'udienza il 13.10.2022 ne è stata Controparte_3 dichiarata la contumacia.
3.2. L' si è costituita nel presente grado di giudizio ed ha resistito al Controparte_1 gravame eccependone l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c. nonché
l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese.
4. In via preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 24.06.2022, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza, depositata in Cancelleria in data 01.04.2022 e non notificato, ed
è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo in data 04.07.2022.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte
3 appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso in esame, risultano chiare le censure mosse alla sentenza appellata, vertenti in particolare sulla prospettata erroneità della sentenza per non aver applicato il termine più lungo di prescrizione,
e le modifiche richieste alla stessa.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI – L, ord. n. 37272 del 29.11.2021).
5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato per quanto di seguito in motivazione.
L'appellante ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia nella parte in cui ha ritenuto che l'attore non abbia dato prova che l'evento danneggiante abbia integrato gli estremi di reato, con mancata applicazione del termine di prescrizione di cui all'art. 2967, comma
III, c.c. e nell'ulteriore parte in cui il Giudice ha ritenuto non interrotto il termine di prescrizione biennale.
Con riferimento alla mancata applicazione del più lungo termine di prescrizione, in punto di diritto, infatti, occorre osservare che l'art. 2947, comma II, c.c. prevede che “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto di prescrive in due anni”.
Tuttavia, in materia di responsabilità civile, nell'ambito della quale rientra la RCA, il comma III dispone che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (...)”. La norma in questione trova applicazione anche qualora l'azione penale non sia stata promossa, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù della quale “in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione
4 dell'art. 2947, comma 3, c.c. la quale prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offeso dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 24.10.2018, n. 26958; nello stesso senso già Cass. civ. n. 2888/2003).
Peraltro, ai fini dell'applicazione della suindicata prescrizione più lunga, non è necessario che sia stata esercitata l'azione penale ma solo che la condotta posta in essere da chi ha causato il sinistro stradale sia astrattamente configurabile come reato e che il danno subito nel sinistro stradale sia collegato causalmente allo stesso, come effetto normale dell'evento anche come conseguenza mediata e indiretta, sia stato patito da soggetto diverso dalla persona offesa (cfr. Cass. n. 2888/2003, Cass. N.
26958/18, ma anche Cass. n. 16481/2017, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da reato è soggetto al più lungo termine prescrizionale, previsto dall'art. 2947, comma 3, sia quando il risarcimento sia domandato dalla vittima del reato, sia quando sia richiesto da persone che, pur avendo risentito danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice”).
Dunque, posto che non occorre che sussista identità soggettiva tra la persona offesa ed il danneggiato e che può essere risarcito un danno che sia un effetto normale dell'evento (inteso quale fatto-reato), la Suprema Corte ha enunciato il condivisibile principio per cui, laddove manchi l'accertamento in sede penale di tutti gli elementi soggetti ed oggettivi del reato, in sede civile il
Giudice è chiamato ad un accertamento incidenter tantum in merito all'astratta sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato (cfr. Cass. civ., S.U., sent. 18.11.2008 n. 27337), onde applicare il termine di prescrizione previsto per il reato.
Nel caso concreto, dagli elementi agli atti del presente giudizio, non risulta che vi sia stato un accertamento in sede penale e di conseguenza occorre procedere all'accertamento, ancorché in via incidentale, del fatto – reato, dovendosi ritenere che non sia possibile giungere in questa sede all'accertamento dell'astratta sussistenza di una fattispecie integrante l'illecito penale.
In primo luogo, si osserva che l'allegazione in citazione in merito al fatto costituente reato appare del tutto generica, in quanto, secondo la prospettazione attorea, l'impatto dell'autovettura Ford contro la
5 CI si sarebbe verificato quando il conducente della prima “mentre rincorreva una persona con l'intento di investirla, colpiva un palo della segnaletica” e poi “finiva la sua corsa contro il veicolo attoreo”.
Vale appena evidenziare che tale dinamica non risulta del tutto confortata dalle dichiarazioni del teste escusso, figlio dell'attrice, odierna appellante, che ha invece dichiarato di aver visto, all'uscita del locale del fratello, un ragazzo alla guida della Focus “con targa straniera e di cui non ricordo il colore e tentava di investire chiunque trovasse a tiro”. La dichiarazione risulta imprecisa e generica e sembra postulare, invero, che l'investitore – contrariamente a quanto dedotto in citazione – non inseguisse una persona in particolare, senza poter ignorare la circostanza per la quale il conducente della cercasse di Pt_2 investire chiunque trovasse a tiro è una mera valutazione del teste, non corroborata agli atti da alcun altro elemento.
Ad ogni modo, il teste ha parimenti riferito una circostanza non dedotta nell'atto di citazione, ossia che il conducente della “si dirigeva in modo spedito verso l'ingresso del pub ma un certo punto è costretto a Pt_2 fermarsi in quanto urta un paletto a forma di palla posto sul marciapiedi per protezione della zona pedonale. A quel punto inserisce la retromarcia ed urta un palo della segnaletica verticale che indica il nome della strada che a sua volta colpisce il tetto dell'auto di mia mamma…anche la Focus impatta la lancia Y. (...) Nell'impattare la macchina di mia Per_ madre ed il palo, il conducente della Focus investiva un ragazzo di nome che è mio conoscente. Preciso che questo Per_ era vicino alla CI Y insieme ad un gruppo di ragazzi” (cfr. verbale di udienza del 07/05/2021).
La descrizione dell'evento fatta dal teste risulta eccessivamente generica in merito alle modalità della condotta, al punto in cui sarebbe avvenuto l'impatto e alle modalità con cui l'investitore della Pt_2 avrebbe colpito il conoscente, senza chiarire questi dov'era collocato e come in concreto è avvenuto il sinistro, tenuto conto, peraltro, che il teste riferisce che sarebbe stato colpito un soggetto di sua conoscenza, del quale non declina comunque le generalità, né chiarisce precisamente in quale modo lo stesso sarebbe rimasto colpito.
Peraltro, la testimonianza resa dal teste non risulta corroborata da alcun altro elemento (a titolo esemplificativo, un verbale di intervento dei Carabinieri, di cui pure il teste evidenzia l'intervento) circa l'effettivo verificarsi del reato di lesioni stradali e/ o di tentato omicidio, non potendo all'uopo Contr invocarsi, quale elemento ulteriore rispetto alla testimonianza escussa, la richiesta effettuata dall' in prime cure circa la sospensione del procedimento civile per la contestuale pendenza di un procedimento penale n. RGNR 416/2016/21 innanzi alla Procura della Repubblica di Nola, né la stima dei danni effettuata dal perito di parte che riferisce della pendenza di un procedimento penale, giacché, in virtù dei principi della Suprema Corte declinati in precedenza, agli atti del giudizio civile
6 devono emergere almeno astrattamente gli elementi essenziali del reato, che sono costituiti dalla condotta, dal nesso di causalità e dall'elemento soggettivo.
Dunque, posto che nel corso del presente giudizio non è emerso che dalla medesima condotta sia derivato un fatto costituente reato, tenuto conto della vaghezza della testimonianza in atti, si ritiene che la non possa beneficiare del più lungo termine di prescrizione e che, quindi, la pronuncia Pt_1 del Giudice di prime cure abbia correttamente dichiarato prescritta l'azione risarcitoria avanzata dalla
. Pt_1
Del pari, la sentenza dev'essere confermata anche con riferimento alla mancanza di atti interruttivi validi ai fini del decorso della prescrizione, dovendosi evidenziare che la lettera di messa in mora del
13.05.2017 è stata prodotta oltre la maturazione delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 320 c.p.c. e non può dunque essere utilizzata all'interno del procedimento. Cont Contr Quanto invece alla nota dell' datata 20/04/2017, inoltrata a mezzo e-mail, con la quale l' comunicava l'avvenuta trasmissione di tutta la documentazione alla compagnia Zurich Insurance company ltd., anche a prescindere dalla tempestività del relativo deposito, il Tribunale rileva in ogni caso l'inidoneità della stessa ad assurgere ad atto interruttivo della prescrizione.
Ed infatti, come da giurisprudenza consolidata (ex multis, Cass. n. 7835/2022; Cass., n. 1166/2018), ai fini dell'interruzione della prescrizione, è un atto proveniente dal creditore in cui sia chiaramente manifestata, in maniera implicita o esplicita, la volontà del predetto di far valere il proprio diritto.
Nel caso in esame, la nota richiamata non è un atto proveniente dal sedicente danneggiato mirante a esplicitare la volontà di coltivare la tutela di un diritto e non può essere considerato un atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato con consequenziale conferma della sentenza in questione ed assorbimento di ogni altra questione pur proposta dalle parti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.
7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 194/2022, Parte_1 depositata in data 01.04.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 194/2022 del Giudice di
Pace di Sant'Anastasia, depositata in data 01.04.2022;
b) condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012, per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1bis dell'art. 13.
Così deciso in Nola il 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
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