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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 812/2011 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
I SEZIONE CIVILE
In persona della dott.ssa Olimpia Abet, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 812 R.G.A.C. dell'anno 2011, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1609/2010 del Giudice di Pace di Catanzaro, depositata in data 9 settembre 2010, vertente
TRA
, (già e successivamente Parte_1 Parte_2
), con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, c.f. e p.iva , in Parte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'Avv. Vincenzo Gallo, con studio in Catanzaro, Via V. Cortese n. 12, giusta procura in atti appellante
CONTRO
Controparte_1
NONCHÈ
Controparte_2
[...]
appellati contumaci
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso, dinnanzi al Giudice di pace di Catanzaro, nei confronti di la Parte_2
e il , chiedeva l'annullamento, previa Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1 sospensione di efficacia, del provvedimento di fermo amministrativo, notificato in data 1 febbraio
2009 e relativo al veicolo FORD FUSION 1.4 TDCI, targato CY934CC, di proprietà di parte ricorrente, nonché l'annullamento, previa sospensione di efficacia, della cartella di pagamento n. 030
2008 0016195867000.
La ricorrente lamemtava di aver ricevuto la notifica del provvedimento di fermo amministrativo per omesso pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per presunte violazioni del codice della strada senza aver previamente ricevuto la notifica né del verbale di contestazione né della stessa cartella di pagamento n. 030 2008 0016195867000. Lamentava, inoltre, la illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.
Chiedeva, dunque, previa sospensione di efficacia, l'annullamento del provvedimento di fermo e della sottesa cartella di pagamento sopra indicati.
Il Giudice di pace di Catanzaro sospendeva in via provvisoria l'efficacia del provvedimento di fermo disposto da Parte_2
Si costituiva chiedendo, previa revoca del provvedimento di sospensione, di Parte_2 accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione e il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
e, nel merito, di rigettare il ricorso.
Non si costituivano la ed il . Controparte_2 Controparte_2
Con la sentenza Sentenza n. 1609/2010 del 1 settembre 2010, depositata il 9 settembre 2010, il
Giudice di pace di Catanzaro dichiarava la contumacia della e del Controparte_2 [...]
, accoglieva la domanda e per l'effetto annullava la cartella esattoriale n. CP_2
0302000016195867000 per inesistenza del credito da essa portato. Dunque, condannava Parte_2 il Prefetto di Cosenza ed il , in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2 rappresentanti pro tempore, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate in complessivi € 850,00, di cui € 100,00 per spese ed € 750,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello, depositato nella cancelleria del tribunale in data 14 marzo 2011,
chiedeva la riforma della sentenza n. 1609/2010, con la conseguente conferma della Parte_1 legittimità del preavviso di fermo amministrativo e della cartella di pagamento n. 030 2008
0016195867000, portante il credito della , con vittoria di spese del doppio grado Controparte_2 di giudizio.
sosteneva l'erroneità della motivazione della decisione impugnata, in quanto il giudice di Parte_1 prime cure avrebbe limitato il suo accertamento dei fatti di causa all'effettiva notifica del verbale di accertamento della infrazione al codice della strada elevato nei confronti della sig.ra a parte CP_1 della , senza riservare alcun accenno alla prova offerta da Controparte_2 Parte_2 in ordine alla regolare notifica della cartella di pagamento. Inoltre sosteneva l'erroneità della motivazione nella parte in cui il Giudice di pace riteneva illegittimo il provvedimento di fermo laddove applicava la maggiorazione di cui all'art. 27 l. 689/81, così accogliendo una censura che trovava la sua ragion d'essere nella lamentata notifica della cartella, ancora senza considerare che aveva dato prova della regolare notifica della stessa. Parte_1
Lamentava, quindi, la erroneità della condanna alle spese di giudizio di in Parte_2 solido con la e con il , sostenendo la piena legittimità Controparte_2 Controparte_2 dell'operato di . Parte_1
All'udienza di prima comparizione, del 7 luglio 2011, il giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, dichiarava la contumacia dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2 [...]
e rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19 aprile 2013. CP_2
In seguitio, la causa era oggetto di numerosi rinvii, giustificati dal carico di ruolo, nonché dalla frequente assenza di giudici togati.
Con ordinanza del 20 ottobre 2023, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
2. L'appello è inammissibile, per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 113 co. II c.p.c., ““il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”, e, ai sensi dell'art. 339 co. III c.p.c., “le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, , le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità art. 113, comma 2, cit.), sia nell'ipotesi che il giudice abbia applicato “i principi informatori della materia” sia in quella in cui abbia applicato norme di diritto, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (cfr. in tal senso, Cass. 7585/2022, Cass. 3715/2015).
In tali ipotesi, dunque, la sentenza pronunciata secondo equità può essere appellata solo per
“violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” (salve le ipotesi eccezionali previste dalla legge alle quali non si applica tale limite: ad es. cfr. l'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011). Mentre, viceversa, qualora si eccepisca generica violazione di norme di legge (c.d. error in iudicando)
o un'omessa/erronea valutazione di fatto il gravame deve ritenersi inammissibile.
Occorre, inoltre, ricordare che il controllo delle regole che disciplinano il giudizio di equità, da parte del giudice di secondo grado, può avvenire nei limiti in cui la loro violazione risulti espressamente denunciata dall'appellante, gravando su quest'ultimo l'onere di individuare specificamente le norme procedimentali, costituzionali, comunitarie ed i principi informatori o regolatori della materia rimasti inosservati;
con la conseguenza che – anche tenendo conto del disposto dell'art. 342 c.p.c. –
l'appellante non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme di diritto sostanziale (alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto: cfr. Cass. n.
23963/2004; n. 4282/2011), ma è onerato di dimostrare la loro riconducibilità a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità, con la conseguenza che l'appello è inammissibile laddove l'attore non indichi espressamente i principi informatori e/o regolatori della materia violati e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto (cfr, Cass.
3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e Cass. 8466/2010).
3. Ebbene, avendo riguardo al valore della domanda al momento della sua proposizione, va rilevato che la sentenza appellata rientra senza dubbio tra le ipotesi di pronuncia resa secondo equità, corrispondendo il valore della causa ad euro € 766,82 - pari all'ammontare del credito relativo a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada, di spettanza della , e maggiorazioni ex l. 689/81, portato nella cartella di pagamento n. 030 Controparte_2
2008 00161958 67 000, alla base dell'iscrizione del fermo amministrativo.
3.1. Con i due motivi di appello proposti, l'appellante ha formulato una censura relativa all'erronea valutazione degli elementi di prova effettuata dal giudice di prime cure (che non avrebbe attribuito valore alla provata notifica della cartella esattoriale), dolendosi, in tal modo, di un error in iudicando, estraneo all'ambito di operatività dell'appello c.d. “limitato” (cfr. sull'erronea valutazione delle prove: Cass. n. 17437/2011), omettendo di individuare specificamente (secondo il criterio di cui si è detto, imposto dall'art. 342 cpc) i principi informatori o regolatori ovvero le norme processuali, costituzionali o comunitarie, la cui inosservanza legittima la proposizione del c.d. 'appello limitato'.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in forza del disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c.
Tale declaratoria officiosa, inoltre, deve ritenersi sottratta al divieto di cui all'art. 101 c.p.c. di fondare la decisione su argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti, trattandosi di questione di mero diritto e in punto di rito (cfr. Cass. 17456/2022; Cass. 15019/2016; Cass. 29803/2019).
4. Nulla sulle spese, attesa la contumacia degli appellati. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell' importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1609/2010 del Giudice di pace di Catanzaro, Parte_2 così provvede:
1) dichiara la contumacia di della e del Controparte_1 Controparte_2 [...]
; CP_2
2) dichiara inammissibile l'appello, per le ragioni di cui in parte motiva;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro, 17 febbraio 2025 Il Giudice
Olimpia Abet
gittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
I SEZIONE CIVILE
In persona della dott.ssa Olimpia Abet, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 812 R.G.A.C. dell'anno 2011, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1609/2010 del Giudice di Pace di Catanzaro, depositata in data 9 settembre 2010, vertente
TRA
, (già e successivamente Parte_1 Parte_2
), con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, c.f. e p.iva , in Parte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'Avv. Vincenzo Gallo, con studio in Catanzaro, Via V. Cortese n. 12, giusta procura in atti appellante
CONTRO
Controparte_1
NONCHÈ
Controparte_2
[...]
appellati contumaci
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso, dinnanzi al Giudice di pace di Catanzaro, nei confronti di la Parte_2
e il , chiedeva l'annullamento, previa Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1 sospensione di efficacia, del provvedimento di fermo amministrativo, notificato in data 1 febbraio
2009 e relativo al veicolo FORD FUSION 1.4 TDCI, targato CY934CC, di proprietà di parte ricorrente, nonché l'annullamento, previa sospensione di efficacia, della cartella di pagamento n. 030
2008 0016195867000.
La ricorrente lamemtava di aver ricevuto la notifica del provvedimento di fermo amministrativo per omesso pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per presunte violazioni del codice della strada senza aver previamente ricevuto la notifica né del verbale di contestazione né della stessa cartella di pagamento n. 030 2008 0016195867000. Lamentava, inoltre, la illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.
Chiedeva, dunque, previa sospensione di efficacia, l'annullamento del provvedimento di fermo e della sottesa cartella di pagamento sopra indicati.
Il Giudice di pace di Catanzaro sospendeva in via provvisoria l'efficacia del provvedimento di fermo disposto da Parte_2
Si costituiva chiedendo, previa revoca del provvedimento di sospensione, di Parte_2 accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione e il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
e, nel merito, di rigettare il ricorso.
Non si costituivano la ed il . Controparte_2 Controparte_2
Con la sentenza Sentenza n. 1609/2010 del 1 settembre 2010, depositata il 9 settembre 2010, il
Giudice di pace di Catanzaro dichiarava la contumacia della e del Controparte_2 [...]
, accoglieva la domanda e per l'effetto annullava la cartella esattoriale n. CP_2
0302000016195867000 per inesistenza del credito da essa portato. Dunque, condannava Parte_2 il Prefetto di Cosenza ed il , in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_2 rappresentanti pro tempore, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate in complessivi € 850,00, di cui € 100,00 per spese ed € 750,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in appello, depositato nella cancelleria del tribunale in data 14 marzo 2011,
chiedeva la riforma della sentenza n. 1609/2010, con la conseguente conferma della Parte_1 legittimità del preavviso di fermo amministrativo e della cartella di pagamento n. 030 2008
0016195867000, portante il credito della , con vittoria di spese del doppio grado Controparte_2 di giudizio.
sosteneva l'erroneità della motivazione della decisione impugnata, in quanto il giudice di Parte_1 prime cure avrebbe limitato il suo accertamento dei fatti di causa all'effettiva notifica del verbale di accertamento della infrazione al codice della strada elevato nei confronti della sig.ra a parte CP_1 della , senza riservare alcun accenno alla prova offerta da Controparte_2 Parte_2 in ordine alla regolare notifica della cartella di pagamento. Inoltre sosteneva l'erroneità della motivazione nella parte in cui il Giudice di pace riteneva illegittimo il provvedimento di fermo laddove applicava la maggiorazione di cui all'art. 27 l. 689/81, così accogliendo una censura che trovava la sua ragion d'essere nella lamentata notifica della cartella, ancora senza considerare che aveva dato prova della regolare notifica della stessa. Parte_1
Lamentava, quindi, la erroneità della condanna alle spese di giudizio di in Parte_2 solido con la e con il , sostenendo la piena legittimità Controparte_2 Controparte_2 dell'operato di . Parte_1
All'udienza di prima comparizione, del 7 luglio 2011, il giudice si riservava e, a scioglimento della riserva, dichiarava la contumacia dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2 [...]
e rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19 aprile 2013. CP_2
In seguitio, la causa era oggetto di numerosi rinvii, giustificati dal carico di ruolo, nonché dalla frequente assenza di giudici togati.
Con ordinanza del 20 ottobre 2023, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
2. L'appello è inammissibile, per le ragioni che seguono.
In punto di diritto, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 113 co. II c.p.c., ““il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”, e, ai sensi dell'art. 339 co. III c.p.c., “le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, , le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità art. 113, comma 2, cit.), sia nell'ipotesi che il giudice abbia applicato “i principi informatori della materia” sia in quella in cui abbia applicato norme di diritto, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, sic et simpliciter, della norma giuridica applicata alla regola di equità (cfr. in tal senso, Cass. 7585/2022, Cass. 3715/2015).
In tali ipotesi, dunque, la sentenza pronunciata secondo equità può essere appellata solo per
“violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” (salve le ipotesi eccezionali previste dalla legge alle quali non si applica tale limite: ad es. cfr. l'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011). Mentre, viceversa, qualora si eccepisca generica violazione di norme di legge (c.d. error in iudicando)
o un'omessa/erronea valutazione di fatto il gravame deve ritenersi inammissibile.
Occorre, inoltre, ricordare che il controllo delle regole che disciplinano il giudizio di equità, da parte del giudice di secondo grado, può avvenire nei limiti in cui la loro violazione risulti espressamente denunciata dall'appellante, gravando su quest'ultimo l'onere di individuare specificamente le norme procedimentali, costituzionali, comunitarie ed i principi informatori o regolatori della materia rimasti inosservati;
con la conseguenza che – anche tenendo conto del disposto dell'art. 342 c.p.c. –
l'appellante non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme di diritto sostanziale (alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto: cfr. Cass. n.
23963/2004; n. 4282/2011), ma è onerato di dimostrare la loro riconducibilità a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità, con la conseguenza che l'appello è inammissibile laddove l'attore non indichi espressamente i principi informatori e/o regolatori della materia violati e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto (cfr, Cass.
3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e Cass. 8466/2010).
3. Ebbene, avendo riguardo al valore della domanda al momento della sua proposizione, va rilevato che la sentenza appellata rientra senza dubbio tra le ipotesi di pronuncia resa secondo equità, corrispondendo il valore della causa ad euro € 766,82 - pari all'ammontare del credito relativo a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada, di spettanza della , e maggiorazioni ex l. 689/81, portato nella cartella di pagamento n. 030 Controparte_2
2008 00161958 67 000, alla base dell'iscrizione del fermo amministrativo.
3.1. Con i due motivi di appello proposti, l'appellante ha formulato una censura relativa all'erronea valutazione degli elementi di prova effettuata dal giudice di prime cure (che non avrebbe attribuito valore alla provata notifica della cartella esattoriale), dolendosi, in tal modo, di un error in iudicando, estraneo all'ambito di operatività dell'appello c.d. “limitato” (cfr. sull'erronea valutazione delle prove: Cass. n. 17437/2011), omettendo di individuare specificamente (secondo il criterio di cui si è detto, imposto dall'art. 342 cpc) i principi informatori o regolatori ovvero le norme processuali, costituzionali o comunitarie, la cui inosservanza legittima la proposizione del c.d. 'appello limitato'.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in forza del disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c.
Tale declaratoria officiosa, inoltre, deve ritenersi sottratta al divieto di cui all'art. 101 c.p.c. di fondare la decisione su argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti, trattandosi di questione di mero diritto e in punto di rito (cfr. Cass. 17456/2022; Cass. 15019/2016; Cass. 29803/2019).
4. Nulla sulle spese, attesa la contumacia degli appellati. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell' importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1609/2010 del Giudice di pace di Catanzaro, Parte_2 così provvede:
1) dichiara la contumacia di della e del Controparte_1 Controparte_2 [...]
; CP_2
2) dichiara inammissibile l'appello, per le ragioni di cui in parte motiva;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all' art. 13, comma 1- quater , d.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Catanzaro, 17 febbraio 2025 Il Giudice
Olimpia Abet
gittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento