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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1073/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AS ROSARIA MARIA, Presidente
ACAGNINO MARIA, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249019794702 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato l'8.1.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249019794702relativa alla cartella di pagamento n. 29320080068036124 per omesso pagamento imposta registro, imposta ipotecaria e imposta catastale per l'anno 1989 per l'importo di € 14.630,00
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
1. Violazione delle fasi del procedimento di formazione della pretesa tributaria
2. Prescrizione della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento e conseguente inesistenza del credito
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma ha dedotto e documentato di avere notificato la cartella di pagamento n.29320080068036124 il 16.1.2009 personalmente a Ricorrente_1 e, quanto alla invocata prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella, l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Roma ha provato di avere notificato, l'11.3.2019, con raccomandata ricevuta dallo stesso destinatario, l'intimazione di pagamento n. 293 2018 90179283 40, contenente anche la cartella , oggetto dell'atto impugnato.
La detta intimazione ha sicuramente efficacia interruttiva della prescrizione, per cui, trattandosi di crediti che si prescrivono in dieci anni, nessuna prescrizione è maturata.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e la condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio che liquida in € 1000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Catania, 26 gennaio 2026 IL RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Acagnino dott.ssa Rosaria Castorina
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AS ROSARIA MARIA, Presidente
ACAGNINO MARIA, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249019794702 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato l'8.1.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249019794702relativa alla cartella di pagamento n. 29320080068036124 per omesso pagamento imposta registro, imposta ipotecaria e imposta catastale per l'anno 1989 per l'importo di € 14.630,00
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
1. Violazione delle fasi del procedimento di formazione della pretesa tributaria
2. Prescrizione della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento e conseguente inesistenza del credito
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma ha dedotto e documentato di avere notificato la cartella di pagamento n.29320080068036124 il 16.1.2009 personalmente a Ricorrente_1 e, quanto alla invocata prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella, l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Roma ha provato di avere notificato, l'11.3.2019, con raccomandata ricevuta dallo stesso destinatario, l'intimazione di pagamento n. 293 2018 90179283 40, contenente anche la cartella , oggetto dell'atto impugnato.
La detta intimazione ha sicuramente efficacia interruttiva della prescrizione, per cui, trattandosi di crediti che si prescrivono in dieci anni, nessuna prescrizione è maturata.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e la condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio che liquida in € 1000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Catania, 26 gennaio 2026 IL RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Acagnino dott.ssa Rosaria Castorina