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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 949/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente
dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
dott. Francesca Primi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 28.3.2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 949/2024 promosso da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. BEQO ILDA con domicilio in VIA ELIA RAINUSSO 144 41124 MODENA
RECLAMANTE contro
TRIBUNALE MINORENNI EMILIA ROMAGNA - PM
RECLAMATO
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva sul reclamo
OSSERVA
1.- Con ricorso depositato il 14.10.2020 al Tribunale per i Minorenni, il cittadino nigeriano Parte_1 chiedeva essere autorizzato alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs.
[...] 286/98 nell'interesse della figlia minore nata a [...] il [...]. Persona_1
Esponeva il ricorrente di risiedere ininterrottamente in Italia sin dal 19.04.2007, allorquando giungeva nel territorio dello Stato avanzando richiesta di permesso di soggiorno per asilo politico, negatogli dalla Commissione
Territoriale. Precisava di aver contratto matrimonio civile in Modena con la connazionale _2 Pe
, madre della piccola e titolare di permesso di soggiorno per assistenza minore e che egli aveva
[...] ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche, scaduto in data 30.11.2019. Insisteva dunque per la richiesta di autorizzazione ex art. 31 alla luce dell'intensità dei rapporti familiari, della tenerissima età della minore e della necessità della permanenza del padre per coadiuvare la madre nel percorso di crescita e cura della figlia.
Pagina 1 Stante il decorso di un lungo arco di tempo senza alcuna pronuncia da parte del Tribunale dei Minorenni, il ricorrente, con il patrocinio di un nuovo difensore, depositava in data 18.06.2024 una nuova costituzione, Part insistendo per la richiesta di 'autorizzazione ex art. 31, co. 3, stante il forte legame con la figlia minore, ormai di cinque anni, che dalla nascita viveva con entrambi i genitori, nonché con le altre due figlie minori della Per_ Per_ moglie, e , nate a Modena da un suo precedente matrimonio e conviventi con il nucleo familiare in un'abitazione con canone agevolato concesso dal Comune sita in via via Tre Re n. 63. Precisava che la moglie aveva conseguito permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza il 07.04.2025, convertibile in Pe permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e che la figlia era titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con medesima scadenza. Dava altresì atto di essere costretto a lavorare irregolarmente per poter mantenere la famiglia, che la moglie svolgeva un lavoro precario alle dipendenze di Elio Park Srl, con contratto Pe stipulato il 13.01.2024 fino al 30.06.2024 e che la piccola cresceva con le cure e le attenzioni di entrambi i genitori, frequentando regolarmente la classe 4 dell'I.C. di Modena sito in via del Carso. Rilevava che il ricorso ex art. 31, co.3, TUI costituiva l'unica via concretamente percorribile, non potendo egli rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di salute, in quanto rinnovabile ex lege, presentare domanda di protezione internazionale, non ricorrendone i presupposti e avendo già ricevuto in passato un rigetto, invocare l'art. 19 TUI, non avendo in Italia familiari con cittadinanza italiana entro il II grado conviventi, avanzare domanda di ricongiungimento familiare con la moglie, poiché il permesso per protezione speciale posseduto non lo consentiva, né, infine, giovare di una procedura di sanatoria, non essendovene in corso in Italia.
Richiamata la normativa e la giurisprudenza sviluppatasi in materia, il ricorrente osservava che il danno che la minore subirebbe dall'allontanamento del padre dal territorio nazionale risultava in re ipsa, danno che si sarebbe esteso anche alle altre due minori, che consideravano il ricorrente come padre e che la madre si sarebbe ritrovata da sola, senza l'aiuto e il sostegno economico del marito, con un lavoro precario e tre figli da crescere. Il Tribunale per i Minorenni, con decreto n. 5973/2023 del 11.12.2023, notificato il 25.10.2024, ha rigettato il ricorso di ritenendo la richiesta fondata esclusivamente sul presupposto della sua presenza Parte_1 in Italia insieme alla figlia e sul desiderio di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano, senza allegare motivi o elementi di prova atti a comprovare la sussistenza dei “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore” e senza aver fornito alcuna indicazione sullo stato di radicamento della minore in Italia, anzi sconfessato dalla tenerissima età della stessa.
2.- Con reclamo del 24.11.2024, ha impugnato il decreto di rigetto, insistendo per il rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31, co. 3, TUI. Con il primo motivo di reclamo, eccepiva la totale mancanza di qualsivoglia attività istruttoria, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio e al giusto processo, richiamando l'importanza dell'audizione dei genitori, anche tramite i Servizi Sociali territorialmente competenti, dell'indagine domiciliare volta alla verifica dell'abitazione di residenza del nucleo nonché della valutazione tramite l'assistenza dei Servizi delle condizioni dei minori e dell'ambiente in cui stavano crescendo. Con il secondo motivo, contestava la violazione degli art. 31 e 28 TUI nonché 8 posto che l'art. 31 TUI CP_1 legittima la temporanea autorizzazione del familiare del minore non solo in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dello stesso, ma anche in presenza di qualsiasi danno effettivo e obiettivamente grave con riguardo all'età o alle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico che deriverebbe dall'allontanamento del familiare.
3. IL PM chiedeva il rigetto del reclamo.
4. Preliminarmente, la decisione impugnata va riformata nel punto in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato previo esperimento di procedure amministrative alternative in mancanza di una chiara previsione di legge che subordini espressamente il ricorso ex art. 31 TU Immigrazione all'esperimento di altre preventivi rimedi, giacchè nessuna norma prevede che l'ammissibilità della domanda ex articolo 31 sia subordinata a tale incombente.
Nel merito, la decisione deve partire dalle più recenti pronunce di legittimità in materia.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010), risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema Corte, nonché le più recenti pronunce della
Pagina 2 stessa Corte (CASS., Sez. VI, Ordinanza n. 17942, 10/9/2015; CASS. Sez. VI, n. 25508, 02/12/2014; CASS. Sez.
VI, n. 17739, 07/09/2015), hanno affermato che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.” La Suprema Corte indica la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestato attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti al lume dei parametri della
« proporzionalità » e « necessità » sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Proprio dalle pronunce della Corte europea, le Sezioni Unite traggono un ulteriore presupposto condizionante il provvedimento. Posto infatti che la norma assolve alla « necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica », è coerente con tale scopo che la stessa possa essere invocata quando la figura parentale vi sia davvero e quindi allorché la funzione che le è propria sia stata
« effettiva »: perciò più non bastando l'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma occorrendo stabilire la ricorrenza o meno di un « rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (art. 31 comma 1) »; e quindi documentare il pregresso e reale esercizio da parte del richiedente « a beneficio del figlio minore, della propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico ».
Il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è quindi rimesso alla peculiarità delle singole fattispecie ed agli accertamenti che anche d'ufficio devono essere disposti attraverso organi specializzati. I richiamati principi sono, infine, stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza delle Sezioni Unite
n. 15750/19, ha affermato:
“in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero;
nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto”.
Nel caso di specie, dall'ultima relazione dei Servizi Sociali risulta che la moglie ha riferito di una situazione familiare critica e della volontà di procedere con la separazione per la mancanza i un valido supporto da parte del marito “poco presente nella vita familiare, che rientra a casa solo per lavarsi, nutrirsi e dormire”. Lo stesso non si è presentato a due colloqui fissati dal Servizio.
Dagli atti penali risultano inoltre identificazioni con vari alias e molteplici precedenti penali con condanne irrevocabili per reati di particolare gravità, quali reati inerenti la prostituzione e riduzione in schiavitù con condanna importante alla pena della reclusione per anni nove, reati che non consentono allo stato di formulare una prognosi favorevole ed integrano a parere della Corte una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico.
Sulla base dei dati forniti dai Servizi Sociali e dei precedenti penali sopra riferiti la Corte rigetta il reclamo.
Nulla sulle spese per la natura del procedimento.
P.Q.M.
Pagina 3 La Corte,
rigetta il reclamo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 28.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Rosario Lionello Rossino
Pagina 4
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente
dott. Luisa Poppi Consigliere
dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
dott. Francesca Primi Consigliere onorario dott. Fabio Gambetti Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 28.3.2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 949/2024 promosso da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. BEQO ILDA con domicilio in VIA ELIA RAINUSSO 144 41124 MODENA
RECLAMANTE contro
TRIBUNALE MINORENNI EMILIA ROMAGNA - PM
RECLAMATO
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
INTERVENUTO
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva sul reclamo
OSSERVA
1.- Con ricorso depositato il 14.10.2020 al Tribunale per i Minorenni, il cittadino nigeriano Parte_1 chiedeva essere autorizzato alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs.
[...] 286/98 nell'interesse della figlia minore nata a [...] il [...]. Persona_1
Esponeva il ricorrente di risiedere ininterrottamente in Italia sin dal 19.04.2007, allorquando giungeva nel territorio dello Stato avanzando richiesta di permesso di soggiorno per asilo politico, negatogli dalla Commissione
Territoriale. Precisava di aver contratto matrimonio civile in Modena con la connazionale _2 Pe
, madre della piccola e titolare di permesso di soggiorno per assistenza minore e che egli aveva
[...] ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche, scaduto in data 30.11.2019. Insisteva dunque per la richiesta di autorizzazione ex art. 31 alla luce dell'intensità dei rapporti familiari, della tenerissima età della minore e della necessità della permanenza del padre per coadiuvare la madre nel percorso di crescita e cura della figlia.
Pagina 1 Stante il decorso di un lungo arco di tempo senza alcuna pronuncia da parte del Tribunale dei Minorenni, il ricorrente, con il patrocinio di un nuovo difensore, depositava in data 18.06.2024 una nuova costituzione, Part insistendo per la richiesta di 'autorizzazione ex art. 31, co. 3, stante il forte legame con la figlia minore, ormai di cinque anni, che dalla nascita viveva con entrambi i genitori, nonché con le altre due figlie minori della Per_ Per_ moglie, e , nate a Modena da un suo precedente matrimonio e conviventi con il nucleo familiare in un'abitazione con canone agevolato concesso dal Comune sita in via via Tre Re n. 63. Precisava che la moglie aveva conseguito permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza il 07.04.2025, convertibile in Pe permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e che la figlia era titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con medesima scadenza. Dava altresì atto di essere costretto a lavorare irregolarmente per poter mantenere la famiglia, che la moglie svolgeva un lavoro precario alle dipendenze di Elio Park Srl, con contratto Pe stipulato il 13.01.2024 fino al 30.06.2024 e che la piccola cresceva con le cure e le attenzioni di entrambi i genitori, frequentando regolarmente la classe 4 dell'I.C. di Modena sito in via del Carso. Rilevava che il ricorso ex art. 31, co.3, TUI costituiva l'unica via concretamente percorribile, non potendo egli rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di salute, in quanto rinnovabile ex lege, presentare domanda di protezione internazionale, non ricorrendone i presupposti e avendo già ricevuto in passato un rigetto, invocare l'art. 19 TUI, non avendo in Italia familiari con cittadinanza italiana entro il II grado conviventi, avanzare domanda di ricongiungimento familiare con la moglie, poiché il permesso per protezione speciale posseduto non lo consentiva, né, infine, giovare di una procedura di sanatoria, non essendovene in corso in Italia.
Richiamata la normativa e la giurisprudenza sviluppatasi in materia, il ricorrente osservava che il danno che la minore subirebbe dall'allontanamento del padre dal territorio nazionale risultava in re ipsa, danno che si sarebbe esteso anche alle altre due minori, che consideravano il ricorrente come padre e che la madre si sarebbe ritrovata da sola, senza l'aiuto e il sostegno economico del marito, con un lavoro precario e tre figli da crescere. Il Tribunale per i Minorenni, con decreto n. 5973/2023 del 11.12.2023, notificato il 25.10.2024, ha rigettato il ricorso di ritenendo la richiesta fondata esclusivamente sul presupposto della sua presenza Parte_1 in Italia insieme alla figlia e sul desiderio di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano, senza allegare motivi o elementi di prova atti a comprovare la sussistenza dei “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore” e senza aver fornito alcuna indicazione sullo stato di radicamento della minore in Italia, anzi sconfessato dalla tenerissima età della stessa.
2.- Con reclamo del 24.11.2024, ha impugnato il decreto di rigetto, insistendo per il rilascio Parte_1 del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31, co. 3, TUI. Con il primo motivo di reclamo, eccepiva la totale mancanza di qualsivoglia attività istruttoria, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio e al giusto processo, richiamando l'importanza dell'audizione dei genitori, anche tramite i Servizi Sociali territorialmente competenti, dell'indagine domiciliare volta alla verifica dell'abitazione di residenza del nucleo nonché della valutazione tramite l'assistenza dei Servizi delle condizioni dei minori e dell'ambiente in cui stavano crescendo. Con il secondo motivo, contestava la violazione degli art. 31 e 28 TUI nonché 8 posto che l'art. 31 TUI CP_1 legittima la temporanea autorizzazione del familiare del minore non solo in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dello stesso, ma anche in presenza di qualsiasi danno effettivo e obiettivamente grave con riguardo all'età o alle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico che deriverebbe dall'allontanamento del familiare.
3. IL PM chiedeva il rigetto del reclamo.
4. Preliminarmente, la decisione impugnata va riformata nel punto in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato previo esperimento di procedure amministrative alternative in mancanza di una chiara previsione di legge che subordini espressamente il ricorso ex art. 31 TU Immigrazione all'esperimento di altre preventivi rimedi, giacchè nessuna norma prevede che l'ammissibilità della domanda ex articolo 31 sia subordinata a tale incombente.
Nel merito, la decisione deve partire dalle più recenti pronunce di legittimità in materia.
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010), risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema Corte, nonché le più recenti pronunce della
Pagina 2 stessa Corte (CASS., Sez. VI, Ordinanza n. 17942, 10/9/2015; CASS. Sez. VI, n. 25508, 02/12/2014; CASS. Sez.
VI, n. 17739, 07/09/2015), hanno affermato che:
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.” La Suprema Corte indica la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestato attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti al lume dei parametri della
« proporzionalità » e « necessità » sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
Proprio dalle pronunce della Corte europea, le Sezioni Unite traggono un ulteriore presupposto condizionante il provvedimento. Posto infatti che la norma assolve alla « necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica », è coerente con tale scopo che la stessa possa essere invocata quando la figura parentale vi sia davvero e quindi allorché la funzione che le è propria sia stata
« effettiva »: perciò più non bastando l'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma occorrendo stabilire la ricorrenza o meno di un « rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (art. 31 comma 1) »; e quindi documentare il pregresso e reale esercizio da parte del richiedente « a beneficio del figlio minore, della propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico ».
Il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è quindi rimesso alla peculiarità delle singole fattispecie ed agli accertamenti che anche d'ufficio devono essere disposti attraverso organi specializzati. I richiamati principi sono, infine, stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza delle Sezioni Unite
n. 15750/19, ha affermato:
“in tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero;
nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto”.
Nel caso di specie, dall'ultima relazione dei Servizi Sociali risulta che la moglie ha riferito di una situazione familiare critica e della volontà di procedere con la separazione per la mancanza i un valido supporto da parte del marito “poco presente nella vita familiare, che rientra a casa solo per lavarsi, nutrirsi e dormire”. Lo stesso non si è presentato a due colloqui fissati dal Servizio.
Dagli atti penali risultano inoltre identificazioni con vari alias e molteplici precedenti penali con condanne irrevocabili per reati di particolare gravità, quali reati inerenti la prostituzione e riduzione in schiavitù con condanna importante alla pena della reclusione per anni nove, reati che non consentono allo stato di formulare una prognosi favorevole ed integrano a parere della Corte una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico.
Sulla base dei dati forniti dai Servizi Sociali e dei precedenti penali sopra riferiti la Corte rigetta il reclamo.
Nulla sulle spese per la natura del procedimento.
P.Q.M.
Pagina 3 La Corte,
rigetta il reclamo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 28.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Rosario Lionello Rossino
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