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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/05/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Carmela Fachile nelle cause riunite ed iscritte ai nn. 9324/2024 e 10440/2024 R.G.L. promossa
D A
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Andronico e Cosimo Ferro per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
, con sede legale centrale a Roma (CAP Controparte_1
00144) nella via Ciro il Grande n. 21, c. f. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro.
Resistente
All'esito dell'udienza de 13.3.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando
- Annulla le Ordinanze Ingiunzioni n. OI-001965246 e n. OI-001642388;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €.1200,00 oltre CP_1
spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi depositati in data 25.6.2024 e in data 8.7.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-001965246 di € 1.815,26 (oltre spese) notificata in data 7.6.2024 (atto di accertamento prot. n. .5500.07/11/2019.0629027 del 7.11.2019) e n. CP_1
OI-001642388 di € 932,66, oltre spese, notificata in data 24.6.2024, (atto di accertamento prot. n.
.5500.19/02/2019.0100302 del 19.2.2019) ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis del d.l. 12 settembre 1983, CP_1
n. 463, conv. con mod. dalla l. 11 novembre 1983, n. 683, per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali rispettivamente per gli anni 2018 e 2017.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti di accertamento, la violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 e conseguente estinzione della somma dovuta;
violazione dell'art. 18 della L. 689/1981; difetto di motivazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 18
della L. 689/81 e dell'art. 3 legge 241/1990; violazione dell'art. 11 della L. 689/81; la prescrizione ex art. 28 L.689/81.
Chiedeva, per tali motivi l'annullamento degli atti impugnati.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' rappresentando di aver provveduto in CP_1
sede amministrativa alla rideterminazione della sanzione alla luce dell'intervenuta novella legislativa
(art. 23 del Decreto n.48 del 4 maggio 2023), nel merito contestava la fondatezza della domanda,
della quale chiedeva il rigetto, variamente argomentando e adducendo in particolare l'inesistenza della eccepita decadenza e prescrizione.
All'udienza del 6.11.2024, il Giudice disponeva la riunione dei due procedimenti.
All'esito dell'udienza del 13.3.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata decisa.
L'opposizione è fondata.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato,
quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio,
fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-
opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v.Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n.
5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n.
5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Ciò premesso va ulteriormente precisato che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella
(parziale) depenalizzazione disposta con d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 del reato di cui all'art. 2 co.
1 bis della legge n. 683 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo,
dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000,
salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Ciò posto, preliminarmente va esaminata la regolarità della notifica degli atti di accertamento della violazione n. .5500.07/11/2019.0629027 del 7.11.2019 e n. .5500.19/02/2019.0100302 CP_1 CP_1
del 19.2.2019 che costituiscono presupposto necessario ai fini della validità degli atti impugnati.
Ora, alla luce della documentazione in atti, può ritenersi che il relativo procedimento notificatorio sia stato correttamente eseguito a mezzo del servizio postale rispettivamente in data 2.12.2019 e
28.2.2019, la doglianza va dunque disattesa.
Va invece accolta l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente per violazione dell'art. art. 14 della L. n. 689/1981 che dispone testualmente “La violazione, quando e possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. 2. “Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.”
Invero il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la “Depenalizzazione CP_1
parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n.
689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo.
Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016), come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza. Sul punto va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito,
in caso di contrasto o incertezza, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie il termine deve essere individuato alle date di scadenza dei contributi omessi,
tutte comprese negli anni 2017 e 2018, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall' , CP_1
che non implica particolari aggravi istruttori.
Invero l' sul punto non ha introdotto argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, come CP_1
la necessità di accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine o di valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi della violazione che abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo, sicché la notifica della contestazione risulta tardiva perché avvenuta rispettivamente in data 28.2.2019 e in data 2.12.2019,
oltre il termine di novanta giorni prescritto dalla norma.
Alla luce delle superiori considerazioni deve trovare applicazione l'ultimo comma di cui all'art. 14
L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso vanno annullate le
Ordinanze ingiunzioni impugnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 10.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Carmela Fachile nelle cause riunite ed iscritte ai nn. 9324/2024 e 10440/2024 R.G.L. promossa
D A
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Andronico e Cosimo Ferro per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
, con sede legale centrale a Roma (CAP Controparte_1
00144) nella via Ciro il Grande n. 21, c. f. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro.
Resistente
All'esito dell'udienza de 13.3.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando
- Annulla le Ordinanze Ingiunzioni n. OI-001965246 e n. OI-001642388;
-Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €.1200,00 oltre CP_1
spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi depositati in data 25.6.2024 e in data 8.7.2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-001965246 di € 1.815,26 (oltre spese) notificata in data 7.6.2024 (atto di accertamento prot. n. .5500.07/11/2019.0629027 del 7.11.2019) e n. CP_1
OI-001642388 di € 932,66, oltre spese, notificata in data 24.6.2024, (atto di accertamento prot. n.
.5500.19/02/2019.0100302 del 19.2.2019) ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis del d.l. 12 settembre 1983, CP_1
n. 463, conv. con mod. dalla l. 11 novembre 1983, n. 683, per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali rispettivamente per gli anni 2018 e 2017.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti di accertamento, la violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 e conseguente estinzione della somma dovuta;
violazione dell'art. 18 della L. 689/1981; difetto di motivazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 18
della L. 689/81 e dell'art. 3 legge 241/1990; violazione dell'art. 11 della L. 689/81; la prescrizione ex art. 28 L.689/81.
Chiedeva, per tali motivi l'annullamento degli atti impugnati.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' rappresentando di aver provveduto in CP_1
sede amministrativa alla rideterminazione della sanzione alla luce dell'intervenuta novella legislativa
(art. 23 del Decreto n.48 del 4 maggio 2023), nel merito contestava la fondatezza della domanda,
della quale chiedeva il rigetto, variamente argomentando e adducendo in particolare l'inesistenza della eccepita decadenza e prescrizione.
All'udienza del 6.11.2024, il Giudice disponeva la riunione dei due procedimenti.
All'esito dell'udienza del 13.3.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata decisa.
L'opposizione è fondata.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato,
quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio,
fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-
opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v.Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n.
5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n.
5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
Ciò premesso va ulteriormente precisato che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella
(parziale) depenalizzazione disposta con d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 del reato di cui all'art. 2 co.
1 bis della legge n. 683 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo,
dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000,
salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Ciò posto, preliminarmente va esaminata la regolarità della notifica degli atti di accertamento della violazione n. .5500.07/11/2019.0629027 del 7.11.2019 e n. .5500.19/02/2019.0100302 CP_1 CP_1
del 19.2.2019 che costituiscono presupposto necessario ai fini della validità degli atti impugnati.
Ora, alla luce della documentazione in atti, può ritenersi che il relativo procedimento notificatorio sia stato correttamente eseguito a mezzo del servizio postale rispettivamente in data 2.12.2019 e
28.2.2019, la doglianza va dunque disattesa.
Va invece accolta l'eccezione di decadenza sollevata da parte ricorrente per violazione dell'art. art. 14 della L. n. 689/1981 che dispone testualmente “La violazione, quando e possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa”. 2. “Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.”
Invero il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la “Depenalizzazione CP_1
parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n.
689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo.
Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016), come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza. Sul punto va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito,
in caso di contrasto o incertezza, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie il termine deve essere individuato alle date di scadenza dei contributi omessi,
tutte comprese negli anni 2017 e 2018, trattandosi di violazione facilmente rilevabile dall' , CP_1
che non implica particolari aggravi istruttori.
Invero l' sul punto non ha introdotto argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario, come CP_1
la necessità di accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine o di valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi della violazione che abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo, sicché la notifica della contestazione risulta tardiva perché avvenuta rispettivamente in data 28.2.2019 e in data 2.12.2019,
oltre il termine di novanta giorni prescritto dalla norma.
Alla luce delle superiori considerazioni deve trovare applicazione l'ultimo comma di cui all'art. 14
L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso vanno annullate le
Ordinanze ingiunzioni impugnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 10.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile