Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/05/2025, n. 10388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10388 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10388/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gentian Alimadhi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 14 gennaio 2022 e depositato in data 10 febbraio 2022, parte ricorrente impugna il provvedimento -OMISSIS- adottato dal Ministero dell’Interno in data -OMISSIS- e asseritamente notificato in data -OMISSIS-, di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata in data -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
1.1 Il diniego è stato basato, oltre che sulla ritenuta insufficienza reddituale dell’istante, sui seguenti elementi emersi dal rapporto informativo trasmesso dalla Questura di Parma in data -OMISSIS-: - una denuncia dei Carabinieri di Fornovo Taro del -OMISSIS- per il reato ex art. 646 c.p. (appropriazione indebita); - quattro condanne penali a carico del convivente (in precedenza agli arresti domiciliari presso l’istante e poi in carcere con fine pena al-OMISSIS-) per reati in materia di sostanze stupefacenti di cui D.P.R. n. 309/1990 (sentenza del -OMISSIS-del G.I.P. Tribunale di Parma, sentenza del -OMISSIS- della Corte di Appello di Bologna, sentenza del -OMISSIS- della Corte di Appello di Bologna, sentenza del -OMISSIS- della Corte di Appello di Bologna).
2. In data 14 novembre 2022 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto formale depositando relazione e documenti.
3. All’udienza del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è stato affidato ad unico motivo di diritto: “ Eccesso di potere per erronea presupposizione – difetto di istruttoria ”, in quanto sarebbe stata omessa ogni indagine sui pregiudizi penali presuntivamente a carico della ricorrente, sull’effettivo grado di integrazione della stessa nella comunità nazionale e sul requisito reddituale (i redditi prodotti dalla ricorrente dall’anno 2007 risulterebbero in costante aumento e tali da attualmente integrare i parametri legislativamente posti). Oltre a ciò, i precedenti penali a carico del convivente non integrerebbero circostanze idonee ad incidere negativamente sulla raggiunta integrazione socio-culturale dell’istante.
5. L’Amministrazione, nella relazione agli atti di causa, ha ribadito la rilevanza degli elementi ostativi indicati nella parte motiva del provvedimento impugnato, che sono stati comunicati all’istante con preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 a cui non ha fatto seguito deposito di osservazione alcuna.
6. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
6.1 Il sindacato sulla valutazione discrezionale compiuta dall'Amministrazione, che si traduce “ in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011), non può che essere di natura estrinseca e formale e “ non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).
“ La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico ” (TAR Lazio, Roma, Sez. V, sent. n. 20690/2024).
6.2 Alla luce dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia, nel caso di specie, valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante, avendo conferito congrua e adeguata rilevanza sia ai pregiudizi penali riscontrati a carico della richiedente e del convivente, sia all’insufficienza del requisito reddituale addotto.
6.2.1 Con riferimento alla denuncia per appropriazione indebita a carico della ricorrente, ricorda il Collegio che il conferimento dello status di cittadino, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 657/2017).
Ai fini della concessione della cittadinanza, l’Amministrazione preposta non deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, dovendo valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 4684/2023, 3121/2019, 1390/2019) .
Osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II Quater , n. 5565/2013).
L’Amministrazione deve valutare il fatto storico ai fini della formulazione del giudizio prognostico in merito alla esclusione del rischio che lo stabile inserimento dell’istante possa recare danno alla comunità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 3121/2019 e 7122/2019).
“Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4684/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 1057/2022; 4122/2021; 470/2021).
Quanto sopra in virtù del fatto che le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento “si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364/2023).
6.2.2 Relativamente alle condanne riportate dal convivente della ricorrente per reati in materia di stupefacenti, ricorda il Collegio che tali fattispecie criminose rientrano fra quelle che destano particolare allarme sociale in quanto colpiscono “ beni giuridici primari riconosciuti e tutelati dalla Costituzione nei confronti di tutte le persone, quale la salute dei cittadini nonché la sicurezza pubblica” (TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , sent. n. 4704/2022).
Oltre a quanto sopra, non può assumere rilievo dirimente il fatto che i suddetti precedenti penali siano emersi soltanto con riferimento alla persona del convivente dell’istante, atteso che, come più volte osservato da questo Tribunale , “ l’invocato principio della personalità della responsabilità penale ai sensi dell’art. 27 Cost. non appare pertinente, giacché nella fattispecie concreta non si tratta di assoggettare a sanzione – ovvero di punire - un soggetto diverso dall’autore del fatto criminoso, bensì di impedire l’attribuzione di una utilità, segnatamente il conferimento del massimo status ordinamentale – quello appunto di cittadino italiano – ad un soggetto ritenuto potenzialmente idoneo a recare, anche indirettamente, un danno alla comunità nazionale ” (TAR Lazio, Roma, Sez. V bis , sent. n. 23895/2024).
I due aspetti della convivenza e del legame affettivo sono elementi significativi della sicura influenza svolta dal convivente, che abbia commesso reati, sull’istante e dunque possono essere legittimamente valorizzati dalla Amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana (cfr., TAR Lazio, Roma, Sez. II Quater , n. 1840/2015).
6.2.3 Con riferimento al requisito economico, l’Amministrazione ha ritenuto l’insufficienza dei redditi dell’istante in quanto inferiori ai parametri determinati per la concessione della cittadinanza italiana.
A tale proposito, ricorda il Collegio che la congruità dei redditi del richiedente la cittadinanza italiana deve essere tale da garantire la sua autosufficienza economica e la valutazione dell’Amministrazione “ nel silenzio della legge che disciplina le modalità di rilascio della cittadinanza italiana, può essere effettuata avendo come parametro di riferimento l'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall'art. 3 del decreto legge n. 382 del 25 novembre 1989, convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall'art. 2, comma 15, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato a € 11.362,05 annui in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale. Ciò costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerenze, che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato, di talché l'insufficienza reddituale può costituire causa idonea "ex se" a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro: situazione la cui persistenza, comunque, è assicurata dalla carta di soggiorno (cfr. Tar Lazio II quater 4959 del 2014; n. 4189 del 2012) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. II quater , sent. n. 1833/2015).
A fronte di quanto sopra, le generiche asserzioni di parte ricorrente circa un presunto incremento del proprio reddito, che sarebbe divenuto conforme ai parametri di riferimento (circostanza che, tuttavia, non viene documentalmente dimostrata), non risultano idonee a far dubitare, neppure sotto questo profilo, della legittimità del provvedimento gravato.
7. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
8. La natura della controversia e degli interessi in essa coinvolti giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.