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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina ST, all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1835/2024 R.G. vertente
fra
(nato a [...], [...], c.f.: ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] rappresentato e difeso ( Doc.1 procura dall'avv. Laurita Serena
(C.F. ) e dall'avv. Pucciariello Raffaella(; C.F._2
RICORRENTE
e
in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Floro Flori e Vito Dinoia;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 18.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che con domanda amministrativa n 9134000063038 presentata in data 01.03.2024, aveva chiesto il riconoscimento dell' assegno sociale con
1 decorrenza DAL 1° Marzo 2024 per l'importo di euro 534,41€ mensili;
che con nota del
29.03.2024, l' comunicava la reiezione della domanda di assegno sociale in quanto il CP_1 richiedente, in sede di separazione, aveva rinunciato alla richiesta di mantenimento nei confronti della moglie.
Tanto premesso, ritenendo illegittima la determinazione dell' e Controparte_2 sussistenti tutti i presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale e domandava di: • In via principale accertare, dichiarare e riconoscere il diritto del sig. , ad Parte_1 ottenere l'assegno sociale in misura integrale, sin dalla domanda amministrativa e, per CP_ l'effetto, condannare l' alla corresponsione dei ratei a titolo di assegno sociale nei confronti dello stesso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge;
• In via subordinata dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e domandava, nel CP_3 merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza nonché la carenza probatoria delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente domanda l'accertamento del proprio diritto ad ottenere la corresponsione dell'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, denegato dall'Istituto per l'assenza del presupposto dello stato di bisogno.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale, al comma 6, dispone: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e'
2 attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Dalla mera interpretazione letterale della richiamata disposizione emerge che il riconoscimento dell'assegno sociale presuppone in capo al richiedente un requisito reddituale ed un requisito anagrafico oltre allo stato di bisogno.
Tanto premesso e passando all'esame del caso di specie, è circostanza documentata, e non contestata che il ricorrente, all'atto della domanda amministrativa, avesse il requisito anagrafico;
è circostanza documentata che non avesse alcun reddito, come è dato evincere dalla documentazione in atti.
Ciò posto, l'Istituto previdenziale ritiene che parte ricorrente non versi in stato di bisogno in quanto, in sede di separazione, non avrebbe domandato al coniuge il mantenimento.
Si tratta di argomentazione che non può trovare accoglimento in quanto, oltre ad essere priva di fondamento normativo ed apodittica, non potendosi desumere dalla mera rinuncia al mantenimento in sede di separazione la insussistenza dello stato di bisogno, appare sconfessata da tutta la documentazione in atti, dalla quale è facilmente desumibile il presupposto sconfessato dall' . CP_1
3 Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, , accertata la sussistenza di tutti i requisiti, va dichiarato il diritto del sig.re ad ottenere l'assegno sociale in misura Parte_1 integrale, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dall' 1.03.2024 e, per l'effetto, CP_ l' in persona del legale rappresentante p.t., va condannato alla corresponsione dei relativi ratei, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 18.06.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accertata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, va dichiarato il diritto del sig.re ad ottenere l'assegno sociale in misura integrale, con decorrenza Parte_1 dalla domanda amministrativa, ossia dall'1.03.2024; CP_ 2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore della parte ricorrente dei ratei a titolo di assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa, ossia dall'1.03.2024, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_3 delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 25 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina ST
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