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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/01/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 474/17 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Spaziani Giuseppe e Gazzoni Parte_1
Francesco Maria giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori del 18/10/17
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pizzutelli Marco giusta procura CP_1 allegata alla memoria difensiva di costituzione
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 15/9/23.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/2/17 l'attore ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito CP_1 concordatario con la in Supino ( FR ) il 26/9/04; che dalla loro relazione CP_1 coniugale è nato il figlio ( il 3/2/07 ); che l'unione coniugale era Per_1 entrata in crisi per l'incompatibilità caratteriale dei coniugi, tanto che esso attore
1 lasciava la casa coniugale nel novembre 2016. Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori e il suo collocamento prevalente con la madre presso la casa coniugale sita in Supino, via Sterpare n. 26/A, per l'effetto da assegnarsi in godimento a quest'ultima, la regolamentazione dei diritti-doveri di visita del padre ivi indicata, l'accollo integrale da parte di esso attore del mutuo Organ per prestito personale di l'obbligo di esso attore di contribuire al mantenimento del figlio col versamento alla convenuta della somma mensile di
€ 250,00 oltre al 100% delle correlative spese straordinarie.
La convenuta si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione, di affidamento condiviso del figlio minorenne, del suo collocamento prevalente presso essa convenuta, con l'assegnazione in godimento alla medesima della casa coniugale, e di accollo del predetto mutuo all'attore, chiedendo invece un assegno di mantenimento a carico del di complessivi € 1.450,00 Parte_1 mensili, di cui € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed
€ 1.000,00 mensili per il mantenimento di essa convenuta, oltre al rimborso del
100 % delle spese straordinarie sostenute per Per_1
Con ordinanza del 26/5/17 il Presidente del Tribunale emanava i provvedimenti provvisori e urgenti, coi quali autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minorenne in via condivisa ai due genitori e ne disponeva il collocamento prevalente con la madre presso la predetta casa coniugale, per l'effetto assegnata in godimento a quest'ultima, regolamentando i diritti-doveri di visita del figlio da parte del padre e ponendo a carico di quest'ultimo un assegno mensile di
€ 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di oltre al rimborso Per_1 del 50 % delle correlative spese straordinarie, e di ulteriori € 500,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie, il tutto oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici . I predetti provvedimenti provvisori presidenziali venivano Org_2 modificati nel corso della conseguente fase contenziosa innanzi al G.I. prima con ordinanza del G.I. del 4/7/18 ( assegno di mantenimento per la convenuta ridotto ad € 400,00 mensili e modifica del regime di visita del minore da parte del padre ), poi con ordinanza del G.I. del 6/5/19 ( riduzione dell'assegno di mantenimento per la convenuta ad € 200,00 mensili ), poi con ordinanza del G.I. in data 5/6/19 ( revoca della predetta ordinanza G.I. del 6/5/19 e riduzione
2 dell'assegno di mantenimento per la dagli originari € 400,00 mensili ad CP_1
€ 350,00 mensili ), poi con ordinanza del G.I. del 25/11/19 ( collocamento prevalente di presso il padre, regolamentazione dei diritti-doveri di Per_1 visita della madre ), ed infine con ordinanza del G.I. del 17/12/19 ( riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del ad € 100,00 Parte_1 mensili, sotto condizione del rispetto da parte del medesimo dell'obbligo assuntosi di rientrare del suo debito relativo ai pregressi assegni di mantenimento ).
Peraltro all'udienza del 29/5/20, sull'accordo delle parti, il G.I. modificava ulteriormente il regime di permanenza di presso la madre. Per_1
Per quanto attiene all'istruzione probatoria sulle varie domande delle parti, dopo l'escussione dell'interrogatorio formale delle parti e di prove testimoniali, nonché dopo l'audizione del figlio minorenne, all'udienza del 10/12/19 veniva affidato incarico di c.t.u. medico-legale diretta, in sintesi, ad accertare le modalità di affidamento di ritenute più idonee per il suo benessere psico-fisico. Da Per_1 ultimo all'udienza del 4/6/21, in ragione dei ritardi nell'espletamento della predetta c.t.u., i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sullo status coniugale, rinunciando ai correlativi termini ex art. 190
c.p.c.. Quindi il G.I. rimetteva in proposito la causa al Collegio: in data 10/6/21 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa al G.I. per il prosieguo del giudizio.
In data 16/1/22 veniva depositata la c.t.u. medico-legale.
Nel prosieguo del giudizio, a causa delle mutate condizioni tre le parti, i provvedimenti provvisori ed urgenti venivano ulteriormente modificati e da ultimo con ordinanza del G.I. dell'11/3/22 nei sensi seguenti: affidamento condiviso di ai due genitori e suo collocamento prevalente presso il padre;
tempi di Per_1 sua permanenza con la madre;
revoca dell'assegno mensile di € 100,00 a carico dell'attore a favore della per il mantenimento di contribuzione CP_1 Per_1 diretta della madre al mantenimento del figlio nei periodi in cui starà con lei;
rimborso del 50 % delle spese straordinarie per riduzione dell'assegno Per_1 di mantenimento a carico dell'attore ed a favore della convenuta nella misura di
€ 200,00 mensili ).
3 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/9/23 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di giorni 60
+ 20 ex art. 190 c.p.c..
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione sullo status coniugale delle parti, in questa sede devono essere decise le residue questioni.
Innanzitutto in ordine alle reiterate istanze istruttorie di entrambe le parti rispettivamente richiamate nelle proprie conclusioni il Collegio conferma quanto statuito con l'ordinanza del G.I. del 4/7/18 posto che la causa si appalesa già esaurientemente istruita.
In ordine al regime di affidamento del figlio minorenne delle parti e al Per_1 suo collocamento il Collegio conferma quanto disposto nell'ordinanza del G.I. dell'11/3/22: affidamento condiviso di ai due genitori ed il suo Per_1 collocamento prevalente - e quindi residenza anagrafica - presso il padre in
Frosinone; tale regolamentazione si appalesa conforme all'interesse morale e materiale del minore sia in quanto condivisa, all'esito del presente giudizio, da entrambi i suoi genitori, sia sulla scorta delle risultanze della espletata c.t.u. secondo cui: “dai colloqui effettuati e dai test psicodiagnostici effettuati con il minore si ritiene Per_1 opportuno assecondare il bisogno di in un regime di affidamento condiviso, di continuare a vivere Per_1 in casa con il padre continuando a frequentare regolarmente, come accaduto negli ultimi mesi, l'abitazione materna”.
Conseguentemente per quanto concerne le modalità di frequentazione della prole da parte del genitore non collocatario si conferma quanto disposto nell'ordinanza del G.I. del 29/5/20: starà con la madre “a settimane alterne dal venerdì dalle Per_1 ore 16.00 fino alle ore 21.00 della domenica, nella settimana in cui non vi è stato il pernotto dal lunedì ore
16.00 fino al giorno successivo ore 21.00… In generale nei giorni infrasettimanali senza il pernotto Per_1 starà dalla madre dalle 16.00 alle 21.00. Per il periodo estivo si confermerà la predetta permanenza presso i due genitori tranne che per il mese di agosto durante il quale starà in via continuativa con la madre Per_1 dal 1 agosto ore 16.00 al 16 agosto ore 11.00 e con il padre dal 16 agosto ore 11.00 al 31 agosto”.
Condizioni su cui, tra l'altro, non vi è contestazione tra le parti.
Preme evidenziare che dalla espletata c.t.u. è inoltre emerso che: “entrambi i genitori mantengono un atteggiamento fortemente conflittuale e non riescono a mediare su nessuna posizione. Il c.t.u. spiega la necessità di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità condivisa per aiutare Per_1
a stare meglio. Dal lavoro peritale svolto è emerso un profondo stato di sofferenza psichica del ragazzo … Il
Ctu ha condiviso con i genitori la necessità di far intraprendere un percorso di psicoterapia al figlio Per_1
4 entrambi sono d'accordo”. Pertanto al fine di garantire il diritto di ad una Per_1 crescita serena ed equilibrata con entrambi i genitori, così come suggerito nella predetta c.t.u., e su accordo di entrambe le parti, dovrà essere assicurato al minore un percorso di psicoterapia;
inoltre in un quadro così complesso si invitano entrambe le parti ad intraprendere - su base necessariamente volontaria - un percorso di sostegno alla loro rispettiva genitorialità che li supporti nella gestione di ma che soprattutto riduca la conflittualità Per_1 tra loro.
Per quanto concerne la domanda della convenuta di assegnazione a sé della casa coniugale sita in Supino, Via Sterpari 26/A, di sua esclusiva proprietà, non vi è luogo a provvedere in quanto è principio pacifico quello secondo cui l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con il coniuge: in difetto di tale elemento, sia che la casa coniugale sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale ( cfr. Cass. n. 6979 del 22/3/07; Cass. n. 21334 del
18/9/13 ). Dunque, nel caso di specie, non si può provvedere in ordine all'assegnazione in godimento della casa familiare. Si evidenzia inoltre che l'attore, genitore collocatario di prole minorenne, non ha svolto alcuna domanda in tal senso, quest'ultimo al contrario si è allontanato spontaneamente dalla casa familiare e nel presente giudizio ne ha domandato l'assegnazione alla convenuta
. Pertanto, in merito alla assegnazione della abitazione familiare, il CP_1 godimento resterà ex se regolato dal titolo di proprietà della stessa.
In ordine alle reciproche domande di addebito della separazione in capo ad uno dei coniugi secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, ai fini della predetta pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza del nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo ( cfr. Cass. n. 12130 del 28/9/01, n. 12383 dell'11/6/05 e n. 40795 del 20/12/21 ). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che le prove offerte in giudizio debbano essere valutate sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti, attraverso un accertamento
5 scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che allega l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Inoltre con specifico riferimento al dovere di coabitazione, l'art. 146 cod. civ. dà rilievo alla giusta causa dell'allontanamento, che ben può consistere nella esistenza di tensioni ed incomprensioni tra i coniugi.
L'abbandono, pertanto, perde il carattere di illecito, e non può costituire fondamento della pronunzia di addebito della separazione, se trova giustificazione in una situazione oggettivamente verificatasi e non imputabile al coniuge che si allontana, avuto riguardo al nesso di causalità ed alla sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra il comportamento del coniuge che si allontana e la situazione verificatasi. Assume, dunque, rilievo fondamentale procedere ad una valutazione globale dei comportamenti dei coniugi al fine di accertare che l'abbandono della casa familiare sia la causa, e non la conseguenza, di una convivenza già manifestatasi come intollerabile. Ed infatti la Corte di Cassazione ha chiarito, con giurisprudenza costante, che in tema di separazione personale dei coniugi l'abbandono della casa familiare costituisce violazione di un obbligo matrimoniale. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione in quanto comporti l'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe in capo a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto ( cfr. Cass. n.
20866 del 21/7/21, n. 1705 del 3/8/07 e n. 12373 del 10/6/05 ).
In altri termini, ai fini dell'addebito della separazione non è sufficiente l'accertamento di una violazione dei doveri derivanti dal matrimonio ai sensi degli
6 artt. 143 e 147 c.c., ma è anche necessaria la dimostrazione che proprio la predetta violazione sia stata all'origine dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò chiarito, cominciando con l'analisi della domanda di addebito formulata dall'attore, il ha allegato nella propria memoria difensiva che la Parte_1
“ha assunto un atteggiamento di prevaricazione e di sistematica violazione della legittima CP_1 aspirazione” di esso attore, che “i fatti occorsi sin dal 2004 dimostrano l'assunto e hanno avuto inizio con l'irremovibile decisione di porre il luogo dell'abitazione coniugale nel comune di Supino” vicino all'abitazione dei genitori della convenuta. Il ha espressamente Parte_1 affermato che a causa della vicinanza della famiglia della alla casa CP_1 familiare la coppia ha subìto la “continua ingerenza dei familiari della medesima nella conduzione e nella gestione del loro rapporto coniugale”.
Il Collegio ritiene che i fatti allegati dall'attore siano risalenti nel tempo ( in particolare sorti nel 2004 e poi protrattisi durante il corso della vita matrimoniale delle parti ) e pertanto, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, risultano superati dalla lunga successiva prosecuzione del rapporto matrimoniale
( matrimonio durato oltre 13 anni ).
La convenuta, di contro, ha sostenuto che la responsabilità della separazione sia da addebitare al per essersi il medesimo allontanato dalla casa Parte_1 coniugale nel novembre 2016 senza alcuna spiegazione.
La nel corso del proprio interrogatorio formale, al capitolo di prova in cui CP_1 le veniva chiesto se “i coniugi e anteriormente al 24 novembre 2016 Parte_1 CP_1 litigavano quotidianamente anche alla presenza del figlio ” ha risposto: “purtroppo è vero, Per_1 erano litigi che nascevano dal nulla, seguito poi dal silenzio tombale di mio marito fino a che io poi chiedevo spiegazioni in merito all'accaduto”. In tal modo dunque la convenuta ha confermato che nel novembre 2016, momento dell'allontanamento del dalla casa Parte_1 familiare, la crisi coniugale era ormai già in atto da tempo. Anche in tal caso dunque le circostanze fattuali allegate dalla convenuta risultano risalenti nel tempo e l'abbandono del tetto coniugale da parte del è stato un Parte_1 effetto, e non la causa, della crisi coniugale già esistente da tempo.
Pertanto in entrambi i casi difetta il nesso di causalità tra le asserite violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
In definitiva, le richieste di addebito reciprocamente proposte dai due coniugi sono infondate e come tali devono essere rigettate.
7 In ordine alla domanda di assegno di mantenimento per sé proposta da
[...]
, deve premettersi che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione CP_1 spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso ( cfr. Cass. n. 975 del 20/1/21 e n. 13747 del 18/9/03 ).
Nel caso di specie dal compendio probatorio in atti risulta che il Parte_1 presta la sua attività lavorativa dall'1/1/19 in qualità di ambulante di vendita di prodotti ittici alle dipendenze della società di esclusiva Org_3 CP_2 titolarità di esso attore, percependo uno stipendio mensile netto di circa € 800,00
( cfr. docc. prodotti dall'attore all'udienza dell'11/3/22: buste paga da febbraio a giugno 2021, agosto e settembre 2021 e gennaio 2022 ) e risulta proprietario di diversi immobili: un locale commerciale ed un appartamento siti in Ferentino
( FR ) una villa in Frosinone della quale è comproprietario con terzi ( cfr. doc. 1 allegato alla memoria difensiva di costituzione della convenuta e sostanziale non contestazione dell'attore sul punto ).
Dunque il continua in sostanza a tutt'oggi a svolgere la sua attività Parte_1 imprenditoriale avente ad oggetto il commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, in precedenza da lui svolta n.q. di titolare di un'impresa individuale iniziata nel lontano 5/6/98 e da lui cessata il 4/1/19, dalla quale, verosimilmente e secondo l'id quod plerumque accidit, ricava introiti superiori all'ammontare delle buste paga dallo stesso prodotte in giudizio ( essendone egli il titolare esclusivo e decidendo egli stesso l'importo da iscrivere nelle varie buste paga mensili ), quantomeno in misura corrispondente ai ricavi pregressi della sua precedente attività di commercio che erano pari a circa € 16-17.000 annui ( cfr. doc. 4, produzioni documentali dell'attore allegate al ricorso ).
La invece risulta disoccupata, dalla documentazione in atti emerge che è CP_1 stata licenziata in data 7/10/14 ( per g.m.o.: cfr. doc. 5, produzioni di cui alla cit. memoria difensiva della convenuta ), è iscritta al centro per l'impiego a far data dal 23/3/15, non risulta percettrice del reddito di cittadinanza in quanto la relativa domanda non le è stata accolta ed è proprietaria, come detto, della casa
8 familiare di Supino. Lo stato di disoccupazione della risulta quindi non CP_1 essere dipeso da una sua inerzia o mancanza di volontà nella ricerca di un lavoro.
La circostanza della continua ricerca di lavoro della convenuta è stata confermata da tutti i testimoni di parte convenuta escussi, per converso i testimoni di parte attrice non hanno saputo riferire nulla in ordine a tale circostanza.
Appare dunque evidente la sperequazione delle condizioni economiche delle parti.
Pertanto alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evocati e valutati i predetti complessivi elementi di giudizio sulla scorta delle rispettive capacità reddituali delle parti, il Collegio reputa congruo porre in capo all'attore un assegno di mantenimento per di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione CP_1 monetaria annuale secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
Per quanto riguarda invece il contributo al mantenimento di da parte Per_1 della non essendoci contestazione tra le parti, in questa sede vengono CP_1 confermate le modalità definite dal G.I. con l'ordinanza del 14/3/22, che il
Collegio condivide: contribuzione della madre al mantenimento del figlio in via diretta per i periodi temporali in cui il medesimo starà con lei. Per quanto concerne le correlative spese straordinarie per alla luce delle predette Per_1 rispettive capacità economiche delle parti, le stesse vengono ripartite come segue:
70% in capo all'attore e il restante 30% in capo alla convenuta, con richiamo sul punto del Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Le spese di lite infine vanno compensate tra le parti, stante la mancata piena soccombenza di alcuna delle due parti: a ciò consegue ex se il rigetto della domanda attrice di avversa condanna anche ex art. 96 c.p.c..
N.l.p. sulla regolamentazione del carico delle spese della c.t.u., in quanto con decreto collegiale del 2/12/22 è stata dichiarata l'inammissibilità, per tardività, dell'istanza del C.T.U. di liquidazione del suo compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in data 6/2/17, già Parte_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva del 10/6/21, così provvede:
9 a) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i suoi genitori e il Per_1 suo collocamento prevalente – nonché la residenza anagrafica – con il padre in Frosinone;
b) regolamenta i diritti-doveri di visita di da parte della madre così Per_1 come sopra indicato nella motivazione;
c) dispone che al minore sia garantito un percorso di Persona_2 psicoterapia da parte dei suoi genitori;
d) invita le parti ad intraprendere, nell'interesse di un percorso di Per_1 sostegno alla genitorialità che li supporti nella gestione del minore e che li aiuti a ridurre la conflittualità tra loro;
e) dichiara non luogo a provvedere sull'assegnazione in godimento della casa familiare;
f) rigetta le domande di addebito della separazione rispettivamente proposte dalle parti;
g) pone a carico dell'attore l'obbligo di contribuire al mantenimento della convenuta col versamento della somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, da corrispondere alla ntro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
h) pone a carico della convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto del figlio minorenne quando lo stesso starà con lei;
Per_1
i) pone a carico della convenuta l'obbligo di rimborsare il 30 % delle spese straordinarie documentate sostenute dal per il figlio, con Parte_1 applicazione a quest'ultimo proposito del Protocollo in uso presso questo
Tribunale;
j) compensa tra le parti le spese di lite;
k) rigetta la domanda dell'attore di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in Frosinone, il 16/1/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 474/17 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Spaziani Giuseppe e Gazzoni Parte_1
Francesco Maria giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori del 18/10/17
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pizzutelli Marco giusta procura CP_1 allegata alla memoria difensiva di costituzione
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 15/9/23.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/2/17 l'attore ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
. A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con rito CP_1 concordatario con la in Supino ( FR ) il 26/9/04; che dalla loro relazione CP_1 coniugale è nato il figlio ( il 3/2/07 ); che l'unione coniugale era Per_1 entrata in crisi per l'incompatibilità caratteriale dei coniugi, tanto che esso attore
1 lasciava la casa coniugale nel novembre 2016. Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori e il suo collocamento prevalente con la madre presso la casa coniugale sita in Supino, via Sterpare n. 26/A, per l'effetto da assegnarsi in godimento a quest'ultima, la regolamentazione dei diritti-doveri di visita del padre ivi indicata, l'accollo integrale da parte di esso attore del mutuo Organ per prestito personale di l'obbligo di esso attore di contribuire al mantenimento del figlio col versamento alla convenuta della somma mensile di
€ 250,00 oltre al 100% delle correlative spese straordinarie.
La convenuta si costituiva in giudizio, nulla opponendo alla domanda di separazione, di affidamento condiviso del figlio minorenne, del suo collocamento prevalente presso essa convenuta, con l'assegnazione in godimento alla medesima della casa coniugale, e di accollo del predetto mutuo all'attore, chiedendo invece un assegno di mantenimento a carico del di complessivi € 1.450,00 Parte_1 mensili, di cui € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed
€ 1.000,00 mensili per il mantenimento di essa convenuta, oltre al rimborso del
100 % delle spese straordinarie sostenute per Per_1
Con ordinanza del 26/5/17 il Presidente del Tribunale emanava i provvedimenti provvisori e urgenti, coi quali autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minorenne in via condivisa ai due genitori e ne disponeva il collocamento prevalente con la madre presso la predetta casa coniugale, per l'effetto assegnata in godimento a quest'ultima, regolamentando i diritti-doveri di visita del figlio da parte del padre e ponendo a carico di quest'ultimo un assegno mensile di
€ 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di oltre al rimborso Per_1 del 50 % delle correlative spese straordinarie, e di ulteriori € 500,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie, il tutto oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici . I predetti provvedimenti provvisori presidenziali venivano Org_2 modificati nel corso della conseguente fase contenziosa innanzi al G.I. prima con ordinanza del G.I. del 4/7/18 ( assegno di mantenimento per la convenuta ridotto ad € 400,00 mensili e modifica del regime di visita del minore da parte del padre ), poi con ordinanza del G.I. del 6/5/19 ( riduzione dell'assegno di mantenimento per la convenuta ad € 200,00 mensili ), poi con ordinanza del G.I. in data 5/6/19 ( revoca della predetta ordinanza G.I. del 6/5/19 e riduzione
2 dell'assegno di mantenimento per la dagli originari € 400,00 mensili ad CP_1
€ 350,00 mensili ), poi con ordinanza del G.I. del 25/11/19 ( collocamento prevalente di presso il padre, regolamentazione dei diritti-doveri di Per_1 visita della madre ), ed infine con ordinanza del G.I. del 17/12/19 ( riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio a carico del ad € 100,00 Parte_1 mensili, sotto condizione del rispetto da parte del medesimo dell'obbligo assuntosi di rientrare del suo debito relativo ai pregressi assegni di mantenimento ).
Peraltro all'udienza del 29/5/20, sull'accordo delle parti, il G.I. modificava ulteriormente il regime di permanenza di presso la madre. Per_1
Per quanto attiene all'istruzione probatoria sulle varie domande delle parti, dopo l'escussione dell'interrogatorio formale delle parti e di prove testimoniali, nonché dopo l'audizione del figlio minorenne, all'udienza del 10/12/19 veniva affidato incarico di c.t.u. medico-legale diretta, in sintesi, ad accertare le modalità di affidamento di ritenute più idonee per il suo benessere psico-fisico. Da Per_1 ultimo all'udienza del 4/6/21, in ragione dei ritardi nell'espletamento della predetta c.t.u., i procuratori delle parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sullo status coniugale, rinunciando ai correlativi termini ex art. 190
c.p.c.. Quindi il G.I. rimetteva in proposito la causa al Collegio: in data 10/6/21 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa veniva rimessa al G.I. per il prosieguo del giudizio.
In data 16/1/22 veniva depositata la c.t.u. medico-legale.
Nel prosieguo del giudizio, a causa delle mutate condizioni tre le parti, i provvedimenti provvisori ed urgenti venivano ulteriormente modificati e da ultimo con ordinanza del G.I. dell'11/3/22 nei sensi seguenti: affidamento condiviso di ai due genitori e suo collocamento prevalente presso il padre;
tempi di Per_1 sua permanenza con la madre;
revoca dell'assegno mensile di € 100,00 a carico dell'attore a favore della per il mantenimento di contribuzione CP_1 Per_1 diretta della madre al mantenimento del figlio nei periodi in cui starà con lei;
rimborso del 50 % delle spese straordinarie per riduzione dell'assegno Per_1 di mantenimento a carico dell'attore ed a favore della convenuta nella misura di
€ 200,00 mensili ).
3 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/9/23 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di giorni 60
+ 20 ex art. 190 c.p.c..
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione sullo status coniugale delle parti, in questa sede devono essere decise le residue questioni.
Innanzitutto in ordine alle reiterate istanze istruttorie di entrambe le parti rispettivamente richiamate nelle proprie conclusioni il Collegio conferma quanto statuito con l'ordinanza del G.I. del 4/7/18 posto che la causa si appalesa già esaurientemente istruita.
In ordine al regime di affidamento del figlio minorenne delle parti e al Per_1 suo collocamento il Collegio conferma quanto disposto nell'ordinanza del G.I. dell'11/3/22: affidamento condiviso di ai due genitori ed il suo Per_1 collocamento prevalente - e quindi residenza anagrafica - presso il padre in
Frosinone; tale regolamentazione si appalesa conforme all'interesse morale e materiale del minore sia in quanto condivisa, all'esito del presente giudizio, da entrambi i suoi genitori, sia sulla scorta delle risultanze della espletata c.t.u. secondo cui: “dai colloqui effettuati e dai test psicodiagnostici effettuati con il minore si ritiene Per_1 opportuno assecondare il bisogno di in un regime di affidamento condiviso, di continuare a vivere Per_1 in casa con il padre continuando a frequentare regolarmente, come accaduto negli ultimi mesi, l'abitazione materna”.
Conseguentemente per quanto concerne le modalità di frequentazione della prole da parte del genitore non collocatario si conferma quanto disposto nell'ordinanza del G.I. del 29/5/20: starà con la madre “a settimane alterne dal venerdì dalle Per_1 ore 16.00 fino alle ore 21.00 della domenica, nella settimana in cui non vi è stato il pernotto dal lunedì ore
16.00 fino al giorno successivo ore 21.00… In generale nei giorni infrasettimanali senza il pernotto Per_1 starà dalla madre dalle 16.00 alle 21.00. Per il periodo estivo si confermerà la predetta permanenza presso i due genitori tranne che per il mese di agosto durante il quale starà in via continuativa con la madre Per_1 dal 1 agosto ore 16.00 al 16 agosto ore 11.00 e con il padre dal 16 agosto ore 11.00 al 31 agosto”.
Condizioni su cui, tra l'altro, non vi è contestazione tra le parti.
Preme evidenziare che dalla espletata c.t.u. è inoltre emerso che: “entrambi i genitori mantengono un atteggiamento fortemente conflittuale e non riescono a mediare su nessuna posizione. Il c.t.u. spiega la necessità di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità condivisa per aiutare Per_1
a stare meglio. Dal lavoro peritale svolto è emerso un profondo stato di sofferenza psichica del ragazzo … Il
Ctu ha condiviso con i genitori la necessità di far intraprendere un percorso di psicoterapia al figlio Per_1
4 entrambi sono d'accordo”. Pertanto al fine di garantire il diritto di ad una Per_1 crescita serena ed equilibrata con entrambi i genitori, così come suggerito nella predetta c.t.u., e su accordo di entrambe le parti, dovrà essere assicurato al minore un percorso di psicoterapia;
inoltre in un quadro così complesso si invitano entrambe le parti ad intraprendere - su base necessariamente volontaria - un percorso di sostegno alla loro rispettiva genitorialità che li supporti nella gestione di ma che soprattutto riduca la conflittualità Per_1 tra loro.
Per quanto concerne la domanda della convenuta di assegnazione a sé della casa coniugale sita in Supino, Via Sterpari 26/A, di sua esclusiva proprietà, non vi è luogo a provvedere in quanto è principio pacifico quello secondo cui l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con il coniuge: in difetto di tale elemento, sia che la casa coniugale sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale ( cfr. Cass. n. 6979 del 22/3/07; Cass. n. 21334 del
18/9/13 ). Dunque, nel caso di specie, non si può provvedere in ordine all'assegnazione in godimento della casa familiare. Si evidenzia inoltre che l'attore, genitore collocatario di prole minorenne, non ha svolto alcuna domanda in tal senso, quest'ultimo al contrario si è allontanato spontaneamente dalla casa familiare e nel presente giudizio ne ha domandato l'assegnazione alla convenuta
. Pertanto, in merito alla assegnazione della abitazione familiare, il CP_1 godimento resterà ex se regolato dal titolo di proprietà della stessa.
In ordine alle reciproche domande di addebito della separazione in capo ad uno dei coniugi secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, ai fini della predetta pronuncia di addebito, oltre alla dimostrazione dell'avvenuta violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143, co. 2, cc, è altresì necessaria la sussistenza del nesso causale tra la violazione medesima ed il fallimento del matrimonio, con esclusione di ogni automatismo ( cfr. Cass. n. 12130 del 28/9/01, n. 12383 dell'11/6/05 e n. 40795 del 20/12/21 ). L'interpretazione rigorosa di tale principio comporta che le prove offerte in giudizio debbano essere valutate sotto il profilo della sussistenza di entrambi i presupposti, attraverso un accertamento
5 scrupoloso, il cui onere probatorio deve gravare anche sulla parte che allega l'avvenuta violazione dei doveri coniugali. Da ciò si deduce che il coniuge che agisce in giudizio chiedendo l'addebito della separazione all'altro non possa limitarsi a dimostrare l'avvenuta violazione dei doveri coniugali, ma debba, altresì, provare l'esclusiva riferibilità ad essa del fallimento del rapporto. Occorre, pertanto, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Inoltre con specifico riferimento al dovere di coabitazione, l'art. 146 cod. civ. dà rilievo alla giusta causa dell'allontanamento, che ben può consistere nella esistenza di tensioni ed incomprensioni tra i coniugi.
L'abbandono, pertanto, perde il carattere di illecito, e non può costituire fondamento della pronunzia di addebito della separazione, se trova giustificazione in una situazione oggettivamente verificatasi e non imputabile al coniuge che si allontana, avuto riguardo al nesso di causalità ed alla sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra il comportamento del coniuge che si allontana e la situazione verificatasi. Assume, dunque, rilievo fondamentale procedere ad una valutazione globale dei comportamenti dei coniugi al fine di accertare che l'abbandono della casa familiare sia la causa, e non la conseguenza, di una convivenza già manifestatasi come intollerabile. Ed infatti la Corte di Cassazione ha chiarito, con giurisprudenza costante, che in tema di separazione personale dei coniugi l'abbandono della casa familiare costituisce violazione di un obbligo matrimoniale. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione in quanto comporti l'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe in capo a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto ( cfr. Cass. n.
20866 del 21/7/21, n. 1705 del 3/8/07 e n. 12373 del 10/6/05 ).
In altri termini, ai fini dell'addebito della separazione non è sufficiente l'accertamento di una violazione dei doveri derivanti dal matrimonio ai sensi degli
6 artt. 143 e 147 c.c., ma è anche necessaria la dimostrazione che proprio la predetta violazione sia stata all'origine dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò chiarito, cominciando con l'analisi della domanda di addebito formulata dall'attore, il ha allegato nella propria memoria difensiva che la Parte_1
“ha assunto un atteggiamento di prevaricazione e di sistematica violazione della legittima CP_1 aspirazione” di esso attore, che “i fatti occorsi sin dal 2004 dimostrano l'assunto e hanno avuto inizio con l'irremovibile decisione di porre il luogo dell'abitazione coniugale nel comune di Supino” vicino all'abitazione dei genitori della convenuta. Il ha espressamente Parte_1 affermato che a causa della vicinanza della famiglia della alla casa CP_1 familiare la coppia ha subìto la “continua ingerenza dei familiari della medesima nella conduzione e nella gestione del loro rapporto coniugale”.
Il Collegio ritiene che i fatti allegati dall'attore siano risalenti nel tempo ( in particolare sorti nel 2004 e poi protrattisi durante il corso della vita matrimoniale delle parti ) e pertanto, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, risultano superati dalla lunga successiva prosecuzione del rapporto matrimoniale
( matrimonio durato oltre 13 anni ).
La convenuta, di contro, ha sostenuto che la responsabilità della separazione sia da addebitare al per essersi il medesimo allontanato dalla casa Parte_1 coniugale nel novembre 2016 senza alcuna spiegazione.
La nel corso del proprio interrogatorio formale, al capitolo di prova in cui CP_1 le veniva chiesto se “i coniugi e anteriormente al 24 novembre 2016 Parte_1 CP_1 litigavano quotidianamente anche alla presenza del figlio ” ha risposto: “purtroppo è vero, Per_1 erano litigi che nascevano dal nulla, seguito poi dal silenzio tombale di mio marito fino a che io poi chiedevo spiegazioni in merito all'accaduto”. In tal modo dunque la convenuta ha confermato che nel novembre 2016, momento dell'allontanamento del dalla casa Parte_1 familiare, la crisi coniugale era ormai già in atto da tempo. Anche in tal caso dunque le circostanze fattuali allegate dalla convenuta risultano risalenti nel tempo e l'abbandono del tetto coniugale da parte del è stato un Parte_1 effetto, e non la causa, della crisi coniugale già esistente da tempo.
Pertanto in entrambi i casi difetta il nesso di causalità tra le asserite violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
In definitiva, le richieste di addebito reciprocamente proposte dai due coniugi sono infondate e come tali devono essere rigettate.
7 In ordine alla domanda di assegno di mantenimento per sé proposta da
[...]
, deve premettersi che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione CP_1 spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso ( cfr. Cass. n. 975 del 20/1/21 e n. 13747 del 18/9/03 ).
Nel caso di specie dal compendio probatorio in atti risulta che il Parte_1 presta la sua attività lavorativa dall'1/1/19 in qualità di ambulante di vendita di prodotti ittici alle dipendenze della società di esclusiva Org_3 CP_2 titolarità di esso attore, percependo uno stipendio mensile netto di circa € 800,00
( cfr. docc. prodotti dall'attore all'udienza dell'11/3/22: buste paga da febbraio a giugno 2021, agosto e settembre 2021 e gennaio 2022 ) e risulta proprietario di diversi immobili: un locale commerciale ed un appartamento siti in Ferentino
( FR ) una villa in Frosinone della quale è comproprietario con terzi ( cfr. doc. 1 allegato alla memoria difensiva di costituzione della convenuta e sostanziale non contestazione dell'attore sul punto ).
Dunque il continua in sostanza a tutt'oggi a svolgere la sua attività Parte_1 imprenditoriale avente ad oggetto il commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, in precedenza da lui svolta n.q. di titolare di un'impresa individuale iniziata nel lontano 5/6/98 e da lui cessata il 4/1/19, dalla quale, verosimilmente e secondo l'id quod plerumque accidit, ricava introiti superiori all'ammontare delle buste paga dallo stesso prodotte in giudizio ( essendone egli il titolare esclusivo e decidendo egli stesso l'importo da iscrivere nelle varie buste paga mensili ), quantomeno in misura corrispondente ai ricavi pregressi della sua precedente attività di commercio che erano pari a circa € 16-17.000 annui ( cfr. doc. 4, produzioni documentali dell'attore allegate al ricorso ).
La invece risulta disoccupata, dalla documentazione in atti emerge che è CP_1 stata licenziata in data 7/10/14 ( per g.m.o.: cfr. doc. 5, produzioni di cui alla cit. memoria difensiva della convenuta ), è iscritta al centro per l'impiego a far data dal 23/3/15, non risulta percettrice del reddito di cittadinanza in quanto la relativa domanda non le è stata accolta ed è proprietaria, come detto, della casa
8 familiare di Supino. Lo stato di disoccupazione della risulta quindi non CP_1 essere dipeso da una sua inerzia o mancanza di volontà nella ricerca di un lavoro.
La circostanza della continua ricerca di lavoro della convenuta è stata confermata da tutti i testimoni di parte convenuta escussi, per converso i testimoni di parte attrice non hanno saputo riferire nulla in ordine a tale circostanza.
Appare dunque evidente la sperequazione delle condizioni economiche delle parti.
Pertanto alla luce dei principi giurisprudenziali sopra evocati e valutati i predetti complessivi elementi di giudizio sulla scorta delle rispettive capacità reddituali delle parti, il Collegio reputa congruo porre in capo all'attore un assegno di mantenimento per di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione CP_1 monetaria annuale secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
Per quanto riguarda invece il contributo al mantenimento di da parte Per_1 della non essendoci contestazione tra le parti, in questa sede vengono CP_1 confermate le modalità definite dal G.I. con l'ordinanza del 14/3/22, che il
Collegio condivide: contribuzione della madre al mantenimento del figlio in via diretta per i periodi temporali in cui il medesimo starà con lei. Per quanto concerne le correlative spese straordinarie per alla luce delle predette Per_1 rispettive capacità economiche delle parti, le stesse vengono ripartite come segue:
70% in capo all'attore e il restante 30% in capo alla convenuta, con richiamo sul punto del Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Le spese di lite infine vanno compensate tra le parti, stante la mancata piena soccombenza di alcuna delle due parti: a ciò consegue ex se il rigetto della domanda attrice di avversa condanna anche ex art. 96 c.p.c..
N.l.p. sulla regolamentazione del carico delle spese della c.t.u., in quanto con decreto collegiale del 2/12/22 è stata dichiarata l'inammissibilità, per tardività, dell'istanza del C.T.U. di liquidazione del suo compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da in data 6/2/17, già Parte_1 pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza non definitiva del 10/6/21, così provvede:
9 a) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i suoi genitori e il Per_1 suo collocamento prevalente – nonché la residenza anagrafica – con il padre in Frosinone;
b) regolamenta i diritti-doveri di visita di da parte della madre così Per_1 come sopra indicato nella motivazione;
c) dispone che al minore sia garantito un percorso di Persona_2 psicoterapia da parte dei suoi genitori;
d) invita le parti ad intraprendere, nell'interesse di un percorso di Per_1 sostegno alla genitorialità che li supporti nella gestione del minore e che li aiuti a ridurre la conflittualità tra loro;
e) dichiara non luogo a provvedere sull'assegnazione in godimento della casa familiare;
f) rigetta le domande di addebito della separazione rispettivamente proposte dalle parti;
g) pone a carico dell'attore l'obbligo di contribuire al mantenimento della convenuta col versamento della somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo indici ISTAT, da corrispondere alla ntro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
h) pone a carico della convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento diretto del figlio minorenne quando lo stesso starà con lei;
Per_1
i) pone a carico della convenuta l'obbligo di rimborsare il 30 % delle spese straordinarie documentate sostenute dal per il figlio, con Parte_1 applicazione a quest'ultimo proposito del Protocollo in uso presso questo
Tribunale;
j) compensa tra le parti le spese di lite;
k) rigetta la domanda dell'attore di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c..
Così deciso in Frosinone, il 16/1/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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