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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1585/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 30/04/2016 nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1585 dell'anno 2016 avente ad oggetto contratti bancari
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Davide D'Ippolito e
Lidia Patella, insieme con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Ida Angela D'Addario in Potenza alla Via Pienza n. 22;
ATTORE
E
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro Messina, presso il cui studio elettivamente domicilia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 24/06/2016, la società
[...] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, il onde conseguire l'accoglimento delle Controparte_1
1 Proc. n. 1585/2016 R.G.
seguenti conclusioni: ““1) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 2 c.c., delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente n.27/435 poi 27/1009
e alle collegate aperture di credito oltre che ai secondari conti anticipi
n.124 e 235 confluenti, tutti intestati alla società Controparte_2
accesi presso la filiale di Muro Lucano del in
[...] Controparte_1
relazione alla determinazione degli interessi debitori in misura ultralegale
e con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e
l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente, ovvero successivamente alla sottoscrizione da parte dell'utente di altro contratto post 9 luglio 1992 dei tassi previsti dall'art. 117, comma 7, del T.U.B. 2) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e
1418 2 c.c., delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente n.27/435 poi 27/1009 e alle collegate aperture di credito oltre che ai secondari conti anticipi confluenti n. 124 e 235, tutti intestati alla società
in relazione alla capitalizzazione trimestrale Controparte_2 di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame. 3) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale. 4) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418
c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – Banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale. 5) Accertare e dichiarare, anche a mezzo ctu contabile l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza
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in giorni – tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la CP_3
data della rispettiva valuta, di ogni spese onere e commissione non pattuita
e previa accredito degli interessi creditori al tasso legale o sostitutivo
e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione e/o Pt_2
pagamento delle somme che saranno accertate come indebito quantificate in €.251.000,59 o in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta equa giusta e provata oltre interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria ex art 1224 c.c. a far tempo dalla richiesta di ripetizione di indebito fino al soddisfo. 6) Determinare il Tasso Effettivo
Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario. 7) Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento che comunque si indica nei seguenti trimestri II°
TRIM 1998, III° TRIM 1998, IV° TRIM 1998, I° TRIM 1999, II° TRIM
1999, III° TRIM 1999, IV° TRIM 1999, I° TRIM 2000, II° TRIM 2000, III°
TRIM 2000 con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione. 8) Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori
“antistatari ”.
1.1. La società attrice, in particolare, esponeva: a) di essere stata titolare di un rapporto di conto corrente contraddistinto dal n. 27/435, successivamente rinominato n.27/1009, stipulato in data 01.12.1991 dalla allora ditta individuale presso la Filiale di Muro Lucano Controparte_2
del b) che il suddetto rapporto di conto corrente, Controparte_1
proseguiva senza soluzione di continuità fino al 16.07.2003, epoca in cui veniva estinto per azzeramento saldi c) che tale rapporto, a far tempo dall'apertura del conto corrente, sarebbe sempre stato assistito da un'apertura di credito (fido per cassa) variata quantitativamente e qualitativamente nel corso del rapporto nella misura indicata negli scalari di conto corrente;
c) che il conto corrente n.27435, poi 27.1009, così come le collegate aperture di credito venivano accordate dall'Istituto di Credito
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alla correntista senza concordare o pattuire per iscritto le condizioni economiche applicabili alle concesse aperture di credito, e in particolare modo la misura dei tassi debitori e creditori, che venivano determinati unilateralmente dal senza alcuna espressa accettazione da Controparte_1
parte della correntista;
d) di non aver mai ricevuto copia del contratto di conto corrente, ancorché richiesto ex art 119 T.U.B. con lettera rar del
02.01.2015.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 06/10/2016, la banca convenuta, contestando l'avversa domanda e rassegnando le seguenti conclusioni: “l'On. le Giudicante, contrariis reiectis, voglia preliminarmente ed in accoglimento dell'eccezione formulata in via pregiudiziale, 1) riconoscere e dichiarare l'assoluta improponibilità di qualsiasi azione di ripetizione di indebito riferita al conto corrente n.
27/435 intestato a quale Ditta Individuale, nonché al Controparte_2
collegato conto anticipo n. 124, per avvenuta prescrizione decennale del diritto alla rendicontazione ad essi riferiti 2) riconoscere e dichiarare
l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 cod.civ. di ogni e qualsiasi avverso diritto di richiesta di restituzione somme, anche a titolo di ripetizione di indebito oggettivo attinente operazioni bancarie effettuate sul conto corrente n. 27/435 nonché del separato e diverso conto corrente n.
27/1009, nonché dei relativi conti collegati, rapportabili a tempi e date antecedenti al decennio decorrente dalla data del 29.4.2016, unitamente all'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod.civ. di somme
a titolo di risarcimento danno, ed ex art. 2948, comma 1, n. 4, cod.civ. in tema di interessi attinenti operazioni bancarie rapportabili a tempi e date antecedenti al quinquennio decorrente dalla data del 29.4.2016, corrispondente a quella dell'atto di citazione. 3) riconoscere e dichiarare
l'assoluta infondatezza ed erroneità delle quantificazioni e risultanze contabili operate da controparte senza tener conto della prescrizione che ha interessato tutte le operazioni bancarie che hanno natura solutoria 4) riconoscere e dichiarare l'improponibilità ed illegittimità di tutte le eccezioni sollevate da controparte in merito alle movimentazioni ed alle contabilizzazioni che hanno contraddistinto lo sviluppo dei conti anticipo nn. 124 e 235, per intervenuta prescrizione di tutti i diritti relativi alle
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richieste prodotte in merito dall'attrice. Nel merito: 5) rigettare integralmente, in quanto infondato nelle motivazioni, argomentazioni e richieste, il giudizio prodotto dall' attrice, unitamente ad ogni richiesta formulata, anche in via istruttoria, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la domanda di risarcimento danni. 6) condannare -per l'effetto- parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio in uno alla relativa maggiorazione per spese generali, nonché dell'ulteriore maggiorazione per C.A.P. ed I.V.A. come per legge.”
3. La causa veniva istruita attraverso ordine di esibizione, ex art. 210
c.p.c., dei contratti relativi al rapporto di conto corrente n. 27/435 poi n.27/1009 e CTU contabile, all'esito della quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
infine, all'udienza del 20/12/2024, veniva disposta la rimessione in decisione della controversia, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, mette conto osservare come la domanda attorea possa ritenersi soltanto parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti di cui infra.
5. Preliminarmente, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento – relativa all'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo ai contratti bancari meglio identificati in premessa – e una connessa domanda di ripetizione di indebito, azionata al fine di conseguire (previa declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali e delle relative condizioni viziate) il rimborso di quanto illegittimamente versato alla banca.
8.1. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle spiegate in questa sede – l'onere probatorio che grava sul creditore istante
(in questo caso il correntista), in applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto
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ad essi relativi (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n.
5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI,
1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
8.2. Infatti, il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite.
8.3. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
8.4. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere
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periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate
(cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
8.5. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
8.6. Se tale è l'ordinario riparto probatorio in subiecta materia, (in virtù del quale, nell'ambito di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, è il correntista-attore ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni), non può però mancarsi di rilevare come la giurisprudenza abbia delineato diversi criteri di riparto dell'onus probandi qualora venga, dallo stesso correntista, dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di
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offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in ilcaso.it; Trib.
Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia 21.4.2018, in Trib. Sulmona Email_1
28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia 18.4.2019, in;
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Trib. Locri 2.7.2020 in Cass. n. 6480/2021; Cass. n. Email_3
24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti” (v. Cass. civ. sez. I, 6/02/2024, n. 3310, nella cui motivazione si legge che “non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
9. Orbene, nel caso di specie il principio poc'anzi compendiato assume rilievo dirimente, posto che, sin dall'atto introduttivo, la società attrice ha puntualmente eccepito di non aver mai sottoscritto alcun contratto di conto corrente n.27/435 e poi n.27/1009, con ciò addossando l'onere della relativa produzione a carico della controparte.
A tanto consegue che, dissimilmente dalla prospettazione articolata dalla convenuta in conclusionale, non può pervenirsi al rigetto della domanda attorea per carenza di prova, dovendo piuttosto tale domanda essere vagliata alla luce della documentazione acquisita agli atti.
10. Chiarito quanto precede, occorre allora confrontarsi con le risultanze cui è pervenuto il consulente d'ufficio, al quale è stato conferito l'incarico di ricalcolare il saldo dei rapporti controversi.
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11. In primo luogo, risulta condivisibile il rilievo del consulente secondo cui “i conti correnti n. 27/435 e n. 27/1009 si sono succeduti nel tempo e risultano contabilmente collegati fra di loro”.
11.1. A suffragio della continuità di tali rapporti, invero, è stato messo in luce che, nel corso del 4° trimestre 1994, risultano 11 movimentazioni, tutte con causale “Girofondi Filiale”, con cui il saldo debitore del conto corrente più remoto (c/c 27/435 intestato a , viene via via Controparte_2
girocontato mediante addebito sul conto corrente cronologicamente successivo (c/c 27/1009 intestato alla Parte_3
; ciò che si giustifica in ragione del fatto che, in data 30.09.1993 (cfr.
[...]
doc. 8 fascicolo attoreo), è stata effettuata la trasformazione dell'impresa familiare di in società collettiva Controparte_2 Controparte_2
e con tale atto veniva espressamente previsto il subentro della
[...]
nuova società in tutte le passività e attività “con onere di voltura di ogni contratto di conto corrente in essere intestato a . Controparte_2
La prova documentale della continuità dei due rapporti di c/c è offerta, dunque, dal raffronto delle movimentazioni effettuate sui due rapporti di conto corrente nel 4° trimestre 1994, epoca in cui venivano girocontate dal c/c n.27/435 con la causale “girofondi filiale” tutte le rimesse annotate mediante addebito sul conto corrente n.27/1009, come confermato dal CTU nel proprio elaborato peritale e non confutato con elementi di prova di segno opposto.
11.2. Se, dunque, può senz'altro sostenersi l'unitarietà dei rapporti dedotti, ciò non conduce, contrariamente a quanto ventilato dall'attore, alla necessità (previa rimessione della causa sul ruolo) di operare un conteggio che abbia inizio dal 01.12.1991, e non anche dal 25.10.1994.
Infatti, il consulente ha puntualmente riscontrato ed evidenziato la mancanza di continuità degli estratti conto relativi al rapporto pregresso
(“vi è continuità degli estratti conto e dei riassunti scalare solo con riferimento a quella parte di rapporto che viene identificata con il conto corrente ordinario n. 27/1009, in uno al relativo conto anticipi s.b.f. n.
235”, come si legge a pag. 16 della CTU) e, pertanto, ha provveduto “ad effettuare un conteggio dalla data a partire dalla quale è stato possibile
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rilevare, senza soluzione di continuità, in modo univoco le movimentazioni bancarie”.
In merito al conto corrente ordinario n. 27/435 egli ha rilevato la mancanza della seguente documentazione (cfr. pag 6 della perizia) - fogli successivi al n. 7 dell'estratto conto del mese di settembre 1992; - estratto conto del mese di aprile e maggio 1993; - fogli successivi al n. 4 del riassunto scalare del 2° trimestre 1993; - fogli successivi al n. 6 dell'estratto conto del mese di settembre 1994; - estratto conto del mese di novembre 1994; - estratti conto e riassunti scalare successivi al 31 dicembre 1994.
11.3. Tale metodologia si palesa corretta, in quanto ossequiosa del riparto degli oneri probatori, dovendosi rammentare nuovamente che, in qualità di parte attrice, sarebbe spettata alla società istante la produzione dell'intera sequela degli estratti conto dei rapporti in seno ai quali si contestano gli indebiti (vedasi, per tutte, Cass. n. 11294/2020), non potendosi, in mancanza, applicare il “saldo zero”: qualora, infatti, sia il correntista ad agire in giudizio, in assenza di mancanza della sequenza integrale degli estratti conto, occorre, nel ricalcolo, partire dal primo estratto conto disponibile, salvo che non ci si avvalga di ulteriori elementi idonei a provare che il saldo passivo inziale del primo estratto conto disponibile sia inesistente o inferiore (così Cass. civ. n. 29575 del 24 dicembre 2020).
12. Quanto alla (preliminare) questione concernente la prescrizione dell'azione di ripetizione, è anzitutto da evidenziarsi come tale fatto estintivo sia stato eccepito dalla banca sin dalla comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 168 bis comma 5 c.p.c.
12.1. Peraltro, a fronte di una natura pacificamente affidata del conto corrente per cui è causa (sul punto non vi sono contestazioni tra le parti) e della analoga insussistenza di contestazioni in ordine all'ammontare del fido, l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie è validamente esperita anche senza la puntuale indicazione delle singole rimesse ritenute, appunto, solutorie e pertanto prescritte: invero, ritenuto che l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo, non può che concludersi nel
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senso che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (in termini Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n.10294; Cass.
S.U. 13/06/2019 n. 15895).
12.2. Ciò posto, nel caso di specie il consulente ha verificato l'assenza di poste prescritte, valorizzando taluni atti interruttivi presenti in atti, quali la nota del 3 febbraio 2001, spedita l'8 febbraio 2001 a mezzo raccomandata
A.R. (vds. Allegato n. 3 al Fascicolo di Parte attrice), seguita poi dalle note del 22 gennaio 2005 e del 2 gennaio 2015 (vds. Allegati n. 1 e n. 2 al
Fascicolo di Parte attrice) e dall'atto di citazione del 26 aprile 2016.
12.3. A tal riguardo, la banca convenuta ha eccepito l'inidoneità di tale documentazione (e in special modo della nota del 2001) a concretizzare un valido atto interruttivo della prescrizione, sul rilievo per cui essa fa riferimento esclusivo al conto corrente n. 27/1009 (e non anche a quello pregresso avente n. 27/435), non contiene espressa richiesta di ripetizione di somme e fa riferimento alla sola capitalizzazione trimestrale.
A tal riguardo si ritiene condivisibile quanto osservato in replica dalla parte attrice, ovvero che l'unitarietà (recte, la continuità) dei rapporti di conto corrente n. 27/1009 e n. 27/435 consenta di ritenere tale missiva una valida messa in mora in relazione all'intero rapporto unitariamente inteso, anche perché, a prescindere dal richiamo specifico a talune disposizioni normative, appare evidente (anche alla luce delle successive missive) la volontà dell'istante di mettere in mora la in ordine a tutte le poste CP_3
indebite addebitate nel corso del rapporto.
Ne consegue la condivisibilità del rilievo, operato dal CTU, circa l'assenza di fenomeni prescrittivi.
13. Tanto chiarito quanto ai profili preliminari, giungendo alle risultanze della CTU – la quale, in quanto scevra da vizi metodologici o giuridici e congruamente motivata, ben può essere condivisa dal Tribunale – si rileva
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che lo stesso, applicando i criteri previsti dai quesiti, ha operato il seguente ricalcolo:
“per il conto anticipi s.b.f. n. 235
- tenuto conto che agli atti non risulta acquisito il contratto contenente la pattuizione delle condizioni economiche, le spese sono state azzerate e gli interessi, premesso che l'intero periodo di elaborazione è successivo al 9 luglio 1992, sono stati computati al tasso previsto dall'art. 117, comma settimo, del D.Lgs. 385/1993;
- non è stato addebitato alcun importo a titolo di commissione di massimo scoperto, in quanto, oltre a non esservi alcuna pattuizione al riguardo, non
è stata applicata dalla stessa CP_3
- non è stata applicata alcuna forma di capitalizzazione degli interessi debitori per l'intero periodo di durata del rapporto, in quanto il conto anticipi s.b.f. n. 235 è stato aperto prima del 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000) ed il relativo rapporto era ancora in corso a tale data, ma non vi è agli atti prova dell'invio della comunicazione al cliente dell'avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, né vi è stata una specifica pattuizione successivamente
a tale delibera;
per il conto corrente ordinario n. 27/1009
- tenuto conto che agli atti risulta acquisito il contratto di apertura di conto corrente del 25 ottobre 1994, quindi qualche giorno dopo l'accensione del conto (vds. Allegati n. 2 e n. 3 al fascicolo del , che Controparte_1
prevede la pattuizione delle condizioni economiche, sono stati applicati a decorrere dalla data di pattuizione (25 ottobre 1994) i tassi di interesse, le aliquote della commissione di massimo scoperto e le spese tempo per tempo risultanti dagli estratti conto, mentre per il periodo precedente gli interessi sono stati computati al tasso previsto dall'art. 117 comma settimo del D.Lgs. 385/1993;
- trattandosi di conto corrente cessato antecedentemente all'introduzione dell'articolo 117 bis del T.U.B, la commissione di massimo scoperto, tenuto conto della espressa pattuizione prevista per iscritto nell'ambito del citato contratto del 25 ottobre 1994, è stata computata con la cadenza pattuita (quindi trimestralmente), ma, come richiesto con i quesiti
12 Proc. n. 1585/2016 R.G.
formulati dal Giudice Istruttore, senza capitalizzazione e quindi con addebito alla data di fine rapporto;
- trattandosi di conto corrente aperto prima del 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000) ed ancora in corso a tale data, essendoci agli atti prova della pattuizione del 1° febbraio
2001 della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi (vds.
Allegato n. 11 al fascicolo di Parte convenuta), non è stata applicata alcuna forma di capitalizzazione degli interessi debitori sino al 31 dicembre 2000, mentre a decorrere dal primo trimestre 2001, in conformità di quanto previsto nel citato contratto, è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi maturati sul conto corrente ordinario;
”.
In applicazione di tali condivisibili criteri, si è pervenuti alla conclusione che il saldo del conto corrente ordinario n. 27/1009 alla data del 16 luglio
2003 (data di estinzione del conto) è pari ad € 88.338,96 a credito del correntista, mentre il saldo finale del conto anticipi s.b.f. n. 235, considerato che le relative movimentazioni sono collegate direttamente al conto corrente ordinario, è pari a zero.
A tanto non osta l'eccepita indeterminatezza delle c.m.s., formulata dall'attore in relazione al fatto che la relativa misura sarebbe stata indicata soltanto attraverso un dato percentuale: al riguardo, nella recente giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio secondo cui “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024).
14. Di conseguenza, in accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, accertato e dichiarato l'effettivo saldo come poc'anzi indicato, la banca convenuta va condannata al pagamento, in favore della società
13 Proc. n. 1585/2016 R.G.
attrice, della somma di € 88.338,96 a titolo di indebito, in uno con gli interessi al tasso legale su tale somma decorrenti dalla data della prima messa in mora (cfr. Cass. S.U. sentenza 13 giugno 2019, n. 15895); trattandosi di debito di valuta (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. lav.,
20 dicembre 1996, n. 11440; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez, II, 7 gennaio
2016, n. 12; T.A.R. Milano, sez. II, 07/07/2020, sentenza n.1293) e non essendo stata offerta la dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria [al riguardo si vedano Cass. 9 agosto 2021, n. 22512, Cass. 4 giugno 2018, n. 14289, Cass. 14 marzo 2017, n. 6575, in motiv., Cass. 12 marzo 2014, n. 5639, Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499, nelle quali si converge nel sostenere che “ove il creditore rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso e alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento)”].
15. Non resta che disciplinare le spese di lite, le quali, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della banca convenuta nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al decisum (v. Cass. Civ.,
Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984) e pertanto con applicazione dello scaglione da € 52.001 a € 260.000, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Non possono, invece, liquidarsi le spese di mediazione, in quanto, affinché le stesse siano rimborsabili, è necessario che la parte dimostri in modo adeguato l'esborso effettivamente sostenuto, dimostrazione mancata nel caso di specie (v. Sentenza Tribunale di Napoli N.1733-2025, mondoadr.it).
16. Per la medesima ragione, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
14 Proc. n. 1585/2016 R.G.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n. 27/1009 alla data del 16 luglio 2003 (data di estinzione del conto) è pari ad € 88.338,96
a credito del correntista, mentre il saldo finale del conto anticipi s.b.f. n.
235, considerato che le relative movimentazioni sono collegate direttamente al conto corrente ordinario, è pari a zero;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 88.338,96, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in € 786,00 per spese € 14.103,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Potenza il 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
15
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 30/04/2016 nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1585 dell'anno 2016 avente ad oggetto contratti bancari
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dagli Avv.ti Davide D'Ippolito e
Lidia Patella, insieme con i quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Ida Angela D'Addario in Potenza alla Via Pienza n. 22;
ATTORE
E
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro Messina, presso il cui studio elettivamente domicilia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 24/06/2016, la società
[...] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, il onde conseguire l'accoglimento delle Controparte_1
1 Proc. n. 1585/2016 R.G.
seguenti conclusioni: ““1) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 2 c.c., delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente n.27/435 poi 27/1009
e alle collegate aperture di credito oltre che ai secondari conti anticipi
n.124 e 235 confluenti, tutti intestati alla società Controparte_2
accesi presso la filiale di Muro Lucano del in
[...] Controparte_1
relazione alla determinazione degli interessi debitori in misura ultralegale
e con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e
l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente, ovvero successivamente alla sottoscrizione da parte dell'utente di altro contratto post 9 luglio 1992 dei tassi previsti dall'art. 117, comma 7, del T.U.B. 2) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e
1418 2 c.c., delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente n.27/435 poi 27/1009 e alle collegate aperture di credito oltre che ai secondari conti anticipi confluenti n. 124 e 235, tutti intestati alla società
in relazione alla capitalizzazione trimestrale Controparte_2 di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame. 3) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale. 4) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418
c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – Banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale. 5) Accertare e dichiarare, anche a mezzo ctu contabile l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza
2 Proc. n. 1585/2016 R.G.
in giorni – tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la CP_3
data della rispettiva valuta, di ogni spese onere e commissione non pattuita
e previa accredito degli interessi creditori al tasso legale o sostitutivo
e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione e/o Pt_2
pagamento delle somme che saranno accertate come indebito quantificate in €.251.000,59 o in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta equa giusta e provata oltre interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria ex art 1224 c.c. a far tempo dalla richiesta di ripetizione di indebito fino al soddisfo. 6) Determinare il Tasso Effettivo
Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario. 7) Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento che comunque si indica nei seguenti trimestri II°
TRIM 1998, III° TRIM 1998, IV° TRIM 1998, I° TRIM 1999, II° TRIM
1999, III° TRIM 1999, IV° TRIM 1999, I° TRIM 2000, II° TRIM 2000, III°
TRIM 2000 con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione. 8) Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori
“antistatari ”.
1.1. La società attrice, in particolare, esponeva: a) di essere stata titolare di un rapporto di conto corrente contraddistinto dal n. 27/435, successivamente rinominato n.27/1009, stipulato in data 01.12.1991 dalla allora ditta individuale presso la Filiale di Muro Lucano Controparte_2
del b) che il suddetto rapporto di conto corrente, Controparte_1
proseguiva senza soluzione di continuità fino al 16.07.2003, epoca in cui veniva estinto per azzeramento saldi c) che tale rapporto, a far tempo dall'apertura del conto corrente, sarebbe sempre stato assistito da un'apertura di credito (fido per cassa) variata quantitativamente e qualitativamente nel corso del rapporto nella misura indicata negli scalari di conto corrente;
c) che il conto corrente n.27435, poi 27.1009, così come le collegate aperture di credito venivano accordate dall'Istituto di Credito
3 Proc. n. 1585/2016 R.G.
alla correntista senza concordare o pattuire per iscritto le condizioni economiche applicabili alle concesse aperture di credito, e in particolare modo la misura dei tassi debitori e creditori, che venivano determinati unilateralmente dal senza alcuna espressa accettazione da Controparte_1
parte della correntista;
d) di non aver mai ricevuto copia del contratto di conto corrente, ancorché richiesto ex art 119 T.U.B. con lettera rar del
02.01.2015.
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 06/10/2016, la banca convenuta, contestando l'avversa domanda e rassegnando le seguenti conclusioni: “l'On. le Giudicante, contrariis reiectis, voglia preliminarmente ed in accoglimento dell'eccezione formulata in via pregiudiziale, 1) riconoscere e dichiarare l'assoluta improponibilità di qualsiasi azione di ripetizione di indebito riferita al conto corrente n.
27/435 intestato a quale Ditta Individuale, nonché al Controparte_2
collegato conto anticipo n. 124, per avvenuta prescrizione decennale del diritto alla rendicontazione ad essi riferiti 2) riconoscere e dichiarare
l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 cod.civ. di ogni e qualsiasi avverso diritto di richiesta di restituzione somme, anche a titolo di ripetizione di indebito oggettivo attinente operazioni bancarie effettuate sul conto corrente n. 27/435 nonché del separato e diverso conto corrente n.
27/1009, nonché dei relativi conti collegati, rapportabili a tempi e date antecedenti al decennio decorrente dalla data del 29.4.2016, unitamente all'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod.civ. di somme
a titolo di risarcimento danno, ed ex art. 2948, comma 1, n. 4, cod.civ. in tema di interessi attinenti operazioni bancarie rapportabili a tempi e date antecedenti al quinquennio decorrente dalla data del 29.4.2016, corrispondente a quella dell'atto di citazione. 3) riconoscere e dichiarare
l'assoluta infondatezza ed erroneità delle quantificazioni e risultanze contabili operate da controparte senza tener conto della prescrizione che ha interessato tutte le operazioni bancarie che hanno natura solutoria 4) riconoscere e dichiarare l'improponibilità ed illegittimità di tutte le eccezioni sollevate da controparte in merito alle movimentazioni ed alle contabilizzazioni che hanno contraddistinto lo sviluppo dei conti anticipo nn. 124 e 235, per intervenuta prescrizione di tutti i diritti relativi alle
4 Proc. n. 1585/2016 R.G.
richieste prodotte in merito dall'attrice. Nel merito: 5) rigettare integralmente, in quanto infondato nelle motivazioni, argomentazioni e richieste, il giudizio prodotto dall' attrice, unitamente ad ogni richiesta formulata, anche in via istruttoria, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la domanda di risarcimento danni. 6) condannare -per l'effetto- parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio in uno alla relativa maggiorazione per spese generali, nonché dell'ulteriore maggiorazione per C.A.P. ed I.V.A. come per legge.”
3. La causa veniva istruita attraverso ordine di esibizione, ex art. 210
c.p.c., dei contratti relativi al rapporto di conto corrente n. 27/435 poi n.27/1009 e CTU contabile, all'esito della quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
infine, all'udienza del 20/12/2024, veniva disposta la rimessione in decisione della controversia, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, mette conto osservare come la domanda attorea possa ritenersi soltanto parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti di cui infra.
5. Preliminarmente, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento – relativa all'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo ai contratti bancari meglio identificati in premessa – e una connessa domanda di ripetizione di indebito, azionata al fine di conseguire (previa declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali e delle relative condizioni viziate) il rimborso di quanto illegittimamente versato alla banca.
8.1. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e correlata domanda di ripetizione di indebito oggettivo – come quelle spiegate in questa sede – l'onere probatorio che grava sul creditore istante
(in questo caso il correntista), in applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto
5 Proc. n. 1585/2016 R.G.
ad essi relativi (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n.
5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI,
1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
8.2. Infatti, il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite.
8.3. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n.
20693/2016).
8.4. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere
6 Proc. n. 1585/2016 R.G.
periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate
(cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
8.5. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
8.6. Se tale è l'ordinario riparto probatorio in subiecta materia, (in virtù del quale, nell'ambito di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, è il correntista-attore ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni), non può però mancarsi di rilevare come la giurisprudenza abbia delineato diversi criteri di riparto dell'onus probandi qualora venga, dallo stesso correntista, dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di
7 Proc. n. 1585/2016 R.G.
offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in ilcaso.it; Trib.
Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia 21.4.2018, in Trib. Sulmona Email_1
28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia 18.4.2019, in;
Email_2
Trib. Locri 2.7.2020 in Cass. n. 6480/2021; Cass. n. Email_3
24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti” (v. Cass. civ. sez. I, 6/02/2024, n. 3310, nella cui motivazione si legge che “non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
9. Orbene, nel caso di specie il principio poc'anzi compendiato assume rilievo dirimente, posto che, sin dall'atto introduttivo, la società attrice ha puntualmente eccepito di non aver mai sottoscritto alcun contratto di conto corrente n.27/435 e poi n.27/1009, con ciò addossando l'onere della relativa produzione a carico della controparte.
A tanto consegue che, dissimilmente dalla prospettazione articolata dalla convenuta in conclusionale, non può pervenirsi al rigetto della domanda attorea per carenza di prova, dovendo piuttosto tale domanda essere vagliata alla luce della documentazione acquisita agli atti.
10. Chiarito quanto precede, occorre allora confrontarsi con le risultanze cui è pervenuto il consulente d'ufficio, al quale è stato conferito l'incarico di ricalcolare il saldo dei rapporti controversi.
8 Proc. n. 1585/2016 R.G.
11. In primo luogo, risulta condivisibile il rilievo del consulente secondo cui “i conti correnti n. 27/435 e n. 27/1009 si sono succeduti nel tempo e risultano contabilmente collegati fra di loro”.
11.1. A suffragio della continuità di tali rapporti, invero, è stato messo in luce che, nel corso del 4° trimestre 1994, risultano 11 movimentazioni, tutte con causale “Girofondi Filiale”, con cui il saldo debitore del conto corrente più remoto (c/c 27/435 intestato a , viene via via Controparte_2
girocontato mediante addebito sul conto corrente cronologicamente successivo (c/c 27/1009 intestato alla Parte_3
; ciò che si giustifica in ragione del fatto che, in data 30.09.1993 (cfr.
[...]
doc. 8 fascicolo attoreo), è stata effettuata la trasformazione dell'impresa familiare di in società collettiva Controparte_2 Controparte_2
e con tale atto veniva espressamente previsto il subentro della
[...]
nuova società in tutte le passività e attività “con onere di voltura di ogni contratto di conto corrente in essere intestato a . Controparte_2
La prova documentale della continuità dei due rapporti di c/c è offerta, dunque, dal raffronto delle movimentazioni effettuate sui due rapporti di conto corrente nel 4° trimestre 1994, epoca in cui venivano girocontate dal c/c n.27/435 con la causale “girofondi filiale” tutte le rimesse annotate mediante addebito sul conto corrente n.27/1009, come confermato dal CTU nel proprio elaborato peritale e non confutato con elementi di prova di segno opposto.
11.2. Se, dunque, può senz'altro sostenersi l'unitarietà dei rapporti dedotti, ciò non conduce, contrariamente a quanto ventilato dall'attore, alla necessità (previa rimessione della causa sul ruolo) di operare un conteggio che abbia inizio dal 01.12.1991, e non anche dal 25.10.1994.
Infatti, il consulente ha puntualmente riscontrato ed evidenziato la mancanza di continuità degli estratti conto relativi al rapporto pregresso
(“vi è continuità degli estratti conto e dei riassunti scalare solo con riferimento a quella parte di rapporto che viene identificata con il conto corrente ordinario n. 27/1009, in uno al relativo conto anticipi s.b.f. n.
235”, come si legge a pag. 16 della CTU) e, pertanto, ha provveduto “ad effettuare un conteggio dalla data a partire dalla quale è stato possibile
9 Proc. n. 1585/2016 R.G.
rilevare, senza soluzione di continuità, in modo univoco le movimentazioni bancarie”.
In merito al conto corrente ordinario n. 27/435 egli ha rilevato la mancanza della seguente documentazione (cfr. pag 6 della perizia) - fogli successivi al n. 7 dell'estratto conto del mese di settembre 1992; - estratto conto del mese di aprile e maggio 1993; - fogli successivi al n. 4 del riassunto scalare del 2° trimestre 1993; - fogli successivi al n. 6 dell'estratto conto del mese di settembre 1994; - estratto conto del mese di novembre 1994; - estratti conto e riassunti scalare successivi al 31 dicembre 1994.
11.3. Tale metodologia si palesa corretta, in quanto ossequiosa del riparto degli oneri probatori, dovendosi rammentare nuovamente che, in qualità di parte attrice, sarebbe spettata alla società istante la produzione dell'intera sequela degli estratti conto dei rapporti in seno ai quali si contestano gli indebiti (vedasi, per tutte, Cass. n. 11294/2020), non potendosi, in mancanza, applicare il “saldo zero”: qualora, infatti, sia il correntista ad agire in giudizio, in assenza di mancanza della sequenza integrale degli estratti conto, occorre, nel ricalcolo, partire dal primo estratto conto disponibile, salvo che non ci si avvalga di ulteriori elementi idonei a provare che il saldo passivo inziale del primo estratto conto disponibile sia inesistente o inferiore (così Cass. civ. n. 29575 del 24 dicembre 2020).
12. Quanto alla (preliminare) questione concernente la prescrizione dell'azione di ripetizione, è anzitutto da evidenziarsi come tale fatto estintivo sia stato eccepito dalla banca sin dalla comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 166 e 168 bis comma 5 c.p.c.
12.1. Peraltro, a fronte di una natura pacificamente affidata del conto corrente per cui è causa (sul punto non vi sono contestazioni tra le parti) e della analoga insussistenza di contestazioni in ordine all'ammontare del fido, l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie è validamente esperita anche senza la puntuale indicazione delle singole rimesse ritenute, appunto, solutorie e pertanto prescritte: invero, ritenuto che l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo, non può che concludersi nel
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senso che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (in termini Cassazione civile sez. I, 18/04/2023, n.10294; Cass.
S.U. 13/06/2019 n. 15895).
12.2. Ciò posto, nel caso di specie il consulente ha verificato l'assenza di poste prescritte, valorizzando taluni atti interruttivi presenti in atti, quali la nota del 3 febbraio 2001, spedita l'8 febbraio 2001 a mezzo raccomandata
A.R. (vds. Allegato n. 3 al Fascicolo di Parte attrice), seguita poi dalle note del 22 gennaio 2005 e del 2 gennaio 2015 (vds. Allegati n. 1 e n. 2 al
Fascicolo di Parte attrice) e dall'atto di citazione del 26 aprile 2016.
12.3. A tal riguardo, la banca convenuta ha eccepito l'inidoneità di tale documentazione (e in special modo della nota del 2001) a concretizzare un valido atto interruttivo della prescrizione, sul rilievo per cui essa fa riferimento esclusivo al conto corrente n. 27/1009 (e non anche a quello pregresso avente n. 27/435), non contiene espressa richiesta di ripetizione di somme e fa riferimento alla sola capitalizzazione trimestrale.
A tal riguardo si ritiene condivisibile quanto osservato in replica dalla parte attrice, ovvero che l'unitarietà (recte, la continuità) dei rapporti di conto corrente n. 27/1009 e n. 27/435 consenta di ritenere tale missiva una valida messa in mora in relazione all'intero rapporto unitariamente inteso, anche perché, a prescindere dal richiamo specifico a talune disposizioni normative, appare evidente (anche alla luce delle successive missive) la volontà dell'istante di mettere in mora la in ordine a tutte le poste CP_3
indebite addebitate nel corso del rapporto.
Ne consegue la condivisibilità del rilievo, operato dal CTU, circa l'assenza di fenomeni prescrittivi.
13. Tanto chiarito quanto ai profili preliminari, giungendo alle risultanze della CTU – la quale, in quanto scevra da vizi metodologici o giuridici e congruamente motivata, ben può essere condivisa dal Tribunale – si rileva
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che lo stesso, applicando i criteri previsti dai quesiti, ha operato il seguente ricalcolo:
“per il conto anticipi s.b.f. n. 235
- tenuto conto che agli atti non risulta acquisito il contratto contenente la pattuizione delle condizioni economiche, le spese sono state azzerate e gli interessi, premesso che l'intero periodo di elaborazione è successivo al 9 luglio 1992, sono stati computati al tasso previsto dall'art. 117, comma settimo, del D.Lgs. 385/1993;
- non è stato addebitato alcun importo a titolo di commissione di massimo scoperto, in quanto, oltre a non esservi alcuna pattuizione al riguardo, non
è stata applicata dalla stessa CP_3
- non è stata applicata alcuna forma di capitalizzazione degli interessi debitori per l'intero periodo di durata del rapporto, in quanto il conto anticipi s.b.f. n. 235 è stato aperto prima del 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000) ed il relativo rapporto era ancora in corso a tale data, ma non vi è agli atti prova dell'invio della comunicazione al cliente dell'avvenuto adeguamento alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, né vi è stata una specifica pattuizione successivamente
a tale delibera;
per il conto corrente ordinario n. 27/1009
- tenuto conto che agli atti risulta acquisito il contratto di apertura di conto corrente del 25 ottobre 1994, quindi qualche giorno dopo l'accensione del conto (vds. Allegati n. 2 e n. 3 al fascicolo del , che Controparte_1
prevede la pattuizione delle condizioni economiche, sono stati applicati a decorrere dalla data di pattuizione (25 ottobre 1994) i tassi di interesse, le aliquote della commissione di massimo scoperto e le spese tempo per tempo risultanti dagli estratti conto, mentre per il periodo precedente gli interessi sono stati computati al tasso previsto dall'art. 117 comma settimo del D.Lgs. 385/1993;
- trattandosi di conto corrente cessato antecedentemente all'introduzione dell'articolo 117 bis del T.U.B, la commissione di massimo scoperto, tenuto conto della espressa pattuizione prevista per iscritto nell'ambito del citato contratto del 25 ottobre 1994, è stata computata con la cadenza pattuita (quindi trimestralmente), ma, come richiesto con i quesiti
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formulati dal Giudice Istruttore, senza capitalizzazione e quindi con addebito alla data di fine rapporto;
- trattandosi di conto corrente aperto prima del 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000) ed ancora in corso a tale data, essendoci agli atti prova della pattuizione del 1° febbraio
2001 della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi (vds.
Allegato n. 11 al fascicolo di Parte convenuta), non è stata applicata alcuna forma di capitalizzazione degli interessi debitori sino al 31 dicembre 2000, mentre a decorrere dal primo trimestre 2001, in conformità di quanto previsto nel citato contratto, è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi maturati sul conto corrente ordinario;
”.
In applicazione di tali condivisibili criteri, si è pervenuti alla conclusione che il saldo del conto corrente ordinario n. 27/1009 alla data del 16 luglio
2003 (data di estinzione del conto) è pari ad € 88.338,96 a credito del correntista, mentre il saldo finale del conto anticipi s.b.f. n. 235, considerato che le relative movimentazioni sono collegate direttamente al conto corrente ordinario, è pari a zero.
A tanto non osta l'eccepita indeterminatezza delle c.m.s., formulata dall'attore in relazione al fatto che la relativa misura sarebbe stata indicata soltanto attraverso un dato percentuale: al riguardo, nella recente giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio secondo cui “In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024).
14. Di conseguenza, in accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, accertato e dichiarato l'effettivo saldo come poc'anzi indicato, la banca convenuta va condannata al pagamento, in favore della società
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attrice, della somma di € 88.338,96 a titolo di indebito, in uno con gli interessi al tasso legale su tale somma decorrenti dalla data della prima messa in mora (cfr. Cass. S.U. sentenza 13 giugno 2019, n. 15895); trattandosi di debito di valuta (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. lav.,
20 dicembre 1996, n. 11440; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez, II, 7 gennaio
2016, n. 12; T.A.R. Milano, sez. II, 07/07/2020, sentenza n.1293) e non essendo stata offerta la dimostrazione della sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., non è dovuta la rivalutazione monetaria [al riguardo si vedano Cass. 9 agosto 2021, n. 22512, Cass. 4 giugno 2018, n. 14289, Cass. 14 marzo 2017, n. 6575, in motiv., Cass. 12 marzo 2014, n. 5639, Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499, nelle quali si converge nel sostenere che “ove il creditore rivesta la qualità di imprenditore, è sufficiente dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario (o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità), sempre che il ricorso al credito, in relazione all'entità dello stesso e alle dimensioni dell'impresa, sia stato effettiva conseguenza dell'inadempimento)”].
15. Non resta che disciplinare le spese di lite, le quali, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della banca convenuta nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al decisum (v. Cass. Civ.,
Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984) e pertanto con applicazione dello scaglione da € 52.001 a € 260.000, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Non possono, invece, liquidarsi le spese di mediazione, in quanto, affinché le stesse siano rimborsabili, è necessario che la parte dimostri in modo adeguato l'esborso effettivamente sostenuto, dimostrazione mancata nel caso di specie (v. Sentenza Tribunale di Napoli N.1733-2025, mondoadr.it).
16. Per la medesima ragione, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
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Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n. 27/1009 alla data del 16 luglio 2003 (data di estinzione del conto) è pari ad € 88.338,96
a credito del correntista, mentre il saldo finale del conto anticipi s.b.f. n.
235, considerato che le relative movimentazioni sono collegate direttamente al conto corrente ordinario, è pari a zero;
2. condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 88.338,96, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in € 786,00 per spese € 14.103,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Potenza il 08/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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