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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/12/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
IL LABELLARTE Presidente
Alessandra PILIEGO Consigliere
TO BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1160 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Pasquale Forte ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo n.147 (c/o avv. Maria Rosaria
Pellegrino, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Follieri, giusta procura in Controparte_1 atti, ed elettivamente domiciliato in Lucera alla via G. Bovio n° 36, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 28 novembre 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato , chiedeva, che l'adita Corte di Parte_1
Appello, in riforma della sentenza n. 327/2022 resa dal Tribunale di Foggia in data 4 febbraio
2022, ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, così provvedesse :
“- in via principale : dichiarare la decadenza della domanda attorea per la tardività della denuncia dei vizi dell'opera.
1 Nel merito annullare la pronuncia di condanna del convenuto al pagamento della somma indicata in assenza di una specifica domanda.
Annullare in ogni caso la pronuncia di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria ed interessi legali perché emessa ex officio in assenza di domanda.
- condannare, l'appellato al pagamento delle spese di causa del doppio grado di CP_1 giudizio da attribuirsi con clausola di distrazione in favore dello scrivente avv. Forte procuratore antistatario
Nel costituirsi in giudizio, l'appellato chiedeva l'integrale conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, con il favore delle spese e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 3 – 7 ottobre 2025, la Corte, dato atto che, all'udienza del 3 ottobre 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 novembre 2025.
All'udienza del 28 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato, da avverso la sentenza n. Parte_1
327/2022 resa dal Tribunale di Foggia in data 4 febbraio 2022 :
2 Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
TO NE IL LL
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
IL LABELLARTE Presidente
Alessandra PILIEGO Consigliere
TO BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1160 dell'anno 2022
T R A
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Pasquale Forte ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo n.147 (c/o avv. Maria Rosaria
Pellegrino, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Follieri, giusta procura in Controparte_1 atti, ed elettivamente domiciliato in Lucera alla via G. Bovio n° 36, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 28 novembre 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato , chiedeva, che l'adita Corte di Parte_1
Appello, in riforma della sentenza n. 327/2022 resa dal Tribunale di Foggia in data 4 febbraio
2022, ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, così provvedesse :
“- in via principale : dichiarare la decadenza della domanda attorea per la tardività della denuncia dei vizi dell'opera.
1 Nel merito annullare la pronuncia di condanna del convenuto al pagamento della somma indicata in assenza di una specifica domanda.
Annullare in ogni caso la pronuncia di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria ed interessi legali perché emessa ex officio in assenza di domanda.
- condannare, l'appellato al pagamento delle spese di causa del doppio grado di CP_1 giudizio da attribuirsi con clausola di distrazione in favore dello scrivente avv. Forte procuratore antistatario
Nel costituirsi in giudizio, l'appellato chiedeva l'integrale conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, con il favore delle spese e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 3 – 7 ottobre 2025, la Corte, dato atto che, all'udienza del 3 ottobre 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 novembre 2025.
All'udienza del 28 novembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato, da avverso la sentenza n. Parte_1
327/2022 resa dal Tribunale di Foggia in data 4 febbraio 2022 :
2 Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
TO NE IL LL
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