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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 346/24
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a
RAPPRESENTATA DA DO Parte_1
OGGETTO: on il patrocinio dell'avv. FERRI LUIGI Parte_2
Opposizione a precetto APPELLANTE (art. 615, l' comma c o n t r o c.p.c.)
con il patrocinio dell'avv. FINZI ANDREA e dell'avv. CP_1
ZANOLETTI MARCO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 494/2024, pubblicata il 19.2.24
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
494/2024, R.G. n. 11742/2021, emessa il 16/02/2024, pubblicata il
19/02/2024 Tribunale di Brescia, notificata a mezzo pec in data 29/02/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: "previe le declaratorie del caso, rigettarsi l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal Dott. nei confronti di CP_1 [...]
rappresentata da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_3
dichiararsi l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto. Con opposizione ad eventuali richieste istruttorie avversarie" (rigettate dal giudice di primo grado), e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio.
Dell'appellato
Rigettata ogni contraria istanza, domanda od eccezione, dichiararsi inammissibile e/o comunque rigettarsi, in quanto infondato, l'appello avversario per tutti i motivi in atti.
In via del tutto subordinata e istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio: previa eventuale revoca dell'ordinanza 28.9.23 del Tribunale di
Brescia, ammettersi i mezzi di prova dedotti in primo grado da CP_1
con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. (istanza reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e nuovamente in sede di costituzione in appello) e dunque: • ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a controparte l'esibizione della garanzia 10.11.1988 rilasciata da n favore di CP_1
e da questa azionata in sede monitoria nel 1996; Controparte_2
• ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore dell'appellante nonché prova per testi del legale rappresentante di in carica alla data del 10.11.1988 e del Controparte_2
responsabile della filiale di Verona della medesima Controparte_2
in carica alla stessa data che precede, ciascuno di essi su ognuno
[...]
dei capitoli di prova orale che seguono: 1) Vero che il testo della garanzia
10.11.1988 sottoposta dalla alla firma del dott. Controparte_2
e da questi sottoscritta, era conforme alle condizioni generali CP_1
uniformi previste in materia di garanzie bancarie dal modello e/o dagli schemi ABI al tempo in vigore? 2) Vero che il testo della garanzia 10.11.1988 sottoposta dalla alla firma del dott. e da Controparte_2 CP_1
questi sottoscritta, replicava il contenuto e/o ricalcava le previsioni di cui allo schema ABI prodotto da in primo grado sub doc. 41 ed in CP_1
particolare quelle di cui al suo articolo 7? 3) Vero che, in particolare ed in ogni caso, il testo della garanzia rilasciata il 10.11.1988 dal dott. in CP_1
favore di conteneva clausola di pagamento Controparte_2 immediato “a prima o semplice richiesta”? 1 I documenti del fascicolo di primo grado di sono prodotti nel giudizio di appello sub doc. CP_1
4. 4) Vero che, in particolare ed in ogni caso, il testo della garanzia rilasciata il 10.11.1988 dal dott. in favore di CP_1 Controparte_2
conteneva clausola di pagamento “senza eccezioni”? 5) Vero che, in particolare ed in ogni caso, il testo della garanzia rilasciata il 10.11.1988 dal dott. in favore di conteneva clausola di CP_1 Controparte_2 pagamento “anche in caso di opposizione del debitore”? 6) Vero che, in particolare ed in ogni caso, il testo della garanzia rilasciata il 10.11.1988 dal dott. in favore di comunque conteneva CP_1 Controparte_2
clausole con le quali il garante rinunciava a far valere eccezioni concernenti il rapporto garantito ? 7) Vero che, in particolare ed in ogni caso, con la garanzia rilasciata il 10.11.1988 in favore di il Controparte_2
dott. assunse un obbligo autonomo di pagamento nei confronti CP_1 dell'istituto bancario rinunciando ad ogni accessorietà rispetto al rapporto principale in capo ad P_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto, datato 3.9.21 e notificato in data 10.9.21, Parte_3
(già , quale mandataria di intimava CP_4 Parte_1
a che ai signori e Parte_4 Parte_5 CP_5
- il pagamento, in favore della Controparte_6 Parte_1
della somma di euro 133.439,22, oltre spese ed accessori, tutti in qualità di garanti della società P_
Il precetto si fondava sul credito risultante dal “decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 48/96 – n. 206/96 emesso dal Tribunale di Mantova in data 7.2.96, passato in giudicato”, nonché “sul rilascio di ulteriore copia in forma esecutiva del titolo stesso autorizzata dal Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Mantova con provvedimento in data
29.7.21, munita di formula esecutiva in data 9.8.21” dava atto che era divenuta titolare del Pt_3 Parte_1
credito azionato in forza di una serie di contratti di cessione di rapporti giuridici in blocco ex art 58 T.U.B., stipulati in data 9.6.2014 e 22.12.14 con e con Controparte_7 Controparte_8
[...]
Nell'atto di precetto si affermava che Controparte_7
al tempo delle cessioni sopra menzionate, era divenuta titolare del
[...]
credito de quo, essendo succeduta per incorporazione all'originario creditore,
Controparte_2
roponeva opposizione avverso il precetto, notificatogli in data CP_1
10.9.21, deducendo, innanzitutto, la carenza di legittimazione all'azione esecutiva da parte di Controparte_9
L'opponente, contestava, inoltre, la legittimazione sostanziale di
[...]
Allo scopo, l'opponente deduceva che, nell'atto di Parte_1
precetto, si menzionavano tre atti di cessione in blocco ex artt.
1-4 Legge
Cartolarizzazione ed art. 58 T.U.B. - che sarebbero stati stipulati da
[...]
in due diversi momenti e con due diversi danti causa - Parte_1
senza che fosse dato comprendere, né tantomeno fosse affermato, quale tra di essi (contratto e soggetto) avrebbe trasferito il credito oggetto di precetto.
L'opponente, quanto all'atto di cessione 9.6.14, eccepiva, in ogni caso, che in Gazzetta Ufficiale non vi era “traccia alcuna dell'operazione in esame agli estremi riferiti”. Contestava, quindi, la titolarità del credito in capo a
Parte_1
L'opponente eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione diritto di
[...]
a procedere -tramite la mandataria ad Parte_1 Parte_3
esecuzione forzata nei propri confronti, dal momento che il credito sarebbe stato prescritto.
Al riguardo evidenziava che il credito si fondava su un decreto ingiuntivo emesso in data 7.2.96, non opposto, senza che nei dieci anni successivi fosse stata intrapresa alcuna iniziativa nei suoi confronti, né a livello esecutivo, né, comunque, “con altro strumento utile e rilevante ai fini di cui all'art. 2943
c.c”. Il diritto si sarebbe, quindi, prescritto già dal febbraio 2006 senza che potesse spiegare efficacia interruttiva l'atto di intimazione 13.6.12.
Con un'ulteriore eccezione, deduceva l'estinzione della garanzia sottesa al credito. Al riguardo, rappresentava se egli avesse eseguito il pagamento a favore di di quanto richiestogli a garanzia del Parte_1
debito di non avrebbe potuto “avere effetto, per fatto del P_
creditore, la surrogazione e/o rivalsa dell'opponente nei confronti del debitore”. Segnalava, infatti, che, (nel frattempo divenuta “ P_ [...]
), era da lungo tempo fallita e il fallimento si era chiuso il CP
4.8.10. L'opponente non avrebbe, quindi, potuto soddisfarsi sulla debitrice principale e tale circostanza sarebbe da ascriversi alla “condotta manifestamente colpevole e negligente dei succedutisi creditori, in quanto gravemente contraria ad ogni dovere di diligenza e buona fede nel perseguimento del credito e nella escussione della prestata garanzia”.
Si costituiva quale mandataria di la CP_9 Parte_1
quale, documentato il mandato a suo favore, produceva, tra l'altro, a) estratto
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - parte seconda n. 80 del 08/07/2014
(doc. 2); b) dichiarazione di avvenuta cessione del credito in questione (cod.
Contr identificaitivo: F.G. 2738445) rilasciata da a quale mandataria Pt_3
di , con indicazione, in calce, degli estremi della Parte_1
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta cessione.
Riteneva, quindi, provata la propria titolarità sostanziale del credito.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione e di estinzione della garanzia, esponeva che le stesse dovevano essere ritenute infondate sulla base della mail dell'opponente del 20.4.21, inviata al propriodifensore dell'opposta, con cui il primo aveva riconosciuto e confermato l'intervenuta interruzione del termine prescrizionale sino alla data del 03/07/2012, data di ricezione della
Contr lettera raccomandata ricevuta dall'allora titolare del credito cui era seguita la notifica dell'atto di precetto in data 10/09/2021. L'opposta proseguiva sostenendo che la notifica ai debitori destinatari “del predetto documento” trovava “legittimazione e idoneità, agli effetti interruttivi della prescrizione del credito, dalla tempestiva domanda di ammissione del credito stesso allo stato passivo del Fallimento di IMBRIS
S.r.l. (ora , depositata dalla creditrice originaria Controparte_10 [...]
” (doc. 7 -8). Controparte_2
Osservava che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determinava, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.
Con riguardo all'eccezione di estinzione del credito per fatto del creditore, rappresentava che “il dott. onosceva perfettamente le vicende di CP_1 [...]
(già di cui era socio, culminate con la CP P_ dichiarazione di Fallimento della Società stessa”.
All'udienza di comparizione, parte opponente evidenziava che la domanda di ammissione al passivo nel fallimento non era ideona a determinare l'interruzione della prescrizione, in quanto non aveva effetto nei confronti del garante autonomo e che, in ogni caso, il creditore aveva ottenuto un titolo nei propri confronti, “come tale insensibile alle vicende inerenti gli altri debitori, per cui la domanda di insinuazione al passivo non determina
l'interruzione della prescrizione verso ”. CP_1
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo ed istruita la causa in via documentale, previo rigetto delle istanze di prova orale avanzate dalle parti, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse e repliche.
Il Tribunale, con sentenza n. 494, pubblicata il 19.2.24, accoglieva l'opposizione, condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale riteneva, in sostanza, che l'opposta non avesse provato la titolarità sostanziale del credito, originariamente vantato da Controparte_2
poi divenuta, a seguito di incorporazione,
[...] Controparte_7
[...] Ricordava, innanzitutto, che la “giurisprudenza più recente aveva affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798 del 05/11/2020)”.
Alla luce di questo orientamento, il Tribunale riteneva che, in caso di contestazione del debitore, il creditore avrebbe dovuto dimostrare, “mediante deposito di documenti (per es. contratto di cessione del credito), di essersi reso cessionario del credito”.
Richiamava, altresì, altra giurisprudenza che aveva affermato che, “come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
2251/2019 in motivazione)”.
Secondo il Tribunale, anche secondo questa giurisprudenza, non si poteva ritenere che la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, della cessione in blocco dei crediti, fosse elemento sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente fossero stati trasferiti al cessionario.
Ed infatti, proseguiva il Tribunale, in caso di contestazione del debitore, il cessionario, secondo questa seconda e meno severa interpretazione, avrebbe dovuto allegare e dimostrare, in primo luogo, quali fossero gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e, in secondo luogo, che le caratteristiche del credito, di cui si discute, fossero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione in blocco. Rilevava, quindi, il Tribunale che parte convenuta si era limitata a produrre una dichiarazione con cui la Banca cedente aveva affermato che il credito in questione sarebbe stato compreso nella cessione in blocco dei crediti.
Osservava, al riguardo, che la giurisprudenza di merito aveva evidenziato che la dichiarazione del cedente non potesse avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell'elenco recante le posizioni cedute che avrebbero dovuto essere allegate.
Detta dichiarazione sarebbe, quindi, priva di valenza probatoria e avrebbe potuto, al più, essere utilizzata per corroborare la valenza di prove tipiche fornite dalla resistente che, non solo, non aveva prodotto il contratto di cessione con l'elenco dei crediti ceduti, ma non aveva neppure allegato e, tantomeno, dimostrato che oggetto della cessione in blocco fossero stati crediti con le medesimi caratteristiche giuridiche ed economiche di quello oggetto del presente giudizio.
Evidenziava, al riguardo che la non aveva indicato quali Parte_3
fossero gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e non aveva provato che le caratteristiche del credito, di cui si discute, fossero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione in blocco.
Il Tribunale, quindi, accoglieva l'opposizione e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite a favore dell'opponente.
rappresentata da , proponeva Parte_1 Parte_3
appello, affidandosi a due motivi e chiedeva, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_11
All'udienza del 12 giugno 2024, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, ritenuto che, allo stato, l'impugnazione fosse manifestamente fondata, sospendeva l'esecutività della sentenza appellata.
Le parti depositavano, quindi, le note scritte, in relazione all'udienza del 25 settembre 2024, dinnanzi al consigliere istruttore.
Con ordinanza del 25 settembre 2025, la Corte, ritenuto che l'appello non fosse manifestamente fondato e che non ricorresse il periculum, rigettava l'istanza di sospensiva.
Con decreto del 20 settembre 2024, la Corte ritenuto che la nuova pronuncia sull'istanza di sospensiva fosse avvenuta per errore, essendo già stata concessa e non essendoci state nuove istanze su cui provvedere, revocava l'ordinanza del 25 settembre 2024.
Con ordinanza del 30 settembre 2024, il Consigliere istruttore, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 29 gennaio 2025, assegnando i termini previsti dall'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con il primo motivo, censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che l'opposta fosse priva della “legittimazione all'azione esecutiva”.
A parere dell'appellante il giudice era incorso nel vizio di “violazione dell'art. 58 del d.lgs n. 385/1993 - Tub. - Omessa valutazione dell'art. 4, comma 1 della Legge 30/04/1999, n. 130, che disciplina la cartolarizzazione dei crediti, neppure citata in sentenza”.
Il Tribunale non avrebbe considerato che l'operazione di cartolarizzazione si differenzia dalla comune disciplina della cessione dei crediti, regolata dalla disciplina civilistica.
Ricordava che secondo un orientamento giurisprudenziale, in caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge 130/1999, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale “ha la funzione di esonerare la cessionaria della notizia di cessione ai singoli debitori ceduti (Cass. Civ., sent. 10200/2021)”.
Rappresentava che gli atti e documenti da essa versati in atti proverebbero la propria legittimazione sostanziale rappresentando che il Tribunale non aveva dato atto “di avere compiutamente esaminato specialmente l'estratto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonché la lettera di avvenuta cessione del credito da a , il cui Controparte_7 Parte_1
oggetto contiene riferimenti precisi in ordine all'individuazione della natura del soggetto e della tipologia del credito ceduto”. Il documento in questione,
“peraltro non contestato dal , farebbe fede fino a prova di falso. CP_1
Con il secondo motivo, lamentava l'“omessa pronuncia sugli altri punti decisivi della controversia”, sui quali quindi non era sceso il giudicato.
Reiterava, quindi, le deduzioni svolte in primo grado circa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di avvenuta estinzione della garanzia sollevate dall'opponente.
L'appellata eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità dell'appello in quanto le asserite violazione di legge non sarebbero state pertinenti rispetto alla decisione del Tribunale che non aveva negato l'esistenza di operazioni di cessione del credito ma aveva ritenuto che non fosse stata data la prova dell'inclusione del credito, oggetto di causa, tra quelli ceduti.
Nel merito evidenziava che l'appellante non aveva censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che non potesse essere attribuita alcuna valenza probatoria alla “lettera di avvenuta cessione del credito da
a ”, essendo, quindi, poco Controparte_7 Parte_1
pertinente il richiamo alla sua impugnabilità solo tramite querela di falso.
Allo stesso tempo rappresentava che l'appellante non aveva neppure spiegato quali sarebbero stati i riferimenti precisi, contenuti nella dichiarazione prodotta, che consentirebbero di riferire univocamente la dichiarazione al credito oggetto di causa.
Parte appellata, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, reiterava le eccezioni formulate in primo grado e le istanze istruttorie non ammesse.
L'appello è fondato
E', innanzitutto, opportuno evidenziare, oltre alle circostanze in fatto già indicate, le seguenti:
-con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., l'opponente ha depositato:
i) il ricorso monitorio RG 206/96 con il quale Controparte_2
successivamente incorporata nel , in relazione al Controparte_7 debito contratto da ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo P_
nei confronti della debitrice e dei suoi fideiussori, tra cui CP_1 facendo presente che “revocati gli affidamenti ed invitati al pagamento con lettera raccomandata A.R., datata 2.2.1996, i debitori non hanno estinto le obbligazioni”; ii) conseguente decreto ingiuntivo del Tribunale di Mantova
n. 206/96 del 7.2.96; iii) formula esecutiva apposta sullo stesso decreto e datata 9 agosto 2021;
- il decreto ingiuntivo in questione non è stato opposto da ed è CP_1
pertanto divenuto definitivo;
ha intimato il pagamento mediante) precetto, proprio sulla base del Pt_3
decreto ingiuntivo sopra indicato, ed era quindi in possesso del titolo esecutivo.
-dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB e di cui si è detto, risulta che la cessione ha avuto ad oggetto i crediti derivanti da
“finanziamenti chirografari ed ipotecari o comunque crediti di altra natura Contr vantati verso debitori classificati a sofferenza …….di cui risultava titolare alla data dell'1 gennaio 2014” e che avevano le seguenti caratteristiche:
Contr 1) erano stati originariamente erogati da o da Banche dalla stessa incorporate;
2) i contratti di finanziamento sono regolati dalla legge italiana;
3) i contratti di finanziamento sono “denominati in euro (originariamente in
Lira)”;
4) i crediti sono stati classificati in sofferenza in conformità alla normativa emanata dalla Banca d'Italia anteriormente al 31 dicembre 2013;
5) qualora i crediti siano assistiti da ipoteche, i relativi beni immobili sono situati in Italia;
6) tutti i relativi debitori ceduti sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine.
- il documento 3, prodotto in primo grado dall'odierna appellante, contiene la dichiarazione di di avvenuta cessione del credito Controparte_7
“SOFFERENZA f.g. 27388445” relativo a e che “della Controparte_10
suddetta cessione di crediti è stata data notizia mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 80 dell'8 luglio
2014 – ai sensi dell'art. 58 comma 2 del citato Decreto legislativo 1.9.1193
n. 385”;
- il documento 5, prodotto dall'opposta in primo grado, contiene l'intimazione di pagamento del 13.6.12, rivolta, tra gli altri, a , CP_1 in relazione al credito di cui al decreto ingiuntivo sopra indicato.
Fatte queste premesse in fatto, giova innanzitutto ricordare che, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02).
Va altresì ricordato che la dichiarazione del cedente circa l'avvenuta cessione nonché la produzione del titolo esecutivo sono elementi rilevanti e potenzialmente decisivi per ritenere provata l'inclusione tra i crediti ceduti di quello di cui si discute. (Cass 10200/20021).
Non è invece certamente necessaria, ai fini della prova della cessione del credito, la produzione del contratto di cessione del credito, in quanto non prevista né dall'art. 58 TUB, né dagli artt. 1260 e ss c.c. Al riguardo va infatti rilevato che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020).
Ciò posto, la Corte ritiene che l'appellante, valorizzando il documento 3 sopra indicato (dichiarazione di cessione del credito da parte di CP_7
abbia idoneamente censurato la sentenza appellata con riguardo alle
[...] due rationes decidendi, sottese alla decisione del Tribunale, vale a dire che il creditore i) non abbia provato l'inclusione del credito tra quelli ceduti mediante prova documentale;
ii) oppure che non abbia provato la che “le caratteristiche del credito, di cui si discute, siano riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione in blocco”.
Ebbene, sotto quest'ultimo profilo la documentazione sopra elencata consente di ricavare agevolmente che le categorie comuni indicate nella comunicazione ex art. 58 TUB ricorrono in relazione al credito oggetto di causa, essendo pacifico ed emergente anche dal ricorso monitorio e dal decreto ingiuntivo prodotti che il credito in questione era stato erogato da successivamente incorporata in Controparte_2 [...]
(criterio numero 1); i contratti di finanziamento erano Controparte_7 regolati dalla legge italiana e “denominati in euro (originariamente in Lira)”
(criteri n. 2 e 3); i crediti sono stati classificati in sofferenza in conformità alla normativa emanata dalla Banca d'Italia anteriormente al 31 dicembre
2013, circostanza incontestata e che risulta dalla stessa dichiarazione di cessione in cui la posizione viene indicata come “sofferenza” (criterio numero 4); tutti i relativi debitori ceduti sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine, come risulta dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo e dall'intimazione di pagamento di cui al documento 5 citato (criterio numero
6). Gli elementi che accomunano le singole categorie consentono di individuare i crediti ceduti, e quindi anche quello oggetto di causa, senza incertezze.
Con riguardo al primo profilo, va evidenziato che l'appellata aveva la disponibilità del titolo esecutivo e che la cedente, attraverso apposita dichiarazione ha confermato l'inclusione, tra i crediti ceduti, di quello relativo alla sofferenza di già Ibris Srl. Tale dichiarazione, CP
come già ricordato costituisce < potenzialmente decisivo>> (cfr. Cass. n. 10200/2021), a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria).
Ed allora, anche sotto questo profilo, è provato che il credito, oggetto di causa, rientrasse tra quelli ceduti in blocco a Parte_1
Considerato che il Tribunale ha accolto l'opposizione con riguardo al ritenuto difetto di prova dell'inclusione, del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco, è necessario esaminare le ulteriori eccezioni avanzate dall'opponente, non esaminate dal Tribunale e qui riproposte.
Partendo dall'eccezione di prescrizione, deve dirsi che la stessa è infondata.
Va, innanzitutto, premesso che, non avendo l'appellato opposto il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, lo stesso è divenuto definitivo, anche relativamente alla qualificazione giuridica della garanzia prestata a favore di
Al riguardo, va ricordato che, nel ricorso monitorio, quanto a P_
, era scritto che le obbligazioni di erano garantite “da CP_1 P_
fideiussione scritta datata Verona 10.11.1988”.
Non è quindi ammissibile la prospettazione dell'appellato secondo cui la garanzia prestata sarebbe, in realtà, inquadrabile nel contratto autonomo di garanzia. L'istanza istruttoria, avente ad oggetto i capitoli di prova orale già formulati in primo grado e reiterati in questa sede, per la cui elencazione si rimanda alle conclusioni sopra trascritte, è, quindi, inammissibile. Ed infatti, si tratta di capitoli con cui si vorrebbe provare per testi il contenuto e la qualificazione di un negozio scritto, nella specie la garanzia prestata appellato, e che mirano a mettere in discussione la qualificazione giuridica di questa garanzia, ormai definitiva.
Va a questo punto rilevato che l'appellante ha, tempestivamente, prodotto il proprio ricorso di insinuazione al passivo del fallimento de CP
( già Ibris Srl), datato 9 gennaio 1997. L'appellante ha, altresì, prodotto la comunicazione del Curatore del Fallimento La Veronese Srl, circa la designazione di a far parte del Comitato del Controparte_2
creditori, segno che l'insinuazione era stata ammessa.
E' lo stesso appellato, inoltre, ad aver dato atto, in sede di opposizione al precetto, che il fallimento si era chiuso il 4.8.10.
Va, quindi, ricordato che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (Cass
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018 (Rv. 648427 - 01).
, in data 13.6.12, ha intimato a , anche Controparte_7 CP_1 agli effetti di cui all'art. 1219 e 2943 c.c., il pagamento del debito risultante dal decreto ingiuntivo già indicato in causa.
Infine quale cessionaria di , e Parte_1 Controparte_7
per il tramite di ha intimato il pagamento del debito in questione CP_9
con il precetto opposto e notificato il 10.9.21.
Su queste basi, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Venendo adesso all'eccezione di avvenuta estinzione della garanzia per fatti imputabili al creditore, sostanzialmente l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 1955 c.c.
L'appellato imputa, quindi, al creditore che il ritardo nel far valere il suo credito avrebbe reso impossibile, per l'appellato, di soddisfarsi, in via di surrogazione, nei confronti del debitore, ormai fallito.
Va, innanzitutto, rilevato che l'art. 1955 stabilisce che “la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore….”, così facendo riferimento a una condotta commissiva e non omissiva.
Coerentemente, la Corte di cassazione con una pronuncia risalente ma, certamente condivisibile, ha ritenuto che la situazione prevista dall'art. 1955 cod.civ. come causa di estinzione della fideiussione può verificarsi anche in conseguenza di una omissione imputabile al creditore, quando questa abbia per oggetto un'attività che la legge o il contratto gli impongano di svolgere allo specifico fine di conservare il privilegio e di rendere, quindi, possibile la surrogazione in esso del fideiussore.
Sez. 3, Sentenza n. 619 del 25/02/1969 (Rv. 338850 - 01).
Si tratta, evidentemente, dell'applicazione del principio, immanente all'ordinamento giuridico, secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo (art. 40 c.p.). In linea con questa interpretazione, l'appellata non ha indicato l'attività doverosa, secondo la legge o il contratto, che l'appellante avrebbe omesso e, quindi, l'eccezione è infondata.
Va, in ogni caso, evidenziato che il creditore non è rimasto inerte, avendo dapprima richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice e dei fideiussori, tra cui l'appellante, quindi, una volta chiuso il fallimento, intimato il pagamento ai fideiussori e, prima del decorso della prescrizione, intimato detto pagamento mediante il precetto opposto.
Va, infine, rilevato che l'appellato, una volta ricevuta la notificazione del decreto ingiuntivo, avrebbe potuto spontaneamente pagare ingiungente e, quindi, agire in surroga nei confronti della debitrice. Non può, quindi, imputare alla banca il fatto che ciò sia impedito dalla chiusura del fallimento
.
L'appello va, quindi, accolto e la sentenza appellata va, conseguentemente riformata, con il rigetto dell'opposizione al precetto formulata.
Venendo ora al tema delle spese, va ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016 (Rv. 639931 - 01) Cass. Sez.
3. Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 ).
Come si è visto la sentenza impugnata è riformata.
In applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza l'appellato CP_1
va, quindi, condannato al pagamento delle spese processuali di
[...]
entrambi i gradi di giudizio a favore dell'appellante, spese determinate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi, per quella di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e nei limiti di quanto indicato nelle note spese depositate nei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 494, pubblicata il 19.2.24 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
avverso il precetto datato 3.9.21 e notificato il 10.9.21.
[...]
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di giudizio, liquidate come segue: per il giudizio di primo grado, euro 2.552,00 per la fase di studio, euro
1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.836,00 per la fase di trattazione/istruttoria, euro 4.253,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per il giudizio di secondo grado, euro 2.518,00 per la fase di studio, euro
1.665,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Vittoria Gabriele
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 346/24
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a
RAPPRESENTATA DA DO Parte_1
OGGETTO: on il patrocinio dell'avv. FERRI LUIGI Parte_2
Opposizione a precetto APPELLANTE (art. 615, l' comma c o n t r o c.p.c.)
con il patrocinio dell'avv. FINZI ANDREA e dell'avv. CP_1
ZANOLETTI MARCO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 494/2024, pubblicata il 19.2.24
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
494/2024, R.G. n. 11742/2021, emessa il 16/02/2024, pubblicata il
19/02/2024 Tribunale di Brescia, notificata a mezzo pec in data 29/02/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: "previe le declaratorie del caso, rigettarsi l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal Dott. nei confronti di CP_1 [...]
rappresentata da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_3
dichiararsi l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto. Con opposizione ad eventuali richieste istruttorie avversarie" (rigettate dal giudice di primo grado), e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio.
Dell'appellato
Rigettata ogni contraria istanza, domanda od eccezione, dichiararsi inammissibile e/o comunque rigettarsi, in quanto infondato, l'appello avversario per tutti i motivi in atti.
In via del tutto subordinata e istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio: previa eventuale revoca dell'ordinanza 28.9.23 del Tribunale di
Brescia, ammettersi i mezzi di prova dedotti in primo grado da CP_1
con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. (istanza reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e nuovamente in sede di costituzione in appello) e dunque: • ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a controparte l'esibizione della garanzia 10.11.1988 rilasciata da n favore di CP_1
e da questa azionata in sede monitoria nel 1996; Controparte_2
• ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore dell'appellante nonché prova per testi del legale rappresentante di in carica alla data del 10.11.1988 e del Controparte_2
responsabile della filiale di Verona della medesima Controparte_2
in carica alla stessa data che precede, ciascuno di essi su ognuno
[...]
dei capitoli di prova orale che seguono: 1) Vero che il testo della garanzia
10.11.1988 sottoposta dalla alla firma del dott. Controparte_2
e da questi sottoscritta, era conforme alle condizioni generali CP_1
uniformi previste in materia di garanzie bancarie dal modello e/o dagli schemi ABI al tempo in vigore? 2) Vero che il testo della garanzia 10.11.1988 sottoposta dalla alla firma del dott. e da Controparte_2 CP_1
questi sottoscritta, replicava il contenuto e/o ricalcava le previsioni di cui allo schema ABI prodotto da in primo grado sub doc. 41 ed in CP_1
particolare quelle di cui al suo articolo 7? 3) Vero che, in particolare ed in ogni caso, il testo della garanzia rilasciata il 10.11.1988 dal dott. in CP_1
favore di conteneva clausola di pagamento Controparte_2 immediato “a prima o semplice richiesta”? 1 I documenti del fascicolo di primo grado di sono prodotti nel giudizio di appello sub doc. CP_1
4. 4) Vero che, in particolare ed in ogni caso, il testo della garanzia rilasciata il 10.11.1988 dal dott. in favore di CP_1 Controparte_2
conteneva clausola di pagamento “senza eccezioni”? 5) Vero che, in particolare ed in ogni caso, il testo della garanzia rilasciata il 10.11.1988 dal dott. in favore di conteneva clausola di CP_1 Controparte_2 pagamento “anche in caso di opposizione del debitore”? 6) Vero che, in particolare ed in ogni caso, il testo della garanzia rilasciata il 10.11.1988 dal dott. in favore di comunque conteneva CP_1 Controparte_2
clausole con le quali il garante rinunciava a far valere eccezioni concernenti il rapporto garantito ? 7) Vero che, in particolare ed in ogni caso, con la garanzia rilasciata il 10.11.1988 in favore di il Controparte_2
dott. assunse un obbligo autonomo di pagamento nei confronti CP_1 dell'istituto bancario rinunciando ad ogni accessorietà rispetto al rapporto principale in capo ad P_
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto, datato 3.9.21 e notificato in data 10.9.21, Parte_3
(già , quale mandataria di intimava CP_4 Parte_1
a che ai signori e Parte_4 Parte_5 CP_5
- il pagamento, in favore della Controparte_6 Parte_1
della somma di euro 133.439,22, oltre spese ed accessori, tutti in qualità di garanti della società P_
Il precetto si fondava sul credito risultante dal “decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 48/96 – n. 206/96 emesso dal Tribunale di Mantova in data 7.2.96, passato in giudicato”, nonché “sul rilascio di ulteriore copia in forma esecutiva del titolo stesso autorizzata dal Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Mantova con provvedimento in data
29.7.21, munita di formula esecutiva in data 9.8.21” dava atto che era divenuta titolare del Pt_3 Parte_1
credito azionato in forza di una serie di contratti di cessione di rapporti giuridici in blocco ex art 58 T.U.B., stipulati in data 9.6.2014 e 22.12.14 con e con Controparte_7 Controparte_8
[...]
Nell'atto di precetto si affermava che Controparte_7
al tempo delle cessioni sopra menzionate, era divenuta titolare del
[...]
credito de quo, essendo succeduta per incorporazione all'originario creditore,
Controparte_2
roponeva opposizione avverso il precetto, notificatogli in data CP_1
10.9.21, deducendo, innanzitutto, la carenza di legittimazione all'azione esecutiva da parte di Controparte_9
L'opponente, contestava, inoltre, la legittimazione sostanziale di
[...]
Allo scopo, l'opponente deduceva che, nell'atto di Parte_1
precetto, si menzionavano tre atti di cessione in blocco ex artt.
1-4 Legge
Cartolarizzazione ed art. 58 T.U.B. - che sarebbero stati stipulati da
[...]
in due diversi momenti e con due diversi danti causa - Parte_1
senza che fosse dato comprendere, né tantomeno fosse affermato, quale tra di essi (contratto e soggetto) avrebbe trasferito il credito oggetto di precetto.
L'opponente, quanto all'atto di cessione 9.6.14, eccepiva, in ogni caso, che in Gazzetta Ufficiale non vi era “traccia alcuna dell'operazione in esame agli estremi riferiti”. Contestava, quindi, la titolarità del credito in capo a
Parte_1
L'opponente eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione diritto di
[...]
a procedere -tramite la mandataria ad Parte_1 Parte_3
esecuzione forzata nei propri confronti, dal momento che il credito sarebbe stato prescritto.
Al riguardo evidenziava che il credito si fondava su un decreto ingiuntivo emesso in data 7.2.96, non opposto, senza che nei dieci anni successivi fosse stata intrapresa alcuna iniziativa nei suoi confronti, né a livello esecutivo, né, comunque, “con altro strumento utile e rilevante ai fini di cui all'art. 2943
c.c”. Il diritto si sarebbe, quindi, prescritto già dal febbraio 2006 senza che potesse spiegare efficacia interruttiva l'atto di intimazione 13.6.12.
Con un'ulteriore eccezione, deduceva l'estinzione della garanzia sottesa al credito. Al riguardo, rappresentava se egli avesse eseguito il pagamento a favore di di quanto richiestogli a garanzia del Parte_1
debito di non avrebbe potuto “avere effetto, per fatto del P_
creditore, la surrogazione e/o rivalsa dell'opponente nei confronti del debitore”. Segnalava, infatti, che, (nel frattempo divenuta “ P_ [...]
), era da lungo tempo fallita e il fallimento si era chiuso il CP
4.8.10. L'opponente non avrebbe, quindi, potuto soddisfarsi sulla debitrice principale e tale circostanza sarebbe da ascriversi alla “condotta manifestamente colpevole e negligente dei succedutisi creditori, in quanto gravemente contraria ad ogni dovere di diligenza e buona fede nel perseguimento del credito e nella escussione della prestata garanzia”.
Si costituiva quale mandataria di la CP_9 Parte_1
quale, documentato il mandato a suo favore, produceva, tra l'altro, a) estratto
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - parte seconda n. 80 del 08/07/2014
(doc. 2); b) dichiarazione di avvenuta cessione del credito in questione (cod.
Contr identificaitivo: F.G. 2738445) rilasciata da a quale mandataria Pt_3
di , con indicazione, in calce, degli estremi della Parte_1
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta cessione.
Riteneva, quindi, provata la propria titolarità sostanziale del credito.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione e di estinzione della garanzia, esponeva che le stesse dovevano essere ritenute infondate sulla base della mail dell'opponente del 20.4.21, inviata al propriodifensore dell'opposta, con cui il primo aveva riconosciuto e confermato l'intervenuta interruzione del termine prescrizionale sino alla data del 03/07/2012, data di ricezione della
Contr lettera raccomandata ricevuta dall'allora titolare del credito cui era seguita la notifica dell'atto di precetto in data 10/09/2021. L'opposta proseguiva sostenendo che la notifica ai debitori destinatari “del predetto documento” trovava “legittimazione e idoneità, agli effetti interruttivi della prescrizione del credito, dalla tempestiva domanda di ammissione del credito stesso allo stato passivo del Fallimento di IMBRIS
S.r.l. (ora , depositata dalla creditrice originaria Controparte_10 [...]
” (doc. 7 -8). Controparte_2
Osservava che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determinava, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.
Con riguardo all'eccezione di estinzione del credito per fatto del creditore, rappresentava che “il dott. onosceva perfettamente le vicende di CP_1 [...]
(già di cui era socio, culminate con la CP P_ dichiarazione di Fallimento della Società stessa”.
All'udienza di comparizione, parte opponente evidenziava che la domanda di ammissione al passivo nel fallimento non era ideona a determinare l'interruzione della prescrizione, in quanto non aveva effetto nei confronti del garante autonomo e che, in ogni caso, il creditore aveva ottenuto un titolo nei propri confronti, “come tale insensibile alle vicende inerenti gli altri debitori, per cui la domanda di insinuazione al passivo non determina
l'interruzione della prescrizione verso ”. CP_1
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo ed istruita la causa in via documentale, previo rigetto delle istanze di prova orale avanzate dalle parti, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse e repliche.
Il Tribunale, con sentenza n. 494, pubblicata il 19.2.24, accoglieva l'opposizione, condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale riteneva, in sostanza, che l'opposta non avesse provato la titolarità sostanziale del credito, originariamente vantato da Controparte_2
poi divenuta, a seguito di incorporazione,
[...] Controparte_7
[...] Ricordava, innanzitutto, che la “giurisprudenza più recente aveva affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798 del 05/11/2020)”.
Alla luce di questo orientamento, il Tribunale riteneva che, in caso di contestazione del debitore, il creditore avrebbe dovuto dimostrare, “mediante deposito di documenti (per es. contratto di cessione del credito), di essersi reso cessionario del credito”.
Richiamava, altresì, altra giurisprudenza che aveva affermato che, “come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
2251/2019 in motivazione)”.
Secondo il Tribunale, anche secondo questa giurisprudenza, non si poteva ritenere che la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, della cessione in blocco dei crediti, fosse elemento sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente fossero stati trasferiti al cessionario.
Ed infatti, proseguiva il Tribunale, in caso di contestazione del debitore, il cessionario, secondo questa seconda e meno severa interpretazione, avrebbe dovuto allegare e dimostrare, in primo luogo, quali fossero gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e, in secondo luogo, che le caratteristiche del credito, di cui si discute, fossero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione in blocco. Rilevava, quindi, il Tribunale che parte convenuta si era limitata a produrre una dichiarazione con cui la Banca cedente aveva affermato che il credito in questione sarebbe stato compreso nella cessione in blocco dei crediti.
Osservava, al riguardo, che la giurisprudenza di merito aveva evidenziato che la dichiarazione del cedente non potesse avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell'elenco recante le posizioni cedute che avrebbero dovuto essere allegate.
Detta dichiarazione sarebbe, quindi, priva di valenza probatoria e avrebbe potuto, al più, essere utilizzata per corroborare la valenza di prove tipiche fornite dalla resistente che, non solo, non aveva prodotto il contratto di cessione con l'elenco dei crediti ceduti, ma non aveva neppure allegato e, tantomeno, dimostrato che oggetto della cessione in blocco fossero stati crediti con le medesimi caratteristiche giuridiche ed economiche di quello oggetto del presente giudizio.
Evidenziava, al riguardo che la non aveva indicato quali Parte_3
fossero gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e non aveva provato che le caratteristiche del credito, di cui si discute, fossero riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione in blocco.
Il Tribunale, quindi, accoglieva l'opposizione e condannava l'opposta al pagamento delle spese di lite a favore dell'opponente.
rappresentata da , proponeva Parte_1 Parte_3
appello, affidandosi a due motivi e chiedeva, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_11
All'udienza del 12 giugno 2024, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, ritenuto che, allo stato, l'impugnazione fosse manifestamente fondata, sospendeva l'esecutività della sentenza appellata.
Le parti depositavano, quindi, le note scritte, in relazione all'udienza del 25 settembre 2024, dinnanzi al consigliere istruttore.
Con ordinanza del 25 settembre 2025, la Corte, ritenuto che l'appello non fosse manifestamente fondato e che non ricorresse il periculum, rigettava l'istanza di sospensiva.
Con decreto del 20 settembre 2024, la Corte ritenuto che la nuova pronuncia sull'istanza di sospensiva fosse avvenuta per errore, essendo già stata concessa e non essendoci state nuove istanze su cui provvedere, revocava l'ordinanza del 25 settembre 2024.
Con ordinanza del 30 settembre 2024, il Consigliere istruttore, fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 29 gennaio 2025, assegnando i termini previsti dall'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con il primo motivo, censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che l'opposta fosse priva della “legittimazione all'azione esecutiva”.
A parere dell'appellante il giudice era incorso nel vizio di “violazione dell'art. 58 del d.lgs n. 385/1993 - Tub. - Omessa valutazione dell'art. 4, comma 1 della Legge 30/04/1999, n. 130, che disciplina la cartolarizzazione dei crediti, neppure citata in sentenza”.
Il Tribunale non avrebbe considerato che l'operazione di cartolarizzazione si differenzia dalla comune disciplina della cessione dei crediti, regolata dalla disciplina civilistica.
Ricordava che secondo un orientamento giurisprudenziale, in caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge 130/1999, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale “ha la funzione di esonerare la cessionaria della notizia di cessione ai singoli debitori ceduti (Cass. Civ., sent. 10200/2021)”.
Rappresentava che gli atti e documenti da essa versati in atti proverebbero la propria legittimazione sostanziale rappresentando che il Tribunale non aveva dato atto “di avere compiutamente esaminato specialmente l'estratto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonché la lettera di avvenuta cessione del credito da a , il cui Controparte_7 Parte_1
oggetto contiene riferimenti precisi in ordine all'individuazione della natura del soggetto e della tipologia del credito ceduto”. Il documento in questione,
“peraltro non contestato dal , farebbe fede fino a prova di falso. CP_1
Con il secondo motivo, lamentava l'“omessa pronuncia sugli altri punti decisivi della controversia”, sui quali quindi non era sceso il giudicato.
Reiterava, quindi, le deduzioni svolte in primo grado circa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e di avvenuta estinzione della garanzia sollevate dall'opponente.
L'appellata eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità dell'appello in quanto le asserite violazione di legge non sarebbero state pertinenti rispetto alla decisione del Tribunale che non aveva negato l'esistenza di operazioni di cessione del credito ma aveva ritenuto che non fosse stata data la prova dell'inclusione del credito, oggetto di causa, tra quelli ceduti.
Nel merito evidenziava che l'appellante non aveva censurato il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto che non potesse essere attribuita alcuna valenza probatoria alla “lettera di avvenuta cessione del credito da
a ”, essendo, quindi, poco Controparte_7 Parte_1
pertinente il richiamo alla sua impugnabilità solo tramite querela di falso.
Allo stesso tempo rappresentava che l'appellante non aveva neppure spiegato quali sarebbero stati i riferimenti precisi, contenuti nella dichiarazione prodotta, che consentirebbero di riferire univocamente la dichiarazione al credito oggetto di causa.
Parte appellata, oltre a chiedere il rigetto dell'appello, reiterava le eccezioni formulate in primo grado e le istanze istruttorie non ammesse.
L'appello è fondato
E', innanzitutto, opportuno evidenziare, oltre alle circostanze in fatto già indicate, le seguenti:
-con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., l'opponente ha depositato:
i) il ricorso monitorio RG 206/96 con il quale Controparte_2
successivamente incorporata nel , in relazione al Controparte_7 debito contratto da ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo P_
nei confronti della debitrice e dei suoi fideiussori, tra cui CP_1 facendo presente che “revocati gli affidamenti ed invitati al pagamento con lettera raccomandata A.R., datata 2.2.1996, i debitori non hanno estinto le obbligazioni”; ii) conseguente decreto ingiuntivo del Tribunale di Mantova
n. 206/96 del 7.2.96; iii) formula esecutiva apposta sullo stesso decreto e datata 9 agosto 2021;
- il decreto ingiuntivo in questione non è stato opposto da ed è CP_1
pertanto divenuto definitivo;
ha intimato il pagamento mediante) precetto, proprio sulla base del Pt_3
decreto ingiuntivo sopra indicato, ed era quindi in possesso del titolo esecutivo.
-dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB e di cui si è detto, risulta che la cessione ha avuto ad oggetto i crediti derivanti da
“finanziamenti chirografari ed ipotecari o comunque crediti di altra natura Contr vantati verso debitori classificati a sofferenza …….di cui risultava titolare alla data dell'1 gennaio 2014” e che avevano le seguenti caratteristiche:
Contr 1) erano stati originariamente erogati da o da Banche dalla stessa incorporate;
2) i contratti di finanziamento sono regolati dalla legge italiana;
3) i contratti di finanziamento sono “denominati in euro (originariamente in
Lira)”;
4) i crediti sono stati classificati in sofferenza in conformità alla normativa emanata dalla Banca d'Italia anteriormente al 31 dicembre 2013;
5) qualora i crediti siano assistiti da ipoteche, i relativi beni immobili sono situati in Italia;
6) tutti i relativi debitori ceduti sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine.
- il documento 3, prodotto in primo grado dall'odierna appellante, contiene la dichiarazione di di avvenuta cessione del credito Controparte_7
“SOFFERENZA f.g. 27388445” relativo a e che “della Controparte_10
suddetta cessione di crediti è stata data notizia mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 80 dell'8 luglio
2014 – ai sensi dell'art. 58 comma 2 del citato Decreto legislativo 1.9.1193
n. 385”;
- il documento 5, prodotto dall'opposta in primo grado, contiene l'intimazione di pagamento del 13.6.12, rivolta, tra gli altri, a , CP_1 in relazione al credito di cui al decreto ingiuntivo sopra indicato.
Fatte queste premesse in fatto, giova innanzitutto ricordare che, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02).
Va altresì ricordato che la dichiarazione del cedente circa l'avvenuta cessione nonché la produzione del titolo esecutivo sono elementi rilevanti e potenzialmente decisivi per ritenere provata l'inclusione tra i crediti ceduti di quello di cui si discute. (Cass 10200/20021).
Non è invece certamente necessaria, ai fini della prova della cessione del credito, la produzione del contratto di cessione del credito, in quanto non prevista né dall'art. 58 TUB, né dagli artt. 1260 e ss c.c. Al riguardo va infatti rilevato che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20495 del 29/09/2020).
Ciò posto, la Corte ritiene che l'appellante, valorizzando il documento 3 sopra indicato (dichiarazione di cessione del credito da parte di CP_7
abbia idoneamente censurato la sentenza appellata con riguardo alle
[...] due rationes decidendi, sottese alla decisione del Tribunale, vale a dire che il creditore i) non abbia provato l'inclusione del credito tra quelli ceduti mediante prova documentale;
ii) oppure che non abbia provato la che “le caratteristiche del credito, di cui si discute, siano riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione in blocco”.
Ebbene, sotto quest'ultimo profilo la documentazione sopra elencata consente di ricavare agevolmente che le categorie comuni indicate nella comunicazione ex art. 58 TUB ricorrono in relazione al credito oggetto di causa, essendo pacifico ed emergente anche dal ricorso monitorio e dal decreto ingiuntivo prodotti che il credito in questione era stato erogato da successivamente incorporata in Controparte_2 [...]
(criterio numero 1); i contratti di finanziamento erano Controparte_7 regolati dalla legge italiana e “denominati in euro (originariamente in Lira)”
(criteri n. 2 e 3); i crediti sono stati classificati in sofferenza in conformità alla normativa emanata dalla Banca d'Italia anteriormente al 31 dicembre
2013, circostanza incontestata e che risulta dalla stessa dichiarazione di cessione in cui la posizione viene indicata come “sofferenza” (criterio numero 4); tutti i relativi debitori ceduti sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine, come risulta dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo e dall'intimazione di pagamento di cui al documento 5 citato (criterio numero
6). Gli elementi che accomunano le singole categorie consentono di individuare i crediti ceduti, e quindi anche quello oggetto di causa, senza incertezze.
Con riguardo al primo profilo, va evidenziato che l'appellata aveva la disponibilità del titolo esecutivo e che la cedente, attraverso apposita dichiarazione ha confermato l'inclusione, tra i crediti ceduti, di quello relativo alla sofferenza di già Ibris Srl. Tale dichiarazione, CP
come già ricordato costituisce < potenzialmente decisivo>> (cfr. Cass. n. 10200/2021), a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria).
Ed allora, anche sotto questo profilo, è provato che il credito, oggetto di causa, rientrasse tra quelli ceduti in blocco a Parte_1
Considerato che il Tribunale ha accolto l'opposizione con riguardo al ritenuto difetto di prova dell'inclusione, del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco, è necessario esaminare le ulteriori eccezioni avanzate dall'opponente, non esaminate dal Tribunale e qui riproposte.
Partendo dall'eccezione di prescrizione, deve dirsi che la stessa è infondata.
Va, innanzitutto, premesso che, non avendo l'appellato opposto il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, lo stesso è divenuto definitivo, anche relativamente alla qualificazione giuridica della garanzia prestata a favore di
Al riguardo, va ricordato che, nel ricorso monitorio, quanto a P_
, era scritto che le obbligazioni di erano garantite “da CP_1 P_
fideiussione scritta datata Verona 10.11.1988”.
Non è quindi ammissibile la prospettazione dell'appellato secondo cui la garanzia prestata sarebbe, in realtà, inquadrabile nel contratto autonomo di garanzia. L'istanza istruttoria, avente ad oggetto i capitoli di prova orale già formulati in primo grado e reiterati in questa sede, per la cui elencazione si rimanda alle conclusioni sopra trascritte, è, quindi, inammissibile. Ed infatti, si tratta di capitoli con cui si vorrebbe provare per testi il contenuto e la qualificazione di un negozio scritto, nella specie la garanzia prestata appellato, e che mirano a mettere in discussione la qualificazione giuridica di questa garanzia, ormai definitiva.
Va a questo punto rilevato che l'appellante ha, tempestivamente, prodotto il proprio ricorso di insinuazione al passivo del fallimento de CP
( già Ibris Srl), datato 9 gennaio 1997. L'appellante ha, altresì, prodotto la comunicazione del Curatore del Fallimento La Veronese Srl, circa la designazione di a far parte del Comitato del Controparte_2
creditori, segno che l'insinuazione era stata ammessa.
E' lo stesso appellato, inoltre, ad aver dato atto, in sede di opposizione al precetto, che il fallimento si era chiuso il 4.8.10.
Va, quindi, ricordato che la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c. (Cass
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018 (Rv. 648427 - 01).
, in data 13.6.12, ha intimato a , anche Controparte_7 CP_1 agli effetti di cui all'art. 1219 e 2943 c.c., il pagamento del debito risultante dal decreto ingiuntivo già indicato in causa.
Infine quale cessionaria di , e Parte_1 Controparte_7
per il tramite di ha intimato il pagamento del debito in questione CP_9
con il precetto opposto e notificato il 10.9.21.
Su queste basi, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Venendo adesso all'eccezione di avvenuta estinzione della garanzia per fatti imputabili al creditore, sostanzialmente l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 1955 c.c.
L'appellato imputa, quindi, al creditore che il ritardo nel far valere il suo credito avrebbe reso impossibile, per l'appellato, di soddisfarsi, in via di surrogazione, nei confronti del debitore, ormai fallito.
Va, innanzitutto, rilevato che l'art. 1955 stabilisce che “la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore….”, così facendo riferimento a una condotta commissiva e non omissiva.
Coerentemente, la Corte di cassazione con una pronuncia risalente ma, certamente condivisibile, ha ritenuto che la situazione prevista dall'art. 1955 cod.civ. come causa di estinzione della fideiussione può verificarsi anche in conseguenza di una omissione imputabile al creditore, quando questa abbia per oggetto un'attività che la legge o il contratto gli impongano di svolgere allo specifico fine di conservare il privilegio e di rendere, quindi, possibile la surrogazione in esso del fideiussore.
Sez. 3, Sentenza n. 619 del 25/02/1969 (Rv. 338850 - 01).
Si tratta, evidentemente, dell'applicazione del principio, immanente all'ordinamento giuridico, secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo (art. 40 c.p.). In linea con questa interpretazione, l'appellata non ha indicato l'attività doverosa, secondo la legge o il contratto, che l'appellante avrebbe omesso e, quindi, l'eccezione è infondata.
Va, in ogni caso, evidenziato che il creditore non è rimasto inerte, avendo dapprima richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice e dei fideiussori, tra cui l'appellante, quindi, una volta chiuso il fallimento, intimato il pagamento ai fideiussori e, prima del decorso della prescrizione, intimato detto pagamento mediante il precetto opposto.
Va, infine, rilevato che l'appellato, una volta ricevuta la notificazione del decreto ingiuntivo, avrebbe potuto spontaneamente pagare ingiungente e, quindi, agire in surroga nei confronti della debitrice. Non può, quindi, imputare alla banca il fatto che ciò sia impedito dalla chiusura del fallimento
.
L'appello va, quindi, accolto e la sentenza appellata va, conseguentemente riformata, con il rigetto dell'opposizione al precetto formulata.
Venendo ora al tema delle spese, va ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016 (Rv. 639931 - 01) Cass. Sez.
3. Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 ).
Come si è visto la sentenza impugnata è riformata.
In applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza l'appellato CP_1
va, quindi, condannato al pagamento delle spese processuali di
[...]
entrambi i gradi di giudizio a favore dell'appellante, spese determinate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi, per quella di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e nei limiti di quanto indicato nelle note spese depositate nei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 494, pubblicata il 19.2.24 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
avverso il precetto datato 3.9.21 e notificato il 10.9.21.
[...]
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di giudizio, liquidate come segue: per il giudizio di primo grado, euro 2.552,00 per la fase di studio, euro
1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.836,00 per la fase di trattazione/istruttoria, euro 4.253,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per il giudizio di secondo grado, euro 2.518,00 per la fase di studio, euro
1.665,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Vittoria Gabriele