Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02253/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00503/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2025, proposto da
INWIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, piazza Xxiv Maggio n. 26;
contro
Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Atena Lucana, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Genio Civile di Salerno, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento in data 8.2.2025 con cui il responsabile dell’area 1 – settore urbanistica del Comune di Atena Lucana ha annullato in autotutela il titolo abilitativo ottenuto dalla società ricorrente ai fini dell’installazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, dell’Agenzia del Demanio e del Comune di Atena Lucana;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con memoria depositata il 10 novembre 2025, parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo rinunciato alla realizzazione dell’impianto nel sito prescelto, per sopravvenute insormontabili difficoltà e chiede la compensazione delle spese di lite;
Considerato che, con memoria del 14 novembre 2025, il Comune resistente prende atto della manifestata carenza di interesse al ricorso e chiede, per il principio di soccombenza virtuale, la condanna della ricorrente alle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Ritenuto, quindi, il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, infine, di dover compensare le spese processuali tra le parti costituite, in ragione della particolare complessità del procedimento, tale da indurre il Comune resistente a intervenire in autotutela, con il provvedimento impugnato, su un precedente titolo abilitativo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA PO, Presidente
AN AN, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | SA PO |
IL SEGRETARIO