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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
PU n. 891-1/2024
Parte_1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Fabio Miccio giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale , con sede in Parte_1
Roma , Viale Giuseppe IN n. 123 - C.F./P. IVA - P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale della società in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere sua creditrice del complessivo importo di euro 165.310,00 in forza della risoluzione per inadempimento di n. 4 contratti di noleggio di beni strumentali e per il pagamento di parte dei quali le ha invano notificato il DI del Tribunale di Milano n. 969/2021 , con cui le è stata ingiunta anche la consegna dei beni strumentali ivi elencati, nonché successivo atto di precetto e la sentenza Con del Tribunale di Milano n. 10025/2022 che ha respinto l'opposizione al suddetto e l'ha condannata alle spese legali e al risarcimento del danno ex art 96 co 3 c.p.c. ;
• l'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare presso istituto di credito.
***
-)Costituitasi la società cui il ricorso attiene, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo relativamente alla quale ha presentato istanza di assegnazione del termine ex art 44 CI, deducendo
*di aver “ difficoltà a partecipare all'attività commerciale” “ anche in virtù del momento economico complessivo”
*di aver formulato alla ricorrente “ offerta a saldo e stralcio pari a € 50.000,00”,
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 4 PU n. 891-1/2024
Pt_1 Parte_1
* di voler proporre ai propri creditori “ …un piano concordatario liquidatorio … in misura del
20% della massa creditoria … tuttavia… ancora in fase di predisposizione…. che prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati ed il pagamento in misura percentuale dei creditori chirografari con l'intervento di capitali da parte del soci”;
***
-) all'udienza dinanzi al Collegio del 26.11.2025, fissata per la decisione in contradditorio in ordine alla possibile inammissibilità del ricorso ex art 44 CI, l'ufficio del PM ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità di quest'ultimo e l'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente;
-) con decreto deliberato all'esito dell'udienza collegiale del 26.11.2025 è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso della società debitrice per l'assegnazione del termine ex art 44 co 1
CI , alla stregua del combinato disposto degli artt. 40 co 10 e 39 co 3 CI .
***
Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CI) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CI definisce “ <> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni ”.
***
Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CI a decidere le istanze in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti esse sono state proposte;
-) ferma la legittimazione per previsione di legge ex art 38 CI dell'ufficio del PM istante, è pacifica la legittimazione della ricorrente alla proposta istanza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe, avendone quest'ultima espressamente riconosciuto la qualità di sua creditrice, in ogni caso dimostrata dai titoli giudiziari esecutivi in atti;
-) l' importo complessivo dei debiti scaduti ed inadempiuti da parte della società cui il ricorso attiene è superiore alla soglia di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CI , avendo essa stessa, nel procedimento introdotto con ricorso ex art 44 CI, dichiaratone un importo superiore ad euro
1.500.000,00 ed essendo comunque emersa in questo procedimento, dalla dichiarazione
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 4 PU n. 891-1/2024
Pt_1 Parte_1
dell'istituto bancario ex art 547 c.p.c. ( cfr doc. 9) , la pendenza di esecuzioni coattive presso terzi per un valore superiore ad euro 100.000,00; .
-) la società debitrice ha la forma – s.r.l. – e l'oggetto - commercio all'ingrosso di macchinari per la ristorazione- riconducibile a quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità e risalenza anche al 2019 di debiti ingiustificatamente inadempiuti;
• la pluralità delle procedure esecutive a suo carico, essendo emerso dalla dichiarazione ex art 547
c.p.c. dell'istituto bancario pignorato su iniziativa della creditrice istante per la liquidazione giudiziale di cui si tratta, la precedente notificazione di ulteriori n. 6 pignoramenti;
• l'esito negativo dell' esecuzione coattiva promossa dall'istante, avendo l'istituto bancario pignorato dichiarato ex art 547 c.p.c. l'esistenza di un saldo disponibile di soli euro 1633,00;
• l'esito negativo del tentativo di accesso a strumento alternativo di soluzione della crisi, attesa la menzionata dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art 44 CI presentato dalla società in epigrafe;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CI;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di , con sede in Roma , Viale Parte_1
Giuseppe IN n. 123 - C.F./P. IVA - P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv. Maria Federica Olivieri
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 4 PU n. 891-1/2024
Parte_1
il giorno 9.04.2026 h 10,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. re la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CI nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 4
Parte_1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente dott. Fabio Miccio giudice dott. ssa Carmen Bifano giudice rel./est. pronuncia la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale , con sede in Parte_1
Roma , Viale Giuseppe IN n. 123 - C.F./P. IVA - P.IVA_1
Premesso che
-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione Parte_2 giudiziale della società in epigrafe, allegando e deducendo
• di essere sua creditrice del complessivo importo di euro 165.310,00 in forza della risoluzione per inadempimento di n. 4 contratti di noleggio di beni strumentali e per il pagamento di parte dei quali le ha invano notificato il DI del Tribunale di Milano n. 969/2021 , con cui le è stata ingiunta anche la consegna dei beni strumentali ivi elencati, nonché successivo atto di precetto e la sentenza Con del Tribunale di Milano n. 10025/2022 che ha respinto l'opposizione al suddetto e l'ha condannata alle spese legali e al risarcimento del danno ex art 96 co 3 c.p.c. ;
• l'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare presso istituto di credito.
***
-)Costituitasi la società cui il ricorso attiene, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo relativamente alla quale ha presentato istanza di assegnazione del termine ex art 44 CI, deducendo
*di aver “ difficoltà a partecipare all'attività commerciale” “ anche in virtù del momento economico complessivo”
*di aver formulato alla ricorrente “ offerta a saldo e stralcio pari a € 50.000,00”,
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 1 di 4 PU n. 891-1/2024
Pt_1 Parte_1
* di voler proporre ai propri creditori “ …un piano concordatario liquidatorio … in misura del
20% della massa creditoria … tuttavia… ancora in fase di predisposizione…. che prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati ed il pagamento in misura percentuale dei creditori chirografari con l'intervento di capitali da parte del soci”;
***
-) all'udienza dinanzi al Collegio del 26.11.2025, fissata per la decisione in contradditorio in ordine alla possibile inammissibilità del ricorso ex art 44 CI, l'ufficio del PM ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità di quest'ultimo e l'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente;
-) con decreto deliberato all'esito dell'udienza collegiale del 26.11.2025 è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso della società debitrice per l'assegnazione del termine ex art 44 co 1
CI , alla stregua del combinato disposto degli artt. 40 co 10 e 39 co 3 CI .
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Considerato in diritto che
-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 ( di seguito CI) “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”;
-) l'art 2 lett b) CI definisce “ <
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Ritenuto che nel caso di specie
-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CI a decidere le istanze in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti esse sono state proposte;
-) ferma la legittimazione per previsione di legge ex art 38 CI dell'ufficio del PM istante, è pacifica la legittimazione della ricorrente alla proposta istanza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe, avendone quest'ultima espressamente riconosciuto la qualità di sua creditrice, in ogni caso dimostrata dai titoli giudiziari esecutivi in atti;
-) l' importo complessivo dei debiti scaduti ed inadempiuti da parte della società cui il ricorso attiene è superiore alla soglia di euro 30.000,00 rilevante ex art 49 co 5 CI , avendo essa stessa, nel procedimento introdotto con ricorso ex art 44 CI, dichiaratone un importo superiore ad euro
1.500.000,00 ed essendo comunque emersa in questo procedimento, dalla dichiarazione
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 2 di 4 PU n. 891-1/2024
Pt_1 Parte_1
dell'istituto bancario ex art 547 c.p.c. ( cfr doc. 9) , la pendenza di esecuzioni coattive presso terzi per un valore superiore ad euro 100.000,00; .
-) la società debitrice ha la forma – s.r.l. – e l'oggetto - commercio all'ingrosso di macchinari per la ristorazione- riconducibile a quelli propri della società commerciale ex art 2195 c.c.;
-) la strutturale insolvenza della società debitrice emerga dai seguenti concorrenti elementi:
• la pluralità e risalenza anche al 2019 di debiti ingiustificatamente inadempiuti;
• la pluralità delle procedure esecutive a suo carico, essendo emerso dalla dichiarazione ex art 547
c.p.c. dell'istituto bancario pignorato su iniziativa della creditrice istante per la liquidazione giudiziale di cui si tratta, la precedente notificazione di ulteriori n. 6 pignoramenti;
• l'esito negativo dell' esecuzione coattiva promossa dall'istante, avendo l'istituto bancario pignorato dichiarato ex art 547 c.p.c. l'esistenza di un saldo disponibile di soli euro 1633,00;
• l'esito negativo del tentativo di accesso a strumento alternativo di soluzione della crisi, attesa la menzionata dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art 44 CI presentato dalla società in epigrafe;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CI;
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale di , con sede in Roma , Viale Parte_1
Giuseppe IN n. 123 - C.F./P. IVA - P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;
NOMINA curatore l'avv. Maria Federica Olivieri
ORDINA alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 3 di 4 PU n. 891-1/2024
Parte_1
il giorno 9.04.2026 h 10,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. re la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CI nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Carmen Bifano dott. Stefano Cardinali
Tribunale di Roma est: dott. C. Bifano XIV sez civile – sezione fallimentare 4 di 4