Sentenza 3 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Aristide Police, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-” del -OMISSIS-, nella parte in cui è stato disposto di “non concedere al -OMISSIS- il rimborso delle spese legali” sostenute nel procedimento penale n. -OMISSIS-R.G. G.I.P., innanzi al Tribunale di -OMISSIS-, conclusosi con sentenza n. -OMISSIS- di non luogo a procedere nei confronti del -OMISSIS-, emessa il -OMISSIS- dal Giudice per l'Udienza Preliminare;
- della nota del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-” prot. n.-OMISSIS-, recante la trasmissione al Prof. Avv. Aristide Police dell'estratto della menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS-;
- della nota prot. n. -OMISSIS- dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, con la quale quest'ultima trasmetteva all'Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-” parere negativo in ordine alla richiesta di rimborso delle spese riguardanti il procedimento penale n. -OMISSIS- a carico del -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, ivi incluso, ove occorrer possa, del Regolamento dell'Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-” “per il rimborso delle spese legali relative a procedimenti giudiziari, per responsabilità civile, penale e amministrativa, inerenti fatti connessi con l'espletamento del servizio e con l'assolvimento degli obblighi istituzionali” adottato con Decreto Rettorale n. -OMISSIS- s.m.i., nella parte in cui prevede l'assenza di un conflitto di interessi quale condizione necessaria al riconoscimento del rimborso delle spese;
- nonché per l'accertamento del diritto del -OMISSIS- al rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento penale n. -OMISSIS-R.G. G.I.P. ai sensi dell'art. 18 D.l. n. 67 del 25 marzo 1997 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 23 maggio 1997 s.m.i., oltre interessi di legge, da parte dell'Università degli Studi di -OMISSIS--OMISSIS-;
- e per la condanna dell'Università degli Studi di -OMISSIS--OMISSIS- alla corresponsione al -OMISSIS- del rimborso delle spese sostenute nel procedimento penale n. -OMISSIS- conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, oltre interessi di legge, previa eventuale acquisizione dei documenti ex artt. 65, co. 3 e 64, co. 3 Cod. proc. amm..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-” e dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa IA UI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente - -OMISSIS- “-OMISSIS-” - espone di essere stato sottoposto a procedimento penale a seguito dell’esercizio dell’azione penale da parte della Procura della Repubblica di -OMISSIS-, per i seguenti capi di imputazione:
A) “Reato di cui agli artt. -OMISSIS-c.p.,
B) “Reato di cui agli artt. -OMISSIS- c.p. (pagine da 3 a 6 del ricorso introduttivo, pagine 1 e 2 della sentenza n. -OMISSIS- del G.U.P. del Tribunale di -OMISSIS-, in atti).
Con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il G.U.P. del Tribunale di -OMISSIS-:
- per un verso, dichiarava non luogo a procedere nei confronti - anche - dell’odierno ricorrente, con riferimento al capo a) della rubrica, limitatamente all’addebito relativo alla -OMISSIS- , in ragione dell’estinzione del reato per intervenuta -OMISSIS- ;
- per altro verso, dichiarava non luogo a procedere nei confronti - anche - dell’odierno ricorrente, perché il fatto non sussiste :
- con riferimento al capo a) della rubrica, limitatamente all’addebito relativo alla -OMISSIS- da parte del medesimo, ritenendo la non configurabilità di alcuna condotta giuridicamente rilevante di falso ex art. -OMISSIS- c.p. nel fatto che l’odierno deducente abbia presentato la propria domanda di partecipazione al -OMISSIS- in questione, -OMISSIS- il coimputato, -OMISSIS- , non ravvisando nella condotta posta in essere dal ricorrente un’azione idonea a determinare una immutatio veri, ex art. -OMISSIS- Cod. pen.;
- nonché al capo b) , non ravvisando la sussistenza del contestato delitto di-OMISSIS-.
Con deliberazione del -OMISSIS-/p.39, l’Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-” denegava il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio penale, richiesto dall’interessato, ritenendo condivisibili le osservazioni svolte dalla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, in ordine all’inammissibilità dell'istanza di rimborso in argomento, ovvero in relazione all’insussistenza dei relativi presupposti di legge, in considerazione da un lato, del conflitto di interessi tra questa Università e il -OMISSIS- istante il rimborso e, dall’altro, della natura della pronuncia di dichiarazione di non luogo a procedere con riferimento al capo a) di imputazione limitatamente all’addebito relativo alla -OMISSIS- poiché “i reati sono estinti per -OMISSIS-”.
1.1 - Il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, la succitata delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-” del -OMISSIS-, nella parte in cui è stato disposto di non concedere al -OMISSIS- il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. -OMISSIS-R.G. G.I.P. innanzi al Tribunale di -OMISSIS-, conclusosi con sentenza n. -OMISSIS-, in uno agli ulteriori atti, di cui in epigrafe.
Ha chiesto, altresì:
- l’accertamento del suo diritto al rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento penale de quo, ai sensi dell’art. 18 del decreto legge n. 67 del 25 marzo 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 23 maggio 1997 ss.mm.ii., oltre interessi di legge, da parte dell’Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-”;
- la condanna dell’Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-” alla corresponsione in suo favore del rimborso delle spese sostenute nel procedimento penale in questione, oltre interessi di legge, previa eventuale acquisizione dei documenti ex artt. 65, co. 3 e 64, co. 3 Cod. proc. amm..
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del D.l. n. 67 del 25 marzo 1997 convertito dalla L. n. 135 del 23 maggio 1997. – Violazione e falsa applicazione del Regolamento del Rettore dell’Università di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e s.m.i. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti. – Eccesso di potere per manifesta illogicità. – Eccesso di potere per sviamento. – Eccesso di potere per carenza di motivazione. – Eccesso di potere per carenza di istruttoria :
- richiamato l’art. 18 del decreto legge n. 67/1997 nonché le corrispondenti disposizioni del Regolamento di Ateneo (in particolare, l’art. 3, comma 2 - secondo cui, in caso di giudizio penale, il diritto al rimborso delle spese legali è riconosciuto esclusivamente a colui che è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato - e l’art. 4, in relazione all’assenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e l’Università) nonché rilevato che l’impugnato diniego è motivato sulla base della sussistenza di un conflitto di interessi e della parziale -OMISSIS- dei reati contestati, lamenta la carenza di adeguata motivazione e di istruttoria in ordine alla ritenuta esistenza di un conflitto di interessi, sostanzialmente non ravvisabile giacché i fatti oggetto dell’imputazione sono stati ritenuti quasi integralmente insussistenti , non avendo la sola condivisione, da parte del Giudice penale, della ricostruzione fattuale della Procura alcun significato probatorio sull’esistenza di un conflitto di interessi, a fronte della insussistenza, definitivamente accertata da parte del Giudice penale, dei fatti previsti nella fattispecie di reato, privi di rilevanza penale, e dell’esito positivo del processo penale per l’odierno ricorrente, in parte qua (accertamento che il fatto non sussiste);
- deduce che -OMISSIS-, dato che i docenti in ruolo erano insufficienti a tenere tutti i corsi ricompresi nella docenza “-OMISSIS-” presso la Facoltà di -OMISSIS- dell’Università degli Studi “-OMISSIS-” e che -OMISSIS- ; inoltre, l’avere egli partecipato ai concorsi successivamente rinunziandovi è un fatto che, di converso, denota un’azione compiuta nell’interesse dell’Università ;
- lamenta, poi, che la -OMISSIS- attiene a porzioni di condotta residue, le quali, nonostante contestate in concorso, sono concretamente riferibili al solo coimputato (-OMISSIS-), e che nel caso in esame, in relazione a queste, non vi sarebbe stato un accertamento pieno del fatto, evidenziando che il termine di -OMISSIS- sarebbe maturato nel corso delle indagini preliminari, antecedentemente all’instaurazione dell’udienza preliminare; sicchè il non luogo a procedere per intervenuta -OMISSIS- sarebbe stato pronunciato in assenza di prove in senso tecnico;
- assume che, pur a voler considerare, nella fattispecie in questione, la -OMISSIS- come non ricompresa nella clausola “esclusione di responsabilità”, non potrebbe ritenersi adeguatamente motivata la decisione dell’Amministrazione di emanare un drastico provvedimento di diniego, posto che la -OMISSIS- è maturata rispetto ad una sola parte dell’imputazione, mentre in relazione ad un capo di imputazione e alla più rilevante condotta dell’altro capo (i.e., la immutatio veri necessaria perché si configuri il reato di cui all’art. -OMISSIS- c.p.) vi è stata una piena esclusione di responsabilità dichiarata con sentenza passata in giudicato ; l’aver reputato assorbente il profilo della parziale pronuncia di estinzione del reato a -OMISSIS- rivelerebbe carenza motivazionale ed istruttoria, anche in termini meramente quantitativi (per due capi di imputazione il G.U.P. ha dichiarato insussistente il fatto mentre a tale conclusione non è giunto solo per una frazione della condotta di cui al primo capo di imputazione) , o quanto meno avrebbe richiesto una motivazione rafforzata, che l’Amministrazione non ha fornito;
II. Violazione dell’art. 18 del D.l. n. 67 del 25 marzo 1997 convertito dalla L. n. 135 del 23 maggio 1997. – Violazione del Regolamento del Rettore dell’Università di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e s.m.i. – Incompetenza ex art. 21-octies L. n. 241 del 7 agosto 1990 :
- lamenta che l’Avvocatura dello Stato sarebbe investita di un potere tecnico-discrezionale limitato all’individuazione della congruità delle spese rimborsabili, non estensibili all’ an, sicchè la nota dell’Avvocatura dello Stato sarebbe viziata da incompetenza, con la conseguente illegittimità della gravata delibera dell’Università, che a questa rinvia;
III. Violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241 del 7 agosto 1990:
- deduce che al ricorrente non è stata concessa la possibilità di illustrare le proprie argomentazioni che potessero condurre ad una diversa valutazione dei fatti e, quindi, dei presupposti per la concessione della misura (si pensi, ad esempio, alle difese che il ricorrente avrebbe potuto presentare in merito all’assenza del conflitto di interessi, per avere agito senza commettere alcuna violazione dei doveri d’ufficio e per non avere intaccato, ma bensì tutelato, gli interessi dell’Università resistente nell’aver partecipato ad un concorso, poi ritirandosi per insindacabili e legittime ragioni).
1.2 - Si sono costituite in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, l’Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-” e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
1.3 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive argomentazioni.
In particolare, con repliche del 7 maggio 2025, il ricorrente ha controdedotto ai rilievi di cui alla memoria difensiva erariale del 30 gennaio 2025 in ordine al presupposto della connessione con il servizio, opponendo l’inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione.
1.4 - All’udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi e nei limiti di seguito illustrati.
3. - Fondata e assorbente è la censura relativa all’omissione del preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, ancor più considerate le articolate censure inerenti al dedotto difetto istruttorio e motivazionale, meritevoli di adeguato contraddittorio tra le parti nella dovuta e appropriata sede procedimentale sostanziale.
3.1 - Giova premettere che l’art. 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge n. 135/1997, dispone che Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato.
La giurisprudenza amministrativa ha osservato che, “ Per i casi in cui sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva, rilevano i principi generali per i quali, in presenza di un potere valutativo dell’Amministrazione, la posizione del dipendente va qualificata come interesse legittimo (pur se è stata talvolta definita come di ‘diritto condizionato’ all’accertamento dei relativi presupposti: Cons. Stato, Sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6194; Sez. VI, 21 gennaio 2011, n. 1713) (Cons. Stato, Sez. II, 22 agosto 2023, n. 7917 e giurisprudenza ivi citata - Consiglio di Stato, sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8137 ).
L’art. 18 sopra riportato attribuisce un peculiare potere valutativo all’Amministrazione con riferimento all’an ed al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché - quando sussistano tali presupposti - se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso - con l’ausilio della Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria e vincolante (Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2017, n. 1266; Sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3593) (Cons. Stato, Sez. II, 22 agosto 2023, n. 7917; in termini, Cons. Stato, Sez. II, 28 marzo 2025, n. 2587; Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025, n. 2387; Cons. Stato, Sez. II, 11 marzo 2025, n. 2028).
3.2 - È opportuno, altresì, precisare che il parere dell’Avvocatura dello Stato riguarda non solo la misura del rimborso delle spese di patrocinio legale, ma anche la sussistenza dei relativi presupposti, che ne costituisce il necessario antecedente logico, non potendosi procedere alla quantificazione delle ridette spese in assenza del positivo accertamento - in via pregiudiziale - della sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dal succitato art. 18: ciò comporta l’infondatezza delle dedotte censure di incompetenza dell’Avvocatura erariale in ordine al parere reso, sfavorevole sull’ an debeatur .
3.3 - Tanto premesso, in riferimento alla ritenuta fondatezza della censura inerente alla violazione delle garanzie partecipative, è stato condivisibilmente osservato che la previsione di cui all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione – anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3140).
E tanto in ottica di trasparenza e dialogo tra amministrazione e amministrato, il quale deve poter essere messo nelle condizioni di conoscere le ragioni ostative all’accoglimento della richiesta: Analoga garanzia non può essere rinviata alla successiva fase giurisdizionale, atteso che il procedimento amministrativo è la naturale sede in cui il contrasto tra PA e cittadino deve emergere ed essere affrontato, mentre il ricorso al giudice amministrativo rappresenta il rimedio esperibile quando gli strumenti del procedimento non hanno consentito di comporre il dissidio e permesso al privato di conseguire il bene della vita cui aspira.
Pertanto, trasportare in sede giurisdizionale quanto doveva essere oggetto di adeguata e piena verifica amministrativa non risponde al principio del giusto procedimento, come definito anche in sede sovranazionale (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 4 gennaio 2021, n. 21).
Tale opzione ermeneutica risulta confermata anche dall’intervento del legislatore di cui all’art. 12, co. 1 lett. i), del D.L. n. 76 del 2020, con il quale è stato espressamente previsto che la previsione di cui al secondo periodo del secondo comma dell’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990 non si applica alla fattispecie del preavviso di rigetto. In tal modo, con disposizione che ha valenza di norma interpretativa, si è smentita la tesi favorevole ad un’estensione analogica di tale parte dell’art. 21 octies anche al preavviso di rigetto, non potendo i due istituti ritenersi sovrapponibili, per la diversa funzione svolta a tutela dell’interesse partecipativo dei privati al procedimento amministrativo.
Neppure sarebbe invocabile la sanatoria di cui alla prima parte del secondo comma dell’art. 21 octies, che si riferisce più in generale alla violazione di norme sulla forma o sul procedimento, ma richiede che la natura vincolata dell’atto finale renda palese che il contenuto finale del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 4 gennaio 2021, n. 21).
D’altro canto, è stato pure condivisibilmente ritenuto che - finanche - la natura vincolata degli atti impugnati non costituisce valido motivo per omettere il rispetto delle garanzie partecipative in situazioni peculiari e giuridicamente complesse: la giurisprudenza più avveduta afferma la sussistenza dell’obbligo di avviso dell’avvio anche nella ipotesi di provvedimenti a contenuto totalmente vincolato, sulla scorta della condivisibile considerazione che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (cfr. C.d.S. sez. VI 20.4.2000 n. 2443; C.d.S. 2953/2004; 2307/2004 e 396/2004).
Invero, non è rinvenibile alcun principio di ordine logico o giuridico che possa impedire al privato, destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all’amministrazione l’inesistenza dei presupposti ipotizzati dalla norma - o, per converso, la sussistenza dei presupposti, in caso di interessi pretensivi - , esercitando preventivamente sul piano amministrativo quella difesa delle proprie ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 19/10/2006, n. 8683) (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288).
È stato parimenti condivisibilmente rilevato che La circostanza che in una eventuale sede giurisdizionale tale accertamento possa essere, all’occorrenza, replicato o integrato, non giustifica e non rende accettabile una istruttoria procedimentale carente, o celebrata in violazione del contraddittorio, poiché ciò significherebbe alterare la funzione del Giudice Amministrativo e del processo amministrativo, assegnando ad essi un ruolo almeno parzialmente sostitutivo di quello istituzionalmente assegnato all’Amministrazione e al procedimento amministrativo, e anche perché la non accuratezza del procedimento amministrativo – sede nella quale, a differenza della sede giurisdizionale, rilevano anche interessi cd. semplici o di fatto, e dove il privato può contraddire anche nel merito in senso proprio, oltre che sul piano della legittimità - inevitabilmente induce il cittadino a ricorrere al contenzioso giurisdizionale anche solo per avere la possibilità di esprimersi, per la prima volta, su determinate affermazioni contenute nell’atto impugnato. Tutto ciò costituisce un risultato (non solo lesivo per il cittadino, per quanto appena osservato, ma anche) chiaramente non voluto dal legislatore, che, infatti, all’articolo 21 octies della L. n. 241/90, ha circoscritto la regola della non annullabilità dell’atto adottato in violazione delle regole sul procedimento, limitandone l’applicabilità ai casi in cui sia “palese” che il contenuto dispositivo dell’atto impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato: affinché si possa evitare l’annullamento giurisdizionale per illegittimità connesse alla violazione delle norme sul procedimento, dunque, non deve essere necessario alcun particolare accertamento istruttorio in punto di fatto, né si deve richiedere al Giudice Amministrativo di dirimere una particolare questione di diritto, poiché simili attività giurisdizionali dimostrano, a posteriori, che nel momento in cui la decisione veniva adottata dall’amministrazione non era “palese” che essa costituisse l’unica possibile (Cons. Stato, Sez. III, 16 gennaio 2023, n. 483).
3.4 - L’applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche al caso in questione induce a ritenere che il procedimento de quo è stato condotto in violazione delle necessarie garanzie partecipative (omissione del preavviso di rigetto), con il conseguente accoglimento del ricorso in parte qua.
4. - Per le ragioni innanzi illustrate, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti sopra indicati, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento della gravata deliberazione dell’Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-” del -OMISSIS-, in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente, fatte salve le ulteriori determinazioni nel riesercizio dell’azione amministrativa, all’esito dell’acquisizione delle osservazioni del ricorrente, sulle quali dovrà pronunciarsi esplicitamente - con rinnovato parere - anche l’Avvocatura erariale, nella dovuta e appropriata sede procedimentale sostanziale; vanno, invece, disattese - in via dirimente in ragione della natura formale delle censure accolte - le residue domande di accertamento e condanna dell’Universitàdegli studi -OMISSIS- alla corresponsione dell’anelato rimborso.
5. - Sussistono i presupposti di legge (l’accoglimento solo parziale del ricorso e la natura formale delle doglianze accolte) per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), accoglie il ricorso, di cui in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i soggetti nominati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AG, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IA UI RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA UI RO | LE AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.