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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 854/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 854/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in CORSO XXII MARZO, 4 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. PUZZER
ROSANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
CORSO XXII MARZO, 4 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. PUZZER
ROSANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._3
CORSO XXII MARZO, 4 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. PUZZER
ROSANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
pagina 1 di 15 CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA E.V. VENOSTA 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. RADINA MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. sulle seguenti conclusioni.
Per , Per , Per Parte_1 Parte_2 Pt_3
:
[...]
Voglia l'Ecc.ma CORTE di APPELLO di Milano, contrariis reiectis:
▪ In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi espressi nell'atto di appello del 15.03.2024, relativi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 153/2024 Tribunale di Lodi, oggetto del presente gravame.
▪ Nel merito
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 153/2024 emessa dal Tribunale di Lodi, 1 Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Luisa DALLA VIA, nell'ambito del giudizio N. 2931/2021
R.G., depositata in Cancelleria in data 15.02.2024, notificata il 16.02.2024 da parte convenuta, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, qui pedissequamente trascritte:
“Preliminarmente:
pagina 2 di 15 Sospendere l'esecuzione delle delibere di cui al verbale di assemblea impugnato, assunte dal in data 28.06.2021, per le argomentazioni in Controparte_1
atti e qui integralmente richiamate;
Nel merito:
Accertare e dichiarare nulle e/o inesistenti e/o inefficaci e/o annullabili e/o illegittime le delibere dell'adunanza del 28.06.2021 del di Carpiano (MI) Controparte_1
e, per l'effetto, disporne la revoca;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CAP come per legge”.
▪ In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e di mediazione.
▪ In via incidentale
Si richiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano condanni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 IV comma c.p.c. il al pagamento di una somma, il Controparte_1
Part cui importo venga determinato in via equitativa, in favore degli appellati Pt_1
, e dato il comportamento stragiudiziale
[...] Parte_2 Parte_3
(mancata adesione della parte chiamata alla mediazione) e processuale tenuto dal condominio, soprattutto per l'illegittima resistenza posta in essere dall'organo gestorio in danno dei condomini.
▪ In via istruttoria
Si richiede che il presente giudizio sia rimesso in istruttoria e per l'effetto s'insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie indicate alla pag. 25 del proprio atto di appello, che si intendono qui integralmente ritrascritte.
Parte appellante dichiara di Non accettare il contraddittorio su nuove questioni o domande proposte da controparte per la prima volta in grado di appello e/o con la pagina 3 di 15 nota di precisazione delle conclusioni;
né accetta il contraddittorio su eccezioni o questioni sollevate in primo grado ritenute assorbite o non accolte dal Giudice di prime cure.
Milano, lì 15.01.2025
Per 2 : Controparte_1
IL sottoscritto procuratore nella qualità in atti, denegando il contraddittorio su ogni questione nuova proposta per la prima volta in appello CHIEDE 1) l'integrale rigetto dell'appello proposto con l'atto del 15.4.2024 siccome inammissibile e infondato per tutte le ragioni esposte, con la integrale conferma della sentenza gravata resa inter partes dal Tribunale di Lodi in data 15.2.2024 con il n.153/2024, e il rigetto di ogni domanda avversa di cui all'atto del 14.10.2021, ivi comprese quelle contenute nell'atto di appello, peraltro modificative di quelle di primo grado, in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi all'avvocato anticipatario, in ogni caso espressamente riproponendo ex art. 346 c.p.c. le eccezioni proposte non accolte o ritenute assorbite in primo grado, anche - ove occorra - in forma di gravame incidentale.
2) Visto il rigetto delle due istanze di sospensione dell'esecutività della sentenza condannare gli appellanti al pagamento delle spese legali della fase cautelare da distrarsi all'avvocato anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Lodi il
[...] Parte_3
di Melegnano 7, Carpiano, chiedendo, previa Controparte_1 CP_2
sospensione, che venisse accertata e dichiarata nulla e/o inesistente e/o inefficace e/o annullabile e/o illegittima la delibera condominiale del 28 giugno 2021.
Esponevano di essere proprietari di un locale adibito ad esercizio commerciale facente parte del complesso condominiale di via Per Melegnano 7 in Carpiano - ricevuto mortis pagina 4 di 15 causa da , rispettivamente marito e padre;
che detto locale, già adibito a Persona_1
bar -caffetteria denominato FREE TIME, veniva concesso in locazione al signor
[...]
, che ne proseguiva l'attività. Parte_4
Riferivano che veniva convocata l'assemblea straordinaria per il giorno 25.06.2021 ed in seconda convocazione per il giorno 28.06.2021, presso la sala parrocchiale di Via San
Martino 1 - Carpiano, per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:
A. Revoca punto 1 delibera assemblea del 22.02.2021;
B. Autorizzazione ad installare una recinzione o un dissuasore o altro sistema per impedire l'accesso di estranei al portico della palazzina 7;
C. Autorizzazione all'Amministratore a promuovere azioni in difesa del possesso e della proprietà comune per il rispetto del regolamento condominiale e relative domande di risarcimento danni nei confronti di terzi conduttori degli immobili siti al piano terra ovvero due loro danti causa;
D. Varie ed eventuali.
L'assemblea, riunitasi in seconda convocazione, deliberava nei seguenti termini:
- Quanto al primo punto, “L'Assemblea all'unanimità revoca quanto deliberato dall'assemblea del 22.02.2021 ”;
- Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, “…L'assemblea all'unanimità delibera di dare mandato all'Amministratore e a qualsiasi condomino di raccogliere preventivi per la posa di una cancellata a chiusura del porticato, simile a quella che delimita i giardini del ”; CP
- Quanto al terzo punto, “L'assemblea all'unanimità autorizza l'amministratore a promuovere le azioni indicate dall'avvocato Radina”.
pagina 5 di 15 I sig.ri , e , sull'assunto che la Parte_1 Parte_2 Parte_3
delibera avesse ad oggetto il mutamento della destinazione d'uso, attualmente ad “uso pubblico”, impugnavano la delibera condominiale sia per vizi di forma che di merito.
A) Quanto ai vizi di forma lamentavano:
1) violazione dei termini di convocazione
Affermavano che nel caso in cui l'assemblea sia chiamata a deliberare le modifiche delle destinazioni d'uso dei beni comuni – come preteso nell'impugnata disposizione assembleare di autorizzare la chiusura del porticato, spazio da sempre destinato ad uso pubblico – l'avviso di convocazione, ex art. 1117 ter c.c., avrebbe dovuto essere affisso per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati;
il singolo avviso, inoltre, avrebbe dovuto essere recapitato ai condomini mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni dalla data di convocazione. Ciò non era avvenuto nel caso di specie, con conseguente annullabilità della delibera.
2) delibere non conformi ai punti dell'ordine del giorno
Evidenziavano che nell'Ordine del giorno, quanto al primo argomento, era stato indicato come revoca il “punto 1” della delibera del 22.02.2021, deliberazione che constava di due punti;
nel caso di specie, invece, l'Assemblea aveva disposto di revocare “quanto deliberato dall'Assemblea del 22.01.2021” ovvero tutto quanto statuito in quella data e non solamente quando contenuto nel punto1, come indicato nell'O.d.G.
Il secondo punto all'ordine del giorno indicava “Autorizzazione ad installare una recinzione”, mentre l'assemblea all'unanimità aveva deliberato “di dare mandato all'Amministratore e a qualsiasi condomino di raccogliere preventivi per la posa di una cancellata…”. Rilevavano che nessuno aveva autorizzato l'installazione di una recinzione e ciò nonostante si era autorizzata la raccolta di preventivi per la chiusura del porticato. Per gli attori, tale delibera rappresentava la decisone di chiudere il porticato. pagina 6 di 15 La delibera, quindi, era annullabile in quanto c'era stato un ampliamento dell'ordine del giorno stesso.
3) delibera assembleare conseguente ad un ordine del giorno incompleto, che ha inciso sulla chiarezza dei contenuti della delibera impugnata e, quindi, sulla sua validità. Nel caso di specie si era fatto riferimento alla deliberazione del 22 febbraio 2021 senza indicarne i contenuti.
4) assenza di quorum deliberativo.
Quanto ai vizi di merito deducevano la nullità della delibera in quanto vertente su beni non condominiali, in quanto il che si pretendeva chiudere, censito al foglio 8 Parte_5
particella 449, risultava essere uno spazio comunale e non condominiale, con destinazione ad uso pubblico e lamentavano che l'eventuale chiusura del portico impediva l'accesso al negozio di loro proprietà.
Si costituiva il , contrastando le domande attoree e chiedendone l'integrale CP
rigetto. Nello specifico contestava che la delibera impugnata avesse ad oggetto la modifica della destinazione d'uso del porticato sul quale insisteva l'esercizio commerciale di proprietà degli attori, chiarendo che non di uso pubblico si trattava, bensì di servitù di uso pubblico in favore del Comune di Carpiano. Evidenziava, inoltre, che il portico è parte comune solo della palazzina sub civico 7 con la conseguenza che era stato rispettato il quorum necessario per deliberare su di esso.
Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 153/2024 pubblicata in data 15.02.2024 così statuiva:
“1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP
, che liquida in Euro 5.333,00 per compensi professionali, oltre spese generali
[...]
al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
pagina 7 di 15 Nello specifico osservava che:
1) nessuna deliberazione relativa all'apposizione della cancellata nel porticato fosse stata assunta dall'assemblea condominiale del 28.06.2021 ed escludeva che il conferimento di un mandato all'amministratore e a qualsiasi condomino per la raccolta di preventivi potesse di fatto costituire un'effettiva decisione in merito alla destinazione d'uso del porticato stesso e alla sua definitiva chiusura. La decisione di raccogliere preventivi era prerogativa dell'amministratore;
2) la mera previsione inserita nell'ordine del giorno relativa alla “autorizzazione ad installare una recinzione o un dissuasore o altro sistema per impedire l'accesso di estranei al portico della palazzina 7” non poteva essere considerata una modifica di destinazione d'uso, quanto piuttosto “… una modifica della funzione e vocazione originaria del bene, al fine di soddisfare una diversa esigenza di interesse condominiale, in termini di diverso vantaggio da trarre dal bene stesso”;
3) non sarebbe stata esplicitata alcuna volontà condominiale di modificare la destinazione d'uso del porticato in questione, posto che, sia nell'ordine del giorno, sia nel verbale di assemblea, non si riportava “alcuna indicazione… in termini di collocazione della cancellata, misura della stessa, modalità e tempi di posa e di apertura-chiusura e di accesso dei condomini e terzi”.
Sulla base di tali premesse il Tribunale riteneva: “ che gli attori non sono stati in alcun modo pregiudicati dal contenuto deliberativo della delibera impugnata e che le loro preoccupazioni relative alla possibile chiusura dell'accesso al locale commerciale di loro proprietà sarebbero risultati del tutto astratte e, comunque, del tutto svincolate dal contenuto della delibera per cui è causa, che nulla ha disposto in merito, né ha previsto alcuna modifica della destinazione d'uso dell'area porticato”.
pagina 8 di 15 Il Tribunale rigettava poi gli ulteriori motivi di impugnazione, relativi al mancato rispetto dei termini di convocazione e ai quorum partecipativi e deliberativi di cui all'art. 1117 ter c.c., per carenza dei loro presupposti, osservando che risultava pretestuosa la doglianza di non conformità tra la delibera e l'ordine del giorno, così come l'incompletezza di quest'ultimo, dal momento che: a) stante la revoca integrale delle delibere del 22.02.2021, sarebbe stato superfluo specificare il contenuto di quelle revocate, implicitamente richiamate “per relationem”; b) con riguardo “alla relazione del legale in merito allo status giudico del portico, alle azioni da intraprendere a difesa del possesso e della proprietà comune nei confronti dei terzi, e all'autorizzazione al legale di procedere alle relative azioni, attesa la chiarezza delle relative dichiarazioni, non è chiaro in cosa consista la doglianza degli attori e quale sia il pregiudizio lamentato al riguardo”.
Da ultimo riteneva “rispettati i quorum partecipativi e deliberativi”, attesa la partecipazione di 10 condomini che “rappresentano 278,004/330,448 millesimi”.
Il Tribunale concludeva, affermando che tutte “le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite”.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello i signori , Parte_1 [...]
e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in Pt_2 Parte_3
primo grado;
si è costituito il che ha, in via preliminare, eccepito CP
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Rigettata l' istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, all'udienza del 24 settembre 2024, il Consigliere Istruttore visto l'art. 352 c.p.c. ha fissato l'udienza del 18.3.2025 per la rimessione della causa in decisione;
assegnando pagina 9 di 15 alle parti il termine di giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
il termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
Visto l'art. 127-ter c.p.c., ha disposto che l'udienza del 18 marzo 2025 fosse sostituita dal deposito entro il 18.3.2025 di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025 la causa veniva riassegnata alla sottoscritta relatrice e discussa nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e hanno interposto appello, Parte_1 Parte_2 Parte_3
affidando il gravame a due articolati motivi di censura.
Con il primo motivo, rubricato “erronea ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata”, gli appellanti lamentano:
a) che il Tribunale abbia fondato la sua decisione su un errato presupposto, ovverossia quello di ritenere il , censito al Foglio 8, particella 449, un Parte_5
bene di proprietà del , quando, invece, “non è mai Controparte_1
entrato nella disponibilità/ proprietà della compagine condominiale” (cfr. pag. 13 atto di appello). Lamentano che il Tribunale non abbia esaminato la documentazione in atti da cui risulta che il bene era stato ceduto da al Parte_6
CP_3
b) che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente il quorum per deliberare, quando, invece, sarebbe stata necessaria la presenza di almeno 13 su 40 condomini;
c) che il Tribunale non abbia inteso che la compagine condominiale aveva manifestato la chiara volontà di intercludere l'area in questione, per bloccarne l'accesso al pubblico, avendo stabilito il tipo di manufatto da posare e le sue pagina 10 di 15 caratteristiche: “una cancellata a chiusura del porticato, simile a quella che delimita i giardini del ”; CP
d) che il Tribunale abbia criticato l'eccezione da loro sollevata di difformità tra
Ordine del Giorno e le conseguenti delibere, laddove l'assemblea ha revocato la delibera del 22 febbraio 2021 e, quindi, non solo la prima statuizione.
Con il secondo motivo, rubricato “indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge”, gli appellanti lamentano:
a) che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione “della ragione più liquida” in quanto avrebbe potuto decidere la controversia sulla base della inequivoca titolarità del Porticato in capo al e sulla mancanza di quorum Controparte_4
costitutivi e deliberativi;
b) che il Tribunale abbia omesso di considerare che, essendo il di proprietà Parte_5
del la delibera assembleare era da considerarsi nulla come statuito dalle CP_3
Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sez.Unite 7/03/2005 n. 4806);
c) che il Tribunale abbia ritenuto insussistente “il mutamento di destinazione d'uso”;
d) che il Tribunale non abbia ritenuto illecita la delibera assembleare nella parte in cui ha approvato la cancellata, che avrebbe così intercluso l'unica via di accesso alla caffetteria, ostacolando o impedendo l'esercizio dell'attività economica in una proprietà privata;
e) che il Tribunale abbia violato l'art. 1136, III comma c.c., laddove è prevista per la valida costituzione dell'assemblea in seconda convocazione “l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'intero edificio e 1/3 dei partecipanti al condominio”. Ritengono che il richiamo al Parte_7
non sia pertinente;
f) che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il quorum costitutivo e deliberativo, quando, invece, la posa di una recinzione per chiudere un porticato aperto su tre pagina 11 di 15 lati introduceva una innovazione ex art. 1120 cc, per la cui approvazione era necessario il quorum di 2/3;
g) che il Tribunale abbia violato la procedura di convocazione prevista dall'art. 1117 ter,II co c.c.;
h) erronea applicazione dell'art. 66 Disp.Att. c.c., secondo cui ogni argomento da discutere deve essere specificato nell'ordine del giorno, con la conseguenza che se viene deliberato più di quanto previsto nell'O.d.G. le statuizioni in eccesso sono viziate.
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Entrando nel merito della controversia, ritiene la Corte che i due motivi di doglianza, che possono essere congiuntamente esaminati stante la stretta connessione, non siano meritevoli di accoglimento.
Con riferimento all'asserita nullità della delibera in quanto avente per oggetto un “ Bene comunale” e non “ condominiale” e per aver ad oggetto una modifica di destinazione d'uso del porticato, inteso quale area comunale, la censura è assorbita dalla considerazione, già espressa dal Tribunale, secondo la quale nessuna deliberazione pagina 12 di 15 relativa all'apposizione della cancellata nel porticato è stata assunta dall'assemblea condominiale del 28 giugno 2021, non potendo ritenere che il generico conferimento di un mandato all'amministratore e a qualsiasi condomino per la raccolta di preventivi “ per la posa di una cancellata a chiusura del porticato, simile a quella che delimita i giardini del ” possa di fatto costituire un'effettiva decisione. Parte_8
Peraltro sia l'ordine del giorno, sia il verbale di assemblea risultano del tutto silenti in merito ad un'eventuale modifica di destinazione d'uso del porticato, con la conseguenza che in nessun modo gli attori, oggi appellanti, sono stati pregiudicati dal contenuto deliberativo e che i loro timori circa la possibile chiusura dell'acceso al locale commerciale di loro proprietà risultano del tutto astratti.
Consegue, quindi, che, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, gli ulteriori motivi di impugnazione attinenti i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea del
28.6.2021 risultano privi di pregio, non avendo l'assemblea assunto alcuna decisione, limitandosi ad autorizzare la raccolta di preventivi, tenuto, peraltro, conto che, come risulta dagli atti di acquisto prodotti dal , “le spese di manutenzione del CP
portico di uso pubblico al mapp.449, adiacente al fabbricato, sono a carico della
”. Parte_9
Stesse considerazioni valgono anche con riferimento alla doglianza degli appellanti secondo cui la cancellata costituirebbe una innovazione, con necessità, quindi, di un quorum qualificato, perchè modifica il decoro architettonico dell'edificio, in quanto nessun accertamento è stato svolto in primo grado circa la natura dei beni e l'assemblea si è limitata a raccogliere preventivi.
Parimenti infondata risulta altresì la doglianza relativa alla lamentata non conformità della delibera all'ordine del giorno, atteso che il Tribunale ha motivato il rigetto, senza che, tuttavia, gli appellanti abbiano mosso in questa sede alcuna critica alla motivazione della sentenza.
pagina 13 di 15 Quanto poi alla ritenuta erronea applicazione del criterio della ragione più liquida per aver il Tribunale fondato la sua motivazione sull'asserita insussistenza di una modifica di destinazione d'uso anziché sul presupposto logico assorbente della titolarità del e dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea del 28.06.2021, si Parte_5
osserva che il Tribunale ha correttamente applicato il principio, rilevando che nel caso di specie alcuna decisione era stata assunta dalla assemblea circa l'apposizione di una cancellata, ma solo la raccolta di preventivi, con la conseguenza che gli ulteriori motivi di impugnazione attinenti i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea del 28.6.202 risultavano infondati.
Da ultimo gli appellanti ripropongono in questa sede la prova per testi già articolata in primo grado e non accolta. Ritiene, tuttavia, la Corte che l'istanza non sia accoglibile in quanto, come già osservato dal Tribunale, ha per oggetto circostanze pacifiche ovvero questioni generiche e irrilevanti al fine della decisione.
Per i motivi di cui sopra l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dei signori , e , in via tra loro solidale, Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rifondere al , in Carpiano, le spese di Controparte_5
lite del presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto della nota spese prodotta in atti, in complessivi euro 3.397,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Marco Radina dichiaratosi antistatario.
Il rigetto dell'appello comporta altresì il rigetto della domanda degli appellanti di condanna del al risarcimento ex art. 96, quarto comma c.p.c. per carenza CP
dei presupposti previsti dalla norma citata. pagina 14 di 15 Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
, e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Lodi n. 153/2024 pubblicata in data 15.02.2024 così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti a rifondere in favore del , di Controparte_1
Carpiano le spese di lite che si liquidano in complessive euro 3.397,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Marco Radina dichiaratosi antistatario;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Roberto Aponte
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 854/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in CORSO XXII MARZO, 4 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. PUZZER
ROSANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
CORSO XXII MARZO, 4 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. PUZZER
ROSANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._3
CORSO XXII MARZO, 4 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. PUZZER
ROSANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
pagina 1 di 15 CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA E.V. VENOSTA 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. RADINA MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. sulle seguenti conclusioni.
Per , Per , Per Parte_1 Parte_2 Pt_3
:
[...]
Voglia l'Ecc.ma CORTE di APPELLO di Milano, contrariis reiectis:
▪ In via pregiudiziale e cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi espressi nell'atto di appello del 15.03.2024, relativi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 153/2024 Tribunale di Lodi, oggetto del presente gravame.
▪ Nel merito
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 153/2024 emessa dal Tribunale di Lodi, 1 Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Luisa DALLA VIA, nell'ambito del giudizio N. 2931/2021
R.G., depositata in Cancelleria in data 15.02.2024, notificata il 16.02.2024 da parte convenuta, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, qui pedissequamente trascritte:
“Preliminarmente:
pagina 2 di 15 Sospendere l'esecuzione delle delibere di cui al verbale di assemblea impugnato, assunte dal in data 28.06.2021, per le argomentazioni in Controparte_1
atti e qui integralmente richiamate;
Nel merito:
Accertare e dichiarare nulle e/o inesistenti e/o inefficaci e/o annullabili e/o illegittime le delibere dell'adunanza del 28.06.2021 del di Carpiano (MI) Controparte_1
e, per l'effetto, disporne la revoca;
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CAP come per legge”.
▪ In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e di mediazione.
▪ In via incidentale
Si richiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano condanni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 IV comma c.p.c. il al pagamento di una somma, il Controparte_1
Part cui importo venga determinato in via equitativa, in favore degli appellati Pt_1
, e dato il comportamento stragiudiziale
[...] Parte_2 Parte_3
(mancata adesione della parte chiamata alla mediazione) e processuale tenuto dal condominio, soprattutto per l'illegittima resistenza posta in essere dall'organo gestorio in danno dei condomini.
▪ In via istruttoria
Si richiede che il presente giudizio sia rimesso in istruttoria e per l'effetto s'insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie indicate alla pag. 25 del proprio atto di appello, che si intendono qui integralmente ritrascritte.
Parte appellante dichiara di Non accettare il contraddittorio su nuove questioni o domande proposte da controparte per la prima volta in grado di appello e/o con la pagina 3 di 15 nota di precisazione delle conclusioni;
né accetta il contraddittorio su eccezioni o questioni sollevate in primo grado ritenute assorbite o non accolte dal Giudice di prime cure.
Milano, lì 15.01.2025
Per 2 : Controparte_1
IL sottoscritto procuratore nella qualità in atti, denegando il contraddittorio su ogni questione nuova proposta per la prima volta in appello CHIEDE 1) l'integrale rigetto dell'appello proposto con l'atto del 15.4.2024 siccome inammissibile e infondato per tutte le ragioni esposte, con la integrale conferma della sentenza gravata resa inter partes dal Tribunale di Lodi in data 15.2.2024 con il n.153/2024, e il rigetto di ogni domanda avversa di cui all'atto del 14.10.2021, ivi comprese quelle contenute nell'atto di appello, peraltro modificative di quelle di primo grado, in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi all'avvocato anticipatario, in ogni caso espressamente riproponendo ex art. 346 c.p.c. le eccezioni proposte non accolte o ritenute assorbite in primo grado, anche - ove occorra - in forma di gravame incidentale.
2) Visto il rigetto delle due istanze di sospensione dell'esecutività della sentenza condannare gli appellanti al pagamento delle spese legali della fase cautelare da distrarsi all'avvocato anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Lodi il
[...] Parte_3
di Melegnano 7, Carpiano, chiedendo, previa Controparte_1 CP_2
sospensione, che venisse accertata e dichiarata nulla e/o inesistente e/o inefficace e/o annullabile e/o illegittima la delibera condominiale del 28 giugno 2021.
Esponevano di essere proprietari di un locale adibito ad esercizio commerciale facente parte del complesso condominiale di via Per Melegnano 7 in Carpiano - ricevuto mortis pagina 4 di 15 causa da , rispettivamente marito e padre;
che detto locale, già adibito a Persona_1
bar -caffetteria denominato FREE TIME, veniva concesso in locazione al signor
[...]
, che ne proseguiva l'attività. Parte_4
Riferivano che veniva convocata l'assemblea straordinaria per il giorno 25.06.2021 ed in seconda convocazione per il giorno 28.06.2021, presso la sala parrocchiale di Via San
Martino 1 - Carpiano, per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:
A. Revoca punto 1 delibera assemblea del 22.02.2021;
B. Autorizzazione ad installare una recinzione o un dissuasore o altro sistema per impedire l'accesso di estranei al portico della palazzina 7;
C. Autorizzazione all'Amministratore a promuovere azioni in difesa del possesso e della proprietà comune per il rispetto del regolamento condominiale e relative domande di risarcimento danni nei confronti di terzi conduttori degli immobili siti al piano terra ovvero due loro danti causa;
D. Varie ed eventuali.
L'assemblea, riunitasi in seconda convocazione, deliberava nei seguenti termini:
- Quanto al primo punto, “L'Assemblea all'unanimità revoca quanto deliberato dall'assemblea del 22.02.2021 ”;
- Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, “…L'assemblea all'unanimità delibera di dare mandato all'Amministratore e a qualsiasi condomino di raccogliere preventivi per la posa di una cancellata a chiusura del porticato, simile a quella che delimita i giardini del ”; CP
- Quanto al terzo punto, “L'assemblea all'unanimità autorizza l'amministratore a promuovere le azioni indicate dall'avvocato Radina”.
pagina 5 di 15 I sig.ri , e , sull'assunto che la Parte_1 Parte_2 Parte_3
delibera avesse ad oggetto il mutamento della destinazione d'uso, attualmente ad “uso pubblico”, impugnavano la delibera condominiale sia per vizi di forma che di merito.
A) Quanto ai vizi di forma lamentavano:
1) violazione dei termini di convocazione
Affermavano che nel caso in cui l'assemblea sia chiamata a deliberare le modifiche delle destinazioni d'uso dei beni comuni – come preteso nell'impugnata disposizione assembleare di autorizzare la chiusura del porticato, spazio da sempre destinato ad uso pubblico – l'avviso di convocazione, ex art. 1117 ter c.c., avrebbe dovuto essere affisso per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati;
il singolo avviso, inoltre, avrebbe dovuto essere recapitato ai condomini mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni dalla data di convocazione. Ciò non era avvenuto nel caso di specie, con conseguente annullabilità della delibera.
2) delibere non conformi ai punti dell'ordine del giorno
Evidenziavano che nell'Ordine del giorno, quanto al primo argomento, era stato indicato come revoca il “punto 1” della delibera del 22.02.2021, deliberazione che constava di due punti;
nel caso di specie, invece, l'Assemblea aveva disposto di revocare “quanto deliberato dall'Assemblea del 22.01.2021” ovvero tutto quanto statuito in quella data e non solamente quando contenuto nel punto1, come indicato nell'O.d.G.
Il secondo punto all'ordine del giorno indicava “Autorizzazione ad installare una recinzione”, mentre l'assemblea all'unanimità aveva deliberato “di dare mandato all'Amministratore e a qualsiasi condomino di raccogliere preventivi per la posa di una cancellata…”. Rilevavano che nessuno aveva autorizzato l'installazione di una recinzione e ciò nonostante si era autorizzata la raccolta di preventivi per la chiusura del porticato. Per gli attori, tale delibera rappresentava la decisone di chiudere il porticato. pagina 6 di 15 La delibera, quindi, era annullabile in quanto c'era stato un ampliamento dell'ordine del giorno stesso.
3) delibera assembleare conseguente ad un ordine del giorno incompleto, che ha inciso sulla chiarezza dei contenuti della delibera impugnata e, quindi, sulla sua validità. Nel caso di specie si era fatto riferimento alla deliberazione del 22 febbraio 2021 senza indicarne i contenuti.
4) assenza di quorum deliberativo.
Quanto ai vizi di merito deducevano la nullità della delibera in quanto vertente su beni non condominiali, in quanto il che si pretendeva chiudere, censito al foglio 8 Parte_5
particella 449, risultava essere uno spazio comunale e non condominiale, con destinazione ad uso pubblico e lamentavano che l'eventuale chiusura del portico impediva l'accesso al negozio di loro proprietà.
Si costituiva il , contrastando le domande attoree e chiedendone l'integrale CP
rigetto. Nello specifico contestava che la delibera impugnata avesse ad oggetto la modifica della destinazione d'uso del porticato sul quale insisteva l'esercizio commerciale di proprietà degli attori, chiarendo che non di uso pubblico si trattava, bensì di servitù di uso pubblico in favore del Comune di Carpiano. Evidenziava, inoltre, che il portico è parte comune solo della palazzina sub civico 7 con la conseguenza che era stato rispettato il quorum necessario per deliberare su di esso.
Il Tribunale di Lodi con sentenza n. 153/2024 pubblicata in data 15.02.2024 così statuiva:
“1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP
, che liquida in Euro 5.333,00 per compensi professionali, oltre spese generali
[...]
al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
pagina 7 di 15 Nello specifico osservava che:
1) nessuna deliberazione relativa all'apposizione della cancellata nel porticato fosse stata assunta dall'assemblea condominiale del 28.06.2021 ed escludeva che il conferimento di un mandato all'amministratore e a qualsiasi condomino per la raccolta di preventivi potesse di fatto costituire un'effettiva decisione in merito alla destinazione d'uso del porticato stesso e alla sua definitiva chiusura. La decisione di raccogliere preventivi era prerogativa dell'amministratore;
2) la mera previsione inserita nell'ordine del giorno relativa alla “autorizzazione ad installare una recinzione o un dissuasore o altro sistema per impedire l'accesso di estranei al portico della palazzina 7” non poteva essere considerata una modifica di destinazione d'uso, quanto piuttosto “… una modifica della funzione e vocazione originaria del bene, al fine di soddisfare una diversa esigenza di interesse condominiale, in termini di diverso vantaggio da trarre dal bene stesso”;
3) non sarebbe stata esplicitata alcuna volontà condominiale di modificare la destinazione d'uso del porticato in questione, posto che, sia nell'ordine del giorno, sia nel verbale di assemblea, non si riportava “alcuna indicazione… in termini di collocazione della cancellata, misura della stessa, modalità e tempi di posa e di apertura-chiusura e di accesso dei condomini e terzi”.
Sulla base di tali premesse il Tribunale riteneva: “ che gli attori non sono stati in alcun modo pregiudicati dal contenuto deliberativo della delibera impugnata e che le loro preoccupazioni relative alla possibile chiusura dell'accesso al locale commerciale di loro proprietà sarebbero risultati del tutto astratte e, comunque, del tutto svincolate dal contenuto della delibera per cui è causa, che nulla ha disposto in merito, né ha previsto alcuna modifica della destinazione d'uso dell'area porticato”.
pagina 8 di 15 Il Tribunale rigettava poi gli ulteriori motivi di impugnazione, relativi al mancato rispetto dei termini di convocazione e ai quorum partecipativi e deliberativi di cui all'art. 1117 ter c.c., per carenza dei loro presupposti, osservando che risultava pretestuosa la doglianza di non conformità tra la delibera e l'ordine del giorno, così come l'incompletezza di quest'ultimo, dal momento che: a) stante la revoca integrale delle delibere del 22.02.2021, sarebbe stato superfluo specificare il contenuto di quelle revocate, implicitamente richiamate “per relationem”; b) con riguardo “alla relazione del legale in merito allo status giudico del portico, alle azioni da intraprendere a difesa del possesso e della proprietà comune nei confronti dei terzi, e all'autorizzazione al legale di procedere alle relative azioni, attesa la chiarezza delle relative dichiarazioni, non è chiaro in cosa consista la doglianza degli attori e quale sia il pregiudizio lamentato al riguardo”.
Da ultimo riteneva “rispettati i quorum partecipativi e deliberativi”, attesa la partecipazione di 10 condomini che “rappresentano 278,004/330,448 millesimi”.
Il Tribunale concludeva, affermando che tutte “le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite”.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello i signori , Parte_1 [...]
e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in Pt_2 Parte_3
primo grado;
si è costituito il che ha, in via preliminare, eccepito CP
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Rigettata l' istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, all'udienza del 24 settembre 2024, il Consigliere Istruttore visto l'art. 352 c.p.c. ha fissato l'udienza del 18.3.2025 per la rimessione della causa in decisione;
assegnando pagina 9 di 15 alle parti il termine di giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
il termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
Visto l'art. 127-ter c.p.c., ha disposto che l'udienza del 18 marzo 2025 fosse sostituita dal deposito entro il 18.3.2025 di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025 la causa veniva riassegnata alla sottoscritta relatrice e discussa nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e hanno interposto appello, Parte_1 Parte_2 Parte_3
affidando il gravame a due articolati motivi di censura.
Con il primo motivo, rubricato “erronea ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata”, gli appellanti lamentano:
a) che il Tribunale abbia fondato la sua decisione su un errato presupposto, ovverossia quello di ritenere il , censito al Foglio 8, particella 449, un Parte_5
bene di proprietà del , quando, invece, “non è mai Controparte_1
entrato nella disponibilità/ proprietà della compagine condominiale” (cfr. pag. 13 atto di appello). Lamentano che il Tribunale non abbia esaminato la documentazione in atti da cui risulta che il bene era stato ceduto da al Parte_6
CP_3
b) che il Tribunale abbia ritenuto sufficiente il quorum per deliberare, quando, invece, sarebbe stata necessaria la presenza di almeno 13 su 40 condomini;
c) che il Tribunale non abbia inteso che la compagine condominiale aveva manifestato la chiara volontà di intercludere l'area in questione, per bloccarne l'accesso al pubblico, avendo stabilito il tipo di manufatto da posare e le sue pagina 10 di 15 caratteristiche: “una cancellata a chiusura del porticato, simile a quella che delimita i giardini del ”; CP
d) che il Tribunale abbia criticato l'eccezione da loro sollevata di difformità tra
Ordine del Giorno e le conseguenti delibere, laddove l'assemblea ha revocato la delibera del 22 febbraio 2021 e, quindi, non solo la prima statuizione.
Con il secondo motivo, rubricato “indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge”, gli appellanti lamentano:
a) che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione “della ragione più liquida” in quanto avrebbe potuto decidere la controversia sulla base della inequivoca titolarità del Porticato in capo al e sulla mancanza di quorum Controparte_4
costitutivi e deliberativi;
b) che il Tribunale abbia omesso di considerare che, essendo il di proprietà Parte_5
del la delibera assembleare era da considerarsi nulla come statuito dalle CP_3
Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sez.Unite 7/03/2005 n. 4806);
c) che il Tribunale abbia ritenuto insussistente “il mutamento di destinazione d'uso”;
d) che il Tribunale non abbia ritenuto illecita la delibera assembleare nella parte in cui ha approvato la cancellata, che avrebbe così intercluso l'unica via di accesso alla caffetteria, ostacolando o impedendo l'esercizio dell'attività economica in una proprietà privata;
e) che il Tribunale abbia violato l'art. 1136, III comma c.c., laddove è prevista per la valida costituzione dell'assemblea in seconda convocazione “l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'intero edificio e 1/3 dei partecipanti al condominio”. Ritengono che il richiamo al Parte_7
non sia pertinente;
f) che il Tribunale abbia ritenuto sussistente il quorum costitutivo e deliberativo, quando, invece, la posa di una recinzione per chiudere un porticato aperto su tre pagina 11 di 15 lati introduceva una innovazione ex art. 1120 cc, per la cui approvazione era necessario il quorum di 2/3;
g) che il Tribunale abbia violato la procedura di convocazione prevista dall'art. 1117 ter,II co c.c.;
h) erronea applicazione dell'art. 66 Disp.Att. c.c., secondo cui ogni argomento da discutere deve essere specificato nell'ordine del giorno, con la conseguenza che se viene deliberato più di quanto previsto nell'O.d.G. le statuizioni in eccesso sono viziate.
Si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va pertanto respinta. Il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 18 settembre 2015, n. 18307).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico adeguatamente articolato e si esprimono in termini di chiara contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Entrando nel merito della controversia, ritiene la Corte che i due motivi di doglianza, che possono essere congiuntamente esaminati stante la stretta connessione, non siano meritevoli di accoglimento.
Con riferimento all'asserita nullità della delibera in quanto avente per oggetto un “ Bene comunale” e non “ condominiale” e per aver ad oggetto una modifica di destinazione d'uso del porticato, inteso quale area comunale, la censura è assorbita dalla considerazione, già espressa dal Tribunale, secondo la quale nessuna deliberazione pagina 12 di 15 relativa all'apposizione della cancellata nel porticato è stata assunta dall'assemblea condominiale del 28 giugno 2021, non potendo ritenere che il generico conferimento di un mandato all'amministratore e a qualsiasi condomino per la raccolta di preventivi “ per la posa di una cancellata a chiusura del porticato, simile a quella che delimita i giardini del ” possa di fatto costituire un'effettiva decisione. Parte_8
Peraltro sia l'ordine del giorno, sia il verbale di assemblea risultano del tutto silenti in merito ad un'eventuale modifica di destinazione d'uso del porticato, con la conseguenza che in nessun modo gli attori, oggi appellanti, sono stati pregiudicati dal contenuto deliberativo e che i loro timori circa la possibile chiusura dell'acceso al locale commerciale di loro proprietà risultano del tutto astratti.
Consegue, quindi, che, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, gli ulteriori motivi di impugnazione attinenti i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea del
28.6.2021 risultano privi di pregio, non avendo l'assemblea assunto alcuna decisione, limitandosi ad autorizzare la raccolta di preventivi, tenuto, peraltro, conto che, come risulta dagli atti di acquisto prodotti dal , “le spese di manutenzione del CP
portico di uso pubblico al mapp.449, adiacente al fabbricato, sono a carico della
”. Parte_9
Stesse considerazioni valgono anche con riferimento alla doglianza degli appellanti secondo cui la cancellata costituirebbe una innovazione, con necessità, quindi, di un quorum qualificato, perchè modifica il decoro architettonico dell'edificio, in quanto nessun accertamento è stato svolto in primo grado circa la natura dei beni e l'assemblea si è limitata a raccogliere preventivi.
Parimenti infondata risulta altresì la doglianza relativa alla lamentata non conformità della delibera all'ordine del giorno, atteso che il Tribunale ha motivato il rigetto, senza che, tuttavia, gli appellanti abbiano mosso in questa sede alcuna critica alla motivazione della sentenza.
pagina 13 di 15 Quanto poi alla ritenuta erronea applicazione del criterio della ragione più liquida per aver il Tribunale fondato la sua motivazione sull'asserita insussistenza di una modifica di destinazione d'uso anziché sul presupposto logico assorbente della titolarità del e dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea del 28.06.2021, si Parte_5
osserva che il Tribunale ha correttamente applicato il principio, rilevando che nel caso di specie alcuna decisione era stata assunta dalla assemblea circa l'apposizione di una cancellata, ma solo la raccolta di preventivi, con la conseguenza che gli ulteriori motivi di impugnazione attinenti i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea del 28.6.202 risultavano infondati.
Da ultimo gli appellanti ripropongono in questa sede la prova per testi già articolata in primo grado e non accolta. Ritiene, tuttavia, la Corte che l'istanza non sia accoglibile in quanto, come già osservato dal Tribunale, ha per oggetto circostanze pacifiche ovvero questioni generiche e irrilevanti al fine della decisione.
Per i motivi di cui sopra l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dei signori , e , in via tra loro solidale, Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rifondere al , in Carpiano, le spese di Controparte_5
lite del presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto della nota spese prodotta in atti, in complessivi euro 3.397,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Marco Radina dichiaratosi antistatario.
Il rigetto dell'appello comporta altresì il rigetto della domanda degli appellanti di condanna del al risarcimento ex art. 96, quarto comma c.p.c. per carenza CP
dei presupposti previsti dalla norma citata. pagina 14 di 15 Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
, e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Lodi n. 153/2024 pubblicata in data 15.02.2024 così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti a rifondere in favore del , di Controparte_1
Carpiano le spese di lite che si liquidano in complessive euro 3.397,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Marco Radina dichiaratosi antistatario;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Roberto Aponte
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