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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1660/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15947/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90120753 23 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1373/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90120753 23/000, contenente l'invito a pagare, entro 5 giorni, il complessivo importo di €. 1.791,89 comprensivo di interessi, compenso per la riscossione ed altre spese, notificata in data 8.7.2025 per il preteso mancato pagamento della cartella n. 07120100065656544000 avente ad oggetto l'irpef per l'anno 2004, notificata in data 19.03.2010.
A sostegno della proposta opposizione ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito e delle somme accessorie soggette al termine quinquennale e ammontanti ad
€1370,29.
Concludeva chiedendo alla Corte di : “a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 071 2025 90120753 23/000, con conseguente suo annullamento relativamente agli importi richiesti a titolo di sanzione ed interessi, e per l'effetto accertare e dichiarare inesistente il debito indicato a tale titolo, pari ad €. 1.370,29, e per i motivi su esposti;
b) condannare la resistente al pagamento delle spese e compenso di giudizio con riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
ADER, costituitasi tempestivamente, ha sostenuto l'infondatezza della proposta opposizione e ribadita la corretta notifica di tutti gli atti prodromici a quello impugnato, in particolare il termine di prescrizione era stato interrotto mediante la notifica dell' intimazione di pagamento n. 07120149113683985000, in data 16/12/2014 , ha concluso per il rigetto del ricorso.
In data 16.1.2026 parte ricorrente ha depositato note integrative.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione solo limitatamente agli importi richiesti a titolo di sanzione ed interessi.
Ebbene, ADER ha prodotto la documentazione attestante la notifica della cartella esattoriale prodromica all'intimazione oggi impugnata, notificata in data 16.12.2014.
La Corte di Cassazione, anche recentemente (cfr. ord.4969/2024), ha chiarito che con riferimento alle sanzioni, premesso che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» e che, a sua volta, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente e chiaramente che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», questa Corte ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; Cass. n. 7486 del 08/03/2022; conf. Cass. n. 5837 del
2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019, citata anche dalla ricorrente). In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n.
30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020; Cass. 7486/2022 cit.; Cass.
n. 31430/22)”.
Considerato quindi applicabile il termine quinquennale decorrente dal 16.12.2014 ,alla data del successivo atto interruttivo – ovvero l'8.5.2025- la prescrizione si era abbondantemente perfezionata. Trattandosi di un termine quinquennale ovviamente nessun rilievo può avere la sospensione del termine disposto dalla legislazione emergenziale, in quanto il quinquennio è decorso in data 16.12.2019.
Il ricorso deve essere quindi accolto con annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla parte in cui ingiunge il pagamento di €1370,29 a titolo di interessi e sanzioni per irpef 2014.
Le spese di lite considerati i motivi di accoglimento possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato limitatamente alla parte in cui ingiunge il pagamento di
€1370,29 a titolo di interessi e sanzioni per irpef 2014.
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15947/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90120753 23 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1373/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90120753 23/000, contenente l'invito a pagare, entro 5 giorni, il complessivo importo di €. 1.791,89 comprensivo di interessi, compenso per la riscossione ed altre spese, notificata in data 8.7.2025 per il preteso mancato pagamento della cartella n. 07120100065656544000 avente ad oggetto l'irpef per l'anno 2004, notificata in data 19.03.2010.
A sostegno della proposta opposizione ha dedotto l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito e delle somme accessorie soggette al termine quinquennale e ammontanti ad
€1370,29.
Concludeva chiedendo alla Corte di : “a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 071 2025 90120753 23/000, con conseguente suo annullamento relativamente agli importi richiesti a titolo di sanzione ed interessi, e per l'effetto accertare e dichiarare inesistente il debito indicato a tale titolo, pari ad €. 1.370,29, e per i motivi su esposti;
b) condannare la resistente al pagamento delle spese e compenso di giudizio con riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
ADER, costituitasi tempestivamente, ha sostenuto l'infondatezza della proposta opposizione e ribadita la corretta notifica di tutti gli atti prodromici a quello impugnato, in particolare il termine di prescrizione era stato interrotto mediante la notifica dell' intimazione di pagamento n. 07120149113683985000, in data 16/12/2014 , ha concluso per il rigetto del ricorso.
In data 16.1.2026 parte ricorrente ha depositato note integrative.
All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione solo limitatamente agli importi richiesti a titolo di sanzione ed interessi.
Ebbene, ADER ha prodotto la documentazione attestante la notifica della cartella esattoriale prodromica all'intimazione oggi impugnata, notificata in data 16.12.2014.
La Corte di Cassazione, anche recentemente (cfr. ord.4969/2024), ha chiarito che con riferimento alle sanzioni, premesso che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» e che, a sua volta, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente e chiaramente che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», questa Corte ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; Cass. n. 7486 del 08/03/2022; conf. Cass. n. 5837 del
2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019, citata anche dalla ricorrente). In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n.
30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020; Cass. 7486/2022 cit.; Cass.
n. 31430/22)”.
Considerato quindi applicabile il termine quinquennale decorrente dal 16.12.2014 ,alla data del successivo atto interruttivo – ovvero l'8.5.2025- la prescrizione si era abbondantemente perfezionata. Trattandosi di un termine quinquennale ovviamente nessun rilievo può avere la sospensione del termine disposto dalla legislazione emergenziale, in quanto il quinquennio è decorso in data 16.12.2019.
Il ricorso deve essere quindi accolto con annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla parte in cui ingiunge il pagamento di €1370,29 a titolo di interessi e sanzioni per irpef 2014.
Le spese di lite considerati i motivi di accoglimento possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato limitatamente alla parte in cui ingiunge il pagamento di
€1370,29 a titolo di interessi e sanzioni per irpef 2014.
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.