Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7643/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7643/2022 promossa
DA
C.F. , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, e , C.F. , tutti residenti in
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
Cinisello Balsamo, via Lincoln n. 93 ed elettivamente domiciliati in Milano, corso Italia n. 8 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Calicchio che li rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
C.F. residente in [...] C.F._4
Risorgimento n. 6 ed ivi elettivamente domiciliato in via Frova n. 5 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Parisi che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da reato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17.7.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER GLI ATTORI
“Piaccia all'On.le Tribunale adito contrariis rejectis, per i motivi tutti esposti negli atti di causa, così provvedere:
1. Ritenuta e dichiarata la responsabilità del signor per i fatti reato a lui ascritti, Controparte_1
come accertati nel giudizio penale a cui è stato sottoposto, condannare lo stesso al risarcimento dei
pagina 1 di 17
nella misura del 30%, secondo le Tabelle milanesi da ultimo aggiornate nell'edizione del
[...]
05.06.2024 (depositate in allegato al presente foglio di p.c. quale doc. 18 in progressione numerica con i documenti già versati in atti):
– in favore di , dell'età di 7 anni alla data degli eventi, come da capo di imputazione Parte_1
(“ nel periodo compreso tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 fino al 2012”) Parte_4
nella misura di Euro 274.424,28,
– somma così determinata: A) Euro 145.707,00 per danno biologico;
B) Euro 67.025,00, incremento percentuale per la sofferenza;
C) Euro 61.692,28 quale aumento massimo di personalizzazione nella misura del 29%;
– o nella diversa, maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà determinare ai sensi dell'art. 1226
c.c. facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, previa devalutazione;
– in favore di , padre convivente della minore alla data degli eventi, Parte_2 Parte_1 dell'età al tempo di anni 42, nella misura di Euro 82.900,00,
– somma così determinata: A) Euro 60.956,00 per danno biologico;
B) Euro 21.944,00, incremento percentuale per la sofferenza;
secondo quanto riportato nella Tabella a punti, alla pagina 72 delle
Tabelle milanesi aggiornate al 05.06.2024
– o nella diversa, maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà determinare ai sensi dell'art. 1226
c.c. facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano edizione 2024, il tutto, comunque, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, previa devalutazione;
– in favore di , madre convivente della minore alla data degli Parte_3 Parte_1 eventi, dell'età al tempo di anni 41 alla data degli eventi, nella misura di Euro 82.900,00,
– somma così determinata: A) Euro 60.956,00 per danno biologico;
B) Euro 21.944,00, incremento percentuale per la sofferenza;
secondo quanto riportato nella Tabella a punti, alla pagina 72 delle
Tabelle milanesi aggiornate al 05.06.2024 – o nella diversa, maggiore o minore somma che il
Tribunale vorrà determinare ai sensi dell'art. 1226 c.c. facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano edizione 2024, il tutto, comunque, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, previa devalutazione;
2. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In rito:
pagina 2 di 17 Vorrà il Tribunale compiacersi di confermare il sequestro conservativo già concesso, sugli immobili descritti nella premessa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Documento allegato:
Si deposita ad integrazione della produzione documentale già versata in atti:
18) Tabelle danno non patrimoniale Tribunale di Milano edizione 05.06.2024”.
PER IL CONVENUTO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, eccezione ed argomentazione disattesa, così giudicare:
Nel merito: rigettare integralmente le istanze, conclusioni e deduzioni formulate dagli attori nel proprio atto di citazione, in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendone i presupposti di legge e non essendo stato provato il nesso causale tra evento dannoso e danno subito e lamentato, per tutte le ragioni ampiamente esposte in atti;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda attorea, contenere la somma entro e non oltre i limiti in cui è stato provato il danno e ciò anche sulla scorta della C.T.U., elaborata dalla Dott.ssa depositata in atti”. Per_1
IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2022 gli attori in epigrafe hanno convenuto in questa sede e, premettendo che figlia dei coniugi ed Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
nel periodo compreso tra la fine dell'anno 2007 e l'anno 2012, ovverosia in età Parte_3
compresa tra i 7 e i 12 anni, era stata ripetutamente abusata sessualmente da loro Controparte_1
vicino di casa a cui era stata affidata per ragioni di custodia, così come accertato nella sentenza n.
1079/2017 emessa dal Tribunale di Monza in data 6.4.2017, parzialmente riformata, solo con riferimento alla pena detentiva comminatagli, dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n.
2669/2019 emessa in data 4.4.2019, quest'ultima definitivamente confermata dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 17177/2020 emessa in data 3.3.2020 e pubblicata il successivo 5.6.2020, stante l'avvenuta condanna generica al risarcimento dei danni subiti dalle ivi costituite parti civili, hanno chiesto confermarsi il sequestro conservativo emesso ante causam ai danni del convenuto e liquidarsi il danno non patrimoniale concretamente subito a seguito del reato, quantificato sulla base delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.
Nel costituirsi in giudizio insistendo per il rigetto della domanda risarcitoria Controparte_1
proposta nei propri confronti, ha eccepito:
- di avere riportato una condanna, in tutti e tre i gradi del giudizio penale, peraltro per un reato particolarmente grave, sebbene non fosse stata sufficientemente provata la sua piena responsabilità
pagina 3 di 17 penale per il fatto ascritto posto che il racconto della parte offesa, era pieno di Parte_1
imprecisioni, omissioni e contraddizioni e, in modo particolare, gli episodi dei presunti abusi di natura sessuale non sufficientemente contestualizzati e rimasti del tutto privi di riscontro probatorio;
- che parimenti del tutto illegittimo era il provvedimento, emesso ante causam, con cui il Tribunale di
Monza, nell'accogliere il conforme ricorso proposto dalle odierne patri attrici, aveva autorizzato il sequestro conservativo sui propri beni immobili, disponendo di una mera pensione per far fronte alle più elementari necessità quotidiane;
- che del tutto spropositata era la richiesta risarcitoria avanzata dagli attori e, in ogni caso, del tutto indimostrato il danno psichico asseritamente subito.
Disposta ed espletata una CTU medico-legale al fine di accertare il danno biologico eventualmente residuato a in conseguenza degli abusi sessuali perpetrati ai propri danni, all'udienza Parte_1
del 17.7.2024, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Occorre, anzitutto, preliminarmente chiarire la portata vincolante del giudicato penale nell'ambito del giudizio civile instaurato dalla parte lesa al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito del reato.
In via generale e in punto di diritto l'art. 539 c.p.p. stabilisce, infatti, che “Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova”.
Del pari, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Malgrado orientamenti difformi, l'orientamento più recente e prevalente della giurisprudenza di legittimità ritiene che “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è,
pagina 4 di 17 tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” (cfr., nei predetti termini, Cass. Civ. n.
20786/2018 e Cass. Civ. n. 14648/2011, secondo cui “la sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”).
Coerentemente con tali premesse metodologiche e di ordine generale, con specifico riferimento ai profili risarcitori, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta in una sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente ricollegato all'evento illecito (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 30988/2018). Sulla base di tale rilievo “discende l'assenza di alcun vincolo di giudicato come conseguenza della condanna generica” (così, ex multis, Cass. Civ. n. 16026/2016, Cass. Civ. n. 2127/1998, Cass. Civ. n. 9261/1994
e Cass. Cov. n. 2459/1991).
Il medesimo orientamento, valorizzando il disposto dell'art. 539 comma 2 c.p.p., precisa come sia
“legittimo che il giudice penale, pur non giungendo a una condanna integrale inclusiva della liquidazione, oltrepassi i limiti di un accertamento, per così dire, potenziale, id est diretto a una mera declaratoria juris, così da giungere invece a un accertamento fattuale concreto dell'an del danno e della sua concreta connessione causale con l'illecito. Se a ciò perviene, questo plus additivo all'ordinario contenuto della condanna generica non vi è ragione per escluderlo dal giudicato, con ogni conseguenza che, come giudicato civile esterno, esso può esplicare sulla decisione del giudice, ovviamente civile, cui viene devoluto l'accertamento del quantum” (cfr. in tal senso Cass. Civ. n.
16026/2016 cit.)
Aderendosi a tale ultima impostazione “se il giudice penale (…) ha deciso non solo statuendo sulla potenzialità dannosa del fatto e sul nesso eziologico in astratto, ma anche accertando e statuendo sull'esistenza in concreto del danno e del nesso causale con l'illecito, valgono sul punto i principi del
pagina 5 di 17 giudicato” (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 16026/2016, Cass. Civ. n. 16113/2009 e Cass. Civ. n.
329/2001).
In ragione di quanto esposto, sul piano generale, sono inammissibili nel presente giudizio le deduzioni sull'assenza di responsabilità del convenuto per i reati già compiutamente accertati in sede penale con conseguente irrilevanza ai fini del decidere di tutto quanto esposto dal convenuto in comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi in ordine alla mancata adeguata dimostrazione della responsabilità penale di oggettivamente indiscutibile essendo stata accertata con Controparte_1
sentenza penale di condanna ormai irrevocabile.
Nel dettaglio, la sentenza penale n. 1079/2017 emessa dal Tribunale di Monza in data 6.4.2017 ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli “artt. 81 c.p., 609 bis, 609 ter co. 1 Controparte_1 nr. 1 ed ultimo comma c.p. e 61 nr. 11 c.p.”, perché: “quale vicino di casa al quale era stata affidata per ragioni di vigilanza e di custodia , nata in data [...], con più azioni esecutive Parte_1
di un medesimo disegno criminoso e con una frequenza pari a circa due volte alla settimana, con violenza, consistita talvolta nell'avere approfittato di momenti in cui la predetta era impegnata in giochi da lui stesso proposti e inventati – quali il gioco a nascondino in cui la minore si sarebbe dovuta fare trovare con i pantaloni abbassati e senza mutande, il gioco con la palla durante il quale lui lanciava la palla sotto il letto affinché la minore si abbassasse per poterla recuperare oppure giochi in cui lui chiudeva gli occhi e doveva indovinare in quale parte del corpo l'avesse toccata, altre volte nel vedere film pornografici caratterizzati da immagini di rapporti sessuali tra adulti ed adolescenti, nonché nell'avere compiuto azioni repentine idonee a superare la contraria volontà della predetta, costringeva a subire atti sessuali, consistiti in toccamenti delle cosce, dei glutei, della Parte_1
vagina, del seno, in baci sulla bocca, leccamenti di mani e piedi ed inserimento delle dita nella vagina,
Con le circostanze aggravanti di avere commesso alcuni dei fatti nei confronti di persona che non aveva ancora compiuto gli anni 14 ed alcuni dei fatti nei confronti di persona che non aveva ancora compiuto gli anni 10 e di aver commesso i fatti nei confronti di persona che abitualmente frequentava la sua abitazione in quanto a lui affidata per ragioni di vigilanza e di custodia e quale vicino di casa.
In Cinisello Balsamo nel periodo compreso tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 fino al 2012”.
Con la sentenza n. 2669/2019 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha semplicemente rideterminato la pena inflittagli in anni 6 e mesi 6 di reclusione, confermando per il resto tutto quanto statuito in sentenza, ivi compresa la condanna generica al risarcimento del danno subito in favore delle parti civili costituite nel giudizio penale e tale sentenza, unitamente a tutte le relative pronunce sia penali che civili, è divenuta irrevocabile allorché la Suprema Corte di pagina 6 di 17 Cassazione, con la sentenza n. 611/2020 pronunciata in data 3.3.2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Controparte_1
La decisione del giudice penale di primo grado, così come confermata dalla Corte d'Appello di Milano ed in Cassazione, è fondata su un'istruttoria testimoniale e documentale particolarmente approfondita, la motivazione posta a fondamento della condanna essendo stata altresì costruita seguendo un rigoroso iter logico in cui sono stati evidenziati e messi in luce i plurimi e variegati episodi di violenza sessuale posti in essere dall'odierno convenuto ai danni della minore affidatagli in un arco temporale piuttosto esteso e costituisce valido strumento di accertamento della responsabilità del convenuto, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché dell'art. 185 c.p., in relazione ai fatti che sono stati oggetto di condanna.
Al fine di indagare nello specifico la potenzialità lesiva di quelle condotte e, quindi, enucleare e quantificare il danno non patrimoniale subito dalle parti civili, in primis da per effetto Parte_1
ed in conseguenza della commissione del reato continuato, particolarmente grave, ivi accertato, nel corso del giudizio è stata espletata una CTU medico-legale a cura della dott.ssa Persona_2
alla quale è stato affidato il seguente quesito:
“accerti il CTU, esaminata la documentazione prodotta, sentiti i difensori ed i CTP eventualmente nominati, sottoposta la danneggiata ad adeguata visita psichiatrica/psicologica con conseguente effettuazione e somministrazione di tutti i test ritenuti utili e necessari a tal fine:
a) l'effettiva sussistenza del disturbo post traumatico da Stress (DPTS) 309.81 DSM5 descritto nella perizia di parte a firma della dott.ssa Persona_3
b) in caso di positivo accertamento, quantifichi il danno di natura psicologica subito e residuato, sotto il profilo di postumi di inabilità temporanea e permanenti, precisandone l'incidenza sull'integrità psico-fisica globale e sul funzionamento psicologico nell'area dell'indipendenza, dell'autonomia e relazionale, indicando altresì i criteri utilizzati per la determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme);
c) il consequenziale grado di sofferenza psicofisica subito a seguito degli abusi, in una scala da 1 a 5, la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate e quella di eventuali spese mediche future;
d) riferisca, infine, ogni elemento ritenuto utile ai fini del decidere anche qualora non strettamente connesso all'accertamento medico-legale”.
In risposta e previa effettuazione di un attento esame della perizianda anche tramite la somministrazione di test, la CTU ha rimarcato che, seppur non sia stato possibile “valutare il danno in epoca antecedente al 2020 a causa della mancanza di documentazione (…), in base alla letteratura e all'esame clinico, si ritiene che l'esperienza traumatica subita in età infantile abbia disturbato
pagina 7 di 17 l'armonico sviluppo della personalità ed impedito la piena realizzazione delle potenzialità evolutive della ragazza, in particolare nei campi nella capacità di avere relazioni sociali ed intime appaganti.
Inoltre la letteratura riporta che le persone che hanno subito abusi nell'infanzia siano a maggior rischio di sviluppare in età adulta patologie psichiatriche e inclinazione al suicidio (la paziente mostra un elevato indice di potenziale suicidio oltre che una larvata patologia depressiva, basata su sentimenti di colpa/vergogna/svalutazione e disturbi ansioso fobici)”.
In particolare la CTU ha riferito essere residuato alla persona offesa una lesione permanente costituita da “danni psicologici del PTSD rappresentati da emotività dissociata e pensieri intrusivi, rimurginazioni, depressione, senso di devalorizzazione e pessimismo, sentimenti di colpa/vergogna/rabbia/disvalore, sfiducia nel mondo, ritiro sociale, difficoltà nella vita relazionale e affettiva intima, valutabile con 30% di invalidità, corrispondente ad un PTSD di moderata gravità complicato da elementi depressivi e fobico ansiosi”.
Su esplicita richiesta della dott.ssa consulente tecnico nominato dalla parte attrice, Persona_3
la dott.ssa ha anche precisato che la percentuale originaria “di partenza del danno è 35%, Per_1 considerato il PTSD cronico complicato da ansia e fobia sociale” a cui è stato sottratto il “5% perché non sono state intraprese misure efficaci per ridurre l'entità del danno”. Tale percentuale è stata correttamente imputata alla parte debitrice, non avendo la stessa, seppur minorenne all'epoca, fatto tutto quanto in proprio potere per ridurre il danno e, in ogni caso, non avendola i genitori guidata nell'impostazione di un percorso terapeutico che l'avrebbe aiutata quantomeno a contenere e a limitare parzialmente il danno psichico accertato e la sua successiva evoluzione.
Da ultimo, la dott.ssa non è stata “in grado di valutare in senso prognostico l'evoluzione del Per_1 danno, qualora le cure venissero intraprese nell'attualità”, dovendosi pertanto ragionevolmente ritenere che difficilmente un percorso psicoterapeutico intrapreso oggi, a distanza di così tanto tempo, possa condurre ad una positiva evoluzione e/o ad un miglioramento stabilizzato delle condizioni psichiche accertate in sede di perizia.
In definitiva, quindi, sulla scorta di tali considerazioni il danno non patrimoniale residuato a Pt_1
già detrattovi il 5% imputabile alla debitrice ex art. 1227 c.c. per non avere tempestivamente
[...]
intrapreso un percorso psicologico e psicoterapeutico idoneo e necessario per aiutarla ad elaborare il trauma subito e, seppur in parte, a superarlo, è pari al 30%.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il Tribunale ritiene applicabili, stante la loro riconosciuta vocazione nazionale, le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile istituito presso il Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024, che già contemplano, nella valutazione del danno non patrimoniale declinato per punti di invalidità, dei valori monetari “medi” corrispondenti al pagina 8 di 17 caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto a quelli relazionali, sia quanto alla sofferenza soggettiva), ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice rimoduli la liquidazione anche oltre i valori minimi e massimi solo, però, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti che, in quanto tali, vanno preliminarmente allegate e conseguentemente dimostrate dal soggetto su cui incombe l'onere di cui all'art. 2697 c.c..
Il Tribunale ritiene che ai fini del calcolo debba necessariamente farsi riferimento all'età che l'attrice aveva nell'anno 2012, allorquando cioè sono terminate le molestie sessuali subite, e, quindi, è terminata l'attività lesiva che ha influito sul danno non patrimoniale complessivamente subito.
D'altro canto, il CTU non ha indicato un diverso periodo in cui il danno si sarebbe definitivamente stabilizzato e, quindi, a cui fare riferimento al fine di ancorarvi l'età della danneggiata ai fini dell'applicazione di un demoltiplicatore (quello previsto dalla tabella per il danneggiato avente anni 12) piuttosto che di un altro (il diverso demoltiplicatore applicabile al danneggiato avente anni 7 come, ad esempio, indicato dagli attori).
Si riporta di seguito il frutto del calcolo sulla base di quanto previsto dalla tabella di Milano:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 12 anni
Percentuale di invalidità permanente 30% Punto danno biologico € 5.007,10 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 46%) € 2.303,27 Punto danno non patrimoniale € 7.310,37
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 141.951,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 207.249,00 Con personalizzazione massima (max 29% del danno biologico) € 248.415,00
Totale generale: € 207.249,00
Totale con personalizzazione massima € 248.415,00
La tabella prevede che il danno biologico standard, suscettibile però di personalizzazione, sia pari quindi ad € 207.249,00.
Gli attori hanno, però, insistito per un aumento personalizzato, richiamando a tal fine la particolare sofferenza soggettiva patita da che, per un periodo piuttosto lungo pari a cinque anni Parte_1
pagina 9 di 17 circa, è stata costretta a subire gli atti di violenza sessuale commessi ai suoi danni dall'odierno convenuto.
Il Tribunale condivide tale approccio, dovendosi apprezzare la peculiarità del caso di specie in cui va necessariamente valorizzata la particolare sofferenza soggettiva subita dalla vittima “primaria”, costretta a subire costantemente ed ininterrottamente atti di intrusione alla propria sfera più intima in un'età particolarmente importante, qual è quella prima della pubertà, ove una bambina inizia a relazionarsi con il proprio corpo.
E, in tal senso, appaiono ancora più intense le sofferenze psicofisiche e le conseguenze dinamico- relazionali patite dalla vittima primaria rispetto al medesimo punto percentuale medio di invalidità permanente previsto dalla tabella milanese, frutto di un monitoraggio di sentenze aventi per lo più ad oggetto sinistri stradali che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo sicché è presumibile che la sofferenza patita a fronte della commissione di plurimi e reiterati atti di natura dolosa, nella specie atti di violenza sessuale commessi, quantomeno all'inizio, su una persona minore degli anni 10, nell'ambito di un contesto fiduciario come normalmente è tra vicini di casa, abbia una maggiore intensità rispetto a quella patita dalla vittima rispetto al medesimo punto percentuale di invalidità temporanea o definitiva subita a seguito di un sinistro stradale, di reati colposi o altri atti/fatti anche privi di rilevanza penale.
Per tale ragione, intervenendosi necessariamente anche in via equitativa, si ritiene opportuno personalizzare ulteriormente il danno non patrimoniale conseguente alla rigida applicazione della tabella milanese aumentando l'importo sopra indicato nella misura del 25% con conseguente liquidazione definitiva del danno non patrimoniale subito da a seguito del reato Parte_1
continuato accertato in sede penale nella misura di € 259.061,25.
Trattandosi di somma dovuta per il risarcimento di un danno diverso dal mero inadempimento di un debito pecuniario liquido ed esigibile, esse costituisce un debito di valore sul quale devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati sino alla data della presente decisione.
La prima va effettuata applicando su tale somma gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica, ossia quelli del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (cosiddetto indice F.O.I.).
Quanto agli interessi, nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di un'ulteriore voce, correntemente viene definita come
“interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori” ma, ai fini della presente valutazione, le pagina 10 di 17 differenze terminologiche sono indifferenti), da calcolarsi, però, non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712), bensì sulle somme previamente devalutate alla data del fatto e via via rivalutate, con periodicità annuale (cfr. in tal senso Cass. Civ., 20.6.1990 n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli), alla data convenzionale del 31 dicembre ove vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Devalutata alla data di cessazione della consumazione del reato (31.12.2012) la somma si riduce ad €
212.693,97 e, successivamente rivalutata sino alla data odierna comprensiva degli interessi compensativi maturati nelle more, è definitivamente pari ad € 293.969,69.
Sulla somma in tal modo determinata andranno, infine, corrisposti gli eventuali interessi moratori nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente decisione sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Venendo a questo punto ad esaminare la richiesta risarcitoria avanzata da entrambi i genitori, il
Tribunale, contrariamente a quanto effettuato con non ha ritenuto opportuno dare ingresso ad Pt_1
una CTU medico-legale volta ad accertarne l'eventuale sviluppo di una patologia psichica da stress post-traumatico a carico di entrambi a seguito dei reati commessi ai danni della figlia.
Troppo scarna in tal senso, forse più propriamente del tutto inesistente, la documentazione medica prodotta a supporto di tale asserita patologia, evincendosi dalla relazione prodotta dalla dott.ssa che aveva piuttosto indagato ed approfondito il danno psichico subito da Persona_3 Pt_1
unicamente le seguenti laconiche affermazioni con riferimento ad un possibile danno subito dai genitori: “il diritto al risarcimento deve essere riconosciuto sia alla vittima che ai familiari ritenendo che anche i genitori e la sorella abbiano subito un danno diretto conseguente agli eventi di molestia subiti da , in termini di acquisizione di una dimensione complessa e fortemente preoccupata Pt_1 nei rapporti interfamiliari” (cfr. in tal senso a pagina 35 del documento n. 16).
Il Tribunale, quindi, non è stato posto nella condizione di estendere anche ai genitori la CTU medico- legale di natura psichica e psicologica ammessa sulla figlia stante la mancata produzione di elementi documentali idonei e conducenti sicché, in tali condizioni, la conforme richiesta avanzata dalla difesa attorea è apparsa sin da subito esplorativa e, per tali ragioni, è stata rigettata.
Né è possibile ritenere diversamente in questa sede, essendo la parte venuta meno ad un proprio specifico onere di allegazione documentale che, solo qualora assolto, avrebbe consentito di valutare positivamente la sussistenza dei presupposti per un'estensione del quesito medico-legale.
Diversamente è a dirsi, però, del danno (volendo meglio identificare le ulteriori voci allegate) c.d. morale di entrambi i genitori, essendo indiscutibile che, a seguito della particolare odiosità del pagina 11 di 17 gravissimo reato commesso ai danni della figlia, continuato e perpetrato per ben cinque anni, essi abbiano subito, non soltanto il naturale e fisiologico dolore, destinato ad affievolirsi ma non a sparire del tutto nel corso degli anni, per la macro-lesione psichica residuatale, bensì una lesione del fisiologico rapporto che avevano con Pt_1
Ma, volendosi entrare più nel dettaglio, ciò che merita di essere valorizzato in questa sede è il lacerante senso di impotenza e di frustrazione che hanno verosimilmente provato entrambi nella qualità di genitori in conseguenza delle condotte di abuso sessuale continuato patite dalla minore e la sofferenza emotiva derivante dal tradimento della fiducia riposta nel convenuto, il quale, vicino di casa e soggetto che non aveva mai dato modo di far dubitare della propria affidabilità, appariva ai loro occhi una persona a cui potere tranquillamente affidare la bambina.
D'altro canto, è pacifico in giurisprudenza che un reato possa cagionare danni, non solo alle vittime primarie, bensì anche a quelle secondarie, le quali hanno diritto al risarcimento del danno in quanto titolari di una situazione qualificata, derivante da un particolare contatto con la vittima, che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari.
Con specifico riferimento ai reati sessuali, è altrettanto pacifico che i genitori di un minore, persona offesa dal reato di violenza sessuale, pur non essendo vittime primarie dell'illecito penale, siano titolari dal lato attivo del diritto - iure proprio - al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c., indipendentemente dalla titolarità di un interesse avente rilevanza costituzionale (cfr. in tal senso Cass. Pen. n. 38952/2007; Cass. Pen. n. 20231/2012;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 9556/2002).
Interesse peraltro che, in questo caso, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, riveste anche una preminente rilevanza costituzionale, trovando fondamento nell'art. 29 Cost.:
“l'attribuzione di tale legittimazione iure proprio si fonda anche e soprattutto sul riconoscimento dei
"diritti della famiglia" previsto dall'art. 29 Cost.. comma 1, il quale riconoscimento, come statuito da questa corte, sezione terza civile, con la sentenza n. 8827 del 2003, deve essere inteso non già restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti. Da tale rapporto interpersonale discende che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. L'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori” (in tal senso Cass. Pen. n. 38952/2007 e
Cass. Civ. n. 9231/2013).
pagina 12 di 17 Ritiene il Tribunale che i danni non patrimoniali, cui s'è sopra fatto riferimento, consistenti nella sofferenza morale patita dai genitori acuita dal lacerante senso di impotenza e di frustrazione per non essere stati in grado di proteggere la figlia minore in un arco temporale così vasto, possano essere presunti in forza del rapporto qualificato che li lega alla persona offesa, essendosi per di più il reato consumato in ambiente latu sensu domestico ed avendo il approfittato della fiducia riposta da CP_1
entrambi nei propri confronti.
Quindi, ferma restando la non risarcibilità di un concreto ed effettivo danno di natura biologica, ciò che può essere compensata in questa sede, purtroppo solo sotto l'aspetto economico-patrimoniale, è, piuttosto, la particolare sofferenza soggettiva subita per le violenze sessuali perpetrate ai danni di un soggetto particolarmente fragile e indifeso che avrebbero dovuto proteggere e tutelare.
Non esistendo delle tabelle pretorie specificamente previste ad hoc, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., la liquidazione è necessariamente devoluta a criteri equitativi sulla scorta di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. e “in base a valutazione (…) che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (cfr. in tal senso Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza n. 907/2018).
L'art. 1226 c.c., nel prevedere che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene adefinire il contenuto del potere del giudice nei termini di valutazione equitativa” (cfr. in tal senso
Cass. Civ. n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. Civ. n. 28990/2019).
Per di più, nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità
e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 12408/2011) sicché “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non
pagina 13 di 17 rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 10579/2021 e Css. Civ. n.
12408/2011).
Orbene, in assenza di criteri diversi, rinvenendosi comunque elementi comuni estensibili anche al caso di specie, ritiene il Tribunale potersi fare applicazione al caso di specie, se non altro orientativa ed estensiva seppur con gli opportuni adattamenti, della tabella elaborata dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile costituito presso il Tribunale di Milano per la lesione del rapporto parentale in quanto, pur essendo tutt'ora in essere, a seguito della consumazione del reato il rapporto genitori/figlia si è innegabilmente modificato in pejus sia per la sofferenza che ne è derivata sia per l'aspetto relazionale e, per comprenderne le ragioni, è sufficiente riportare alcuni passi della CTU espletata dalla dott.ssa attinenti al racconto fornitole dalla stessa vittima primaria con riferimento al rapporto con i propri Per_1
genitori:
- “Nell'anno di depressione non chiede aiuto, come non lo ha mai chiesto, perché sente Pt_1 che nessuno la può aiutare e che deve “farcela da sola”. Dice “i genitori mi hanno chiesto più volte se volevo farmi aiutare, ma non ho voluto, secondo me non serve”;
- “Con i miei genitori non entro nel dettaglio per non farli soffrire. Mi sembra normale non farli soffrire”;
- “(…) mi sono sentita in colpa con i miei genitori perché davo dispiacere, temevo che loro non vedevano più la ragazza solare, ma solo l'abuso. Ancora mi chiedo se vedono di me Pt_1 solo questo”.
Orbene, da tale racconto, la cui credibilità è stata certificata dalla CTU, si evince un rapporto parentale oggi particolarmente frenato, instabile, probabilmente neppure particolarmente maturo in quanto
“bloccato” dai sensi di colpa, evidentemente reciproci, avvertiti da tutti i protagonisti di questa triste vicenda.
Allo stesso modo, come detto e stante lo stretto rapporto familiare, è presumibile la sofferenza soggettiva patita dai genitori, forse lenita nel corso degli anni ma di certo non del tutto svanita allorquando si sono resi conto del trauma subito dalla figlia in cinque anni di malsana frequentazione del proprio “carnefice”.
E' chiaro che, nel caso in esame e rispetto alla condizione astratta di applicabilità della tabella (il venir meno, cioè, del rapporto parentale a causa della sua definitiva interruzione), il vincolo familiare è tutt'ora persistente;
ciò non di meno, oltre alla sofferenza soggettiva derivante dal reato, che sarà liquidata autonomamente, il rapporto figlia-genitori ne è risultato leso, verosimilmente irrimediabilmente, con conseguente possibilità per il Tribunale di applicare in via equitativa pagina 14 di 17 quantomeno una percentuale della somma che sarebbe spettata al danneggiato nell'ipotesi di interruzione definitiva di tale rapporto.
Orbene, sulla base dei criteri attualmente previsti, la tabella predisposta dall'Osservatorio avrebbe consentito di liquidare a tal fine la complessiva somma di € 363.723,00 in favore di ciascuno dei danneggiati, frutto del seguente calcolo:
Tabella di riferimento: Milano anno 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto 20
Punti in base all'età della vittima: 26
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 78
IMPORTO del RISARCIMENTO € 363.723,00
Intervenendosi in via equitativa e presumendosi che la lesione del rapporto sia comunque di gran lunga minoritaria, ritiene il Tribunale potersi ridurre tale somma nella misura del 90% con conseguente diritto di ciascuno dei genitori di ricevere la somma di € 36.372,30.
A ciò va aggiunto, come detto, un ulteriore importo idoneo a compensare il c.d. danno morale, la sofferenza soggettiva subita a seguito del reato, della cui intensità s'è sopra fatto ripetutamente riferimento.
Intervenendosi anche in tal caso in via equitativa può liquidarsi in favore di ciascun genitore l'ulteriore importo di € 40.000,00 sicché la somma, da ritenersi già attualizzata alla data odierna, riconoscibile in favore di ciascuno di essi è pari a complessivi € 76.372,30.
Stante l'attualizzazione, su tali somme andranno corrisposti i soli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione sino a quella del saldo effettivo.
Non v' alcuna necessità che sia confermato il sequestro conservativo emesso ante causam, essendo la presente sentenza condanna integralmente sostitutiva di esso con conseguente automatica convertibilità in pignoramento, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., della relativa misura attuativa a condizione che la parte attrice ottemperi a quanto previsto dall'art. 156, disp. att., c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo sulla scorta del decisum e dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi espletate.
pagina 15 di 17 Del pari, le spese di CTU, separatamente liquidate nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico di Controparte_1
Da ultimo, visti gli artt. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131/1986, secondo cui “Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: […] d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, e 60, comma 2, secondo cui “[…]. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito”, si indica in CP_1
la parte nei cui confronti recuperare l'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. previo accertamento della responsabilità risarcitoria di ai sensi degli artt. 185 Controparte_1
c.p. e 2043 c.c. in conseguenza della commissione dei reati accertati con la sentenza penale n.
1079/2017 emessa dal Tribunale di Monza in data 6.4.2017, parzialmente modificata con la sentenza n. 2669/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 4.4.2019, definitivamente confermata con la sentenza n. 17177/2020 emessa dalla Suprema Corte di
Cassazione in data 3.3.2020 lo condanna a corrispondere in favore degli attori le seguenti somme:
1.1. in favore di la complessiva somma di € 293.969,69, già rivalutata e Parte_1
comprensiva degli interessi compensativi maturati sino alla data odierna, a cui aggiungere i soli interessi moratori nella misura legale maturati a decorrere da tale ultima data sino a quella dell'effettivo soddisfo;
1.2. in favore di la complessiva somma di € 76.372,30, già attualizzata, a cui Parte_2
aggiungere i soli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo;
1.3. in favore di la complessiva somma di € 76.372,30, già Parte_3
attualizzata, a cui aggiungere i soli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo;
2. condanna a rifondere in favore degli attori le spese di lite sostenute Controparte_1
nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 23.728,78, di cui 1.728,78 per spese esenti e 22.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
pagina 16 di 17 3. pone definitivamente a carico di le spese di CTU separatamente liquidate nel Controparte_1
corso del giudizio con conseguente diritto degli attori di ripetere quanto eventualmente corrisposto in favore della dott.ssa Per_1
4. visti gli artt. 59 e 60 f. P.R. n. 131/1986, indica in la parte nei cui confronti Controparte_1
recuperare l'imposta di registro eventualmente prenotata a debito, essendone esenti Pt_1
ed
[...] Parte_2 Parte_3
5. rigetta ogni ulteriore domanda.
Così deciso in Monza in data 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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