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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5745/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa RI D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Francesca Falla Trella ConIGliera
dott.ssa Fiorella Gozzer ConIGliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 734/19 del
Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 17.07.2019, proposto con atto di citazione notificato in data 09.09.2019 da: (C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), tutte in proprio e quali prossimi congiunti ed eredi di C.F._3 [...]
rappresentate e difese degli avvocati Pasquale Rinaldi (C.F. Per_1
) e Luigi De Rasis (C.F. ), elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliate come in atti.
Appellanti
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Salera (C.F. P.IVA_1
1 n. ), on cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._6
Appellata
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, (P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldo Soragnese P.IVA_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata come in atti. C.F._7
Appellata
Controparte_3
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_3
difeso dagli avv.ti Claudio Ferrazza (C.F. ) e Roberta Pagliarella C.F._8
(C.F. , con cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._9
Appellato
in persona legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo de' Medici (C.F. P.IVA_4
, con cui elettivamente domicilia come da procura in atti. C.F._10
Appellata
Controparte_5
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore (C.F. e P.IVA
[...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pescatori (C.F. P.IVA_5
), con cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._11
Appellata
All'udienza cartolare del 04.07.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Per_ e , tutte in proprio e quali prossimi congiunti ed eredi di
[...] Parte_5
2 hanno citato innanzi al Tribunale di Frosinone l' Per_1 Controparte_1
l il
[...] Controparte_2 Controparte_3
, e la , per sentire accogliere nei
[...] Controparte_3 Controparte_4
loro confronti le seguenti conclusioni: “1) Accertare che, durante i periodi di degenza
presso le convenute strutture sanitarie, la IG.ra ha contratto una serie Persona_1
di processi infettivi che le hanno provocato un progressivo e letale indebolimento delle
capacità difensive del proprio organismo, a causa della mancata adozione di tutte le
cautele prescritte dalla vigente normativa in tema di misure preventive dirette a
scongiurare la verificazione delle infezioni, mediante la profilassi del campo operatorio
e la salvaguardia della salubrità dei luoghi di degenza. 2) Condannare, di conseguenza,
l' , la , Controparte_2 Controparte_6
il “ , e l' Controparte_3 [...]
in solido fra loro al risarcimento dei danni patiti e patiendi, Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali (tanatologico, morale, esistenziale e di relazione) che
sarà ritenuto di giustizia e, in difetto di prescrizioni normative, questi ultimi possono
individuarsi in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto. 3) Vittoria di spese, diritti ed
onorari di procedura, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano
anticipatari”.
A tali richieste le attrici hanno premesso: -di essere, , Parte_1 Parte_2
e , figlie di , mentre e
[...] Parte_3 Persona_1 Parte_5 [...]
rispettivamente sorella e madre della stessa;
-che in data 8.11.2020, Parte_4
in seguito ad un improvviso malore, la loro congiunta veniva trasportata prima presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove veniva constatata la presenza di una CP_1
“emorragia subaracnoidea” e dopo presso l'Ospedale Santa Maria Goretti di CP_2
3 (facente parte dell'ASL di ), dove veniva diagnosticata “ESA dovuta ad aneurisma CP_2
della comunicante anteriore”, per cui veniva ricoverata presso la U.O.C. di Neurologia;
-che in data 12.11.2010 veniva sottoposta con successo a trattamento Persona_1
endovascolare mediante embolizzazione dell'arteria comunicante e trasferita l'U.O.C.
di rianimazione dello stesso nosocomio;
-che gli esami ematochimici e radiografici eseguiti prima del trattamento escludevano episodi infiammatori-infettivi; -che dal
Per_ 23.11.2010 fino al 29.06.2011, data del decesso della , quest'ultima risultava positiva a diverse e susseguenti infezioni e, nonostante i ricoveri in quattro differenti strutture ospedaliere, la sua condizione clinica continuava a peggiorare, costringendo i sanitari ad intervenire con mezzi invasivi come la tracheostomia, la cateterizzazione urinaria, l'impianto di catetere venoso centrale, l'alimentazione per via parenterale;
-che il 29.06.2011, dopo essere stata trasferita nel reparto di rianimazione dell'Ospedale
Santa Scolastica di , decedeva a causa di shock settico, CP_6 Persona_1
ipertermia, ipotensione marcata e acidosi metabolica;
-che la morte è stata conseguenza delle infezioni ospedaliere contratte nei diversi nosocomi presso cui è stata ricoverata la
de cuius, i quali non hanno adottato le misure preventive dirette a scongiurare la verificazione delle infezioni batteriche mediante la profilassi del campo operatorio e la salvaguardia della salubrità dei luoghi di degenza;
-che in data 23.04.2014 le figlie, la
Per_ sorella e la madre della hanno inviato richiesta di risarcimento danni alle strutture sanitarie ritenute responsabili a mezzo raccomandata senza tuttavia ricevere riscontro.
§1.1-Si sono costituiti in giudizio tutti i soggetti convenuti, contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, evidenziando la criticità della condizione clinica di già al momento del primo ricovero. Persona_1
§1.2- La , dopo aver contestato la domanda attorea nel Controparte_3
merito, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia
4 assicurativa, , al fine di essere dalla Controparte_5
stessa manlevata e garantita.
§1.3- Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio anche la
[...]
, e ha contestato anch'essa la domanda attorea Controparte_5
nel merito nonché l'operatività della polizza contratta.
§1.4-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con
CTU medico-legale. Precisate le conclusioni all'udienza del 09.04.2019 la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda attorea, ritenendo il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della CTU espletata, di “escludere
qualsivoglia responsabilità contrattuale da parte delle strutture sanitarie coinvolte”,
poiché “nella fattispecie in esame risulta dalla c.t.u. l'impossibilità della prestazione
per causa non imputabile al debitore, intesa come evento preesistente o sopravvenuto,
indipendente dalla propria sfera di controllo e dalla propria volontà di cui all'art. 1218
c.c.”.
In particolare, il tribunale, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico nominato,
dott. , ha giudicato le stesse “pienamente condivisibili in quanto Persona_2
immuni da vizi e contraddizioni, precise e puntuali, non lasciano adito a dubbio circa
l'assenza di un nesso eziologico tra l'assistenza medica prestata alla paziente presso le
strutture sanitarie coinvolte, ritenuta adeguata al caso clinico e l'insorgenza delle
infezioni, comunque inevitabili, considerata la gravità delle condizioni di salute della
Per_ IG.ra già al suo ingresso in ospedale, la sua fragilità immunitaria e il necessario
ricorso ai presidi ospedalieri invasivi per il mantenimento in vita”.
§2-La sentenza è stata impugnata solo da alcune delle soccombenti: , Parte_1
e , con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia Parte_2 Parte_3
quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di un unico motivo rubricato:
5 “
1. C.T.U. incompleta ed errata. Omessa nomina di specialista infettivologo”,
diffusamente argomentato per evidenziare l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, nel fare proprie le conclusioni del CTU, non infettivologo, pur essendo le stesse errate, superficiali ed incomplete.
Secondo l'assunto della parte appellante la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe dovuto essere collegiale, al fine di garantire una maggiore specializzazione nella branca della medicina di rilievo, così come dispone la legge n. 24/17, cd. “legge Gelli-Bianco”, che,
seppur entrata in vigore quando la causa era già pendente, ben avrebbe potuto essere applicata retroattivamente.
Conseguentemente al riconoscimento della responsabilità delle strutture ospedaliere appellate, hanno chiesto le appellanti il risarcimento di tutti danni patiti a seguito della morte della loro congiunta ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia
all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, preliminarmente sospendere ai
sensi dell'art. 283 c.p.c. l'esecuzione e/o l'esecutività della sentenza impugnata;
nel
merito, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 734/19 del
Tribunale di Frosinone, resa nel giudizio civile iscritto al RG n. 3732/15, nelle parti in
premessa richiamate, nei seguenti termini: 1)Accertare che, durante i periodi di degenza
presso le convenute strutture sanitarie, la IG.ra ha contratto una serie Persona_1
di processi infettivi che le hanno provocato un progressivo e letale indebolimento delle
capacità difensive del proprio organismo, a causa della mancata adozione di tutte le
cautele prescritte dalla vigente normativa in tema di misure preventive dirette a
scongiurare la verificazione delle infezioni, mediante la profilassi del campo operatorio
e la salvaguardia della salubrità dei luoghi di degenza;
2) Condannare, di conseguenza,
l' , la , Controparte_2 Controparte_6
il “ , e l' Controparte_7 [...]
[..
[...] in solido fra loro al risarcimento dei danni patiti e patiendi, Controparte_8
patrimoniali e non patrimoniali (tanatologico, morale, esistenziale e di relazione) che
sarà ritenuto di giustizia e, in difetto di prescrizioni normative, questi ultimi possono
individuarsi in quello tabellari, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì
del fatto;
in via gradata, nel merito, disporre una nuova C.T.U. a mezzo di un
infettivologo, al quale porre i quesiti di seguito indicati: a. Se, durante i periodi di
degenza presso le strutture sanitarie indicate in citazione, la IG.ra Persona_1
abbia contratto una serie di processi infettivi che le hanno provocato un progressivo e
letale indebolimento delle capacità difensive del proprio organismo;
b. Se sussista un
nesso causale diretto tra le infezioni contratte dalla IG.ra , durante i Persona_1
ricoveri presso i ridetti nosocomi, e l'evento morte;
c. Se tali infezioni sono correlabili
a carenze di tipo organizzativo ovvero se, nel corso dei ricoveri, i nosocomi indicati
hanno assicurato ambienti salubri ed attrezzature conformi ai parametri della scienza e
della tecnica medica, d. Se sono individuabili precedenti morbosi di rilievo interessanti
la IG.ra . Vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi Persona_1
di giudizio, ponendo a carico delle controparti, in solido, le spese di CTU”.
§2.1-Si è costituita l' e ha contestato la fondatezza delle doglianze Controparte_9
avanzate dalle appellanti, in ordine alla consulenza medica espletata in primo grado,
evidenziando che era giunta presso il nosocomio di solamente Persona_1 CP_6
in data 26.06.2011, quando la situazione clinica della stessa era ormai irrimediabilmente compromessa e, dunque, nessuna responsabilità avrebbe potuto esserle ascritta. Ha,
quindi, chiesto il rigetto dell'istanza di inibitoria e dell'appello.
§2.2-Anche l' , nel costituirsi, ha contestato le Controparte_2
deduzioni delle appellanti e ha chiesto il rigetto dell'appello.
7 §2.3-La Controparte_5
, chiamata in causa nel giudizio di primo grado dall'assicurata,
[...] [...]
, riportandosi alle difese già svolte nella precedente fase della lite, ha Controparte_3
ribadito di accettare il contraddittorio unicamente nei confronti dell'azienda assicurata,
qualora quest'ultima avesse riproposto, nei suoi confronti, la domanda di garanzia e manleva. Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342, 348 bis e ter c.p.c. nonché l'infondatezza nel merito e ne ha chiesto il rigetto. In subordine, in caso di accoglimento, ha chiesto di limitare il risarcimento dovuto dalla compagnia assicurativa, considerando la franchigia di euro 200.000,00, con condanna alla corresponsione diretta.
§2.4-Si è costituito il e ha Controparte_3
eccepito la nullità dell'azione delle appellanti, in quanto basata su argomentazioni generiche;
l'infondatezza dell'azione, per mancanza di responsabilità dell'istituto; la tardività della richiesta di nomina di un infettivologo sulla scorta della Legge Gelli-
Bianco, comunque non applicabile retroattivamente. Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e conseguentemente la conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata, ha chiesto di essere manlevata dalla sua compagnia assicurativa,
[...]
, in caso di accoglimento dell'appello. Controparte_10
§2.5-Si è costituita la ha evidenziato la genericità delle Controparte_4
contestazioni relative alla perizia espletata in primo grado;
e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., comma
1 e 2; in subordine ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; e in ulteriore subordine ne ha chiesto il rigetto.
8 §2.6- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per conclusioni e all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello è infondato e pertanto non merita condivisione.
Il gravame che ci occupa risulta tutto imperniato sulle critiche alle valutazioni medico-
legali svolte dal CTU nominato in primo grado e sulla doglianza relativa alla mancata integrazione della sua nomina con altro specialista infettivologo, sì da obbedire ai dettami posti dalla sopravvenuta legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco).
Tuttavia, in ordine al profilo da ultimo indicato, si rammenta l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui, “Va escluso che alla consulenza di cui trattasi (effettuata
nell'anno 2014) risulti applicabile ratione temporis la disciplina di cui all'art. 15 della
I. n. 24/2017, che stabilisce -al 1° comma- che «nei procedimenti civili e nei
procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria
affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato
in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e
pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» e precisa -al comma 4° - che,
«nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio» (con ciò stabilendo
l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità
sanitaria, alla quale il giudice non può derogare), disponendo la stessa solo per il futuro
(v. Cass. n. 12593 del 2021), trattandosi di disposizione processuale e non sostanziale,
e dunque non immediatamente applicabile anche ai processi in corso, non avendo
efficacia retroattiva” (Cass. Civ. sez. III, ord. N. 13060/2024 del 13.05.2024).
Pertanto, nessun obbligo gravava sul primo giudice in ordine alla nomina di un collegio di consulenti tecnici che includesse un medico infettivologo. Ma, soprattutto, la mancanza di pregio di tale rilievo è resa manifesta dalla puntualità e completezza della
9 perizia redatta dal dott. , cui correttamente il giudice di prime cure ha fatto ampio Per_2
riferimento.
Il predetto ausiliario ha ritenuto che le infezioni contratte da fossero Persona_1
prevedibili ma “non evitabili”, considerate le sue deteriorate condizioni di salute, tali da importare per il mantenimento delle funzioni vitali l'utilizzo di strumenti invasivi.
Egli ha, in particolare, affermato: “le cause principali che favoriscono le infezioni
Per_ nosocomiali nei casi come quelli della Sig.ra sono da un lato l'estrema fragilità
dell'ospite e dall'altra la necessità del ricorso a strumenti invasivi per il sostegno delle
funzioni vitali. In particolare l'impiego di tali presidi appariva assolutamente
necessario per il mantenimento delle funzioni vitali tenuto conto del quadro clinico e
non vi erano presidi alternativi meno “invasivi” da poter impiegare. Non è dunque
possibile, nel complesso, ritenere che tali infezioni possano essere ricondotte, dal punto
di vista causale, all'assistenza medica prestata alla paziente presso le strutture sanitarie
convenute in giudizio”. Dal che l'ulteriore considerazione, secondo cui il decesso di
[...]
non può essere addebitato a responsabilità delle strutture sanitarie presso le Per_1
quali fu ricoverata, atteso che “le condizioni della paziente, al netto degli eventi infettivi,
erano caratterizzate da una prognosi decisamente infausta”.
Ora, va evidenziato che proprio su tale valutazione le parti appellanti hanno tralasciato qualsivoglia argomentazione critica, supportata da oggettivi elementi volti a dimostrare quali fossero le concrete possibilità di guarigione e sopravvivenza della loro congiunta,
ove non fosse sopravvenuta la patologia infettiva nosocomiale.
Meglio volendo specificare, le appellanti, in questa fase di giudizio, hanno del tutto trascurato l'adempimento dell'onere assertivo e probatorio su di loro incombente,
essendosi limitate ad insistere nelle su riportate difese ed eccezioni, del tutto trascurando il substrato probatorio e l'iter argomentativo percorso dal primo giudice per giungere al
10 rigetto della domanda proposta. Esse hanno particolarmente insisto nell'affermare l'erronea ed inadeguata valutazione del CTU nominato in primo cure, il quale, a loro dire, avrebbe trascurato che la causa del decesso della loro congiunta non è stata conseguenza dell'aneurisma che l'aveva colpita bensì dell'infezione nosocomiale contratta, così tralasciando di indagare se le strutture sanitarie tratte in lite avessero rispettato i protocolli operatori e terapeutici idonei e necessari a scongiurare l'insorgenza delle ridette infezioni.
E, però, con le argomentazioni appena dette le appellanti hanno negato qualsivoglia considerazione al prioritario e dirimente dato segnalato dal CTU, secondo cui le condizioni della loro congiunta, a prescindere dalle infezioni nosocomiali contratte,
erano di gravità tale da non consentire di preconizzare nessuna apprezzabile possibilità
di esito positivo della malattia che l'aveva condotta ai contestati ricoveri (ovvero possibilità di guarigione), escludendo l'ausiliario siffatta possibilità finanche in termini percentualistici (cfr. quanto scritto nella relazione peritale redatta in prime cure, alle pag.
43 e ss. in risposta al quarto quesito: “4) Il quarto quesito chiede infine di stabilire se le
condizioni della paziente, escluse quelle determinate dalle eventuali infezioni
nosocomiali, fossero tali da consentirle una speranza di vita.”, avendo in proposito l'ausiliario così concluso: “Quindi, e per concludere su questo ultimo punto, le condizioni della paziente, al netto degli eventi infettivi, erano caratterizzate da una prognosi decisamente infausta”).
Le appellanti, per superare tale valutazione, avrebbero dovuto anzitutto segnalare in base a quali oggettivi dati clinici, eventualmente trascurati dal CTU dott. e Per_2
conseguentemente dal tribunale, può ritenersi che la loro congiunta sia stata in condizioni tali che, ove non avesse contratto le infezioni nosocomiali, avrebbe avuto senz'altro una possibilità di guarigione, quanto meno in termini percentuali o una chance
11 di migliore e/o più lunga sopravvivenza. E, invece, niente di tutto ciò è stato allegato nell'atto di appello, che ancora ripropone una diversa valutazione medico legale, del tutto trascurando ciò che costituisce punto focale nella valutazione rimessa a questo collegio: la prognosi infausta della malattia contratta dalla loro congiunta indipendentemente dalla infezione nosocomiale contratta.
Sotto altro profilo va poi considerato che la parte appellante non ha in nessun modo distinto le varie fasi di ricovero, limitandosi ad affermare indistintamente la responsabilità di tutte le strutture sanitarie tratte in lite, pur essendo ben possibile – e anzi necessario –, alla luce della documentazione clinica da ella stessa allegata in atti e descritta anche dal CTU, distinguere sia il diverso tipo di assistenza in ciascuna prestata che l'insorgenza di diverse tipologie di infezioni, alcune tipiche della sala operatoria,
altre no.
La distinzione non è irrilevante, considerando che alcune delle strutture ospedaliere,
quali il , ha curato la produzione nel suo fascicolo di parte Controparte_3
degli esiti dei test effettuati con cadenza settimanale, di sterilizzazione in autoclave
(dell'11.6.2011) e l'esito dei controlli biologici della sala operatoria. Parimenti, la casa di cura ha prodotto la documentazione relativa alle procedure di CP_4
sterilizzazione e pulizia adottate, tal che, in mancanza di specificazione di quale sia il periodo di ricovero cui debba ascriversi l'infezione ritenuta letale, cosiderata altresì
l'esplicita affermazione che non è in contestazione l'adeguatezza delle cure prestate presso ciascuno dei nosocomi appellati per fronteggiare le ridette infezioni, anche sotto tale profilo deve rilevarsi l'incongruenza dell'interposto gravame.
Per completezza, poi, nemmeno può trascurarsi che anche sotto il profilo della quantificazione del chiesto risarcimento le appellanti hanno del tutto omesso qualsivoglia allegazione, prima ancora che prova, dei concreti dati da porre a base della
12 chiesta liquidazione. In particolare, pur volendo affermare le presunzioni connesse allo stretto legame parentale – mamma/figlie – non è dato sapere se le istanti convissero o meno con la congiunta, se avessero un loro autonomo nucleo familiare e, in tal caso, con quale frequenza e intensità avvenivano le frequentazioni. Insomma, anche sotto tale profilo la riproposta domanda è rimasta dai contorni incerti.
§3.1-L'appello va quindi rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Quanto alle spese del secondo grado, va osservato che, a seguito della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.18, è tuttora corretto affermare, pur dopo la novella del 2014, che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. possa derogarsi, tra l'altro, per “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato ex L.162/2014 e di poi riformulato con sent. Corte Cost. n. 77/18, citata) e queste non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione;
tal che i possibili casi di compensazione delle spese di lite fondati sulla valutazione giudiziale della “gravità”
ed “eccezionalità” delle ragioni poste a fondamento di una decisione possono essere innumerevoli e tra essi rientrano ad es. l'ipotesi di complessità di processi con pluralità
di parti, con interventi o chiamate di terzi, in cui la condanna al pagamento delle spese legali da parte del soccombente comporterebbe a carico dello stesso esorbitanti oneri economici nonché quella in cui la soccombenza non sia dipesa dalla parte, ma dall'errore processuale del suo difensore.
Nel caso di specie, ricorrono proprio le ipotesi da ultimo enucleate, per cui, le soccombenti si vedrebbero esposte ad esborsi che inevitabilmente sarebbero esorbitanti,
visto il numero di parti citate in giudizio.
Ne deriva che, come accaduto in primo grado, anche per questa fase di giudizio le spese di lite devono essere integralmente compensate.
13 Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico delle appellanti.
Così deciso nella camera di conIGlio del 09.01.2025
La presidente est.
dott.ssa RI D'Avino
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa RI D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Francesca Falla Trella ConIGliera
dott.ssa Fiorella Gozzer ConIGliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 734/19 del
Tribunale di Frosinone, pubblicata in data 17.07.2019, proposto con atto di citazione notificato in data 09.09.2019 da: (C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), tutte in proprio e quali prossimi congiunti ed eredi di C.F._3 [...]
rappresentate e difese degli avvocati Pasquale Rinaldi (C.F. Per_1
) e Luigi De Rasis (C.F. ), elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliate come in atti.
Appellanti
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Salera (C.F. P.IVA_1
1 n. ), on cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._6
Appellata
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, (P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Rinaldo Soragnese P.IVA_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata come in atti. C.F._7
Appellata
Controparte_3
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...] P.IVA_3
difeso dagli avv.ti Claudio Ferrazza (C.F. ) e Roberta Pagliarella C.F._8
(C.F. , con cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._9
Appellato
in persona legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo de' Medici (C.F. P.IVA_4
, con cui elettivamente domicilia come da procura in atti. C.F._10
Appellata
Controparte_5
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore (C.F. e P.IVA
[...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Pescatori (C.F. P.IVA_5
), con cui elettivamente domicilia come in atti. C.F._11
Appellata
All'udienza cartolare del 04.07.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Per_ e , tutte in proprio e quali prossimi congiunti ed eredi di
[...] Parte_5
2 hanno citato innanzi al Tribunale di Frosinone l' Per_1 Controparte_1
l il
[...] Controparte_2 Controparte_3
, e la , per sentire accogliere nei
[...] Controparte_3 Controparte_4
loro confronti le seguenti conclusioni: “1) Accertare che, durante i periodi di degenza
presso le convenute strutture sanitarie, la IG.ra ha contratto una serie Persona_1
di processi infettivi che le hanno provocato un progressivo e letale indebolimento delle
capacità difensive del proprio organismo, a causa della mancata adozione di tutte le
cautele prescritte dalla vigente normativa in tema di misure preventive dirette a
scongiurare la verificazione delle infezioni, mediante la profilassi del campo operatorio
e la salvaguardia della salubrità dei luoghi di degenza. 2) Condannare, di conseguenza,
l' , la , Controparte_2 Controparte_6
il “ , e l' Controparte_3 [...]
in solido fra loro al risarcimento dei danni patiti e patiendi, Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali (tanatologico, morale, esistenziale e di relazione) che
sarà ritenuto di giustizia e, in difetto di prescrizioni normative, questi ultimi possono
individuarsi in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto. 3) Vittoria di spese, diritti ed
onorari di procedura, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano
anticipatari”.
A tali richieste le attrici hanno premesso: -di essere, , Parte_1 Parte_2
e , figlie di , mentre e
[...] Parte_3 Persona_1 Parte_5 [...]
rispettivamente sorella e madre della stessa;
-che in data 8.11.2020, Parte_4
in seguito ad un improvviso malore, la loro congiunta veniva trasportata prima presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove veniva constatata la presenza di una CP_1
“emorragia subaracnoidea” e dopo presso l'Ospedale Santa Maria Goretti di CP_2
3 (facente parte dell'ASL di ), dove veniva diagnosticata “ESA dovuta ad aneurisma CP_2
della comunicante anteriore”, per cui veniva ricoverata presso la U.O.C. di Neurologia;
-che in data 12.11.2010 veniva sottoposta con successo a trattamento Persona_1
endovascolare mediante embolizzazione dell'arteria comunicante e trasferita l'U.O.C.
di rianimazione dello stesso nosocomio;
-che gli esami ematochimici e radiografici eseguiti prima del trattamento escludevano episodi infiammatori-infettivi; -che dal
Per_ 23.11.2010 fino al 29.06.2011, data del decesso della , quest'ultima risultava positiva a diverse e susseguenti infezioni e, nonostante i ricoveri in quattro differenti strutture ospedaliere, la sua condizione clinica continuava a peggiorare, costringendo i sanitari ad intervenire con mezzi invasivi come la tracheostomia, la cateterizzazione urinaria, l'impianto di catetere venoso centrale, l'alimentazione per via parenterale;
-che il 29.06.2011, dopo essere stata trasferita nel reparto di rianimazione dell'Ospedale
Santa Scolastica di , decedeva a causa di shock settico, CP_6 Persona_1
ipertermia, ipotensione marcata e acidosi metabolica;
-che la morte è stata conseguenza delle infezioni ospedaliere contratte nei diversi nosocomi presso cui è stata ricoverata la
de cuius, i quali non hanno adottato le misure preventive dirette a scongiurare la verificazione delle infezioni batteriche mediante la profilassi del campo operatorio e la salvaguardia della salubrità dei luoghi di degenza;
-che in data 23.04.2014 le figlie, la
Per_ sorella e la madre della hanno inviato richiesta di risarcimento danni alle strutture sanitarie ritenute responsabili a mezzo raccomandata senza tuttavia ricevere riscontro.
§1.1-Si sono costituiti in giudizio tutti i soggetti convenuti, contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, evidenziando la criticità della condizione clinica di già al momento del primo ricovero. Persona_1
§1.2- La , dopo aver contestato la domanda attorea nel Controparte_3
merito, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia
4 assicurativa, , al fine di essere dalla Controparte_5
stessa manlevata e garantita.
§1.3- Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio anche la
[...]
, e ha contestato anch'essa la domanda attorea Controparte_5
nel merito nonché l'operatività della polizza contratta.
§1.4-La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con
CTU medico-legale. Precisate le conclusioni all'udienza del 09.04.2019 la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda attorea, ritenendo il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della CTU espletata, di “escludere
qualsivoglia responsabilità contrattuale da parte delle strutture sanitarie coinvolte”,
poiché “nella fattispecie in esame risulta dalla c.t.u. l'impossibilità della prestazione
per causa non imputabile al debitore, intesa come evento preesistente o sopravvenuto,
indipendente dalla propria sfera di controllo e dalla propria volontà di cui all'art. 1218
c.c.”.
In particolare, il tribunale, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico nominato,
dott. , ha giudicato le stesse “pienamente condivisibili in quanto Persona_2
immuni da vizi e contraddizioni, precise e puntuali, non lasciano adito a dubbio circa
l'assenza di un nesso eziologico tra l'assistenza medica prestata alla paziente presso le
strutture sanitarie coinvolte, ritenuta adeguata al caso clinico e l'insorgenza delle
infezioni, comunque inevitabili, considerata la gravità delle condizioni di salute della
Per_ IG.ra già al suo ingresso in ospedale, la sua fragilità immunitaria e il necessario
ricorso ai presidi ospedalieri invasivi per il mantenimento in vita”.
§2-La sentenza è stata impugnata solo da alcune delle soccombenti: , Parte_1
e , con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia Parte_2 Parte_3
quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di un unico motivo rubricato:
5 “
1. C.T.U. incompleta ed errata. Omessa nomina di specialista infettivologo”,
diffusamente argomentato per evidenziare l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, nel fare proprie le conclusioni del CTU, non infettivologo, pur essendo le stesse errate, superficiali ed incomplete.
Secondo l'assunto della parte appellante la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe dovuto essere collegiale, al fine di garantire una maggiore specializzazione nella branca della medicina di rilievo, così come dispone la legge n. 24/17, cd. “legge Gelli-Bianco”, che,
seppur entrata in vigore quando la causa era già pendente, ben avrebbe potuto essere applicata retroattivamente.
Conseguentemente al riconoscimento della responsabilità delle strutture ospedaliere appellate, hanno chiesto le appellanti il risarcimento di tutti danni patiti a seguito della morte della loro congiunta ed hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia
all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, preliminarmente sospendere ai
sensi dell'art. 283 c.p.c. l'esecuzione e/o l'esecutività della sentenza impugnata;
nel
merito, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 734/19 del
Tribunale di Frosinone, resa nel giudizio civile iscritto al RG n. 3732/15, nelle parti in
premessa richiamate, nei seguenti termini: 1)Accertare che, durante i periodi di degenza
presso le convenute strutture sanitarie, la IG.ra ha contratto una serie Persona_1
di processi infettivi che le hanno provocato un progressivo e letale indebolimento delle
capacità difensive del proprio organismo, a causa della mancata adozione di tutte le
cautele prescritte dalla vigente normativa in tema di misure preventive dirette a
scongiurare la verificazione delle infezioni, mediante la profilassi del campo operatorio
e la salvaguardia della salubrità dei luoghi di degenza;
2) Condannare, di conseguenza,
l' , la , Controparte_2 Controparte_6
il “ , e l' Controparte_7 [...]
[..
[...] in solido fra loro al risarcimento dei danni patiti e patiendi, Controparte_8
patrimoniali e non patrimoniali (tanatologico, morale, esistenziale e di relazione) che
sarà ritenuto di giustizia e, in difetto di prescrizioni normative, questi ultimi possono
individuarsi in quello tabellari, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì
del fatto;
in via gradata, nel merito, disporre una nuova C.T.U. a mezzo di un
infettivologo, al quale porre i quesiti di seguito indicati: a. Se, durante i periodi di
degenza presso le strutture sanitarie indicate in citazione, la IG.ra Persona_1
abbia contratto una serie di processi infettivi che le hanno provocato un progressivo e
letale indebolimento delle capacità difensive del proprio organismo;
b. Se sussista un
nesso causale diretto tra le infezioni contratte dalla IG.ra , durante i Persona_1
ricoveri presso i ridetti nosocomi, e l'evento morte;
c. Se tali infezioni sono correlabili
a carenze di tipo organizzativo ovvero se, nel corso dei ricoveri, i nosocomi indicati
hanno assicurato ambienti salubri ed attrezzature conformi ai parametri della scienza e
della tecnica medica, d. Se sono individuabili precedenti morbosi di rilievo interessanti
la IG.ra . Vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi Persona_1
di giudizio, ponendo a carico delle controparti, in solido, le spese di CTU”.
§2.1-Si è costituita l' e ha contestato la fondatezza delle doglianze Controparte_9
avanzate dalle appellanti, in ordine alla consulenza medica espletata in primo grado,
evidenziando che era giunta presso il nosocomio di solamente Persona_1 CP_6
in data 26.06.2011, quando la situazione clinica della stessa era ormai irrimediabilmente compromessa e, dunque, nessuna responsabilità avrebbe potuto esserle ascritta. Ha,
quindi, chiesto il rigetto dell'istanza di inibitoria e dell'appello.
§2.2-Anche l' , nel costituirsi, ha contestato le Controparte_2
deduzioni delle appellanti e ha chiesto il rigetto dell'appello.
7 §2.3-La Controparte_5
, chiamata in causa nel giudizio di primo grado dall'assicurata,
[...] [...]
, riportandosi alle difese già svolte nella precedente fase della lite, ha Controparte_3
ribadito di accettare il contraddittorio unicamente nei confronti dell'azienda assicurata,
qualora quest'ultima avesse riproposto, nei suoi confronti, la domanda di garanzia e manleva. Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342, 348 bis e ter c.p.c. nonché l'infondatezza nel merito e ne ha chiesto il rigetto. In subordine, in caso di accoglimento, ha chiesto di limitare il risarcimento dovuto dalla compagnia assicurativa, considerando la franchigia di euro 200.000,00, con condanna alla corresponsione diretta.
§2.4-Si è costituito il e ha Controparte_3
eccepito la nullità dell'azione delle appellanti, in quanto basata su argomentazioni generiche;
l'infondatezza dell'azione, per mancanza di responsabilità dell'istituto; la tardività della richiesta di nomina di un infettivologo sulla scorta della Legge Gelli-
Bianco, comunque non applicabile retroattivamente. Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello e conseguentemente la conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata, ha chiesto di essere manlevata dalla sua compagnia assicurativa,
[...]
, in caso di accoglimento dell'appello. Controparte_10
§2.5-Si è costituita la ha evidenziato la genericità delle Controparte_4
contestazioni relative alla perizia espletata in primo grado;
e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., comma
1 e 2; in subordine ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; e in ulteriore subordine ne ha chiesto il rigetto.
8 §2.6- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per conclusioni e all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello è infondato e pertanto non merita condivisione.
Il gravame che ci occupa risulta tutto imperniato sulle critiche alle valutazioni medico-
legali svolte dal CTU nominato in primo grado e sulla doglianza relativa alla mancata integrazione della sua nomina con altro specialista infettivologo, sì da obbedire ai dettami posti dalla sopravvenuta legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco).
Tuttavia, in ordine al profilo da ultimo indicato, si rammenta l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui, “Va escluso che alla consulenza di cui trattasi (effettuata
nell'anno 2014) risulti applicabile ratione temporis la disciplina di cui all'art. 15 della
I. n. 24/2017, che stabilisce -al 1° comma- che «nei procedimenti civili e nei
procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria
affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato
in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e
pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» e precisa -al comma 4° - che,
«nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio» (con ciò stabilendo
l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità
sanitaria, alla quale il giudice non può derogare), disponendo la stessa solo per il futuro
(v. Cass. n. 12593 del 2021), trattandosi di disposizione processuale e non sostanziale,
e dunque non immediatamente applicabile anche ai processi in corso, non avendo
efficacia retroattiva” (Cass. Civ. sez. III, ord. N. 13060/2024 del 13.05.2024).
Pertanto, nessun obbligo gravava sul primo giudice in ordine alla nomina di un collegio di consulenti tecnici che includesse un medico infettivologo. Ma, soprattutto, la mancanza di pregio di tale rilievo è resa manifesta dalla puntualità e completezza della
9 perizia redatta dal dott. , cui correttamente il giudice di prime cure ha fatto ampio Per_2
riferimento.
Il predetto ausiliario ha ritenuto che le infezioni contratte da fossero Persona_1
prevedibili ma “non evitabili”, considerate le sue deteriorate condizioni di salute, tali da importare per il mantenimento delle funzioni vitali l'utilizzo di strumenti invasivi.
Egli ha, in particolare, affermato: “le cause principali che favoriscono le infezioni
Per_ nosocomiali nei casi come quelli della Sig.ra sono da un lato l'estrema fragilità
dell'ospite e dall'altra la necessità del ricorso a strumenti invasivi per il sostegno delle
funzioni vitali. In particolare l'impiego di tali presidi appariva assolutamente
necessario per il mantenimento delle funzioni vitali tenuto conto del quadro clinico e
non vi erano presidi alternativi meno “invasivi” da poter impiegare. Non è dunque
possibile, nel complesso, ritenere che tali infezioni possano essere ricondotte, dal punto
di vista causale, all'assistenza medica prestata alla paziente presso le strutture sanitarie
convenute in giudizio”. Dal che l'ulteriore considerazione, secondo cui il decesso di
[...]
non può essere addebitato a responsabilità delle strutture sanitarie presso le Per_1
quali fu ricoverata, atteso che “le condizioni della paziente, al netto degli eventi infettivi,
erano caratterizzate da una prognosi decisamente infausta”.
Ora, va evidenziato che proprio su tale valutazione le parti appellanti hanno tralasciato qualsivoglia argomentazione critica, supportata da oggettivi elementi volti a dimostrare quali fossero le concrete possibilità di guarigione e sopravvivenza della loro congiunta,
ove non fosse sopravvenuta la patologia infettiva nosocomiale.
Meglio volendo specificare, le appellanti, in questa fase di giudizio, hanno del tutto trascurato l'adempimento dell'onere assertivo e probatorio su di loro incombente,
essendosi limitate ad insistere nelle su riportate difese ed eccezioni, del tutto trascurando il substrato probatorio e l'iter argomentativo percorso dal primo giudice per giungere al
10 rigetto della domanda proposta. Esse hanno particolarmente insisto nell'affermare l'erronea ed inadeguata valutazione del CTU nominato in primo cure, il quale, a loro dire, avrebbe trascurato che la causa del decesso della loro congiunta non è stata conseguenza dell'aneurisma che l'aveva colpita bensì dell'infezione nosocomiale contratta, così tralasciando di indagare se le strutture sanitarie tratte in lite avessero rispettato i protocolli operatori e terapeutici idonei e necessari a scongiurare l'insorgenza delle ridette infezioni.
E, però, con le argomentazioni appena dette le appellanti hanno negato qualsivoglia considerazione al prioritario e dirimente dato segnalato dal CTU, secondo cui le condizioni della loro congiunta, a prescindere dalle infezioni nosocomiali contratte,
erano di gravità tale da non consentire di preconizzare nessuna apprezzabile possibilità
di esito positivo della malattia che l'aveva condotta ai contestati ricoveri (ovvero possibilità di guarigione), escludendo l'ausiliario siffatta possibilità finanche in termini percentualistici (cfr. quanto scritto nella relazione peritale redatta in prime cure, alle pag.
43 e ss. in risposta al quarto quesito: “4) Il quarto quesito chiede infine di stabilire se le
condizioni della paziente, escluse quelle determinate dalle eventuali infezioni
nosocomiali, fossero tali da consentirle una speranza di vita.”, avendo in proposito l'ausiliario così concluso: “Quindi, e per concludere su questo ultimo punto, le condizioni della paziente, al netto degli eventi infettivi, erano caratterizzate da una prognosi decisamente infausta”).
Le appellanti, per superare tale valutazione, avrebbero dovuto anzitutto segnalare in base a quali oggettivi dati clinici, eventualmente trascurati dal CTU dott. e Per_2
conseguentemente dal tribunale, può ritenersi che la loro congiunta sia stata in condizioni tali che, ove non avesse contratto le infezioni nosocomiali, avrebbe avuto senz'altro una possibilità di guarigione, quanto meno in termini percentuali o una chance
11 di migliore e/o più lunga sopravvivenza. E, invece, niente di tutto ciò è stato allegato nell'atto di appello, che ancora ripropone una diversa valutazione medico legale, del tutto trascurando ciò che costituisce punto focale nella valutazione rimessa a questo collegio: la prognosi infausta della malattia contratta dalla loro congiunta indipendentemente dalla infezione nosocomiale contratta.
Sotto altro profilo va poi considerato che la parte appellante non ha in nessun modo distinto le varie fasi di ricovero, limitandosi ad affermare indistintamente la responsabilità di tutte le strutture sanitarie tratte in lite, pur essendo ben possibile – e anzi necessario –, alla luce della documentazione clinica da ella stessa allegata in atti e descritta anche dal CTU, distinguere sia il diverso tipo di assistenza in ciascuna prestata che l'insorgenza di diverse tipologie di infezioni, alcune tipiche della sala operatoria,
altre no.
La distinzione non è irrilevante, considerando che alcune delle strutture ospedaliere,
quali il , ha curato la produzione nel suo fascicolo di parte Controparte_3
degli esiti dei test effettuati con cadenza settimanale, di sterilizzazione in autoclave
(dell'11.6.2011) e l'esito dei controlli biologici della sala operatoria. Parimenti, la casa di cura ha prodotto la documentazione relativa alle procedure di CP_4
sterilizzazione e pulizia adottate, tal che, in mancanza di specificazione di quale sia il periodo di ricovero cui debba ascriversi l'infezione ritenuta letale, cosiderata altresì
l'esplicita affermazione che non è in contestazione l'adeguatezza delle cure prestate presso ciascuno dei nosocomi appellati per fronteggiare le ridette infezioni, anche sotto tale profilo deve rilevarsi l'incongruenza dell'interposto gravame.
Per completezza, poi, nemmeno può trascurarsi che anche sotto il profilo della quantificazione del chiesto risarcimento le appellanti hanno del tutto omesso qualsivoglia allegazione, prima ancora che prova, dei concreti dati da porre a base della
12 chiesta liquidazione. In particolare, pur volendo affermare le presunzioni connesse allo stretto legame parentale – mamma/figlie – non è dato sapere se le istanti convissero o meno con la congiunta, se avessero un loro autonomo nucleo familiare e, in tal caso, con quale frequenza e intensità avvenivano le frequentazioni. Insomma, anche sotto tale profilo la riproposta domanda è rimasta dai contorni incerti.
§3.1-L'appello va quindi rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Quanto alle spese del secondo grado, va osservato che, a seguito della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.18, è tuttora corretto affermare, pur dopo la novella del 2014, che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. possa derogarsi, tra l'altro, per “gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato ex L.162/2014 e di poi riformulato con sent. Corte Cost. n. 77/18, citata) e queste non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione;
tal che i possibili casi di compensazione delle spese di lite fondati sulla valutazione giudiziale della “gravità”
ed “eccezionalità” delle ragioni poste a fondamento di una decisione possono essere innumerevoli e tra essi rientrano ad es. l'ipotesi di complessità di processi con pluralità
di parti, con interventi o chiamate di terzi, in cui la condanna al pagamento delle spese legali da parte del soccombente comporterebbe a carico dello stesso esorbitanti oneri economici nonché quella in cui la soccombenza non sia dipesa dalla parte, ma dall'errore processuale del suo difensore.
Nel caso di specie, ricorrono proprio le ipotesi da ultimo enucleate, per cui, le soccombenti si vedrebbero esposte ad esborsi che inevitabilmente sarebbero esorbitanti,
visto il numero di parti citate in giudizio.
Ne deriva che, come accaduto in primo grado, anche per questa fase di giudizio le spese di lite devono essere integralmente compensate.
13 Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Compensa le spese di lite.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico delle appellanti.
Così deciso nella camera di conIGlio del 09.01.2025
La presidente est.
dott.ssa RI D'Avino
14