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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1116/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott. Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 06/04/2025
da
con l'Avv. MARUZZI LEONARDO Parte_1
e
, con l'Avv. MARUZZI LEONARDO Controparte_1
□ i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Giovanni Rotondo il 30 agosto 1979
(anno 1979, atto n. 5, parte 1)
□ separati con sentenza n. 243/2011 depositata l'8 ottobre 2011
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 06/04/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e ne hanno chiesto l'immediato recepimento da parte del Tribunale.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 15.04.2025.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Giovanni Rotondo il 30 agosto 1979 tra e e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto Comune (anno 1979, atto n. 5, parte 1);
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni di cui in ricorso, da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 21/05/2025 .
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott. Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 06/04/2025
da
con l'Avv. MARUZZI LEONARDO Parte_1
e
, con l'Avv. MARUZZI LEONARDO Controparte_1
□ i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Giovanni Rotondo il 30 agosto 1979
(anno 1979, atto n. 5, parte 1)
□ separati con sentenza n. 243/2011 depositata l'8 ottobre 2011
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne economicamente autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 06/04/2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e ne hanno chiesto l'immediato recepimento da parte del Tribunale.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 15.04.2025.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L. 1.12.1970
n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Giovanni Rotondo il 30 agosto 1979 tra e e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio del predetto Comune (anno 1979, atto n. 5, parte 1);
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni di cui in ricorso, da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda la Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Foggia il 21/05/2025 .
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO