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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 09/07/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
1333/2024;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. AnnaLisa Parte_1
Sebastiani;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/12/2024, il ricorrente esponeva di aver svolto l'attività di operaio edile da circa venticinque anni e di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa, una meniscopatia bilaterale. In particolare, il ricorrente deduceva di aver montato impalcature, realizzato cartongessi, applicato intonaci sulle superfici, lavorato al rifacimento di pavimenti e bagni e traportato lastre di cartongesso e sacchi di malta del peso di 25 kg, per 5/6 giorni alla settimana per 8 ore al giorno. Il ricorrente allegava come tali attività avessero comportato un
1 gravoso impegno funzionale degli arti superiori e inferiori, a causa delle posture quotidiane assunte e della frequenza e ripetitività dei movimenti impiegati durante l'attività lavorativa.
Esperita la fase amministrativa con esito negativo, il ricorrente agiva in giudizio e formulava le seguenti conclusioni:
“- riconoscere e dichiarare che il ricorrente è affetto dalla malattia professionale denunciata
“IS BILATERALE”;
- accertare e dichiarare che la predetta infermità è stata causata dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, ha diritto al riconoscimento dei postumi e dell'indennizzo corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica delle seguenti infermità: IS , in misura Parte_2 pari o superiore al 6% e previa unificazione e cumulo dei postumi, anche con quelli già riconosciuti per altre malattie e infortuni, “SD del tunnel carpale a destra e sinistra – esiti di
SD canalicolare a sfumata ripercussione funzionale (DB 4%) e tendinopatia dell'estensore radiale breve del corpo di dx come per epicondilite e tendinopatia microcalcifica gomito sin – limitazione funzionale dei gomiti ai gradi ultimi (DB 3%)” per un grado di inabilità pari al 6%
(mp nn.516665078 e 516665080 del 06.06.2020) e RA (protusioni discali multiple a sfumato impegno funzionale nella misura del 6% mp n.51939475 dell'08.05.2023), con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche o nella diversa misura che risulterà di giustizia, e, per
l'effetto, condannare l' in persona del suo l.r. p.t., al riconoscimento in favore del CP_1 ricorrente dei danni postumi permanenti con riferimento alle infermità indicate, con cumulo e unificazione, con costituzione di rendita e con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche o nella diversa misura che sarà accertata nel corso del giudizio a mezzo C.T.U., oltre interessi o rivalutazione monetaria dalla data delle malattie professionali all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2. L' costituitosi in giudizio, evidenziava l'insussistenza del nesso eziologico tra le CP_1 malattie denunciate e l'attività svolta, rilevando la natura comune di tutte le patologie denunciate.,
2 1.3. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni, espletata CTU medico legale, e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente deduce la natura professionale di una patologia non riconducibile al novero delle malattie tabellate, sicché incombe su di lui l'onere di provarne l'origine professionale, vale a dire non solo l'esistenza della patologia lamentata, ma anche le caratteristiche morbigene del lavoro svolto ed il rapporto causale tra la malattia stessa e l'attività lavorativa, in relazione all'entità e all'esposizione ai fattori di rischio.
A tal fine è necessario che il rapporto causale con la lavorazione sia diretto, in stretta relazione di causa effetto, non essendo sufficiente un rapporto indiretto, mediato o occasionale con l'attività svolta.
2.2. Sul punto si richiama il seguente condivisibile principio: “In tema di malattie ad eziologia plurifattoriale, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n.10818/2013; n.
21360/2013; n. 18270/2010; n. 14308/2006; n. 12559/2006; n. 111298/2004).
Si è inoltre ritenuto che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” ( Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n.
13814/2017).
2.3. Ebbene, nel caso di specie, tale prova è stata positivamente raggiunta nel corso del giudizio.
3 I testimoni escussi, sicuramente attendibili in quanto colleghi del ricorrente e a diretta conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato che il sig. svolge le mansioni di Pt_1 operario edile/muratore da oltre venticinque anni, per 8 ore al giorno, per 5/6 giorni alla settimana. I testimoni hanno riferito che l'attività lavorativa del ricorrente consiste nella manutenzione di parti edili (stucchi, intonaci, pavimenti, rifacimento bagni) e nella ristrutturazione di parti interne ed esterne (balconi e finestre), con montaggio di impalcature, realizzazione di cartongessi e applicazione di intonaci, scarico manuale del materiale e conseguente sforzo di braccia, gambe e schiena.
2.4. Orbene, accertate attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni dei testimoni, il tipo di attività svolta dal ricorrente e le caratteristiche della sequenza dell'attività lavorativa in cui lo stesso è impegnato, il Ctu ha evidenziato, con un ragionamento corretto, suffragato da indagini cliniche ed immune da errori logici o tecnici, che il ricorrente è affetto da
“Condropatia femoro-tibiale con meniscopatia ginocchio dx e sn affezione la cui natura professionale è riconoscibile”, con “danno biologico del 3%.” Il ctu, inoltre, ha ritenuto che
“richiamato il precedente riconoscimento di danno biologico per le patologie per le patologie
MP. 516665078 del 06.06.2020 - “SD del tunnel carpale a destra e sinistra – esiti di SD canalicolare a sfumata ripercussione funzionale (DB 4%) MP. 516665080 del 06.06.2020 - tendinopatia dell'estensore radiale breve del corpo di dx come per epicondilite e tendinopatia microcalcifica gomito sin – limitazione funzionale dei gomiti ai gradi ultimi (DB 3%) MP.
51939475 dell'08.05.2023 - protusioni discali multiple a sfumato impegno funzionale” nella misura del 6%, con riferimento ad un nuovo apprezzamento complessivo del grado di menomazione riportato, tenuto conto dei valori tabellari ed usando le tecniche e le formule anche riduzionistiche secondo la corrente metodologia medico legale (come disposto dall'attuale normativa), il caso è valutabile complessivamente nella misura del 14%
(quattordici per cento)”.
2.7. Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
3. Ciò detto, ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale della meniscopatia bilaterale, con la conseguenza che l' convenuto deve essere condannato al CP_1
4 pagamento della prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alla predetta malattia.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento della CP_1 relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente
(14%, di cui 3% per meniscopatia bilaterale) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva del 14% (di cui 3% per meniscopatia bilaterale);
condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del CP_1 predetto grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.695,50, per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. AnnaLisa Sebastiani, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, all'udienza del 09/07/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
1333/2024;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. AnnaLisa Parte_1
Sebastiani;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/12/2024, il ricorrente esponeva di aver svolto l'attività di operaio edile da circa venticinque anni e di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa, una meniscopatia bilaterale. In particolare, il ricorrente deduceva di aver montato impalcature, realizzato cartongessi, applicato intonaci sulle superfici, lavorato al rifacimento di pavimenti e bagni e traportato lastre di cartongesso e sacchi di malta del peso di 25 kg, per 5/6 giorni alla settimana per 8 ore al giorno. Il ricorrente allegava come tali attività avessero comportato un
1 gravoso impegno funzionale degli arti superiori e inferiori, a causa delle posture quotidiane assunte e della frequenza e ripetitività dei movimenti impiegati durante l'attività lavorativa.
Esperita la fase amministrativa con esito negativo, il ricorrente agiva in giudizio e formulava le seguenti conclusioni:
“- riconoscere e dichiarare che il ricorrente è affetto dalla malattia professionale denunciata
“IS BILATERALE”;
- accertare e dichiarare che la predetta infermità è stata causata dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, ha diritto al riconoscimento dei postumi e dell'indennizzo corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica delle seguenti infermità: IS , in misura Parte_2 pari o superiore al 6% e previa unificazione e cumulo dei postumi, anche con quelli già riconosciuti per altre malattie e infortuni, “SD del tunnel carpale a destra e sinistra – esiti di
SD canalicolare a sfumata ripercussione funzionale (DB 4%) e tendinopatia dell'estensore radiale breve del corpo di dx come per epicondilite e tendinopatia microcalcifica gomito sin – limitazione funzionale dei gomiti ai gradi ultimi (DB 3%)” per un grado di inabilità pari al 6%
(mp nn.516665078 e 516665080 del 06.06.2020) e RA (protusioni discali multiple a sfumato impegno funzionale nella misura del 6% mp n.51939475 dell'08.05.2023), con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche o nella diversa misura che risulterà di giustizia, e, per
l'effetto, condannare l' in persona del suo l.r. p.t., al riconoscimento in favore del CP_1 ricorrente dei danni postumi permanenti con riferimento alle infermità indicate, con cumulo e unificazione, con costituzione di rendita e con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche o nella diversa misura che sarà accertata nel corso del giudizio a mezzo C.T.U., oltre interessi o rivalutazione monetaria dalla data delle malattie professionali all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2. L' costituitosi in giudizio, evidenziava l'insussistenza del nesso eziologico tra le CP_1 malattie denunciate e l'attività svolta, rilevando la natura comune di tutte le patologie denunciate.,
2 1.3. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni, espletata CTU medico legale, e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente deduce la natura professionale di una patologia non riconducibile al novero delle malattie tabellate, sicché incombe su di lui l'onere di provarne l'origine professionale, vale a dire non solo l'esistenza della patologia lamentata, ma anche le caratteristiche morbigene del lavoro svolto ed il rapporto causale tra la malattia stessa e l'attività lavorativa, in relazione all'entità e all'esposizione ai fattori di rischio.
A tal fine è necessario che il rapporto causale con la lavorazione sia diretto, in stretta relazione di causa effetto, non essendo sufficiente un rapporto indiretto, mediato o occasionale con l'attività svolta.
2.2. Sul punto si richiama il seguente condivisibile principio: “In tema di malattie ad eziologia plurifattoriale, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (Cass. civ., sez. Lavoro, sent. n.10818/2013; n.
21360/2013; n. 18270/2010; n. 14308/2006; n. 12559/2006; n. 111298/2004).
Si è inoltre ritenuto che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” ( Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n.
13814/2017).
2.3. Ebbene, nel caso di specie, tale prova è stata positivamente raggiunta nel corso del giudizio.
3 I testimoni escussi, sicuramente attendibili in quanto colleghi del ricorrente e a diretta conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato che il sig. svolge le mansioni di Pt_1 operario edile/muratore da oltre venticinque anni, per 8 ore al giorno, per 5/6 giorni alla settimana. I testimoni hanno riferito che l'attività lavorativa del ricorrente consiste nella manutenzione di parti edili (stucchi, intonaci, pavimenti, rifacimento bagni) e nella ristrutturazione di parti interne ed esterne (balconi e finestre), con montaggio di impalcature, realizzazione di cartongessi e applicazione di intonaci, scarico manuale del materiale e conseguente sforzo di braccia, gambe e schiena.
2.4. Orbene, accertate attraverso la documentazione prodotta e le dichiarazioni dei testimoni, il tipo di attività svolta dal ricorrente e le caratteristiche della sequenza dell'attività lavorativa in cui lo stesso è impegnato, il Ctu ha evidenziato, con un ragionamento corretto, suffragato da indagini cliniche ed immune da errori logici o tecnici, che il ricorrente è affetto da
“Condropatia femoro-tibiale con meniscopatia ginocchio dx e sn affezione la cui natura professionale è riconoscibile”, con “danno biologico del 3%.” Il ctu, inoltre, ha ritenuto che
“richiamato il precedente riconoscimento di danno biologico per le patologie per le patologie
MP. 516665078 del 06.06.2020 - “SD del tunnel carpale a destra e sinistra – esiti di SD canalicolare a sfumata ripercussione funzionale (DB 4%) MP. 516665080 del 06.06.2020 - tendinopatia dell'estensore radiale breve del corpo di dx come per epicondilite e tendinopatia microcalcifica gomito sin – limitazione funzionale dei gomiti ai gradi ultimi (DB 3%) MP.
51939475 dell'08.05.2023 - protusioni discali multiple a sfumato impegno funzionale” nella misura del 6%, con riferimento ad un nuovo apprezzamento complessivo del grado di menomazione riportato, tenuto conto dei valori tabellari ed usando le tecniche e le formule anche riduzionistiche secondo la corrente metodologia medico legale (come disposto dall'attuale normativa), il caso è valutabile complessivamente nella misura del 14%
(quattordici per cento)”.
2.7. Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
3. Ciò detto, ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale della meniscopatia bilaterale, con la conseguenza che l' convenuto deve essere condannato al CP_1
4 pagamento della prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alla predetta malattia.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento della CP_1 relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente
(14%, di cui 3% per meniscopatia bilaterale) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede:
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva del 14% (di cui 3% per meniscopatia bilaterale);
condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del CP_1 predetto grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.695,50, per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. AnnaLisa Sebastiani, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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