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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/04/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 168 del Ruolo 2022, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 23/12/2022
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Pierluigi Fabbro per mandato a margine del ricorso d'appello, trasmesso per via tele-
matica come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore unico e legale rap- CP_1 P.IVA_1
presentante sig.ra , rappresentata e difesa dagli Avv.Daniele Compagno- CP_2
ne e Jasmina Milosavljevic in forza di mandato di data 6/3/2023 trasmesso per via telematica, unitamente alla memoria difensiva, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del Responsabile di Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
Avv.Marco Catello, rappresentata e difesa dall'Avv.Francesco Giammaria in
[...] forza di delega del 27/7/2023, trasmessa per via telematica, unitamente alla memoria di costituzione in appello, come copia per immagine su supporto informatico di origi-
nale analogico
- appellata -
e di
(P.IVA/C.F. , Controparte_5 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante dott. in forza di mandato di Controparte_6
data 6/3/2023 trasmesso per via telematica, unitamente alla memoria difensiva, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.92/2022 del Tribunale
di Gorizia - impugnazione di licenziamento per giusta causa.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 13/3/2025.
Conclusioni
PE l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, Sezione Lavoro, acco-
gliere le seguenti conclusioni in parziale riforma della sentenza n.92/22 R.Sent.Lav.
dd. 22.11.2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia, dott. Gabriele Allieri
(doc.1), oggi impugnata: - In via principale: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità
del licenziamento comminato con lettera raccomandata dd. 25.08.2020, in quanto i fatti contestati non sussistono e conseguentemente: 2) condannare la società CP_1
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
[...] P.IVA_4
sede legale in Manzano, via Divisione Julia n.4, alla reintegra del lavoratore e al paga-
mento di tutte le mensilità dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegra fino al limite di 12 mensilità; - In via subordinata: 3) accertare e dichiarare l'illegitti-
mità del licenziamento comminato con lettera raccomandata dd. 25.08.2020, per sproporzionalità della sanzione espulsiva e per assenza del codice disciplinare e per l'effetto: 4) condannare la società (P.IVA ), in persona del CP_1 P.IVA_4
suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Manzano, via Divisione
Julia n.4, al pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra le 6 e le 36 mensilità
Pag.2 che si reputa equo quantificare in 18 mensilità considerato il numero dei dipendenti
(200 lavoratori) per un totale di € 27.720,00 (1.540,00X18); - In ogni caso: 5) condan-
nare l'appellata al pagamento delle spese tutte del presente procedimento, CP_1
nonché quelle di primo grado;
- In via istruttoria: 1) ammettere le prove formulate nel ricorso dd. 03.10.2017, che qui si riportano integralmente.
PE : in via principale rigettarsi il ricorso in appello e tutte le domande svolte CP_1
dall'appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per ragione di quanto esposto in narrativa. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda detrarsi dall'indennità risarcitoria l'aliunde perceptum vel percipiendum contenendo l'indennità risarcitoria nella misura minima prevista dalla legge In via istruttoria nella denegata ipotesi in cui questo Ill.ma Corte ritenga di dover ammettere le istanze istruttorie dell'appellante, si chiede l'ammissione a prova diretta dei capito- li preceduti dalla locuzione “vero che” indicati nella memoria difensiva di primo grado, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti, nonché sugli ulteriori elementi indicati supra, nell'esposizione in fatto della presente memoria e alla prova contraria, diretta e indiretta, sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, con l'escussione dei testi già indicati nella memoria difensiva di primo grado, allegata al presente atto. In ogni caso spese di lite integralmente rifuse.
PE voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare _3
l'appello promosso dal Sig. con vittoria di spese e compensi. Parte_1
PE : chiede il rigetto del appello promosso dal lavoratore e si rimette rispet- CP_5
to alla domanda di manleva avanzata da . Controparte_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 2/2/2021 il sig. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e esponendo che la prima società l'aveva assunto il CP_7 Controparte_3
19/2/2018 per lavorare nel cantiere della seconda a Monfalcone come addetto alla pulizia dei blocchi;
che la datrice di lavoro gli aveva applicato il CCNL S.A.F.I. e ciò
illegittimamente, sia perchè tale contratto non era stato sottoscritto dalle Organizza-
Pag.3 zioni Sindacali maggiormente rappresentative, sia perchè riguardava una categoria economica errata, essendo relativo alle imprese esercenti servizi ausiliari e fiduciari e non certamente quelli di pulizia su navi;
che era suo diritto ottenere l'applicazione del CCNL Multiservizi ai sensi dell'art.36 Cost. e quindi la condanna di non- CP_1
chè della committente ai sensi dell'art.1676 c.c. e dell'art.29 comma 2 del _3
d.lgs. 276/2003, al pagamento di tutte le conseguenti differenze retributive.
Esponeva ancora il ricorrente che il 21/7/2020 aveva ricevuto una lettera di contestazione disciplinare relativa ad alcuni fatti accaduti sul luogo di lavoro il 15,
16 e 17 luglio;
che lo aveva altresì sospeso in via cautelare;
che il 31 luglio CP_1
l' cui aveva conferito mandato aveva chiesto un'audizione Controparte_8
a difesa;
che lo stesso giorno egli si era recato presso la sede di Monfalcone del sin-
dacato per chiedere informazioni sulla sua pratica ed ivi aveva casualmente incontra-
to la sig.ra AT, con cui aveva quindi chiesto di poter parlare, ma il rappresentante sindacale sig. lo aveva invitato ad allontanarsi per motivi inerenti alla pande- CP_9
mia; che la sig.ra AT, uscita dalla sede sindacale, lo aveva incontrato ed egli aveva di nuovo cercato di avere da lei spiegazioni sulla ripresa del lavoro, ma senza esito;
che però il 7/8/2020 aveva ricevuto una nuova contestazione disciplinare nella quale gli addebitava di essersi rifiutato di uscire dalla sede del sindacato, di aver CP_1
aggredito il sig. e di aver urlato contro la sig.ra AT frasi ingiuriose con atteg- CP_9
giamento minaccioso;
e che, espletata l'audizione difensiva riguardo ad entrambe le contestazioni, gli aveva comminato la sanzione del licenziamento per giusta CP_1
causa; che tutti i fatti a lui contestati erano in realtà insussistenti;
che in ogni caso la sanzione del licenziamento era eccessiva e sproporzionata;
che inoltre non CP_1
aveva provveduto ll'affissione del Codice disciplinare;
e che pertanto era suo diritto ottenere le tutele previste dal d.lgs. 23/2015
Si costituiva in giudizio esponendo che il 16 luglio 2020 il sig. CP_1
era stato convocato per la consegna di una contestazione disciplinare e in tale Pt_1
occasione il lavoratore aveva alzato la voce fino ad urlare ed aveva abbandonato l'ufficio senza firmare la lettera di addebito;
che il giorno successivo il sig. Pt_1
Pag.4 aveva inviato alla responsabile del personale sig.ra AT un messaggio telefonico in cui la accusava anche di aver alzato le mani contro di lui;
che il capo cantiere sig.
, informato di ciò, si era recato dal per chiedergli chiarimenti e questi, CP_10 Pt_1
Part urlando, si era schiaffeggiato ed era corso verso il capo officina di sig. _3
non affermando di essere stato picchiato;
che da ciò era derivata la contestazione di-
sciplinare del 21/7/2020; che il 31 luglio il sig. era entrato, senza essere convo- Pt_1
cato e senza preavviso, nell'ufficio del sindacato mentre era in corso l'audizione a di-
fesa di un altro lavoratore e, inviato ad allontanarsi, prima si era rifiutato e poi aveva aggredito il sig. il quale si era difeso anche usando una stampella;
che il CP_9 Pt_1
era poi rimasto ad aspettare la sig.ra AT fuori dell'ufficio sindacale e, incontrandola,
si era parato davanti a lei con fare minaccioso urlando le frasi “Ti sputo in faccia...non me ne frega un cazzo del lavoro... ti meno”; che la sig.ra AT, turbata e intimorita,
era rientrata nella sede del Cobas ed era stata poi accompagnata all'auto dal sig.
[...]
che a ciò avevano fatto seguito la contestazione disciplinare del 7 agosto e PE_1
il licenziamento per giusta causa;
che la sanzione era quindi legittima e congrua.
Quanto alla domanda relativa alle differenze retributive, esponeva CP_1
che le parti avevano scelto il CCNL SAFI sottoscritto da richiamato nel CP_11
contratto individuale di lavoro e costantemente applicato nel corso del rapporto;
che l'art.2070 c.c. non è applicabile alla contrattazione collettiva di diritto comune;
e che e tabelle retributive del non potevano essere applicate neppure in Controparte_12
forza dell'art.36 della Costituzione.
Si costituiva in giudizio anche esponendo di non aver mai avuto _3
alcun rapporto contrattuale con avendo stipulato un contratto di appalto CP_1
solo con di non poter quindi essere chiamata a rispondere dei debiti CP_13
di ex art.1676 c.c., essendo questa norma applicabile solo agli ausiliari del- CP_1
l'appaltatore nonchè ai dipendenti del subappaltatore ma solo nei confronti del sub-
committente; di non avere alcun rapporto di debito con;
di non essere respon- CP_1
sabile verso il sig. neppure ai sensi dell'art.29 del d.lgs. 276/2003, non avendo il Pt_1
lavoratore dimostrato l'esistenza dei presupposti di applicabilità di questa norma;
Pag.5 contestava inoltre l'esistenza del preteso credito retributivo del ricorrente e, in subor-
dine, chiedeva di essere manlevata da e da . CP_5 CP_1
Chiamata in causa da si costituiva infine facendo _3 CP_14
propri gli argomenti e le eccezioni di LI e rimettendosi quanto alla domanda di manleva.
Con sentenza emessa il 22/11/2022 il Tribunale di Gorizia respingeva tutte le domande proposte dal ricorrente osservando che la condotta del sig. descritta Pt_1
nella seconda contestazione disciplinare era dimostrata dalle deposizioni dei testi
AT e e resa verosimile da quanto riferito dal teste;
che tale condotta Tes_1 CP_9
integrava una giusta causa di licenziamento;
che la pretesa del sig. di ottenere Pt_1
l'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello cui aveva fatto riferimento
LI contrastava con la costante interpretazione giurisprudenziale dell'art.2070
c.c.; e che il lavoratore ricorrente non aveva dedotto e provato che la sua retribuzione non fosse rispondente ai criteri dettati dall'art.36 della Costituzione.
Contro questa decisione, limitatamente alla parte in cui ha ritenuto giustificato il licenziamento, ha proposto appello il sig. affermando che il Giudice di primo Pt_1
grado ha male interpretato le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, non avendo correttamente valutato l'attendibilità dei testi e AT nè considerato che la de- Tes_1
posizione della seconda contrastava con quella del sindacalista;
e ancora che CP_9
il Giudice ha erroneamente ritenuto il licenziamento sanzione proporzionata rispetto ai fatti contestati.
Si sono costituite le convenute e e la terza chiamata CP_1 _3 [...]
contestando la fondatezza delle censure formulate dall'appellante e chiedendo CP_5
il rigetto dell'impugnazione.
1. Con il primo, e principale, motivo di appello il sig. afferma che il Tribu- Pt_1
nale di Gorizia ha erroneamente ritenuto che l'istruttoria svolta abbia confer-
mato l'addebito oggetto della contestazione disciplinare del 7/8/2020 e cioè
Pag.6 l'accusa secondo cui il 31 luglio 2020 egli avrebbe prima insistito per parlare con la sig.ra AT, arrivando ad aggredire il rappresentante sindacale sig. Pt_3
[...
, e poi, fuori dalla sede sindacale, si sarebbe avvicinato alla AT "con fare
minaccioso" e avrebbe dato "in escandescenze" urlando contro di lei a pochi centimetri dal suo viso "Ti sputo in faccia...non me ne frega un cazzo del la-
voro...ti meno".
1.1. La descrizione del fatto contenuta nella contestazione disciplinare, e poi riba-
dita da nella memoria difensiva di costituzione avanti al Tribunale di CP_1
Gorizia, deriva evidentemente dalla versione dell'episodio del 31 luglio 2020
esposta dalla sig.ra AT nel suo atto di denuncia-querela di data 7/8/2020 e poi da lei stessa confermata nella deposizione resa al Giudice di primo grado il 2/7/2021 e ancora in appello all'udienza del 20/11/2024.
1.1.1. Le citate dichiarazioni della sig.ra AT sono fra di loro coerenti e non presen-
tano significative contraddizioni: sotto questo profilo non vi è quindi motivo di dubitare della loro intrinseca credibilità; afferma però l'appellante che vi è
invece forte contrasto con le dichiarazioni del sig. e che queste ultime CP_9
devono essere ritenute più attendibili, in quanto provenienti da un soggetto estraneo alle parti in causa.
1.1.2. Sul punto si deve osservare che, a ben vedere, nè la sig.ra AT nè il sig. Pt_3
[...
si possono considerare del tutto disinteressati all'esito della vicenda: certa-
mente non la prima, sia perchè era ed è dipendente di con la funzione CP_1
di responsabile dell'ufficio personale, sia perchè è lei ad aver dato origine (con il suo racconto dell'episodio del 31 luglio) al procedimento disciplinare a cari-
co del sig. ; e però neppure il secondo, trattandosi del responsabile del- Pt_1
l' cui il lavoratore si era rivolto per avere tutela in Controparte_8
sede disciplinare.
Da questo punto di vista non vi sono quindi motivi per ritenere l'uno più atten-
dibile dell'altra.
1.1.3. Va peraltro detto che il sig. non ha (pacificamente) assistito all'incon- CP_9
Pag.7 tro fra il sig. e la sig.ra AT avvenuto all'esterno dell'ufficio del Sindaca- Pt_1
to; nulla quindi ha riferito, per sua conoscenza diretta, sul nucleo centrale del-
l'addebito mosso al lavoratore e quindi su questo punto non vi è, e non può
esservi, alcun contrasto fra le varie dichiarazioni dei due testimoni (esaminati sia in primo grado che in appello).
1.1.4. Un certo contrasto in effetti sussiste, ma riguarda aspetti di contorno.
In particolare le versioni della sig.ra AT e del sig. divergono sul fatto CP_9
se la prima abbia o no incontrato o comunque visto il sig. all'interno della Pt_1
sede sindacale (circostanza questa affermata dalla AT e negata o almeno messa in dubbio dal ); e sul fatto se fra e vi sia stato un CP_9 Pt_1 CP_9
contatto fisico (come ha riferito la sig.ra AT, secondo cui il sindacalista avrebbe usato una stampella per difendersi, cosa questa sempre decisamente negata dal ). CP_9
Il contrasto non è stato risolto nè dal confronto fra i due testi esperito dal Giu-
dice di primo grado, nè dalla loro nuova audizione in appello;
e la sua persi-
stenza - riguardando esso circostanze idonee ad accentuare o sminuire il li-
vello di aggressività insito nella condotta del - potrebbe anche essere un Pt_1
indizio del coinvolgimento (seppure mediato) sia del la AT che del CP_9
nella vicenda oggetto di causa (e del rispettivo interesse ad aggravare o atte-
nuare la posizione disciplinare del lavoratore).
Ciò che rileva comunque è che le citate contraddizioni non incidono sul dato centrale della controversia ovvero su cosa sia accaduto fuori della sede sinda-
cale.
1.2. L'unico testimone oculare del fatto, oltre alla sig.ra AT, è il sig. Tes_2
[...
.
1.2.1. Interrogato presso il Commissariato di P.S. di Monfalcone il 20/11/2020 co-
stui ha confermato l'incontro fra il e la AT, affermando però che il pri- Pt_1
mo si era limitato ad alzare la voce, senza usare minacce o violenze1; esami-
Pag.8 nato dal Tribunale di Gorizia il 2/7/2021 ha invece confermato il capitolo 25)2
della memoria difensiva di ("confermo che ha detto queste cose;
io CP_1
ero presente"); e questa versione ha ribadito anche nella deposizione resa in appello3.
1.2.2. Afferma l'appellante che delle due versioni dovrebbe essere ritenuta vera la prima, in quanto fornita alla Polizia e perciò senza pressioni esterne, piuttosto che la seconda, resa in giudizio alla presenza della parte e del suo legale.
A questo proposito si deve osservare innanzitutto che dal verbale di causa non risulta che all'audizione del sig. nel giudizio di primo grado abbia assi- Tes_1
stito il legale rappresentante (o un incaricato) di LI e PF GR (mentre non vi sono motivi di ritenere che la sola presenza tecnica del legale delle due società possa aver intimidito il teste così da indurlo a mentire); e, in secondo luogo, che il sig. - se davvero era influenzato dal fatto di essere dipen- Tes_1
dente di una società consorziata (come ) di - avrebbe presu- CP_1 CP_5
mibilmente confermato la versione della sig.ra AT anche alla Polizia (e il fatto che l'abbia invece smentita, almeno in parte, porta a pensare che abbia agito così per alleggerire la posizione del ed evitargli, in aggiunta al li- Pt_1
cenziamento, anche conseguenze penali).
1.2.3. Quanto dichiarato in giudizio dalla sig.ra AT e dal sig. riguardo alla Tes_1
condotta aggressiva e alle parole volgari pronunciate dal sig. trova peral- Pt_1
CP_1 che veniva in contro e chiedeva spiegazioni alla sulla lettera di contestazione. La AT riferiva
Pt_ che aveva paura del e pertanto chiedeva di farsi accompagnare fino alla macchina. Io invitavo
Pt_ il ad allontanarsi che dopo avremmo discusso la sua pratica ma lo stesso ad alta voce senza toni minacciosi diceva che doveva essere presente anche la AT, la quale gli doveva spiegare il motivo.
Pt_ La AT mi chiedeva di essere accomopagnata alla sua auto in quanto riferiva di aver paura il le potesse fare del male. In quel momento arrivava anche l'autista del tale il CP_9 PEsona_1Pt_ quale accompagnava la AT fino alla sua auto, mentre il si allontanava in altra direzione.
Pt_ Dopo questo fatto il ritornava in ufficio chiedendo scusa dell'accaduto e del suo comportamento.
Pt_ ADR: No il non ha usato ne minacce ne violenze nei confronti della AT, solo ha alzato il tono della voce perchè voleva la spiegazione della AT sulla lettera di contestazione." 2 25. Il sig. con fare minaccioso si parava innanzi alla sig.ra AT e dando in escandescenza urla- Pt_1 va questa a distanza di pochi centimetri dal suo viso “Ti sputo in faccia...non me ne frega un cazzo del lavoro... ti meno”. Pt_ 3 teste (udienza del 20/11/2024): "confermo che era arrabbiato, ha alzato la voce e ha Tes_1 Pt_ detto delle parolacce, cioè quelle che io ho confermato al Giudice nella mia deposizione;
però Pt_ non ha minacciato fisicamente la sig.ra AT. si è messo di fronte alla sig.ra AT, erano faccia PE_ a faccia ma non vicinissimi;
man mano che parlava, si avvicinava di più, però questa cosa è du- rata poco."
Pag.9 tro conferma (indiretta) in alcune circostanze riferite non solo dal (nelle Tes_1
s.i.t. rese alla Polizia, già citate in nota) ma anche dal sig. (sia durante CP_9
le indagini penali4 che in giudizio5) e cioè che la AT, dopo essere uscita,
rientrò subito nella sede del Sindacato, appariva impaurita e preoccupata di incontrare nuovamente e quindi chiese di essere accompagnata alla sua Pt_1
auto.
Se il sig. si fosse limitato ad alzare un po' la voce e ad insistere per avere Pt_1
spiegazioni sul precedente addebito disciplinare, non si comprende perchè la sig.ra AT avrebbe dovuto temere per la sua incolumità, tanto da chiedere di essere scortata alla sua auto;
timore questo che era (almeno soggettivamente)
vero e reale, tanto che il si premurò di verificare che il non si CP_9 Pt_1
trovasse più fuori dalla sede sindacale ("non essendo sicuro che...si fosse tran-
quillizzato") e di incaricare ("per prudenza") il sig. di accompagnare PE_1
la AT all'auto.
1.3. Deve essere perciò condivisa l'interpretazione data dal Tribunale di Gorizia
alle risultanze dell'istruttoria svolta.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il sig. ha censurato la sentenza Pt_1
del Tribunale di Gorizia nella parte in cui ha ritenuto il licenziamento sanzio-
ne congrua rispetto all'infrazione contestata.
Pag.10 2.1. Il Giudice di primo grado ha motivato la sua decisione osservando che la con-
dotta tenuta dal sig. costituisce giusta causa di recesso sia perchè ricon- Pt_1
ducibile alla fattispecie dell'insubordinazione, prevista dall'art.54 lettera F
(rectius lettera E) del CCNL applicato da al rapporto di lavoro dedotto CP_1
in giudizio;
sia perchè configura il reato previsto e punito dall'art.612 c.p. e quindi contrasta con gli elementari canoni di comportamento ai quali chiun-
que è tenuto a conformarsi.
2.1.1. Il primo argomento non può essere condiviso.
Si deve infatti osservare che l'insubordinazione (di cui non esiste una defini-
zione, sia nel Codice Civile che nella contrattazione collettiva) non può essere identificata con il mero inadempimento dei doveri (anche basilari) del lavo-
ratore (poiché altrimenti qualunque mancanza, anche minima, potrebbe giu-
stificare il licenziamento); appare invece più corretto ritenere che essa sia rav-
visabile quando il dipendente ponga in essere una vera e propria negazione del rapporto gerarchico ovvero manifesti, in modo plateale, la volontà di ribel-
larsi, di contestare il potere stesso del datore di lavoro di dare ordini e il suo dovere di obbedire6.
6 "L'aperta contestazione di direttive aziendali - specialmente se accompagnata da modalità com- portamentali dirette a contestare pubblicamente il potere direttivo del datore di lavoro - configura una violazione del disposto dell'art. 2104, secondo comma, cod. civ. suscettibile di legittimare il li- cenziamento del lavoratore (nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che aveva impedito all'amministratore unico della società datrice di lavoro di affiggere nella bacheca aziendale disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e l'individuazione delle mansioni dei singoli dipendenti)" (Cass.Sez. L, Sentenza n. 1752 del
16/02/2000). "Con riguardo ad un contratto collettivo (nella specie, art. 25 c.c.n.l. 18 gennaio 1987 per i lavora- tori metalmeccanici) che consideri l' insubordinazione come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, a seconda che essa sia aggravata o semplice, l'interpretazione del contratto da parte del giudice del merito, che ritenga necessario, per la configurabilità della detta insubordinazione, non un semplice inadempimento ma anche un'aperta contestazione dei poteri del datore di lavoro, non è utilmente censurabile, in sede di legittimità, con la mera contrapposizione - senza l'indicazione degli specifici canoni di ermeneutica contrattuale (eventualmente) violati dal giudice - di una nozione
d'insubordinazione integrata dalla semplice inosservanza delle direttive e degli ordini impartiti dal datore di lavoro e cioè di una nozione che, peraltro, renderebbe la previsione contrattuale pleonastica rispetto al principio generale della risolubilità del contratto per inadempimento" (Cass.Sez. L, Sen- tenza n. 2573 del 03/03/1992).
"La violazione del precetto dell'art. 2104 cod. civ. - che fa obbligo al lavoratore di osservare le disposizioni, impartitegli dal datore di lavoro o da suoi collaboratori, per l'esecuzione e la disciplina del lavoro - può integrare gli estremi del notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, e quindi il giustificato motivo di licenziamento, ove consista in ripetute manifestazioni di insubordinazione e di inosservanza delle regole di correttezza nei rapporti all'interno dell'azienda e con i superiori, an- corché non accompagnate da comportamento oltraggioso, essendo sufficiente che mostrino la pervi-
Pag.11 In concreto il comportamento del sig. - per come è stato descritto dai testi Pt_1
- non possiede le caratteristiche appena evidenziate: esso non configura cioè
una voluta negazione del potere gerarchico del datore di lavoro, ma piuttosto una reazione - certamente scomposta e volgare e quindi illegittima - all'eserci-
zio di questo potere, di per sè non contestato.
2.1.2. Allo stesso modo non può essere condiviso il secondo argomento.
L'atteggiamento aggressivo e ingiurioso del sig. è senza dubbio censura- Pt_1
bile - perchè, al di là di una espressa previsione del codice disciplinare conte-
nuto nel CCNL, contrasta con le regole essenziali della convivenza civile -
ma non appare, in concreto, così grave da rendere impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto (come prevede l'art.2119 c.c.), tenuto conto sia del fatto che il sig. era all'epoca già sospeso dal servizio e quindi non Pt_1
poteva accedere al luogo di lavoro, sia della modestia della minaccia: questa infatti può certamente aver spaventato, nell'immediatezza del fatto, la sig.ra
AT e però, valutata nel suo contenuto oggettivo e nel contesto in cui si è ve-
rificata, era abbastanza chiaramente frutto più della concitazione del momento
(e forse della scarsa capacità del di misurare le parole, come dimostra il Pt_1
messaggio telefonico del 17/7/2020) che non di una sua reale ed effettiva vo-
lontà di porre in essere (subito o in futuro) un'aggressione fisica.
2.2. Il fatto addebitato al sig. va quindi ricondotto alla previsione dell'art.55 Pt_1
lettera D) del CCNL, che punisce con il licenziamento (con preavviso) il lavo-
ratore che tenga un "reiterato comportamento oltraggioso verso l'Azienda, i
superiori, i colleghi od i sottoposti".
2.2.1. Non va infatti dimenticato che un comportamento analogo a quello del 31 lu-
glio il sig lo aveva tenuto già il 16 luglio quando, convocato per la let- Pt_1
tura di una contestazione disciplinare, aveva iniziato ad urlare e inveire, ab-
bandonando l'ufficio senza firmare la comunicazione;
e il 17 luglio quando,
raggiunto dal capo cantiere sig. per avere spiegazioni sul messaggio CP_10
cace insofferenza e rifiuto verso l'uso legittimo dei poteri di controllo e disciplina del datore di lavoro" (Cass.Sez. L, Sentenza n. 3199 del 02/04/1987)
Pag.12 inviato alla sig.ra AT, aveva reagito urlando, si era dato degli schiaffi e poi era corso verso il capo officina di affermando (falsamente) di esse- _3
re stato picchiato (circostanze queste confermate dai testi e , Tes_3 CP_10
entrambi esaminati dal Giudice di primo grado).
Alzare la voce, urlare e allontanarsi prima della conclusione di un incontro con il datore di lavoro (invece di ascoltare le contestazioni ed eventualmente replicare in modo rispettoso), e accusare un superiore di un'aggressione fisica
(e cioè di aver commesso un fatto punibile con il licenziamento per giusta causa7), costituiscono condotte palesemente oltraggiose nei confronti dell'A-
zienda e dei colleghi di lavoro.
E, come già detto, lo stesso tipo di comportamento (urlare in modo aggressivo e offendere l'interlocutore) il sig. ha ripetuto anche il 31 luglio prima al- Pt_1
l'interno dei locali del Sindacato e soprattutto al fuori, nei confronti della sig.ra AT.
2.2.2. Correttamente quindi LI ha disposto il licenziamento del sig. , aven- Pt_1
do costui commesso un'infrazione così punita dall'art.55 del CCNL;
la fatti-
specie concreta non rientra però nella previsione della lettera E), ma in quella della lettera D) della citata norma e pertanto il licenziamento in tronco deve essere convertito in licenziamento con preavviso: operazione questa da tempo ritenuta possibile, anche d'ufficio e in grado di appello, dalla giurisprudenza di legittimità8.
3. Considerato che l'impugnazione proposta dal sig. è risultata priva di fon- Pt_1
Pag.13 damento - dovendosi confermare la legittimità della sanzione disciplinare comminatagli - e che la sentenza di primo grado va riformata solo per effetto della diversa qualificazione giuridica del licenziamento, le spese di lite pos-
sono essere compensate per metà e per il resto vanno poste a carico dell'appel-
lante.
La compensazione può essere invece integrale nei confronti di e _3
(la cui presenza in questo grado di giudizio ha origine e funzione CP_5
solo processuale, non essendo più controversa, nel merito, l'originaria pretesa retributiva del sig. ). Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia n.92/2022 di data
22/11/2022, converte il licenziamento per giusta causa intimato da a CP_1
in licenziamento per giustificato motivo soggettivo con diritto al pre- Parte_1
avviso; compensa per metà le spese di lite fra e il sig. e condanna CP_1 Pt_1
quest'ultimo a rifondere alla società appellata l'altra metà che liquida, nella quota, in
Euro 1.950,00 per il primo grado ed n Euro 4.500,00 per l'appello, oltre spese generali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
compensa interamente le spese di lite di questo grado di giudizio fra il sig. e le altre parti resistenti Pt_1 _3
e ; conferma per il resto l'impugnata sentenza.
[...] CP_5
Trieste, 13/3/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 testualmente: "Poco dopo terminato la disamine degli atti per la contestazione del ...tutti i Pt_4 Pt_ presenti uacivamo dalla stanza e sulla strada difronte all'ufficio del sindacato incrociavamo il 4 Verbale di s.i.t. del 15/2/2021: "Ultimata la riunione interrotta dallo , la mi ri- Pt_1 CP_16 feriva di essere turbata e che aveva paura di uscire. Io dopo aver accertato che il non era nelle Pt_1 vicinanze facevo accompagnare la AT da un mio collaboratore a scanso di ogni equivoco. Preciso Pt_ che il non ha urlato contro la AT e non ha minacciato nessuno, solo che era alterato in quanto era arrivato in ritardo all'appuntamento che avevamo prestabilito per le 13.30. Il mio collaboratore dopo aver accompagnato la AT faceva ritorno in sede e mi riferiva che era tutto apposto. ADR Pre- Pt_ sumo che la AT si sia preoccupata in quanto io ho alzato la voce contro il perché era entrato in ufficio mentre era in corsa una riunione". 5 Verbale di udienza del 17/9/2021: "io ho finito il colloquio con la AT;
sono rimasto dentro e lei
è uscita per andare via;
ha trovato una confusione;
è tornata dentro dicendo che aveva paura;
io ho messo la testa fuori, ho chiamato il coordinatore per i bengalesi che mi ero portato da Mestre, di PE PE OM , e gli ho detto di accompagnare la PI all'auto; mi ha detto che era tutto a posto quando è tornato indietro;
credo che il ricorrente poi se ne è andato".
Verbale di udienza del 17/7/2024: "Finita l'audizione prevista la sig.ra AT uscì anche lei, tornando dentro poco dopo tutta preoccupata;
non ricordo adesso le sue parole esatte, però mi pare che la Pt_ AT abbia ricollegato la sua preoccupazione alla presenza di;
io non stetti lì a discutere e per Pt_ PE prudenza, non essendo sicuro che si fosse tranquillizzato, chiesi a se poteva accompagnare PE la AT all'auto, cosa che lui fece;
la sera tornai in auto assieme ad , che era venuto con me da Venezia, e lui mi disse che non era successo nulla". 7 L'art.55 lettera E) del CCNL prevede infatti questa sanzione per il lavoratore che si renda colpevole di "diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio". 8 "È ammissibile, anche in sede d'impugnazione, la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto le dette causali del recesso datoriale costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso. Ne consegue che il giudice - senza incorrere in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - può valutare un licenzia- mento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora - fermo restando il principio dell'immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di la- voro di risolvere il rapporto - attribuisca al fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria di quest'ultimo tipo di licenziamento" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12884 del 09/06/2014).