Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/02/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01109/2025REG.PROV.COLL.
N. 04955/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4955 del 2023, proposto da
Adige S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Igor Janes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso della Libertà, n. 35;
contro
Comune di Ora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO n. 00080/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ora;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società odierna appellante Adige s.r.l. ha impugnato la sentenza del T.r.g.a. - sezione autonoma di Bolzano - n. 80/2023 che ha accolto in parte il ricorso in opposizione dalla medesima proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 137/2022 del medesimo T.r.g.a. di Bolzano, condannandola al pagamento in favore del Comune di Ora della somma di euro 566.599,72, oltre interessi legali decorrenti dal 28.04.2012 e fino al saldo effettivo.
Il credito vantato dal Comune origina dalla deliberazione della Giunta comunale n. 33 dd. 25.01.2012 con cui è stata disposta, a carico della società Adige s.r.l., l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 49, 49-bis e 49-ter della L.P. n. 13/1997 in attuazione dell’art. 50 della medesima legge, per un importo di euro 566.599,72.
La violazione contestata alla società consiste nell’inadempimento della stessa agli obblighi derivanti dall’assegnazione di un’area in zona produttiva, in particolare per il superamento del limite massimo di cessione delle quote sociali del 49% previsto dalla L.P. n. 13/1997.
L’Amministrazione comunale, con intimazione dd. 23.02.2012, notificata a Adige s.r.l. il 28.02.2012, ha richiesto il pagamento dell’importo di cui sopra.
La società odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al T.r.g.a. di Bolzano (R.G. n. 120/2012) notificato in data 27.04.2012, chiedendo l’annullamento di tali determinazioni nonché l’accertamento della non debenza, totale o parziale, delle somme pretese dal Comune. Il Comune di Ora si è costituito chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso e il giudizio è stato definito con sentenza n. 368/2012 (confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7331/2019) che ha rigettato tutte le domande proposte dalla ricorrente.
Successivamente, il Comune di Ora ha adito il T.r.g.a. di Bolzano per ottenere l’ingiunzione al pagamento della somma complessiva pari a euro 566.599,72.
Il T.r.g.a. di Bolzano, in accoglimento del ricorso, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 137/2022, ingiungendo alla società Adige s.r.l. il pagamento, in favore del Comune di Ora, della somma di euro 566.599,72, oltre interessi legali con decorrenza dal 25.01.2012 e sino all’effettivo soddisfo.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato in data 08.09.2022, la società Adige s.r.l. ha proposto ricorso in opposizione chiedendo l’accertamento e la dichiarazione dell’estinzione per prescrizione del diritto di credito azionato, nonché degli interessi pretesi sulla sanzione irrogata, e, in via gradata, l’accertamento e la dichiarazione dell’erroneità dell’ammontare degli interessi pretesi dal Comune. Per l’effetto delle domande, così proposte, la società ha chiesto al Giudice di revocare, dichiarare nullo, inammissibile, inesistente o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto.
Il T.r.g.a. di Bolzano, con sentenza n. 80/2023, oggetto del presente appello, ha accolto l’opposizione limitatamente alla domanda riguardante il computo degli interessi, stabilendo la decorrenza degli stessi dalla scadenza del termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’intimazione di pagamento dd. 28.02.2021, anziché dalla data di adozione della delibera giuntale dd. 25.01.2012. Il primo Giudice ha respinto, invece, le eccezioni di prescrizione formulate ed ha condannato la ricorrente al pagamento in favore del Comune della somma di euro 566.599,72, oltre interessi legali decorrenti dal 28.04.2012 e fino al saldo effettivo.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, a prescindere dalla qualificazione che si voglia attribuire alla sanzione pecuniaria irrogata (in termini di sanzione amministrativa o di clausola penale), alcuna prescrizione - quinquennale o decennale - si è verificata. Ciò in quanto, nel caso di specie, il termine di prescrizione è stato interrotto con effetti permanenti, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., dalla costituzione del Comune nel citato giudizio sub R.G. n. 120/2012. Detta interruzione della prescrizione si è protratta sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 7331/2019, con cui è stato definito il relativo giudizio, avvenuta in data 24.06.2020 per effetto della normativa emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 con cui è stata prevista la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo.
Adige s.r.l. ha proposto appello avverso tale pronuncia articolando due motivi diretti a chiedere la riforma della sentenza gravata.
Con il primo mezzo (Eccezione di inammissibilità dell’azione monitoria per intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ai sensi della L. 24.11.1981 n. 869 e dell’art. 2934 Cod. Civ., e per violazione dei principi in materia di sanzioni amministrative), l’appellante deduce che non sarebbe possibile far discendere un effetto interruttivo della prescrizione dal precedente giudizio in quanto il Comune creditore si sarebbe limitato, in quel giudizio, a chiedere il rigetto del ricorso senza la formulazione di alcuna ulteriore domanda nei confronti dell’odierna appellante.
Con il secondo mezzo (Eccezione di inammissibilità dell’azione monitoria per intervenuta prescrizione decennale del credito ai sensi degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ.), l’appellante deduce che il primo giudice ha omesso di esaminare il contenuto della comparsa di costituzione depositata dal Comune nel giudizio sub R.G. n. 120/2012 cit. e che, non essendo stato prodotto nel presente giudizio, sarebbe impossibile stabilire l’idoneità di quell’atto ad interrompere la prescrizione.
Si è costituito in resistenza il Comune di Ora con atto di stile.
All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I due motivi di appello, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati.
Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, la giurisprudenza in tema di applicazione dell’articolo 2943 c.c. riconosce che anche la mera richiesta di rigetto dell’altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea ad avere un effetto interruttivo della prescrizione del diritto vantato dal creditore, ex art. 2943, comma 2, cod. civ., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, cod. civ. ( cfr . Cass. Civ., sez. I, 3 gennaio 2025, n. 75; Id, 9 giugno 2023, n. 16470; Cass. Civ., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799; Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 9999; Id., 2 gennaio 2024, n. 64; Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2022, n. 193).
Nel caso in esame, l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ora nel giudizio R.G. n. 120/2012 cit. - con cui pacificamente è stato chiesto il rigetto dell’avverso ricorso - è espressione della volontà di resistere alla domanda di accertamento negativo del credito azionata ed è stato, quindi, correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado valido atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2, cod. civ., con effetti permanenti ex art. 2945, comma 2, cod. civ.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’odierna appellante, infatti, ai fini degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. non è necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un’esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito, ma è invece sufficiente che contesti l’avversaria domanda del debitore con un’esplicita richiesta di suo rigetto.
In ragione di quanto esposto, il Giudice di primo grado ha correttamente escluso che sia intervenuta la prescrizione del diritto di credito.
Priva di pregio, poi, è l’ulteriore censura di omessa, insufficiente e contradditoria motivazione della sentenza impugnata con cui parte appellante si duole dell’omessa produzione, nel presente giudizio, dell’atto di costituzione del Comune di Ora depositato davanti al T.r.g.a. Bolzano nel precedente giudizio RG n. 120/2012 cit.
La circostanza relativa alla costituzione del Comune in tale precedente giudizio e la domanda dal medesimo avanzata di rigetto dell’altrui ricorso emerge dalle sentenze, di primo e secondo grado, che hanno definito quel contenzioso e, comunque, non è contestata dall’odierna appellante. Quest’ultima, infatti, non ha specificatamente contestato la ricostruzione fattuale effettuata dal Giudice di primo grado in ordine all’affermazione secondo cui il Comune si era costituito nel precedente giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e, quindi, “insistendo per l’accertamento della legittimità dei propri provvedimenti sanzionatori”.
In conclusione, l’appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
La limitata attività difensiva svolta dal Comune appellato giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
Gudrun Agostini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO