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Accoglimento
Sentenza 13 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09010/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01154 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09010/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9010 del 2025, proposto da
-OMISSIS-'-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Sesta) n. 7562/2025, resa tra le parti, per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato su istanza di accesso agli atti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 09010/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. Rosanna De
NI e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato il 24/1/2025 è appellata la sentenza del Tar
Campania – Napoli, 21/11/2025 n. 7562 che, nell'ambito di un giudizio in materia di accesso a documenti amministrativi, ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite.
1.1. La sentenza è appellata limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.
2. L'Amministrazione intimata, ritualmente e tempestivamente evocata in giudizio, non si è costituita in appello.
3. La causa è passata in decisione in esito alla camera di consiglio del 12/2/2026.
4. In sintesi, l'appellante si duole che il TAR abbia disposto la compensazione delle spese di lite al di fuori dei casi tassativi in cui la legge processuale lo consente.
4.1. L'appello è fondato.
I casi in cui le spese possono essere compensate sono indicati tassativamente dalla legge processuale, e tra tali casi non rientra la presente fattispecie.
Invero, la parte ha esercitato il diritto di accesso mediante istanza notificata a mezzo
PEC il 2/5/2025. Restando l'Amministrazione inerte per oltre trenta giorni, la parte ha notificato e depositato il ricorso al Tar in data 30/6/2025. L'accesso è stato consentito solo il 24/7/2025, quando ormai la parte aveva già depositato il ricorso, e avendone l'onere di provvedervi entro il 15/7/2025, per non incorrere in decadenza. Pertanto,
l'accesso consentito da parte dell'Amministrazione prima di un ordine giudiziale, non ha comunque esonerato la parte dai costi del giudizio, che, pertanto, vanno posti a carico della parte intimata secondo il criterio della soccombenza virtuale. N. 09010/2025 REG.RIC.
Occorre pertanto procedere alla liquidazione delle spese di lite, con la precisazione che la tariffa forense, che fissa importi minimi, deve ritenersi vincolante solo nei rapporti tra l'avvocato e il suo cliente, non anche per il giudice, che è vincolato solo dalla legge processuale che, a sua volta, non rinvia alle tariffe forensi. Giova anche ricordare il principio di riserva di legge in materia processuale, che non consente di introdurre norme processuali per mezzo di fonti secondarie, quanto meno in difetto di espressa autorizzazione da parte della fonte primaria. Sicché, la tariffa forense costituisce, per il giudice, parametro di orientamento (ex plurimis Cons. St., VII,
13/11/2025 n. 8913 e giurisprudenza ivi citata), ma ben può giustificarsi una quantificazione delle spese inferiore al minimo di fascia, in considerazione delle circostanze specifiche e della natura del contezioso. Il Collegio ritiene congruo quantificare le spese del primo grado di giudizio in euro 250 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellante che si è dichiarato antistatario per il primo grado.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 250 oltre accessori di legge sulla scorta delle stesse considerazioni di cui al par. che precede, con distrazione in favore del difensore dell'appellante che si è dichiarato antistatario per il grado di appello.
La parte vittoriosa ha altresì titolo a chiedere il rimborso del contributo unificato alla controparte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l'Amministrazione alle spese del N. 09010/2025 REG.RIC.
giudizio di primo grado che si liquidano in euro 250 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge.
Condanna l'Amministrazione alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 250 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge.
Le spese sia del primo grado che del grado di appello sono attribuite per distrazione in favore dell'avvocato Fabio Roselli.
Contributo unificato ripetibile a carico dell'Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De NI, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 09010/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01154 /2026 REG.PROV.COLL. N. 09010/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9010 del 2025, proposto da
-OMISSIS-'-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Sesta) n. 7562/2025, resa tra le parti, per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato su istanza di accesso agli atti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 09010/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. Rosanna De
NI e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato e depositato il 24/1/2025 è appellata la sentenza del Tar
Campania – Napoli, 21/11/2025 n. 7562 che, nell'ambito di un giudizio in materia di accesso a documenti amministrativi, ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite.
1.1. La sentenza è appellata limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite.
2. L'Amministrazione intimata, ritualmente e tempestivamente evocata in giudizio, non si è costituita in appello.
3. La causa è passata in decisione in esito alla camera di consiglio del 12/2/2026.
4. In sintesi, l'appellante si duole che il TAR abbia disposto la compensazione delle spese di lite al di fuori dei casi tassativi in cui la legge processuale lo consente.
4.1. L'appello è fondato.
I casi in cui le spese possono essere compensate sono indicati tassativamente dalla legge processuale, e tra tali casi non rientra la presente fattispecie.
Invero, la parte ha esercitato il diritto di accesso mediante istanza notificata a mezzo
PEC il 2/5/2025. Restando l'Amministrazione inerte per oltre trenta giorni, la parte ha notificato e depositato il ricorso al Tar in data 30/6/2025. L'accesso è stato consentito solo il 24/7/2025, quando ormai la parte aveva già depositato il ricorso, e avendone l'onere di provvedervi entro il 15/7/2025, per non incorrere in decadenza. Pertanto,
l'accesso consentito da parte dell'Amministrazione prima di un ordine giudiziale, non ha comunque esonerato la parte dai costi del giudizio, che, pertanto, vanno posti a carico della parte intimata secondo il criterio della soccombenza virtuale. N. 09010/2025 REG.RIC.
Occorre pertanto procedere alla liquidazione delle spese di lite, con la precisazione che la tariffa forense, che fissa importi minimi, deve ritenersi vincolante solo nei rapporti tra l'avvocato e il suo cliente, non anche per il giudice, che è vincolato solo dalla legge processuale che, a sua volta, non rinvia alle tariffe forensi. Giova anche ricordare il principio di riserva di legge in materia processuale, che non consente di introdurre norme processuali per mezzo di fonti secondarie, quanto meno in difetto di espressa autorizzazione da parte della fonte primaria. Sicché, la tariffa forense costituisce, per il giudice, parametro di orientamento (ex plurimis Cons. St., VII,
13/11/2025 n. 8913 e giurisprudenza ivi citata), ma ben può giustificarsi una quantificazione delle spese inferiore al minimo di fascia, in considerazione delle circostanze specifiche e della natura del contezioso. Il Collegio ritiene congruo quantificare le spese del primo grado di giudizio in euro 250 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellante che si è dichiarato antistatario per il primo grado.
5. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 250 oltre accessori di legge sulla scorta delle stesse considerazioni di cui al par. che precede, con distrazione in favore del difensore dell'appellante che si è dichiarato antistatario per il grado di appello.
La parte vittoriosa ha altresì titolo a chiedere il rimborso del contributo unificato alla controparte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l'Amministrazione alle spese del N. 09010/2025 REG.RIC.
giudizio di primo grado che si liquidano in euro 250 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge.
Condanna l'Amministrazione alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 250 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge.
Le spese sia del primo grado che del grado di appello sono attribuite per distrazione in favore dell'avvocato Fabio Roselli.
Contributo unificato ripetibile a carico dell'Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De NI, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 09010/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO