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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2058 del Ruolo Generale
dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NATALE CALLIPARI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Lamberto
MB e dell'avv. Arianna Segala, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1878/2023
pubblicata in data 05/10/23
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, in integrale accoglimento del
presente appello avverso il pronunciamento succitato del Tribunale di Verona, nonché
previa riforma e/o modifica dello stesso, così disporre:
In via preliminare:
1) per tutti i motivi di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c.,
sussistendo i requisiti del fumus boni juris nonché del periculum in mora, sospendere gli
effetti e l'efficacia della sentenza gravata;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità delle
domande svolte da parte allora attrice;
In via principale, nel merito:
3) in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza degli
elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. e, conseguentemente,
rigettare le pretese restitutorie formulate dall'appellata nei confronti della Sig.ra Pt_1
;
[...]
4) in riforma della sentenza impugnata, rigettare in toto le domande avverse, in quanto
infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel presente atto, anche sotto i
denunciati profili del conflitto di interessi, dell'abuso del potere di rappresentanza pag. 2/24 dell'amministratore unico nonché della violazione dei doveri di Controparte_1
correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale e, per l'effetto,
dichiarare che alcuna somma è dovuta alla società attrice dalla Sig.ra Parte_1
a nessun titolo;
In via subordinata:
5) in riforma della sentenza impugnata, previa riqualificazione della fattispecie,
accertare e dichiarare che fra l' e si è Controparte_1 Parte_1
perfezionato un contratto di mutuo gratuito e, tenendo conto della cointestazione del
conto corrente sul quale sono transitate le suddette somme, accertare il quantum mutuato
in favore di . Parte_1
6) nel caso in cui la Corte d'Appello dovesse confermare la condanna di Parte_1
alla restituzione di una somma di denaro nei confronti dell' , in Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la gratuità del mutuo
perfezionatosi e, per l'effetto, l'inapplicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., con
conseguente debenza alcuna di somme a titolo di interessi.
In ogni caso:
7) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da
distrarsi, ai sensi dell'art.93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore”.
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
conclusioni
Nel merito:
- rigettare tutte le domande, istanze, deduzioni, eccezioni ex adverso formulate, in quanto
pag. 3/24 totalmente infondate sia in fatto che in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e
conseguentemente accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'impugnazione
proposta e confermare la sentenza del Tribunale di Verona, Sez. I, n. 1878/2023,
pronunciata e pubblicata in data 05.10.2023;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre
IVA, CPA e accessori tutti come per legge, nonché oltre le spese generali nella misura
del 15%”.
FATTO E DIRITTO
§1 Il giudizio di primo grado
1.1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13 settembre 2023 l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_2 Controparte_1
conveniva in giudizio chiedendo l'accertamento della posizione debitoria Parte_1
di quest'ultima nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, la sua condanna al pagamento dell'importo di €230.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'attrice esponeva di essere una società semplice costituita in data 01.09.1980, composta dai soci e fratelli e , ciascuno titolare del 48% Controparte_1 Persona_1
delle quote nonché dai rispettivi figli, , e ciascuno CP_2 CP_3 CP_4 Pt_1
titolare dell'1% delle quote, con capitale sociale suddiviso in misura eguale tra i due rami della famiglia Pt_1
L'attrice rappresentava, inoltre, che l'amministrazione dell'Azienda dal 1980 fino al maggio del 2018, era stata svolta esclusivamente da , padre della Persona_1
pag. 4/24 convenuta;
dal maggio 2018 al luglio 2022 era stata formalmente affidata in via disgiuntiva ai soci e , ma di fatto gestita sempre da CP_1 Per_1 Persona_1
, negli ultimi anni con l'ausilio della figlia per il profilo amministrativo e
[...] Pt_1
contabile e per i rapporti con le banche;
dal luglio 2022 era affidata in via esclusiva a
, essendo stato revocato con provvedimento giudiziale l'incarico di Controparte_1
amministratore al fratello , resosi protagonista di numerosi atti di Controparte_5
ordinaria e straordinaria amministrazione, unilateralmente deliberati, in danno della società e in palese conflitto di interessi con la stessa.
Rappresentava, inoltre, l'attrice che , divenuto amministratore esclusivo Controparte_1
della società, si era avveduto della fuoriuscita dalle casse sociali, in data 13/04/2018, di un importo di denaro pari a € 230.000,00, con causale di bonifico “prelievo infruttifero
socio da rimborsare entro 15 giorni”, a favore della socia , che lo avrebbe Parte_1
utilizzato per il pagamento di un debito personale senza più provvedere alla restituzione di tale somma. Nello specifico, la somma sarebbe stata utilizzata da per il Parte_1
pagamento delle spese e delle tasse connesse ad un atto notarile da essa stipulato in data
13/04/2018, per l'importo di € 221.480,43, come emergerebbe dall'atto di rogito e dalla fattura intestata alla convenuta e datata sempre 13/04/2018, depositati in giudizio.
Deduceva che il credito della società, essendo certo, liquido ed esigibile, doveva essere restituito dalla convenuta, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'operazione contabile, potendosi configurare, in via subordinata, un'ipotesi di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., in assenza di titolo giustificativo.
1.2.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata in data 23 dicembre 2022 si costituiva pag. 5/24 chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice, in quanto Parte_1
infondata.
Eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, adducendo che il rapporto contrattuale oggetto di controversia era intercorso tra la società ed il padre
, unico soggetto legittimato – in quanto amministratore unico – Persona_1
ad operare sul conto corrente societario e pertanto unico soggetto eventualmente obbligato alla restituzione della somma, considerato il principio di relatività degli effetti contrattuali stabilito all'art.1372 c.c..
Sosteneva che l'importo di € 230.000,00 non era stato trasferito al suo conto corrente personale, ma ad un conto corrente cointestato con il padre . Persona_1
Quest'ultimo, pertanto, secondo la prospettazione di parte convenuta, sarebbe la sola parte mutuataria.
Eccepiva l'irrilevanza delle effettive modalità di impiego delle somme in questione e che,
in ogni caso, non vi fosse alcuna prova idonea a dimostrare che l'importo fosse stato effettivamente utilizzato per il pagamento delle imposte e delle spese notarili connesse all'atto stipulato in pari data.
Evidenziava, inoltre, il conflitto di interessi tra la società attrice e il suo attuale amministratore , il quale, secondo la convenuta, avrebbe a sua volta Controparte_1
effettuato prelievi di somme societarie per finalità personali, senza che la società avesse intrapreso analoghe azioni restitutorie nei suoi confronti, agendo invece esclusivamente contro la convenuta.
In via estremamente subordinata, la convenuta eccepiva il legittimo affidamento maturato circa il venir meno di ogni debito nei confronti della società attrice, in ragione del lungo pag. 6/24 lasso temporale intercorso tra il trasferimento patrimoniale e l'introduzione del giudizio.
1.3.
In corso di causa veniva svolta attività istruttoria limitata all'ordine, rivolto ex art. 210
c.p.c. all'istituto di credito presso il quale era acceso il conto corrente cointestato fra e , di produzione in giudizio dell'estratto di conto Parte_1 Controparte_6
corrente relativo al conto cointestato tra e , Parte_1 Persona_1
relativo al periodo dal 12/04/2018 al 30/04/2018.
1.4.
A seguito di discussione orale la causa è stata decisa con sentenza ex art.281 – sexies c.p.c. all'udienza del 5 ottobre 2023.
§ 2. Sulla sentenza di primo grado Con la sentenza n. 1878/2023 il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando alla restituzione, in favore dell' Parte_1 [...]
dell'importo di €225.740,21, oltre agli interessi nella misura prevista Parte_2
all'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale e sino all'integrale soddisfo.
Il giudice di prime cure, qualificando l'azione attorea in termini di azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ha respinto preliminarmente l'eccezione pregiudiziale di rito relativa al difetto di legittimazione passiva della convenuta.
Ritenute infondate le difese di parte convenuta, che invocava un asserito conflitto di interessi in capo all'attuale amministratore e sosteneva di avere maturato un legittimo affidamento rispetto al diritto di trattenere la somma bonificata, il Tribunale di Verona in accoglimento parziale della domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento pag. 7/24 della somma di € 225.740,21.
Il Tribunale ha ritenuto che l'attrice avesse fornito plurimi elementi di natura presuntiva gravi, precisi e concordanti, dai quali inferire che la somma di €221.480,00, bonificata sul conto corrente cointestato fra ed il padre il Parte_1 Persona_1
13.4.2018 , fosse stata utilizzata ad esclusivo vantaggio della convenuta per il pagamento di spese e tasse connesse relative ad un atto di donazione stipulato con rogito notarile nella medesima data.
Quanto alla residua somma di €8.519,57, pari alla differenza fra l'importo complessivo bonificato (€230.000,00) e quello utilizzato per il pagamento sopra menzionato
(€221.480,43), il giudice riteneva che, essendo tale somma accreditata sul conto corrente cointestato fra la convenuta ed il padre, non essendo stata fornita prova contraria sufficiente a superare la presunzione di pari titolarità di cui all'art.1854 c.c., essa dovesse ritenersi percepita dalla convenuta nella misura del 50%.
Su tale somma, il Tribunale riconosceva gli interessi nella misura prevista all'art. 1284,
comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Il Tribunale condannava, infine, parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice.
§3. Sul giudizio di appello
3.1.
Con atto di appello notificato in data 08/11/2023 ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il difetto di legittimazione passiva, ritenendo erroneamente che la pag. 8/24 convenuta fosse destinataria del pagamento e, quindi, legittimata passiva dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c.
Parte appellante indica quale legittimato passivo , all'epoca dei Persona_1
fatti amministratore unico, nonché autore dell'atto di disposizione patrimoniale de quo e cointestatario del conto corrente sul quale era confluito il denaro e contesta di avere assunto alcun ruolo nella dazione della somma di denaro.
Con il secondo motivo parte appellante contesta la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal primo giudice, ritenendo erronea l'applicazione dell'art.2033 c.c.
in quanto la dazione di denaro sarebbe avvenuta sulla base di un rapporto di mutuo tra la società e il padre dell'appellante, come desumibile dalla causale del bonifico “prelievo infruttifero socio da rimborsare entro 15 giorni”).
In subordine, la fattispecie avrebbe dovuto venire qualificata come contratto di mutuo gratuito e conseguentemente non avrebbero dovuto venire applicati interessi, neppure ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., essendo tale disposizione applicabile solo in assenza di convenzione in merito alla misura degli interessi dovuti.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato il quantum debeatur, ritenendo che l'intera somma di €230.000,00 fosse stata percepita dalla convenuta. Secondo l'appellante, trattandosi di conto corrente cointestato con il padre, la somma avrebbe dovuto presumersi nella disponibilità di entrambi per parti eguali, ai sensi dell'art.1854 c.c., con conseguente obbligo restitutorio limitato al
50% dell'importo. L' avrebbe, infatti, dovuto provare non tanto, ex post, Controparte_1
la destinazione finale delle somme utilizzate dall'appellante, bensì che fossero state ex
ante erogate per essere utilizzate integralmente ed in via esclusiva da Parte_1
pag. 9/24 Con il quarto motivo contesta la valutazione del primo giudice circa l'assenza di un lasso temporale idoneo a fondare un legittimo affidamento sulla non debenza della somma.
Deduce, al contrario, che il decorso di oltre quattro anni tra il bonifico e l'introduzione del giudizio avrebbe ingenerato in lei un legittimo affidamento circa la non ripetibilità
della somma. Inoltre, secondo la prospettazione dell'appellante, l'azione giudiziaria proposta nei suoi confronti dimostrerebbe un abuso del potere di rappresentanza dell'attuale legale rappresentante ed una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, poiché in passato anche il ramo familiare di avrebbe beneficiato di Controparte_1
ingenti somme di provenienza societaria, senza che la società avesse mai agito per il recupero di tali fondi.
Con il quinto motivo l'appellante ripropone l'eccezione di inammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. proposta in primo grado dall'attrice, evidenziando il difetto del requisito di sussidiarietà previsto all'art. 2042 c.c.,
in quanto l'attrice avrebbe potuto agire con altra azione tipica.
Con il sesto motivo, l'appellante censura la statuizione sulle spese di lite, lamentando che il Tribunale abbia posto interamente a suo carico le spese del giudizio nonostante la complessità delle questioni trattate.
3.2.
Si è costituta in giudizio la parte appellata, la quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, chiede il rigetto dell'impugnazione e la integrale conferma della sentenza appellata.
pag. 10/24 L'appellata eccepisce, altresì, l'inammissibilità della riqualificazione delle fattispecie, in particolare ai sensi dell'art. 1813 c.c., e della censura relativa al pagamento degli interessi, in quanto nuove e comunque infondate.
Chiede la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite.
3.3.
Con ordinanza del 27/03/2024 il Collegio ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata dall'appellante, la quale aveva dato atto di aver già dato esecuzione alla sentenza.
3.4.
Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 7/10/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, dal Consigliere
Istruttore nominato sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
§ 4 Esame dei motivi di impugnazione
4.1.
Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
Nei limiti dei motivi di gravame sollevati da non può dirsi che l'appello Parte_1
sia inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione risulta adeguatamente motivato, con indicazione specifica dei capi della sentenza gravata e delle relative censure.
4.2.
I primi due motivi di appello, per la connessione logico-giuridica delle questioni trattate,
possono essere trattati congiuntamente e risultano infondati.
pag. 11/24 Va precisato che la questione prospettata come “difetto di legittimazione passiva”,
attenendo alla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, e quindi al merito della decisione, presuppone l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie azionata in giudizio.
Si ritiene condivisibile la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado, che ha inquadrato la domanda attorea come azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. in presenza di un pagamento privo di causa giustificativa.
Come noto, tale azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza,
originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.
Quanto al presupposto dell'intervenuto pagamento, risulta provato documentalmente e non contestato il trasferimento da parte dell' in data 13/04/2018, Controparte_1
dell'importo di €230.000,00 sul conto corrente cointestato a parte appellante e a
[...]
. Risulta infatti prodotta distinta di pagamento di €230.000 avente causale Persona_1
“prelievo infruttifero socio” (doc. 9 allegato all'atto di citazione) nonché estratto conto prodotto dall'istituto di credito a seguito di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.
Va ritenuto sussistente anche l'ulteriore requisito dell'azione in parola, ossia la mancanza originaria di una causa giustificatrice del pagamento (c.d. conditio indebiti sine causa).
In conformità ai principi in tema di indebito oggettivo, era onere della convenuta dimostrare l'esistenza di una causa giustificativa del pagamento ricevuto, mentre l'attrice aveva solo l'onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile) l'inesistenza di
qualsiasi titolo giustificativo del pagamento (Cass. 6 ottobre 2015 n. 19902).
ha allegato che si trattasse di un contratto di mutuo stipulato dal proprio Parte_1
padre, tuttavia la causale indicata nel bonifico ha mero valore indiziario e non è
pag. 12/24 supportata da delibere assembleari, scritture contabili o altra documentazione che ne attestino la volontà negoziale.
Il valore indiziario costituito dalla causale indicata nel bonifico è contraddetto da numerosi elementi di segno contrario.
E' significativo, quale elemento presuntivo, che sia stato Controparte_5
revocato d'urgenza, con ordinanze cautelari del Tribunale di Verona in data 5 luglio 2022
e 22 luglio 2022, entrambe confermata in sede di reclamo - dalla carica di amministratore rispettivamente dell' e dell'Azienda Agricola Palazzo Parte_2
RT NI società agricola semplice (altra azienda di famiglia, partecipata in modo prevalente da . Il Tribunale in sede monocratica e collegiale ha ravvisato Parte_1
la sussistenza di un fumus nelle allegazioni sollevate dall' , Parte_3
di numerosi versamenti effettuati senza causa da parte dell'amministratore.
Sono in particolare significative le dichiarazioni rese dallo stesso Controparte_5
, riportate nell'ordinanza cautelare del Tribunale di Verona in data 5 luglio 2022. A
[...]
fronte delle contestazioni a lui mosse in ordine a ingenti trasferimenti di somme di denaro dalla alla Azienda Agricola Palazzo RT NI, Parte_3
affermava che nel corso degli anni i fratelli avrebbero deciso concordemente di Pt_1
impiegare gli utili prodotti dall' per la ristrutturazione Parte_3
dell'abitazione del ricorrente e per l'acquisto e la ristrutturazione delle abitazioni dei
figli del medesimo, mediante pagamenti effettuati direttamente dall' Parte_3
, nonché per la ristrutturazione di due abitazioni del prof.
[...] Persona_2
(all'epoca socio della Palazzo RT NI), destinate per testamento al figlio del
resistente, mediante trasferimento dei fondi necessari dall' Parte_3
pag. 13/24 alla Palazzo RT NI. Con l'ulteriore precisazione che tali pagamenti sarebbero
stati effettuati dai non per conto dall' ma Parte_2 Parte_3
nella loro veste di soci, a titolo di acconto sugli utili ad essi spettanti”.
In questo contesto si inserisce la domanda oggetto del presente giudizio, con la quale l' chiede in restituzione la somma di €230.000,00 Parte_3
fuoriuscita dalle casse sociali in data 13/04/2018 con causale di bonifico “prelievo
infruttifero socio da rimborsare entro 15 giorni”.
Non è condivisibile la ricostruzione di parte appellante secondo la quale si sarebbe in presenza di un contratto di mutuo stipulato dal padre che avrebbe agito, da un lato, quale legale rappresentante della società e, dall'altro, come mutuatario ed avrebbe vincolato solamente se stesso alla restituzione, sulla base del principio di relatività contrattuale di cui all'art.1372 c.c.
Tale prospettazione non risulta, infatti, suffragata da alcun riscontro oggettivo, se non la summenzionata causale del bonifico, che tuttavia non è sufficiente a fine probatorio se si considera, per un verso, che poteva essere volta ad altri fini quali fiscali o contabili e, per altro verso, che vi sono plurimi, gravi e concordanti elementi in favore di un indebito verso la sola come sopra sintetizzati. Parte_1
Quanto, infine, alla legittimazione passiva di giova precisare che ai fini Parte_1
dell'azione ex art. 2033 c.c., rileva esclusivamente il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito, a prescindere da chi lo abbia materialmente disposto.
Come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, “La ripetizione d'indebito oggettivo,
che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale,
è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia
pag. 14/24 incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante” (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/02/2024, n. 5268, di recente confermata da Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 05/06/2025, n. 15091).
Il giudice di prime cure ha coerentemente e motivatamente individuato in Parte_1
il soggetto legittimato passivamente, in quanto destinataria del pagamento e beneficiaria diretta della somma, come desumibile dalla documentazione bancaria e dalla contestualità
tra il bonifico e l'atto notarile a lei intestato.
Si legge, infatti, in sentenza che “l'attrice ha fornito plurimi elementi rilevanti ex art.
2722 c.c., dai quali inferire che una parte rilevante del suddetto importo fosse andato a
vantaggio esclusivamente della convenuta, sebbene lo stesso fosse stato versato su di un
conto corrente intestato a quest'ultima e al padre . In Persona_1
particolare, rilevano la contestualità tra la data in cui è stata bonificata tale somma sul
suddetto conto corrente (avvenuto in data 13.4.2018), la data di stipula del rogito
notarile da parte della convenuta e sopra menzionato (rogito stipulato parimenti il
13.4.2018) e la data della fattura (13.4.2018), intestata alla convenuta e dalla quale si
ricava che l'ammontare delle spese e delle tasse connesse all'atto di donazione
ammontasse all'importo di euro 221.480,43, di poco inferiore rispetto alla somma
bonificata dalla società attrice;
assume altresì rilievo il fatto che il pagamento del
suddetto importo, a titolo di tasse e spese attinenti alla donazione appena citata, fosse
avvenuto utilizzando proprio le somme giacenti sul conto cointestato alla convenuta e al
padre di quest'ultima, come si evince dal documento dimesso dall'istituto bancario a
seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c.
La convenuta medesima, a fronte di tali plurimi elementi presuntivi, non ha poi fornito
pag. 15/24 alcuna giustificazione in merito all'eventuale e alternativa destinazione della somma di
cui sopra.” (pag.
7-8 sentenza di primo grado).
Va ritenuta condivisibile la ricostruzione operata dal giudice di prime cure posto che, per come si è articolata l'operazione economica, si evince che la quasi totalità del denaro sia solo transitato per il conto corrente cointestato, per essere destinato ex ante al pagamento di fattura intestata all'appellante, dell'importo di poco inferiore rispetto alla somma bonificata dalla società: vi è infatti contestualità tra la data in cui è stato effettuato il bonifico de quo, la data di stipula del rogito notarile da parte dell'appellante e la data della fattura n.258/18 intestata all'appellante per imposte e spese relative al rogito,
dell'importo di poco inferiore rispetto alla somma bonificata dalla società. Inoltre, è
Cont significativo che, come risulta dall'estratto conto prodotto da a seguito di ordine ex art.210 cp.c., dal conto corrente cointestato sia stata bonificata esattamente la somma di cui alla fattura n.258/18 (€221.480,43).
La coincidenza temporale fra il bonifico ricevuto e l'utilizzo della somma è resa ancor più significativa dalla circostanza che la disposizione di pagamento è l'unica in cinque anni dal 01/01/2017 sino al 31/12/2021 (fatta eccezione per i bonifici periodici da 2.500€
riconosciuti alla socia quali anticipo sugli utili), come affermato dalla Parte_1
e non contestato dall'appellante. Controparte_1
Ulteriore elemento in senso contrario all'esistenza di una causa del pagamento è
costituito dal fatto che il prestito non è mai stato “richiesto e deliberato dai soci, ai quali
l'operazione è stata completamente sottaciuta” (pag. 6). Anche tale circostanza non è
contestata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi corretta e condivisibile la pag. 16/24 ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sia in ordine alla qualificazione della fattispecie come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., sia in ordine all'individuazione della convenuta quale legittimata passiva dell'azione in quanto destinataria e beneficiaria della somma indebitamente erogata dalla società.
L'irrilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda restitutoria, dell'identità
dell'autore materiale della disposizione di bonifico giustifica, sotto il profilo istruttorio, il rigetto dell'istanza di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a carico di CP_8
della distinta di pagamento e/o prospetto compilato, sottoscritta dal richiedente,
[...]
proposta nelle memorie istruttorie di primo grado e riformulata genericamente nell'atto di citazione in appello.
Parimenti va respinta la richiesta, formulata dall'appellante in via subordinata, di accertamento della conclusione di un contratto di mutuo fra l' e la stessa Parte_3
L'allegazione, oltre che tardiva, essendo stata formulata per la prima Parte_1
volta nel giudizio d'appello, risulta in ogni caso sprovvista di alcuna prova.
Inquadrata la fattispecie in termini di indebito oggettivo ex art. 2033 – e non di mutuo gratuito – va rigettata anche la censura svolta dall'appellante riguardo alla condanna,
disposta dal giudice di prime cure, al pagamento degli interessi computati nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo.
Come recentemente osservato da questa Corte con la sentenza n. 2910/2025 del
6/10/2025 “la Suprema Corte - anche a Sezioni Unite -, nel sottolineare l'autonomia
della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali (o “super-
interessi”) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è
previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha
pag. 17/24 avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è
applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da
fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza
iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il
carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo
d'applicazione ( v. Cass., 03/01/2023, n. 61).
Si è a tal proposito precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284,
4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità
contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è
accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura
degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza
impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale
richiamata>> ( così Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ).
A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio
d'interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la
citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base
all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409; v. in
senso conforme, da ultimo, Cass. n. 7677 del 22/03/2025)”.
Nel caso di specie, come già argomentato sopra, essendo in presenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale difetta un rapporto contrattuale che avrebbe astrattamente consentito una pattuizione della misura degli interessi, con conseguente applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
pag. 18/24 4.3.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia tenuto conto della cointestazione del conto corrente su cui è stata accreditata la somma oggetto di causa, condiviso con il padre, e non abbia quindi limitato la propria responsabilità alla quota del 50% in applicazione della presunzione di pari titolarità prevista dall'art.1854 c.c.
Il motivo è parimenti infondato, in quanto superato dalla prova presuntiva fornita dall'attrice circa la destinazione esclusiva della somma a favore dell'appellante.
Nel primo grado di giudizio, come sopra motivato, la società attrice ha provato tramite presunzioni che la somma transitata sul conto cointestato tra l'attrice ed il padre
[...]
sia stata utilizzata per finalità personali della sola appellante. Persona_1
Si rammenta che, come chiarito anche dalla Suprema Corte con la sentenza n.
29324/2021, “La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra
padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298,
comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che
si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi
ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti)”. Nel caso di specie,
come si legge nella sentenza di primo grado, il condivisibile convincimento del giudice si
è fondato proprio sulla sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Gli elementi sopra richiamati – in particolare la contestualità tra la data del bonifico
(13/04/2018), la stipula del rogito notarile intestato alla convenuta e la fattura per spese e imposte anch'essa intestata alla medesima nonché la corrispondenza esatta dell'importo di cui alla fattura pari ad €221.480,43 e l'importo in uscita lo stesso giorno dal medesimo pag. 19/24 conto corrente cointestato - presentano le doverose caratteristiche della gravità, della precisione e della concordanza, come richiesto dall'art. 2729 c.c..
Devono ritenersi idonei a superare la presunzione di contitolarità di cui gli agli artt. 1854
e 1292 c.c. anche considerato che l'appellante, a fronte delle circostanze allegate dall'attrice, non ha offerto alcuna prova contraria né ha offerto una ricostruzione alternativa sull'utilizzo di tale somma di denaro, limitando la propria strategia difensiva ad un'affermazione di irrilevanza delle modalità di utilizzo del denaro in questione. Parte
appellante non ha infatti neppure tentato di provare, mediante produzione dell'estratto di conto corrente, che tale somma fosse stata utilizzata dal padre o trasferita con giroconto ad un conto personale dello stesso.
Sotto il profilo del quantum risarcitorio, deve ritenersi provato, per quanto sopra, il superamento della presunzione di pari titolarità di cui all'art. 1298, comma 2, c.c. con riguardo all'importo di € 221.480,43.
Va invece confermato il mancato superamento della presunzione di contitolarità dei fondi giacenti su conto cointestato per l'importo residuo di € 8.519,57 (€ 230.000,00 – €
221.480,43), non essendo emersi elementi idonei a dimostrarne l'utilizzo esclusivo da parte della convenuta, con conferma della condanna della convenuta alla restituzione soltanto della metà della somma in oggetto.
4.4
Il quarto motivo è infondato.
Le deduzioni del giudice di primo grado sull'asserito conflitto di interessi tra la società
attrice e il suo attuale amministratore, nonché sulla non corretta gestione imputata a quest'ultimo, sono condivisibili. Considerato il dovere dell'amministratore di agire pag. 20/24 nell'interesse della società amministrata, le doglianze sollevate dall'appellante nel giudizio di secondo grado non sono idonee a paralizzare l'azione di ripetizione dell'indebito, trattandosi di condotte eventualmente rilevanti in altra sede e non oggetto del presente giudizio.
Anche qualora fosse accertato un utilizzo di proventi societari da parte dell'attuale amministratore a vantaggio del proprio ramo familiare, ciò potrebbe costituire il presupposto per l'esercizio di una azione di revoca dello stesso dalla carica di amministratore ovvero per l'esperimento di un'azione di responsabilità ma non incide sulla fondatezza della azione di ripetizione dell'indebito proposta nei confronti dell'appellante.
Deve parimenti escludersi che l'appellante abbia maturato di un legittimo affidamento in capo a parte appellata per aver la società agito in ripetizione circa quattro anni dopo l'atto di disposizione patrimoniale, non potendo il mero decorso del tempo, in assenza di atti concludenti della società idonei a manifestare una volontà abdicativa, fondare una rinuncia tacita al credito o un affidamento giuridicamente tutelabile.
Richiamate le osservazioni del giudice di primo grado, che si condividono, si evidenzia inoltre che risulta agli atti come, ad eccezione dei bonifici periodici da 2.500 €
riconosciuti all'appellante quali anticipo sugli utili, a decorrere dal 01/01/2017 sino al
31/12/2021 l'unico bonifico eseguito nei confronti della stessa risulta quello del
13/04/2018 di 230.000 €. Non può, pertanto, ritenersi che un trasferimento patrimoniale di tale entità, isolato nel tempo, in assenza di ulteriori atti dispositivi analoghi o comportamenti tolleranti da parte della società, possa far maturare un affidamento legittimo sulla non necessità della sua restituzione.
pag. 21/24 In conclusione, il quarto motivo di appello è infondato e va rigettato, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare né un conflitto di interessi rilevante né un affidamento giuridicamente tutelabile da parte dell'appellante.
4.5
Il quinto motivo deve ritenersi assorbito dall'accoglimento della domanda principale fondata sull'art. 2033 c.c., in quanto l'azione di arricchimento ingiustificato di cui all'art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria e può essere esperita solo in mancanza di altra azione tipica, come previsto all'art.2042 c.c. Il motivo era stato peraltro proposto in via subordinata e condizionata all'eventuale rigetto della domanda principale.
4.6
Il sesto motivo è infondato.
Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, l'articolo 91 c.p.c. disciplina il principio generale della soccombenza, “la quale esige che a sopportare le spese del processo sia
colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e
tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con
argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia
pure in misura ridotta, quelle della controparte”, mentre la compensazione può avere luogo solamente in presenza di gravi ed eccezionali ragioni (Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77), che devono essere espressamente indicate in motivazione, ovvero in presenza dei presupposti espressamente richiamati all'art. 92
secondo comma c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Un., n. 32061/2022). Il caso in esame non presenta in alcun elemento idoneo a giustificare una deroga al principio generale della soccombenza, essendo l'appellante risultata integralmente soccombente in appello e pag. 22/24 parzialmente in primo grado, con ampia prevalenza della posizione attorea.
Il sesto motivo di appello va pertanto rigettato, con conferma della condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo i parametri del D.M. n.
55/2014 e succ. mod.
§5. Conclusioni e spese di lite
Va dunque rigettato l'appello proposto e confermata la sentenza di primo grado, anche per quanto concerne il riparto delle spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dello scaglione del disputatum/decisum (da
€52.001 a €260.000) secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie esclusa la fase istruttoria, non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata Controparte_1
pag. 23/24 delle spese di lite del Controparte_1
presente grado, che liquida in €9.991,00 per compensi professionali, oltre al 15%
per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Caterina Caniato Dott. Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Bettella.
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Caterina Caniato Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2058 del Ruolo Generale
dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NATALE CALLIPARI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Lamberto
MB e dell'avv. Arianna Segala, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1878/2023
pubblicata in data 05/10/23
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia adita, in integrale accoglimento del
presente appello avverso il pronunciamento succitato del Tribunale di Verona, nonché
previa riforma e/o modifica dello stesso, così disporre:
In via preliminare:
1) per tutti i motivi di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c.,
sussistendo i requisiti del fumus boni juris nonché del periculum in mora, sospendere gli
effetti e l'efficacia della sentenza gravata;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'improponibilità delle
domande svolte da parte allora attrice;
In via principale, nel merito:
3) in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'insussistenza degli
elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. e, conseguentemente,
rigettare le pretese restitutorie formulate dall'appellata nei confronti della Sig.ra Pt_1
;
[...]
4) in riforma della sentenza impugnata, rigettare in toto le domande avverse, in quanto
infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nel presente atto, anche sotto i
denunciati profili del conflitto di interessi, dell'abuso del potere di rappresentanza pag. 2/24 dell'amministratore unico nonché della violazione dei doveri di Controparte_1
correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale e, per l'effetto,
dichiarare che alcuna somma è dovuta alla società attrice dalla Sig.ra Parte_1
a nessun titolo;
In via subordinata:
5) in riforma della sentenza impugnata, previa riqualificazione della fattispecie,
accertare e dichiarare che fra l' e si è Controparte_1 Parte_1
perfezionato un contratto di mutuo gratuito e, tenendo conto della cointestazione del
conto corrente sul quale sono transitate le suddette somme, accertare il quantum mutuato
in favore di . Parte_1
6) nel caso in cui la Corte d'Appello dovesse confermare la condanna di Parte_1
alla restituzione di una somma di denaro nei confronti dell' , in Controparte_1
riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la gratuità del mutuo
perfezionatosi e, per l'effetto, l'inapplicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., con
conseguente debenza alcuna di somme a titolo di interessi.
In ogni caso:
7) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da
distrarsi, ai sensi dell'art.93 c.p.c., in favore dello scrivente procuratore”.
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
conclusioni
Nel merito:
- rigettare tutte le domande, istanze, deduzioni, eccezioni ex adverso formulate, in quanto
pag. 3/24 totalmente infondate sia in fatto che in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e
conseguentemente accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'impugnazione
proposta e confermare la sentenza del Tribunale di Verona, Sez. I, n. 1878/2023,
pronunciata e pubblicata in data 05.10.2023;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre
IVA, CPA e accessori tutti come per legge, nonché oltre le spese generali nella misura
del 15%”.
FATTO E DIRITTO
§1 Il giudizio di primo grado
1.1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13 settembre 2023 l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_2 Controparte_1
conveniva in giudizio chiedendo l'accertamento della posizione debitoria Parte_1
di quest'ultima nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, la sua condanna al pagamento dell'importo di €230.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'attrice esponeva di essere una società semplice costituita in data 01.09.1980, composta dai soci e fratelli e , ciascuno titolare del 48% Controparte_1 Persona_1
delle quote nonché dai rispettivi figli, , e ciascuno CP_2 CP_3 CP_4 Pt_1
titolare dell'1% delle quote, con capitale sociale suddiviso in misura eguale tra i due rami della famiglia Pt_1
L'attrice rappresentava, inoltre, che l'amministrazione dell'Azienda dal 1980 fino al maggio del 2018, era stata svolta esclusivamente da , padre della Persona_1
pag. 4/24 convenuta;
dal maggio 2018 al luglio 2022 era stata formalmente affidata in via disgiuntiva ai soci e , ma di fatto gestita sempre da CP_1 Per_1 Persona_1
, negli ultimi anni con l'ausilio della figlia per il profilo amministrativo e
[...] Pt_1
contabile e per i rapporti con le banche;
dal luglio 2022 era affidata in via esclusiva a
, essendo stato revocato con provvedimento giudiziale l'incarico di Controparte_1
amministratore al fratello , resosi protagonista di numerosi atti di Controparte_5
ordinaria e straordinaria amministrazione, unilateralmente deliberati, in danno della società e in palese conflitto di interessi con la stessa.
Rappresentava, inoltre, l'attrice che , divenuto amministratore esclusivo Controparte_1
della società, si era avveduto della fuoriuscita dalle casse sociali, in data 13/04/2018, di un importo di denaro pari a € 230.000,00, con causale di bonifico “prelievo infruttifero
socio da rimborsare entro 15 giorni”, a favore della socia , che lo avrebbe Parte_1
utilizzato per il pagamento di un debito personale senza più provvedere alla restituzione di tale somma. Nello specifico, la somma sarebbe stata utilizzata da per il Parte_1
pagamento delle spese e delle tasse connesse ad un atto notarile da essa stipulato in data
13/04/2018, per l'importo di € 221.480,43, come emergerebbe dall'atto di rogito e dalla fattura intestata alla convenuta e datata sempre 13/04/2018, depositati in giudizio.
Deduceva che il credito della società, essendo certo, liquido ed esigibile, doveva essere restituito dalla convenuta, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'operazione contabile, potendosi configurare, in via subordinata, un'ipotesi di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., in assenza di titolo giustificativo.
1.2.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata in data 23 dicembre 2022 si costituiva pag. 5/24 chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice, in quanto Parte_1
infondata.
Eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, adducendo che il rapporto contrattuale oggetto di controversia era intercorso tra la società ed il padre
, unico soggetto legittimato – in quanto amministratore unico – Persona_1
ad operare sul conto corrente societario e pertanto unico soggetto eventualmente obbligato alla restituzione della somma, considerato il principio di relatività degli effetti contrattuali stabilito all'art.1372 c.c..
Sosteneva che l'importo di € 230.000,00 non era stato trasferito al suo conto corrente personale, ma ad un conto corrente cointestato con il padre . Persona_1
Quest'ultimo, pertanto, secondo la prospettazione di parte convenuta, sarebbe la sola parte mutuataria.
Eccepiva l'irrilevanza delle effettive modalità di impiego delle somme in questione e che,
in ogni caso, non vi fosse alcuna prova idonea a dimostrare che l'importo fosse stato effettivamente utilizzato per il pagamento delle imposte e delle spese notarili connesse all'atto stipulato in pari data.
Evidenziava, inoltre, il conflitto di interessi tra la società attrice e il suo attuale amministratore , il quale, secondo la convenuta, avrebbe a sua volta Controparte_1
effettuato prelievi di somme societarie per finalità personali, senza che la società avesse intrapreso analoghe azioni restitutorie nei suoi confronti, agendo invece esclusivamente contro la convenuta.
In via estremamente subordinata, la convenuta eccepiva il legittimo affidamento maturato circa il venir meno di ogni debito nei confronti della società attrice, in ragione del lungo pag. 6/24 lasso temporale intercorso tra il trasferimento patrimoniale e l'introduzione del giudizio.
1.3.
In corso di causa veniva svolta attività istruttoria limitata all'ordine, rivolto ex art. 210
c.p.c. all'istituto di credito presso il quale era acceso il conto corrente cointestato fra e , di produzione in giudizio dell'estratto di conto Parte_1 Controparte_6
corrente relativo al conto cointestato tra e , Parte_1 Persona_1
relativo al periodo dal 12/04/2018 al 30/04/2018.
1.4.
A seguito di discussione orale la causa è stata decisa con sentenza ex art.281 – sexies c.p.c. all'udienza del 5 ottobre 2023.
§ 2. Sulla sentenza di primo grado Con la sentenza n. 1878/2023 il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando alla restituzione, in favore dell' Parte_1 [...]
dell'importo di €225.740,21, oltre agli interessi nella misura prevista Parte_2
all'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale e sino all'integrale soddisfo.
Il giudice di prime cure, qualificando l'azione attorea in termini di azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ha respinto preliminarmente l'eccezione pregiudiziale di rito relativa al difetto di legittimazione passiva della convenuta.
Ritenute infondate le difese di parte convenuta, che invocava un asserito conflitto di interessi in capo all'attuale amministratore e sosteneva di avere maturato un legittimo affidamento rispetto al diritto di trattenere la somma bonificata, il Tribunale di Verona in accoglimento parziale della domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento pag. 7/24 della somma di € 225.740,21.
Il Tribunale ha ritenuto che l'attrice avesse fornito plurimi elementi di natura presuntiva gravi, precisi e concordanti, dai quali inferire che la somma di €221.480,00, bonificata sul conto corrente cointestato fra ed il padre il Parte_1 Persona_1
13.4.2018 , fosse stata utilizzata ad esclusivo vantaggio della convenuta per il pagamento di spese e tasse connesse relative ad un atto di donazione stipulato con rogito notarile nella medesima data.
Quanto alla residua somma di €8.519,57, pari alla differenza fra l'importo complessivo bonificato (€230.000,00) e quello utilizzato per il pagamento sopra menzionato
(€221.480,43), il giudice riteneva che, essendo tale somma accreditata sul conto corrente cointestato fra la convenuta ed il padre, non essendo stata fornita prova contraria sufficiente a superare la presunzione di pari titolarità di cui all'art.1854 c.c., essa dovesse ritenersi percepita dalla convenuta nella misura del 50%.
Su tale somma, il Tribunale riconosceva gli interessi nella misura prevista all'art. 1284,
comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Il Tribunale condannava, infine, parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice.
§3. Sul giudizio di appello
3.1.
Con atto di appello notificato in data 08/11/2023 ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il difetto di legittimazione passiva, ritenendo erroneamente che la pag. 8/24 convenuta fosse destinataria del pagamento e, quindi, legittimata passiva dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c.
Parte appellante indica quale legittimato passivo , all'epoca dei Persona_1
fatti amministratore unico, nonché autore dell'atto di disposizione patrimoniale de quo e cointestatario del conto corrente sul quale era confluito il denaro e contesta di avere assunto alcun ruolo nella dazione della somma di denaro.
Con il secondo motivo parte appellante contesta la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal primo giudice, ritenendo erronea l'applicazione dell'art.2033 c.c.
in quanto la dazione di denaro sarebbe avvenuta sulla base di un rapporto di mutuo tra la società e il padre dell'appellante, come desumibile dalla causale del bonifico “prelievo infruttifero socio da rimborsare entro 15 giorni”).
In subordine, la fattispecie avrebbe dovuto venire qualificata come contratto di mutuo gratuito e conseguentemente non avrebbero dovuto venire applicati interessi, neppure ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., essendo tale disposizione applicabile solo in assenza di convenzione in merito alla misura degli interessi dovuti.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato il quantum debeatur, ritenendo che l'intera somma di €230.000,00 fosse stata percepita dalla convenuta. Secondo l'appellante, trattandosi di conto corrente cointestato con il padre, la somma avrebbe dovuto presumersi nella disponibilità di entrambi per parti eguali, ai sensi dell'art.1854 c.c., con conseguente obbligo restitutorio limitato al
50% dell'importo. L' avrebbe, infatti, dovuto provare non tanto, ex post, Controparte_1
la destinazione finale delle somme utilizzate dall'appellante, bensì che fossero state ex
ante erogate per essere utilizzate integralmente ed in via esclusiva da Parte_1
pag. 9/24 Con il quarto motivo contesta la valutazione del primo giudice circa l'assenza di un lasso temporale idoneo a fondare un legittimo affidamento sulla non debenza della somma.
Deduce, al contrario, che il decorso di oltre quattro anni tra il bonifico e l'introduzione del giudizio avrebbe ingenerato in lei un legittimo affidamento circa la non ripetibilità
della somma. Inoltre, secondo la prospettazione dell'appellante, l'azione giudiziaria proposta nei suoi confronti dimostrerebbe un abuso del potere di rappresentanza dell'attuale legale rappresentante ed una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, poiché in passato anche il ramo familiare di avrebbe beneficiato di Controparte_1
ingenti somme di provenienza societaria, senza che la società avesse mai agito per il recupero di tali fondi.
Con il quinto motivo l'appellante ripropone l'eccezione di inammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. proposta in primo grado dall'attrice, evidenziando il difetto del requisito di sussidiarietà previsto all'art. 2042 c.c.,
in quanto l'attrice avrebbe potuto agire con altra azione tipica.
Con il sesto motivo, l'appellante censura la statuizione sulle spese di lite, lamentando che il Tribunale abbia posto interamente a suo carico le spese del giudizio nonostante la complessità delle questioni trattate.
3.2.
Si è costituta in giudizio la parte appellata, la quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, chiede il rigetto dell'impugnazione e la integrale conferma della sentenza appellata.
pag. 10/24 L'appellata eccepisce, altresì, l'inammissibilità della riqualificazione delle fattispecie, in particolare ai sensi dell'art. 1813 c.c., e della censura relativa al pagamento degli interessi, in quanto nuove e comunque infondate.
Chiede la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite.
3.3.
Con ordinanza del 27/03/2024 il Collegio ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata dall'appellante, la quale aveva dato atto di aver già dato esecuzione alla sentenza.
3.4.
Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 7/10/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, dal Consigliere
Istruttore nominato sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
§ 4 Esame dei motivi di impugnazione
4.1.
Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
Nei limiti dei motivi di gravame sollevati da non può dirsi che l'appello Parte_1
sia inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione risulta adeguatamente motivato, con indicazione specifica dei capi della sentenza gravata e delle relative censure.
4.2.
I primi due motivi di appello, per la connessione logico-giuridica delle questioni trattate,
possono essere trattati congiuntamente e risultano infondati.
pag. 11/24 Va precisato che la questione prospettata come “difetto di legittimazione passiva”,
attenendo alla titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, e quindi al merito della decisione, presuppone l'esatta qualificazione giuridica della fattispecie azionata in giudizio.
Si ritiene condivisibile la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado, che ha inquadrato la domanda attorea come azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. in presenza di un pagamento privo di causa giustificativa.
Come noto, tale azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza,
originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa.
Quanto al presupposto dell'intervenuto pagamento, risulta provato documentalmente e non contestato il trasferimento da parte dell' in data 13/04/2018, Controparte_1
dell'importo di €230.000,00 sul conto corrente cointestato a parte appellante e a
[...]
. Risulta infatti prodotta distinta di pagamento di €230.000 avente causale Persona_1
“prelievo infruttifero socio” (doc. 9 allegato all'atto di citazione) nonché estratto conto prodotto dall'istituto di credito a seguito di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.
Va ritenuto sussistente anche l'ulteriore requisito dell'azione in parola, ossia la mancanza originaria di una causa giustificatrice del pagamento (c.d. conditio indebiti sine causa).
In conformità ai principi in tema di indebito oggettivo, era onere della convenuta dimostrare l'esistenza di una causa giustificativa del pagamento ricevuto, mentre l'attrice aveva solo l'onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile) l'inesistenza di
qualsiasi titolo giustificativo del pagamento (Cass. 6 ottobre 2015 n. 19902).
ha allegato che si trattasse di un contratto di mutuo stipulato dal proprio Parte_1
padre, tuttavia la causale indicata nel bonifico ha mero valore indiziario e non è
pag. 12/24 supportata da delibere assembleari, scritture contabili o altra documentazione che ne attestino la volontà negoziale.
Il valore indiziario costituito dalla causale indicata nel bonifico è contraddetto da numerosi elementi di segno contrario.
E' significativo, quale elemento presuntivo, che sia stato Controparte_5
revocato d'urgenza, con ordinanze cautelari del Tribunale di Verona in data 5 luglio 2022
e 22 luglio 2022, entrambe confermata in sede di reclamo - dalla carica di amministratore rispettivamente dell' e dell'Azienda Agricola Palazzo Parte_2
RT NI società agricola semplice (altra azienda di famiglia, partecipata in modo prevalente da . Il Tribunale in sede monocratica e collegiale ha ravvisato Parte_1
la sussistenza di un fumus nelle allegazioni sollevate dall' , Parte_3
di numerosi versamenti effettuati senza causa da parte dell'amministratore.
Sono in particolare significative le dichiarazioni rese dallo stesso Controparte_5
, riportate nell'ordinanza cautelare del Tribunale di Verona in data 5 luglio 2022. A
[...]
fronte delle contestazioni a lui mosse in ordine a ingenti trasferimenti di somme di denaro dalla alla Azienda Agricola Palazzo RT NI, Parte_3
affermava che nel corso degli anni i fratelli avrebbero deciso concordemente di Pt_1
impiegare gli utili prodotti dall' per la ristrutturazione Parte_3
dell'abitazione del ricorrente e per l'acquisto e la ristrutturazione delle abitazioni dei
figli del medesimo, mediante pagamenti effettuati direttamente dall' Parte_3
, nonché per la ristrutturazione di due abitazioni del prof.
[...] Persona_2
(all'epoca socio della Palazzo RT NI), destinate per testamento al figlio del
resistente, mediante trasferimento dei fondi necessari dall' Parte_3
pag. 13/24 alla Palazzo RT NI. Con l'ulteriore precisazione che tali pagamenti sarebbero
stati effettuati dai non per conto dall' ma Parte_2 Parte_3
nella loro veste di soci, a titolo di acconto sugli utili ad essi spettanti”.
In questo contesto si inserisce la domanda oggetto del presente giudizio, con la quale l' chiede in restituzione la somma di €230.000,00 Parte_3
fuoriuscita dalle casse sociali in data 13/04/2018 con causale di bonifico “prelievo
infruttifero socio da rimborsare entro 15 giorni”.
Non è condivisibile la ricostruzione di parte appellante secondo la quale si sarebbe in presenza di un contratto di mutuo stipulato dal padre che avrebbe agito, da un lato, quale legale rappresentante della società e, dall'altro, come mutuatario ed avrebbe vincolato solamente se stesso alla restituzione, sulla base del principio di relatività contrattuale di cui all'art.1372 c.c.
Tale prospettazione non risulta, infatti, suffragata da alcun riscontro oggettivo, se non la summenzionata causale del bonifico, che tuttavia non è sufficiente a fine probatorio se si considera, per un verso, che poteva essere volta ad altri fini quali fiscali o contabili e, per altro verso, che vi sono plurimi, gravi e concordanti elementi in favore di un indebito verso la sola come sopra sintetizzati. Parte_1
Quanto, infine, alla legittimazione passiva di giova precisare che ai fini Parte_1
dell'azione ex art. 2033 c.c., rileva esclusivamente il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito, a prescindere da chi lo abbia materialmente disposto.
Come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, “La ripetizione d'indebito oggettivo,
che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale,
è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia
pag. 14/24 incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante” (cfr.
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/02/2024, n. 5268, di recente confermata da Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 05/06/2025, n. 15091).
Il giudice di prime cure ha coerentemente e motivatamente individuato in Parte_1
il soggetto legittimato passivamente, in quanto destinataria del pagamento e beneficiaria diretta della somma, come desumibile dalla documentazione bancaria e dalla contestualità
tra il bonifico e l'atto notarile a lei intestato.
Si legge, infatti, in sentenza che “l'attrice ha fornito plurimi elementi rilevanti ex art.
2722 c.c., dai quali inferire che una parte rilevante del suddetto importo fosse andato a
vantaggio esclusivamente della convenuta, sebbene lo stesso fosse stato versato su di un
conto corrente intestato a quest'ultima e al padre . In Persona_1
particolare, rilevano la contestualità tra la data in cui è stata bonificata tale somma sul
suddetto conto corrente (avvenuto in data 13.4.2018), la data di stipula del rogito
notarile da parte della convenuta e sopra menzionato (rogito stipulato parimenti il
13.4.2018) e la data della fattura (13.4.2018), intestata alla convenuta e dalla quale si
ricava che l'ammontare delle spese e delle tasse connesse all'atto di donazione
ammontasse all'importo di euro 221.480,43, di poco inferiore rispetto alla somma
bonificata dalla società attrice;
assume altresì rilievo il fatto che il pagamento del
suddetto importo, a titolo di tasse e spese attinenti alla donazione appena citata, fosse
avvenuto utilizzando proprio le somme giacenti sul conto cointestato alla convenuta e al
padre di quest'ultima, come si evince dal documento dimesso dall'istituto bancario a
seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c.
La convenuta medesima, a fronte di tali plurimi elementi presuntivi, non ha poi fornito
pag. 15/24 alcuna giustificazione in merito all'eventuale e alternativa destinazione della somma di
cui sopra.” (pag.
7-8 sentenza di primo grado).
Va ritenuta condivisibile la ricostruzione operata dal giudice di prime cure posto che, per come si è articolata l'operazione economica, si evince che la quasi totalità del denaro sia solo transitato per il conto corrente cointestato, per essere destinato ex ante al pagamento di fattura intestata all'appellante, dell'importo di poco inferiore rispetto alla somma bonificata dalla società: vi è infatti contestualità tra la data in cui è stato effettuato il bonifico de quo, la data di stipula del rogito notarile da parte dell'appellante e la data della fattura n.258/18 intestata all'appellante per imposte e spese relative al rogito,
dell'importo di poco inferiore rispetto alla somma bonificata dalla società. Inoltre, è
Cont significativo che, come risulta dall'estratto conto prodotto da a seguito di ordine ex art.210 cp.c., dal conto corrente cointestato sia stata bonificata esattamente la somma di cui alla fattura n.258/18 (€221.480,43).
La coincidenza temporale fra il bonifico ricevuto e l'utilizzo della somma è resa ancor più significativa dalla circostanza che la disposizione di pagamento è l'unica in cinque anni dal 01/01/2017 sino al 31/12/2021 (fatta eccezione per i bonifici periodici da 2.500€
riconosciuti alla socia quali anticipo sugli utili), come affermato dalla Parte_1
e non contestato dall'appellante. Controparte_1
Ulteriore elemento in senso contrario all'esistenza di una causa del pagamento è
costituito dal fatto che il prestito non è mai stato “richiesto e deliberato dai soci, ai quali
l'operazione è stata completamente sottaciuta” (pag. 6). Anche tale circostanza non è
contestata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi corretta e condivisibile la pag. 16/24 ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sia in ordine alla qualificazione della fattispecie come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., sia in ordine all'individuazione della convenuta quale legittimata passiva dell'azione in quanto destinataria e beneficiaria della somma indebitamente erogata dalla società.
L'irrilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda restitutoria, dell'identità
dell'autore materiale della disposizione di bonifico giustifica, sotto il profilo istruttorio, il rigetto dell'istanza di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a carico di CP_8
della distinta di pagamento e/o prospetto compilato, sottoscritta dal richiedente,
[...]
proposta nelle memorie istruttorie di primo grado e riformulata genericamente nell'atto di citazione in appello.
Parimenti va respinta la richiesta, formulata dall'appellante in via subordinata, di accertamento della conclusione di un contratto di mutuo fra l' e la stessa Parte_3
L'allegazione, oltre che tardiva, essendo stata formulata per la prima Parte_1
volta nel giudizio d'appello, risulta in ogni caso sprovvista di alcuna prova.
Inquadrata la fattispecie in termini di indebito oggettivo ex art. 2033 – e non di mutuo gratuito – va rigettata anche la censura svolta dall'appellante riguardo alla condanna,
disposta dal giudice di prime cure, al pagamento degli interessi computati nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo.
Come recentemente osservato da questa Corte con la sentenza n. 2910/2025 del
6/10/2025 “la Suprema Corte - anche a Sezioni Unite -, nel sottolineare l'autonomia
della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali (o “super-
interessi”) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è
previsto al 1° comma dell'art. 1284 c.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449), ha
pag. 17/24 avuto modo di affermare, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., non è
applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da
fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza
iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il
carattere imperativo e inderogabile della disposizione, e non già a delimitarne il campo
d'applicazione ( v. Cass., 03/01/2023, n. 61).
Si è a tal proposito precisato, da un canto, che il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284,
4° comma, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità
contrattuale qualunque sia la natura della relativa fonte;
e, per altro verso, che è
accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura
degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza
impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale
richiamata>> ( così Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449 ).
A tale stregua, alle obbligazioni restitutorie è invero senz'altro applicabile il saggio
d'interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. qualunque sia la relativa fonte (soluzione cui la
citata Cass. n. 61 del 2023 sottolinea doversi invero pervenire anche in base
all'orientamento restrittivo seguito in particolare da Cass., 7/11/2018, n. 28409; v. in
senso conforme, da ultimo, Cass. n. 7677 del 22/03/2025)”.
Nel caso di specie, come già argomentato sopra, essendo in presenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale difetta un rapporto contrattuale che avrebbe astrattamente consentito una pattuizione della misura degli interessi, con conseguente applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
pag. 18/24 4.3.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia tenuto conto della cointestazione del conto corrente su cui è stata accreditata la somma oggetto di causa, condiviso con il padre, e non abbia quindi limitato la propria responsabilità alla quota del 50% in applicazione della presunzione di pari titolarità prevista dall'art.1854 c.c.
Il motivo è parimenti infondato, in quanto superato dalla prova presuntiva fornita dall'attrice circa la destinazione esclusiva della somma a favore dell'appellante.
Nel primo grado di giudizio, come sopra motivato, la società attrice ha provato tramite presunzioni che la somma transitata sul conto cointestato tra l'attrice ed il padre
[...]
sia stata utilizzata per finalità personali della sola appellante. Persona_1
Si rammenta che, come chiarito anche dalla Suprema Corte con la sentenza n.
29324/2021, “La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra
padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298,
comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che
si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi
ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti)”. Nel caso di specie,
come si legge nella sentenza di primo grado, il condivisibile convincimento del giudice si
è fondato proprio sulla sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Gli elementi sopra richiamati – in particolare la contestualità tra la data del bonifico
(13/04/2018), la stipula del rogito notarile intestato alla convenuta e la fattura per spese e imposte anch'essa intestata alla medesima nonché la corrispondenza esatta dell'importo di cui alla fattura pari ad €221.480,43 e l'importo in uscita lo stesso giorno dal medesimo pag. 19/24 conto corrente cointestato - presentano le doverose caratteristiche della gravità, della precisione e della concordanza, come richiesto dall'art. 2729 c.c..
Devono ritenersi idonei a superare la presunzione di contitolarità di cui gli agli artt. 1854
e 1292 c.c. anche considerato che l'appellante, a fronte delle circostanze allegate dall'attrice, non ha offerto alcuna prova contraria né ha offerto una ricostruzione alternativa sull'utilizzo di tale somma di denaro, limitando la propria strategia difensiva ad un'affermazione di irrilevanza delle modalità di utilizzo del denaro in questione. Parte
appellante non ha infatti neppure tentato di provare, mediante produzione dell'estratto di conto corrente, che tale somma fosse stata utilizzata dal padre o trasferita con giroconto ad un conto personale dello stesso.
Sotto il profilo del quantum risarcitorio, deve ritenersi provato, per quanto sopra, il superamento della presunzione di pari titolarità di cui all'art. 1298, comma 2, c.c. con riguardo all'importo di € 221.480,43.
Va invece confermato il mancato superamento della presunzione di contitolarità dei fondi giacenti su conto cointestato per l'importo residuo di € 8.519,57 (€ 230.000,00 – €
221.480,43), non essendo emersi elementi idonei a dimostrarne l'utilizzo esclusivo da parte della convenuta, con conferma della condanna della convenuta alla restituzione soltanto della metà della somma in oggetto.
4.4
Il quarto motivo è infondato.
Le deduzioni del giudice di primo grado sull'asserito conflitto di interessi tra la società
attrice e il suo attuale amministratore, nonché sulla non corretta gestione imputata a quest'ultimo, sono condivisibili. Considerato il dovere dell'amministratore di agire pag. 20/24 nell'interesse della società amministrata, le doglianze sollevate dall'appellante nel giudizio di secondo grado non sono idonee a paralizzare l'azione di ripetizione dell'indebito, trattandosi di condotte eventualmente rilevanti in altra sede e non oggetto del presente giudizio.
Anche qualora fosse accertato un utilizzo di proventi societari da parte dell'attuale amministratore a vantaggio del proprio ramo familiare, ciò potrebbe costituire il presupposto per l'esercizio di una azione di revoca dello stesso dalla carica di amministratore ovvero per l'esperimento di un'azione di responsabilità ma non incide sulla fondatezza della azione di ripetizione dell'indebito proposta nei confronti dell'appellante.
Deve parimenti escludersi che l'appellante abbia maturato di un legittimo affidamento in capo a parte appellata per aver la società agito in ripetizione circa quattro anni dopo l'atto di disposizione patrimoniale, non potendo il mero decorso del tempo, in assenza di atti concludenti della società idonei a manifestare una volontà abdicativa, fondare una rinuncia tacita al credito o un affidamento giuridicamente tutelabile.
Richiamate le osservazioni del giudice di primo grado, che si condividono, si evidenzia inoltre che risulta agli atti come, ad eccezione dei bonifici periodici da 2.500 €
riconosciuti all'appellante quali anticipo sugli utili, a decorrere dal 01/01/2017 sino al
31/12/2021 l'unico bonifico eseguito nei confronti della stessa risulta quello del
13/04/2018 di 230.000 €. Non può, pertanto, ritenersi che un trasferimento patrimoniale di tale entità, isolato nel tempo, in assenza di ulteriori atti dispositivi analoghi o comportamenti tolleranti da parte della società, possa far maturare un affidamento legittimo sulla non necessità della sua restituzione.
pag. 21/24 In conclusione, il quarto motivo di appello è infondato e va rigettato, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare né un conflitto di interessi rilevante né un affidamento giuridicamente tutelabile da parte dell'appellante.
4.5
Il quinto motivo deve ritenersi assorbito dall'accoglimento della domanda principale fondata sull'art. 2033 c.c., in quanto l'azione di arricchimento ingiustificato di cui all'art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria e può essere esperita solo in mancanza di altra azione tipica, come previsto all'art.2042 c.c. Il motivo era stato peraltro proposto in via subordinata e condizionata all'eventuale rigetto della domanda principale.
4.6
Il sesto motivo è infondato.
Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, l'articolo 91 c.p.c. disciplina il principio generale della soccombenza, “la quale esige che a sopportare le spese del processo sia
colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e
tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con
argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia
pure in misura ridotta, quelle della controparte”, mentre la compensazione può avere luogo solamente in presenza di gravi ed eccezionali ragioni (Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77), che devono essere espressamente indicate in motivazione, ovvero in presenza dei presupposti espressamente richiamati all'art. 92
secondo comma c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Un., n. 32061/2022). Il caso in esame non presenta in alcun elemento idoneo a giustificare una deroga al principio generale della soccombenza, essendo l'appellante risultata integralmente soccombente in appello e pag. 22/24 parzialmente in primo grado, con ampia prevalenza della posizione attorea.
Il sesto motivo di appello va pertanto rigettato, con conferma della condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate secondo i parametri del D.M. n.
55/2014 e succ. mod.
§5. Conclusioni e spese di lite
Va dunque rigettato l'appello proposto e confermata la sentenza di primo grado, anche per quanto concerne il riparto delle spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dello scaglione del disputatum/decisum (da
€52.001 a €260.000) secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori prossimi ai medi delle controversie esclusa la fase istruttoria, non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata Controparte_1
pag. 23/24 delle spese di lite del Controparte_1
presente grado, che liquida in €9.991,00 per compensi professionali, oltre al 15%
per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Caterina Caniato Dott. Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Bettella.
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